Ricavi o compensi per il 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro. Pronto il software di compilazione dell’istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto  

 

 

Rilasciato il software IstanzaFondoPerduto (Versione: 1.0.0. del 14/10/2021) che consente la compilazione dell’Istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019.

 

L’ammontare dei contributi che è possibile ottenere presentando l’istanza è determinato come segue:

 

  • qualora venga richiesto esclusivamente il “contributo sostegni, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; è riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. E’ riconosciuto anche il contributo previsto dai commi da 1 a 3, del decreto Sostegni bis (c.d. “contributo sostegni-bis automatico”), per un importo pari al “contributo Sostegni” riconosciuto;

 

  • qualora venga richiesto esclusivamente il “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

 

  • qualora vengano richiesti entrambi i contributi – “contributo Sostegni” e “contributo Sostegni-bis attività stagionali:
    • per il “contributo Sostegni”, l’importo calcolato come sopra descritto, e in questo caso il “contributo sostegni-bis automatico” non è riconosciuto;
    • per il “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, l’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Per tutti i soggetti, l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.




Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. Approvata l’istanza con le relative istruzioni. Da oggi fino al 13 dicembre via alle domande

 

 

 

Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con un provvedimento (del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021) del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.

 

A chi spettano i contributi

 

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativoè l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

 

Come si calcolano i contributi

 

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73/2021). Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

 

Come e quando presentare l’istanza

 

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire da oggi e fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito. I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 14.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Il Senato approva

Con 207 voti favorevoli 36 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, il 13 ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl 2371, conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

 

 

Il provvedimento in sintesi:

Per assicurare gradualità nella difficile situazione determinata dalla pandemia, l’articolo 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’articolo 2 introduce la nuova procedura della composizione negoziata: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L’articolo 3, che è stato riscritto dalla Commissioni, istituisce la piattaforma telematica nazionale che è gestita dal sistema delle camere di commercio. Nella piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento e adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese. L’articolo 11 disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura: nei casi in cui, attraverso le trattative, si sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, per l’imprenditore è possibile, alternativamente, stipulare un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Nel caso in cui l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative con creditori e terzi non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni. Si tratta di una procedura semplificata che non comporta né la nomina di un commissario giudiziale né l’approvazione dei creditori. L’articolo 18 introduce il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato“, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale. Le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni, sono disciplinate dall’articolo 19.

 

 

Link al testo dell’emendamento del Governo.

 

 




Bonus “Teatro e Spettacoli” e “Tessile e Moda”. L’Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

 

Pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal D.L. Sostegni e dal D.L. Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori.

Con due provvedimenti, infatti, l’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.

Si parte con il bonusTeatro e Spettacoli”: le domande possono essere inviate in via telematica dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.

 

Bonus Teatro e Spettacoli

 

Il bonus, introdotto dal D.L. Sostegni, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Con il provvedimento, le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvano il modello di comunicazione, con le relative istruzioni. La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021.

 

Bonus Tessile, Moda e Accessori

 

L’agevolazione, introdotta dal D.L. Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria. In sostanza, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

Con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione da presentare con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021 – Bonus teatro e spettacoli

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021 – Bonus Tessile, Moda e Accessori

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021, recante: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

 

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare  7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

 

Il Testo delle circolare Inps n. 146 del 7-ottobre 2021, con oggetto: Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it

 

SOMMARIO

 

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Accesso al servizio Durc On Line
  3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente
  4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps
  5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l’accesso ai servizi online dell’Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l’Inail, le indicazioni operative per l’accesso al servizio Durc On Line.

 

2. Accesso al servizio Durc On Line

 

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, l’accesso al servizio Durc On Line è previsto per i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all’accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

 

3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente

 

Per accedere al servizio in esame l’utente deve selezionare sul portale www.inps.it la voce “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Durc On Line”, e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l’autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l’accesso al predetto servizio.

