Bonus e Superbonus in edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode”

 

 

Pubblicate le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021. La circolare n. 16/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

 

Cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus

 

In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

 

Le novità per gli altri bonus

 

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio

 

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 E del 29 novembre 2021, con oggetto: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Decreto-Legge 11/11/2021, n. 157Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

 

Per saperne di più:

 

La guida alla normativa

Il Decreto Legge “Antifrode

Il testo del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa

 

Opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%. Adeguato il modello di comunicazione al nuovo obbligo del visto

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021»

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

 

 




Discoteche, sale da ballo, cinema, arte, fiere e cerimonie. Dal 2 dicembre è possibile richiedere i contributi a fondo perduto

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni-bis”. È stato infatti approvato il modello e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle istanze con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che dà attuazione operativa al decreto del Mise, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. Due le tipologie di contributo: uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 e un secondo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.

 

Come si invia il modello

 

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata a partire dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. In caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

 

Due tipi di contributo

 

Secondo quanto indicato dal decreto interministeriale del 9 settembre 2021 emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le tipologie di contributo sono due. Un contributo spetta, in primo luogo, alle imprese che alla data del 23 luglio 2021 (con partita IVA attivata in data precedente) svolgevano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” relativo a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e che alla stessa data erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. A ciascun beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base del numero di richiedenti, fino a un massimo di 25.000 euro per destinatario. È inoltre previsto un secondo contributo, destinato alle imprese che alla data del 26 maggio 2021, con partita IVA attivata in data precedente, svolgevano in via prevalente una delle attività individuate dall’Allegato 1 del decreto interministeriale. Il contributo spetta se per l’attività svolta in modo prevalente sono state previste chiusure dovute alle disposizioni di contenimento dell’epidemia, per un periodo complessivo di almeno cento giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro. Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021)

 

 

Forma e misura dell’aiuto

 

L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo:

  • euro 20.000.000,00 sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000;
  • euro 120.000.000,00, unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartite tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis” con le seguenti modalità:
    • euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;
    • euro 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
    • euro 12.000, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336230: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto Mise attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»




Bonus “Teatro e Spettacoli”. Pronto il codice tributo per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

 

L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 36-bis, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334497 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 4,1881 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 4,1881 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

6952” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI

– articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA.”

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334497: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 E del 10 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ TEATRALI E GLI SPETTACOLI DAL VIVO – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Tabella costi ammissibili – Art.36-bis del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv, con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021 – Bonus teatro e spettacoli

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tax credit patrimonializzazione. Dal 1° dicembre soppresso il codice tributo per l’utilizzo del credito in favore delle società che aumentano il capitale

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) ha soppresso,  a decorrere dal 1° dicembre 2021, il codice tributo 6943 utilizzato per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 66 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – TAX CREDIT PATRIMONIALIZZAZIONE – Soppressione del codice tributo 6943 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

“Con risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo 6943, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto che il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che «il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021», con la presente risoluzione si dispone la soppressione del predetto codice tributo 6943 a decorrere dal 1° dicembre 2021.”.

 

Per saperne di più:

 

Credito d’imposta per le società che aumentano il capitale

Si ricorda che l’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone, tra l’altro, che alle società che soddisfano le condizioni previste dallo stesso articolo 26, «è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.».

Pertanto, le società conferitarie possono usufruire di un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»

 




Bonus “Tessile e Moda”. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334506 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 64,2944 per cento, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 64,2944 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

·         “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.




Contributo a fondo perduto “perequativo”. Approvata l’istanza e stabiliti i termini di richiesta

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196, ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.

In particolare, nel provvedimento stabilito che la trasmissione dell’istanza approvata potrà essere effettuata a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline potrà essere effettuata dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web sarà resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.

Nel provvedimento evidenziato che l’istanza potrà essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

 

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1, commi da 16 a 27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA attività risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, nonché dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta se il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del trenta per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 dell’articolo 1 del decreto in oggetto.

La predetta percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 in misura pari al 30, 20, 15, 10, 5 per cento per i soggetti con ricavi e compensi, rispettivamente, non superiori a centomila euro, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro, superiori a euro quattrocentomila euro e fino a euro un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro.

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto citati, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Per il contributo a fondo perduto “perequativo” individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021: «Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»

 




Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio delle istanze. Si parte oggi e c’è tempo fino al 28 dicembre

 

 

 

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Infatti, con il Provvedimento (dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata già a partire da oggi, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida, un’utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

 

Come si calcola il contributo: applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

 

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

 

Condizione base per la fruibilità del contributo

 

Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021.

