Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). I chiarimenti Inps su requisiti, domanda, misura e decorrenza della prestazione

 

La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, ha disciplinato l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. Con circolare n. 94 del 30 giugno 2021, l’Inps ha fornito i chiarimenti su requisiti, domanda, misura, durata e decorrenza della prestazione.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 94 del 30 giugno 2021: «OGGETTO : INPS – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178»




Italia-Francia, accordo sui frontalieri. Nuova proroga al 30 settembre 2021

Prorogato fino al 30 settembre 2021 l’Accordo tra le Autorità competenti di Italia e Francia concernente il trattamento fiscale dei frontalieri durante l’emergenza Covid-19.

 

Mutual agreement between the Competent Authorities of Italy and France according to paragraph 2 of article 26 of the Convention between the Government of the French Republic and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and for the prevention of tax evasion and avoidance, signed on 5 October 1989

 

Given the measures taken in response to the coronavirus (“COVID-19”) pandemic situation and to prevent its propagation, the Competent Authorities of France and Italy have concluded a mutual agreement, respectively the 16th of July 2020 and the 23rd of July 2020 regarding the provisions applicable to incomes referred to in paragraphs 1 and 4 of Article 15 of the Convention.

 

The provisions of this mutual agreement initially applied from the 12th of March 2020 until the 31st of August 2020 inclusive.

 

By agreements signed on 14th of September 2020, 2nd and 16th of December 2020 and 11th of March 2021, the Competent Authorities of Italy and France agreed to successively extend the application of this mutual agreement until the 30th of June 2021.

 

The Competent Authorities of Italy and France have reached an agreement on the following:

 

  1. The mutual agreement signed on the 16th of July 2020 and the 23rd of July 2020 will apply until the 30th of September 2021.

 

  1. In case of necessity linked to the evolution of the health situation in the two States, this mutual agreement may be extended or a new mutual agreement may be concluded between the competent authorities.

 

Agreed by the undersigned Competent Authorities:

 

For the Competent Authority of Italy             For the Competent Authority of France

Rome, 15 June 2021                                   Paris, 15 June 2021

Fabrizia Lapecorella                                     Gaël Perraud

 

Link al testo Accordo interpretativo tra Italia e Francia

(Così, news pubblicata il 1° luglio 2021 nel sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

 




Decreto proroghe e lavoro. Sospensione per taluni licenziamenti, notifica cartelle e cashback

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 30 giugno 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge (n. 99 del 30 giugno 2021) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Il testo prevede che, per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, sia fortemente incentivato l’impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

Si dispone, inoltre, la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.

 

 

Le novità del D.L. n. 99/2021 in materia di riscossione

 

In particolare il D.L. n. 99/2021, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. Di seguito il dettaglio.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 31 agosto 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/o5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle PA (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori a 5 mila euro

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

Il decreto introduce importati novità in materia di lavoro, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Nell’Avviso comune sottoscritto ieri a Palazzo Chigi, le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il decreto-legge oggi approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti.

Il testo prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).

Il provvedimento proroga, inoltre, fino al 16 dicembre 2021 il termine di restituzione del “prestito ponte” già assegnato ad Alitalia con il decreto-legge 137 del 2019, autorizza la prosecuzione delle attività d’impresa, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilisce la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. È istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.

Infine, il decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.

Link al testo del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante: «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria, n. 155 del 30 giugno 2021