Il personale dell’Inps abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazioneprocedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

 

4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps

 

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line[7], nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

In proposito, l’Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

 

5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

Il personale dell’Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 


[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», articolo 24, comma 4: «Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

 

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web dell’Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

 

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell’identità digitale e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”) ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

 

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», articolo 1:

«1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

 

[5] Cfr. le circolari n. 28 dell’8 febbraio 2011 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 126 del 7 agosto 2013 (Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 77 del 1° giugno 2018 (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

 

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

 

[7] Da richiedere con l’apposito modulo “Subentro utenza DURC”pubblicato in www.inail.it al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html

 

Circolare n. 146 del 07-10-2021




Procedura sanzionatoria nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. Prime istruzioni Mef sul mancato assolvimento dell’obbligo formativo

 

 

Come evidenzia il Mef nelle “Prime istruzioni” pubblicate nel sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/, “con il D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021 è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale, il cui catalogo è espressamente dettagliato nell’articolo 2, comma 3:

«3. Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

b) inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;

c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;

d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;

e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all’articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;

f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera b);

g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.»

 

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019

 

In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il Decreto n. 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento (art.14).

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio formativo 2017/2019 è esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021, e pertanto non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021 – 17/01/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante attenersi scrupolosamente alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto n. 135/2021, sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD – MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno – di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione) – il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area riservata della revisione legale il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i revisori sarà data comunicazione dei crediti formativi mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata. La mancata comunicazione della PEC (ora Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch’essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. Eventuali segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati al Mef dovranno pertanto essere indirizzate esclusivamente al soggetto presso il quale il corso è stato seguito.

Ai revisori che alla data del 17/01/2022 (termine dei novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 (commi 1 e 2) del D.Lgs. n. 39/2010 di seguito riportato:

«1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.».

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 24 può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Relativamente al triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. Proroga Termini 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà pertanto all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020 – 2021 – 2022 solamente successivamente al 31/12/2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD – MEF che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione”.

(Così, prime istruzioni Mef sul mancato assolvimento dell’obbligo formativo)




Discoteche, sale da ballo, cinema, arte, fiere e cerimonie. Il decreto attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante emergenza Covid

 

I termini per l’invio delle istanze saranno comunicati dall’Agenzia delle entrate

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il decreto Mise del 9 settembre 2021 che “attiva” il fondo da 140 milioni di euro per l’anno 2021 per sostenere le attività d’impresa e professioni che sono rimaste chiuse per legge, in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza Covid. Nel decreto individuate, inoltre, le attività che hanno diritto a usufruire del contributo in quanto rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Tuttavia, le modalità di richiesta, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Il predetto provvedimento delle Entrate stabilirà, altresì, gli elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente.

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 settembre 2021, recante: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021




Il Cdm approva la Ddl delega per la riforma del sistema fiscale

Il Consiglio dei Ministri di martedì 5 ottobre 2021 su proposta del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale.

Link al testo del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

 

 

Sono quattro i principi cardine che guidano la riforma:

 

  1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
  2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;
  3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;
  4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

In particolare, il disegno di legge interviene sui seguenti aspetti della materia fiscale.

 

Sistema duale e Irpef

 

Il disegno di legge prevede la riforma delle imposte sui redditi personali, in particolare l’Irpef e le imposte sostitutive.

Poggia su due pilastri:

  1. il completamento del sistema duale e quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro;
  2. la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro.

 

Per i redditi da capitale è prevista la tassazione proporzionale, tendenzialmente con un’aliquota uguale per tutti i redditi da capitale, ma con gradualità. L’obiettivo è quello di razionalizzare l’attuale sistema e rendere più efficiente il mercato dei capitali.

 

Per i redditi da lavoro è prevista la riduzione delle aliquote effettive medie e marginali dell’Irpef, con l’obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro, in particolare nelle classi di reddito dove si concentrano i secondi percettori di reddito e i giovani.