 

La platea dei beneficiari

 

In merito, è opportuno ricordare che tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

 

Modalità di trasmissione dell’istanza

 

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo. Come spiegato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

 

Finalizzazione dell’operazione ed accredito dell’importo calcolato dalle Entrate

 

Si ricorda che, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L’erogazione del contributo sarà effettuata – in base alla scelta del richiedente – mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021)

 




Bonus “Tessile e Moda”. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell’importo del credito richiesto

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento dell’importo del credito richiesto.

L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codici tributo l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

La misura agevolativa di cui trattasi è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021, recante:«Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».

 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021, recante:«Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»




Cfp Bonus “Teatro e Spettacoli”. La percentuale è pari al 4,1881 per cento

Determinata in 4,1881% la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881 per cento dell’importo del credito richiesto. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

 

 

Si ricorda che l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che nell’anno 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334497: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 E del 10 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ TEATRALI E GLI SPETTACOLI DAL VIVO – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Tabella costi ammissibili – Art.36-bis del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv, con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021 – Bonus teatro e spettacoli

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Ristori per gli Enti del Terzo Settore. Da lunedì 29 novembre 2021 possibile presentare le istanze

 

 

 

A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021, sarà possibile presentare le istanze di contributo relative ai ristori per gli Enti del Terzo Settore esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore“, disponibile al Portale Servizi Lavoro. Nella pagina web, l’utente dovrà selezionare la categoria “Ristori Enti Terzo Settore 2021” e compilare il relativo form.

Si ricorda che in attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 con il quale erano stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro, destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore individuate proprio dall’articolo 13-quaterdecies del D.L. n. 176/2020.

In attuazione del sopracitato Decreto interministeriale, con Decreto direttoriale n. 614 è stato adottato l’Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.

Modulistica:

ALLEGATO 1 – Codici Ateco
ALLEGATO 2 – Manuale utente

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Portale: www.lavoro.gov.it

 




Transfer pricing. Le istruzione definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso rettifica

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di transfer pricing sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. La circolare n. 15/E di oggi, che fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 12 ottobre.

 

Il focus della disciplina

 

I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Decreto legislativo n. 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal Provvedimento e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.

 

Finalità e struttura della documentazione idonea

 

La circolare approfondisce le finalità e la struttura della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale ed illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

 

Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione

 

La circolare chiarisce i profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Comunicazione del possesso

 

La circolare illustra gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine viene chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrare 26 novembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15 E del 26 novembre 2021, con oggetto: «SANZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – Prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentationTP Doc) – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020»

 

Per saperne di più:

 

Adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento. Le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»

 

Le modalità per ridurre possibili doppie imposizioni derivanti da rettifiche effettuate dal Fisco di uno Stato estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2018, prot. n. 108954/2018: «Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: la struttura della documentazione “salva-sanzione” in caso di verifica del Fisco

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, prot. 360494/2020, recante: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”»




Commercialisti, sciolto il Consiglio Nazionale. Il Ministero della giustizia nomina tre commissari straordinari

 

Si tratta di Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa e Paolo Giuliano, tre commercialisti incaricati di proseguire l’iter elettorale per gli Ordini locali e di curare gli adempimenti per le elezioni del Consiglio nazionale, convocate da via Arenula per il 28 febbraio 2022

Con un decreto firmato dalla Ministra Marta Cartabia, il Ministero della Giustizia ha sciolto oggi il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e ha nominato tre commissari straordinari dell’Ente. Si tratta dei commercialisti Maria Rachele Vigani, classe 1955, iscritta all’Ordine di Bergamo, Rosario Giorgio Costa, classe 1942, Vicepresidente dell’Ordine di Lecce e Paolo Giuliano, classe 1959, iscritto all’Ordine di Torre Annunziata. Avranno l’incarico di proseguire l’iter elettorale già avviato per il rinnovo dei Consigli territoriali della categoria e di curare gli adempimenti per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, che si terranno il 28 febbraio 2022, come stabilito oggi dal Ministero della Giustizia. Ai commissari straordinari spetterà anche il compito di curare la gestione ordinaria e il disbrigo delle pratiche urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale. 