La delega prevede anche la revisione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall’imposta (cioè delle cosiddette spese fiscali), che dovrà basarsi su una valutazione attenta dell’equità e dell’efficienza dei diversi interventi.

Infine, si prevede il riordino della tassazione del risparmio, facendo attenzione alla necessità di non generare spazi per l’elusione dell’imposta.

 

Tassazione di impresa IRES

 

In materia di tassazione del reddito d’impresa, il testo intende rendere coerente il futuro sistema con l’approccio duale. Quindi nel processo di attuazione della delega si potrà modificare la struttura delle imposte (aliquote e basi imponibili) a carico delle imprese in modo da allinearla a quella tendenzialmente e gradualmente omogena prevista per la tassazione di tutti i redditi da capitale.

All’interno di questo contesto, in ogni caso gli interventi potranno anche favorire la semplificazione dell’IRES, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

 

IVA e Imposte indirette

 

Per quanto riguarda l’IVA, si stabilisce l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, con riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse. Si mira a semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di evasione e di erosione dell’imposta

 

IRAP

 

Il testo, nell’ambito della più ampia riforma della tassazione del reddito d’impresa descritta sopra, prevede il superamento in maniera graduale dell’IRAP

 

Catasto

 

È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare l’emersione di immobili e terreni non accatastati. Si prevede, inoltre, l’avvio di una procedura che conduca a integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti nel Catasto, attraverso la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo intervento non ha tuttavia alcun impatto tributario.

Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e intendono fornire una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana. Gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte non avranno pertanto alcuna valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali.

 

Imposte locali

 

Il disegno di legge prevede la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef con delle rispettive sovraimposte. Il nuovo sistema potrà essere disegnato al fine di garantire comunque che nel loro complesso Regioni e Comuni abbiano un gettito equivalente. Si prevede la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo, al fine, tra l’altro, di rendere l’IMU un’imposta pienamente comunale.

 

Riscossione

 

Il testo interviene per riformare il sistema della riscossione superando l’attuale sistema che vede una separazione tra il titolare della funzione di riscossione (Agenzia delle Entrate) e il soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Il potenziamento dell’attività potrà derivare dall’adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione nell’uso delle banche dati che andranno valutati e definiti in sede di decreti delegati.

 

Codici

 

Si prevede la codificazione delle norme tributarie e si mira ad avviare un percorso per giungere a un riordino di tutte le norme all’interno di Codici.




Disposta la cancellazione dal Registro di n. 3.424 revisori persone fisiche e n. 21 società di revisione già sospesi

 

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, di n. 21 società di revisione e di complessivi n. 3.424 revisori persone fisiche a causa del mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La cancellazione segue il provvedimento MEF – RGS – Prot. 47667 del 17 marzo 2021 con il quale era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di seguito riportato), di n. 26 società di revisione legale e di n. 4.026 revisori persone fisiche che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2019-2020, nonché di n. 1 revisore moroso per almeno un’annualità nel periodo 2016-2020. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 21 società di revisione legale e n. 3.424 revisori persone fisiche, che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva, il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, ne ha disposto la cancellazione.

 

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS – Prot. 252353 del 22/09/2021è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 


Il testo dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo inserito dall’ art. 21, decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito integralmente il Capo VIII. CAPO VIII – Sanzioni amministrative e penali

 

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 


 

A tal proposito si ricorda che con la risposta n. 27 delle “Domande Frequenti” pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

 

Domanda n.27

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

 

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Debiti tributari accollati. Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021 sono state disciplinate, tra l’altro, disciplinate le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.

In particolare, al punto 2 del citato Provvedimento è previsto che:

  • chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
  • la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
  • in sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente ad un codice identificativo.

Tanto premesso, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021, è stato istituito il codice identificativo:

  • 80” denominato – “Accollante del debito di imposta”.

Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. In proposito, si precisa che:

  • il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
  • ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
  • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
  • nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.