Il decreto arriva dopo che nei giorni scorsi l’ormai ex presidente dei commercialisti, Massimo Miani, assieme ad altri otto consiglieri nazionali, aveva rassegnato le dimissioni. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 25 novembre 2021)




Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus. Pronto il nuovo software

Rilasciato il software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus che permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente. L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

Le procedure telematiche sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

Link per prelevare i software:

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1 del 25/11/2021)

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1 del 25/11/2021)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2021

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Commenti

 

“Caso clinico”: la Commissione tributaria può ordinare/disporre un accesso in casa di abitazione privata? Spunti di riflessione

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Civili

 

Anticipo su utili di società di persone – Prelevamenti ingiustificati

 

Società di persone. Divieto di prelievo dei soci in assenza di utili reali ed effetti dei prelevamenti ingiustificati sui presupposti di fallibilità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Sentenza n. 979 del 20 gennaio 2021: «FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Stato d’insolvenza – Società di persone – Prelievi indebiti da parte dei soci – Obbligo di restituzione – Attivo patrimoniale ex art. 1, c. 2, L Fall. -Configurabilità – Art. 1 L Fall. – Artt. 2291, 2303 e 2033 c.c. • SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE – Rapporti tra soci – Partecipazione ai guadagni e alle perdite – Diritto del socio agli utili – Approvazione del rendiconto – Necessità – Art. 2262 c.c. – Art. 2627 c.c.»

 

In allegato, in massima o in stralcio, partendo dalle più risalenti, le più significative decisioni adottate dalla Corte di Cassazione in tema di diritto a percepire utili nelle società di persone.

 

  • Sezioni Tributarie

 

Avvisi di recupero – Concetto di inesistenza del credito e termini di notifica

 

Avviso di recupero del credito di imposta indebitamente compensato. Super sanzioni e ampliamento dei termini solo in caso di inesistenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 34445 del 16 novembre 2021: «RISCOSSIONE – INDEBITA COMPENSAZIONE – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Divisione ereditaria seguita da scissione asimmetrica – Valutazione antiabuso

 

Divisione ereditaria con scissione parziale asimmetrica non proporzionale in neutralità fiscale. L’Agenzia detta le condizioni per non essere considerata un’operazione elusiva

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 555 del 25 agosto 2021: «OPERAZIONI SOCIETARIE – Operazione di divisione ereditaria seguita da scissione parziale asimmetrica non proporzionale in neutralità fiscale ex art. 173 TUIR – Divisione con conguaglio – Rilevanza per le imposte dirette limitatamente alla parte eccedente il valore dell’ammontare spettante ex art. 67 del TUIR – Interpello anti-abuso ex articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000 – Art. 173, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Importazione ed esportazione di veicoli – Adempimenti necessari per l’immatricolazione

 

Immatricolazione di veicoli di provenienza non comunitaria. Solo con documentazione doganale idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 778 del 12 novembre 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazione ed esportazione di veicoli – Adempimenti necessari per l’immatricolazione di veicoli di provenienza sia UE sia extra-UE – Verifica della regolarità della documentazione tecnica e degli adempimenti fiscali – Procedura di assolvimento dell’IVA – Regime differenziato a seconda che si tratti di veicoli di provenienza intracomunitaria o non comunitaria – Applicazione dell’articolo 50-bis del DL n. 331/1993 in tema di depositi fiscali, sia per i beni intracomunitari sia per quelli non comunitari – Possibilità – Ai fini dell’immatricolazione successiva all’estrazione dal deposito – Necessità di produrre versamento dell’IVA con F24 Elide ovvero autofattura o alla fattura integrata, con documentazione relativa all’estrazione attestante la produzione dell’idonea garanzia – Art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Alleanza delle Cooperative italiane

 

Regime tributario delle società cooperative

 

Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Alleanza delle Cooperative italiane del mese di novembre 2021

 

 

Legislazione

 

 

SpecialeDecreto-legge “Antifrode

Decreto-Legge 11/11/2021, n. 157

 

La guida alla normativa

 

Il Decreto Legge “Antifrode

Il testo del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa

 

Opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%. Adeguato il modello di comunicazione al nuovo obbligo del visto

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Il Cdm approva un nuovo decreto legge per il contenimento della diffusione del virus e sul Green Pass (rafforzato)

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 24 novembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. 

 

1. Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

 

2. Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

 

3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori:

  • alberghi;
  • spogliatoi per l’attività sportiva;
  • servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  • servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti.

Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche,

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

 

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.



Italia-Colombia. In vigore dal 7 ottobre 2021 la Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale che rende nota l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Nella nota si legge che si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convenzione, la cui a ratifica è stata autorizzata con legge del 17 luglio 2020, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 4 agosto 2020. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.




Contributi a fondo perduto per asd e ssd. Sessione contributi forfettari fino alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021

Online la piattaforma per la presentazione delle domande relative alla prima sessione dei contributi a fondo perduto per le ASD e SSD.