Le istruzioni della risoluzione si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

 

Link al testo delle risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Debiti tributari accollati – Presentazione delle deleghe – Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 1 del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 8, comma 2, della L. 27/07/2000, n. 212 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2021

Copertina del settimanale Finanza & Fisco n. 31 del 2021

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Commenti

 

Metodi accertativi. I pesi e contrappesi voluti dal legislatore
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Testimonianza e (giusto) processo tributario. Proposta una deroga al divieto
di Giovanni Santaniello

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Poteri istruttori del giudice tributario – Dichiarazioni di terzi

 

Possibile invocare poteri istruttori del giudice solo in caso di obiettiva situazione d’incertezza. Le dichiarazioni rese da terzi non sono idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 12406 dell’11 maggio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Istruzione del processo – Poteri istruttori del giudice tributario – Acquisizione d’ufficio di mezzi di prova – Finalità – Integrazione degli elementi forniti dalle parti – Esercizio – Presupposti – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2697 c.c. – Art. 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Istruzione del processo – Dichiarazioni di terzi – Ammissibilità – Valore probatorio – Valore di prova indiziaria – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111 Cost.»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Non invocabile l’art. 20 D.P.R. n. 131/86 per riqualificare in cessione d’azienda il trasferimento delle quote in più atti negoziali collegati. Il collegamento negoziale elusivo si contrastata solo per mezzo dell’art. 10-bis L. n. 212/2000

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25071 del 16 settembre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Criteri – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – Riqualificazione in cessione d’azienda del trasferimento di quote in più atti negoziali collegati – Esclusione della possibilità dal Fisco alla riqualificazione giuridica ex art. 20 D.P.R. n. 131/86 in termini di cessione di azienda – Affermazione – Art. 20, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145 – L’ipotesi del collegamento negoziale quale manifestazione elusiva e di abuso del diritto può essere contrastata solo per mezzo dell’art. 10-bis L. n. 212/2000 (non applicabile ratione temporis al caso di specie) – Rispetto dell’applicazione del corollario di garanzie previste l’art. 10-bis L. n. 212/2000 introdotto dal D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Necessità»

 

Appello – Questioni assorbire nella sentenza di primo grado

 

Va manifestata la volontà di riproporre al giudice d’appello le questioni assorbite in primo grado. La tardiva costituzione impedisce all’appellato di riproporre le doglianze rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 10098 del 16 aprile 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Questioni assorbire nella sentenza di primo grado – Esame in appello – Condizioni – Specifica riproposizione nel termine stabilito per la costituzione in giudizio – Necessità – Fondamento -Art. 23, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 56, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Sanzioni alle persone giuridiche – Estensione all’amministratore

 

Amministratori (anche di fatto) di società. Il punto della Cassazione sugli obblighi motivazionali e probatori per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25530 del 21 settembre 2021: «SANZIONI TRIBUTARIE – Sanzioni proprie di persone giuridiche – Società artificiosamente costituita – Responsabilità dell’amministratore – Estensione all’amministratore di fatto – Possibilità – Condizioni – Necessità nell’atto impositivo della presenza dei presupposti fattuali che inducano a ritenere che la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio – Art. 7, comma 1, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Art. 2 e 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Processo tributario – Oggetto – Individuazione – Riferimento all’atto impositivo ed ai motivi di impugnazione – Necessità»

 

Ravvedimento parziale – Applicazione retroattiva – Applicabilità nel giudizio di legittimità

 

L’applicabilità del nuovo ravvedimento frazionato deve essere riesaminata alla luce dello ius superveniens anche in Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26523 del 30 settembre 2021: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Efficacia – Condizioni – Errori od omissioni regolarizzabili – Regolarizzazione della violazione prima di una attività di accertamento – Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate – Ravvedimento parziale – Introduzione dell’art. 13-bis del D.Lgs. n. 472 del 1997, dichiarata norma interpretativa con effetto retroattivo – Estensione con effetto retroattivo dell’ambito operativo della disciplina del ravvedimento contenuta nel precedente articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 anche al caso di versamento frazionato dell’imposta o di versamento tardivo dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale) – Affermazione – Applicazione anche nel corso del giudizio di legittimità – Possibilità – Condizioni – Art. 13-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 4-decies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Poteri della Cassazione – Nuova disciplina del rapporto in contestazione – Applicabilità nel giudizio di legittimità – Condizioni – Sopravvenienza dopo la proposizione del ricorso – Necessità – Pertinenza dello “ius superveniens” alle questioni investite dai motivi di ricorso – Necessità – Fattispecie in tema di applicabilità del ravvedimento frazionato e del conseguente trattamento sanzionatorio mitigato riesaminato alla luce dello ius superveniens – Artt. 360 e 378 c.p.c.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Compilazione della dichiarazione di successione

 

Il legato di cosa genericamente determinata non va indicato tra le passività (quadro ED) della dichiarazione di successione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 577 del 3 settembre 2021: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Dichiarazione – Legato di somme di denaro, contenuto in un testamento olografo ove si indicavano i depositi da cui trarre le somme – Compilazione della dichiarazione di successione – Qualificazione giuridica del legato – Legato di genere a carattere obbligatorio – Indicazione nella dichiarazione di successione – Esclusione – Motivazione – Non rappresenta un peso che grava sull’asse ereditario, ma un debito degli eredi – Art. 28, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (TUS) – Art. 29, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (TUS) – Artt. 653 e 654 c.c.»

 

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

 

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Carichi da annullare, scadenze e adempimenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 22 settembre 2021: «STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI FINO A 5.000 EURO – Annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 – Art. 4, commi da 4 a 9, D.L. 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 (c.d. Decreto Sostegni) – D.M. Mef del 14 luglio 2021»

 

Omessa compilazione del quadro IS nel modello IRAP 2020 – Ravvedimento

 

L’esonero dal versamento del Saldo IRAP 2019 andava indicato nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP 2020: in caso di omissione la sanzione (da 250 a 2mila euro) può essere ridotta con il ravvedimento e integrativa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 29 settembre 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Abrogazione del versamento del saldo 2019 – Obbligo di compilazione nel modello IRAP 2020 (sezione XVIII del quadro IS) – Conferma – Violazione dell’obbligo – Applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Affermazione – Ravvedimento operoso – Applicabilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)»

 

 

Legislazione

 

Misure a favore del settore tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria

 

Settore del tessile, moda e accessori. I criteri del MiSE per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»

 

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

Debiti tributari accollati: non possono essere estinti mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell’accollante

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione»

 

Scambi con San Marino – Disciplina IVA

 

E-fatture nei rapporti di interscambio italo-sammarinesi. Ufficializzato il codice dell’ufficio tributario di San Marino

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2021, prot. n. 248717/2021: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021»

 

Trasmissione telematica delle spese sanitarie

 

Dati sanitari in precompilata. Confermate le regole 2020. Disciplina applicabile anche ai professionisti iscritti alle 18 tipologie di elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il D.M. 9 agosto 2019

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 settembre 2021, prot. n. 249936/2021: «Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021»

 

 

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Revisori legali e società di revisione: in Gazzetta la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori

 

Il comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, inserito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, emanato in attuazione della direttiva 2014/56/UE che ha modificato la direttiva 2006/43/CE, prevede che «Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro». È questa la norma primaria su cui si fonda il decreto dell’8 luglio 2021, n. 135, recante: «regolamento ministeriale, concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

Il regolamento si compone di quattro Capi (il Capo I, intitolato «Disposizioni generali», riguarda le definizioni, l’ambito di applicazione ed i principi di riferimento; il Capo II, intitolato «Disciplina del procedimento sanzionatorio», disciplina le fasi dell’accertamento, della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e della decisione; il Capo III, intitolato «Procedimento per violazioni specifiche», raccoglie le disposizioni riguardanti violazioni specifiche, quali l’inosservanza dell’obbligo formativo, degli obblighi di comunicazione e altre; il capo IV contiene infine le «Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali») e di complessivi 16 articoli.