Ricordiamo che questa prima sessione è riservata ai canoni di locazione e ai canoni concessori e terminerà alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.

Successivamente, dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021, si passerà alla seconda sessione riservata ai contributi forfettari.

 

Per saperne di più:

Link alla piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport

Link al testo integrale dell’avviso

Link al testo del decreto

Link alle FAQ (Aggiornate al 18 novembre 2021)

Link alla dichiarazione dell’organismo affiliante circa il numero di tesserati (il modello può essere usato se le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva non ne abbiano già predisposto uno proprio)

 

Fonte: Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri




Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

 

“Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri.

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.

Di recente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha posto in evidenza la capacità di risposta, la presenza di prossimità durante la pandemia e la resilienza dimostrate dal Terzo Settore nell’ultimo biennio: “Per il nostro Paese – ha detto – si tratta di un comparto che ha una marcia in più”.

Accedendo dal portale pubblico:

  • Da oggi: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

  • Da domani 24 novembre, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.

  • Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

(Così, comunicato del 23 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato nel sito web: https://www.lavoro.gov.it/)

 

 

Per saperne di più:

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Si ricorda che le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)




Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Online la bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate

 

 

 

C’è tempo fino al 7 dicembre 2021 per l’invio di eventuali contributi alla bozza di circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal “Decreto agosto” e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale.

L’indirizzo email da utilizzare è dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

A domanda, risposta – Lo schema di circolare fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La prima parte del documento di prassi è dedicata alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e alla disciplina del riallineamento. La seconda parte, invece, contiene indicazioni sulla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 novembre 2021)

 

Link alla bozza di circolare Chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40”.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuti nell’articolo 110 cd. “Decreto agosto” ed alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

 

 




Commercialisti. Si è dimesso il presidente del Consiglio Nazionale dei Massimo Miani

 

 

La decisione annunciata in una lettera alla Ministra Cartabia firmata anche da altri otto consiglieri: “Il Consiglio nazionale ha sempre operato correttamente. La scelta delle dimissioni per andare al voto velocemente, evitando il rischio di ulteriori contenziosi elettorali”

Con una lettera inviata oggi alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia, al sottosegretario Francesco Paolo Sisto e al Direttore della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, Giovanni Mimmo, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, ha rassegnato le sue dimissioni.

La decisione di Miani giunge dopo che nei giorni scorsi il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso cautelare presentato dal Consiglio Nazionale per la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio del 16 ottobre 2021 che aveva sospeso il procedimento elettorale degli Ordini territoriali della categoria, ed è motivata dalla volontà di garantire l’espletamento delle operazioni elettorali della categoria nel più breve tempo possibile, affidando il procedimento elettorale ad un Commissario straordinario.  

“Abbiamo appreso con piacere quanto deciso dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 6206 del 19 novembre 2021 con la quale è stato accolto il ricorso cautelare presentato dal Consiglio Nazionale per la riforma dell’ordinanza TAR Lazio n. 5547 del 16 ottobre 2021”, è scritto nella missiva sottoscritta, oltre che da Miani, anche dal Vicepresidente Giorgio Luchetta e dai consiglieri nazionali Davide Di Russo, Marcella Galvani, Maurizio Grosso, Francesco Muraca, Lorenzo Sirch, Alessandro Solidoro e Giuseppe Tedesco.  

“Tengo ad evidenziare – scrive Miani – che quanto espresso nella citata ordinanza, ancorché non ci consenta di affermare – nelle more del giudizio di merito – la piena legittimità dell’operato del Consiglio Nazionale, ci permette di ritenere degne di meritevolezza le ragioni addotte a base della nostra difesa e di evidenziare i fatti e le circostanze che hanno condotto noi e gli Ordini territoriali ad operare oltre l’originario termine del mandato. Non sfugge, infatti, che il Consiglio di Stato non trascura di considerare non solo l’esistenza di norme speciali all’interno dell’ordinamento professionale che disciplinano il regime di prorogatio degli organi uscenti, ma anche che l’attuale situazione non è frutto dell’inerzia del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali, quanto piuttosto “del protratto regime di sospensione imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari medio tempore assunte dal giudice”.

“Come ho già avuto modo di rappresentarvi – prosegue la lettera – sono certo che il Consiglio Nazionale ha sempre operato correttamente, in costante raccordo con il Ministero vigilante, avendo come fine ultimo la tutela dell’intera Categoria. Pur nell’apprezzare quanto affermato dal Consiglio di Stato in relazione alla necessità di scongiurare il commissariamento del Consiglio Nazionale nelle more del giudizio di merito del TAR già calendarizzato per il prossimo 25 febbraio 2022, ritengo che sia necessario adottare tutte le soluzioni possibili per cercare di arrivare al voto degli Ordini territoriali prima della fine del mese di febbraio e di scongiurare che possano sorgere ulteriori contenziosi in ordine alle elezioni dei Consigli territoriali, rese oggi possibili grazie alla ripresa del procedimento elettorale, stante la revoca della sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato”.

“La conflittualità che purtroppo contraddistingue la nostra Categoria – aggiunge Miani – mi induce a rassegnare le dimissioni, nella speranza che l’affidamento del procedimento elettorale ad un Commissario straordinario possa agevolare e velocizzare il processo di rinnovamento degli organi di rappresentanza territoriali e nazionali”.

“Confido – conclude Miani – che, preso atto delle mie dimissioni e di quelle dei Consiglieri nazionali firmatari della presente, si disponga in tempi brevi la nomina del Commissario straordinario per poter garantire l’espletamento delle operazioni elettorali nel più breve tempo possibile”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 22 novembre 2021)




Bonus edilizi e novità del decreto-legge “antifrode”. Diffuse la Faq

 

Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.

 

Alcune risposte dell’Agenzia

 

Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 157/2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 novembre 2021)

 

Le Faq dell’Agenzia delle entrate

Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 

Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

 

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

 

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute» e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

 

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

 

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

 

 

 




Bonus edilizi: Commercialisti, il visto di conformità sia detraibile

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione parlamentare: “Fare chiarezza normativa sugli interventi trainati del Superbonus”

 

Prevedere che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione esteso a tutti i bonus edilizi rientrino tra le spese detraibili. E’ una delle proposte contenute nel documento consegnato alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione dell’audizione svoltasi oggi sulla legge di Bilancio, alla quale hanno preso parte i due delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal.

Nel documento il Consiglio nazionale della categoria spiega che la proposta è finalizzata “a non gravare i contribuenti del costo dei nuovi controlli previsti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, attualmente in corso di conversione, in caso di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d’imposta relative agli interventi edilizi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”. 

Tra le proposte avanzate dalla categoria anche quella, relativa al superbonus fiscale, di “chiarire espressamente in via normativa che le proroghe previste per i lavori sulle parti comuni condominiali valgono anche per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari del condominio, come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti”.

Nel corso dell’audizione, Gelosa ha poi ribadito la richiesta già più volte formulata dalla categoria di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, al fine di “favorire e incentivare concretamente le società tra professionisti”.

Si tratta, secondo Gelosa, di “garantire la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell’ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie”.

Sempre a proposito di Società tra i professionisti, la categoria ha infine ribadito anche la proposta di un regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle stesse società. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 19 novembre 2021)

 

Link al testo del documento presentato in audizione preliminare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliDisegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – (Atto Senato n. 2448).

Il documento, oltre alle osservazioni relative ad alcune misure previste nel disegno di legge in esame, contiene altresì ulteriori proposte che CNDCEC ritieni utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento, che si sottopongono alla valutazione Commissioni parlamentari riunite. Queste ulteriori proposte sono state predisposte in forma di emendamento, con corrispondente relazione illustrativa, al fine di agevolare i lavori di esame e di eventuale approvazione delle medesime.




Credito d’imposta ACE. Rilasciato il software ComunicazioneCreditoACE

Rilasciato il software ComunicazioneCreditoACE che consente la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

Link per prelevare i software:

Comunicazione Credito ACE:  software di compilazione (versione 1.0.0 del 19/11/2021)

Comunicazione Credito ACE:  software di controllo (versione 1.0.0 del 19/11/2021)

 

Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, (prot. n. 238235/2021), sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE ex articolo 19, D.L. 73/2021, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso credito. Nel provvedimento, adottato ai sensi del comma 7 del citato articolo 19 del cd. D.L. “Sostegni-bis”, stabilito che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) . Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Per saperne di più:

 

Il nuovo credito d’imposta “Super-ACE”: quadro normativo e aspetti applicativi  di Marco Orlandi

 

Modalità e termini di comunicazione per l’utilizzo o cessione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito»




Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

 




Cfp dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi con più di 10mila abitanti. La percentuale è pari al 51,6050 per cento

 

Determinata in 51,6050 per cento la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). Pertanto, l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale sopra indicata troncando il risultato all’unità di euro.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2021, prot. n. 317675: «Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi», pubblicato il 18.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244