Dopo la pubblicazione del decreto, dal quadro normativo delineato emerge, in sintesi, che il legislatore:

  • nel rispetto del principio di legalità, ha individuato i comportamenti illeciti e le competenze (ad es: articoli 3, comma 4, 21, comma 1, lett. f), e 24, comma 2);
  • sempre nel rispetto del principio di legalità, ha stabilito le sanzioni (articolo 24, comma 1);
  • nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ha individuato l’oggetto del regolamento ministeriale («le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro»).

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, recante: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 19 ottobre 2021




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Al via le domande online

 

Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi, infatti, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

 

Chi può usufruire del credito d’imposta

 

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

 

Come inviare la comunicazione

 

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, da oggi e fino al 4 novembre 2021. Si potrà utilizzare sia il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

Come utilizzare il credito

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2021)

 

Bonus per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex D.L. Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

 




“Rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. Entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020

Ultima chiamata per versare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino al prossimo 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021.

In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di luglio 2020 contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o richiedibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Le altre scadenze

 

Le scadenze per il versamento delle rate 2020 di “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, ancora dovute, sono state definite dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la possibilità di ripartire il pagamento nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il prossimo appuntamento in calendario è quindi previsto il 31 ottobre 2021 per il saldo della rata della rottamazione-ter scaduta il 30 novembre 2020. La stessa legge ha disposto inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 4 ottobre 2021)




Accesso ai servizi digitali Inps. Chi ha lo Spid può delegare una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale

È disponibile sul sito Inps la nuova funzionalità che consente a chi ha già l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) di delegare l’accesso ad una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale.

Con questa nuova funzionalità Inps agevola tutti gli utenti all’uso dei servizi digitali e al tempo stesso favorisce la diffusione dell’identità digitale.

Per attivare la delega SPID su SPID, il delegante, mediante la sua identità digitale (SPID, CIE o CNS), dovrà accedere al servizio online disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che vuole designare come proprio delegato e l’eventuale data di scadenza della delega.

La richiesta di delega potrà essere presentata anche attraverso l’invio dei moduli e dei documenti sottoscritti digitalmente via PEC alla sede territorialmente competente.

Conclusa la procedura on line o via PEC, la delega risulterà immediatamente attiva.

L’avvenuta registrazione della delega sarà notificata automaticamente al delegato.

Nell’area personale MyInps sarà sempre possibile verificare lo stato di una eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca.

Si ricorda che da oggi non è più possibile accedere ai servizi on line INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento.

Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari allo scopo di consentirne il più completo adeguamento informatico ed organizzativo ai sistemi di identità digitale. (Così, comunicato stampa Inps del 1° ottobre 2021)

 

Vedi anche il Messaggio Inps n. 3305 dell’1° ottobre 2021, con oggetto: «Delega dell’identità digitale. Richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”)» di seguito riportato:

“Come indicato nella circolare n. 127 del 12 agosto 2021, i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi web INPS possono delegare una persona di loro fiducia per l’accesso ai servizi online e per richieste presso gli sportelli INPS, secondo le modalità indicate nella circolare medesima.

A decorrere dalla data odierna, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla circolare 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

Dalla stessa sezione è possibile verificare lo stato di un’eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si precisa che, al fine di prevenire eventuali abusi, la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

In considerazione della nuova opportunità di delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, sia se queste siano richieste online che allo sportello INPS nelle modalità di cui alla circolare n. 127/2021. Il limite non si applica alle deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Inoltre, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono inviare la documentazione anche attraverso una PEC alla Struttura territorialmente competente. La richiesta sarà ricevibile solo se il modulo di richiesta e tutti i documenti allegati siano sottoscritti con firma digitale.

Con l’occasione, si ricorda che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari“.