Ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

 

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede, inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

Questa ulteriore proroga è finalizzata a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (art. 14 del D.L. n. 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Tavolo di lavoro

 

Per dare attuazione alla norma nel rispetto dei principi di minimizzazione e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR, è stato avviato un tavolo di lavoro con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di valutazioni da parte dell’Autorità Garante.

I lavori del Tavolo tra Garante e Agenzia sui rimanenti aspetti potranno essere completati nel periodo “transitorio”, prorogato al 30 settembre, entro cui l’Agenzia è autorizzata a continuare a memorizzare le fatture che sono transitate nello SDI dal 2018 a oggi e a memorizzare le fatture che verranno emesse dal 1° luglio 2021, dando la possibilità ai contribuenti di aderire al servizio di consultazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)




Autotrasportatori.  Determinazione delle deduzioni forfetarie p.i. 2020 e indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sotto riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)

 

Autotrasportatori. Le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020

 

Si comunica che le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Così, news pubblicata il 30 giugno 2021 nel sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 




Prorogati al 20 luglio 2021 i termini dei versamenti per i contribuenti ISA e i forfetari

 

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

(Così, comunicato Stampa Mef n.133 del 28 giugno 2021)

 

In attesa del testo del Dpcm, sulla scorta di quanto emerso in procedenti provvedimenti similari, possiamo ipotizzare che la proroga riguarda, tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali. La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca.

 

 




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




730 e “redditi” Pf. Pubblicata la circolare-vademecum 2021 (p.i. 2020) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta

 

Pubblicato il “vademecum” 2021 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell’8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2021 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella nuova circolare.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità  – Raccolta dei principali documenti di prassi




E-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C). Dal 1° luglio 2021 operativi i regimi Iva OSS e IOSS

Gli operatori potranno inviare contributi alle Entrate fino al 12 luglio

 

Novità in arrivo per le imprese italiane e straniere che vendono i loro prodotti nell’Ue a consumatori finali e/o assimilati, tramite l’uso di interfacce elettroniche proprie o di terzi. Dal 1° luglio, infatti, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico (MOSS) si amplierà per includere anche le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali UE. In particolare, divengono operativi due nuovi regimi Iva: IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro e OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo.

Con il Provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate viene definito, quindi, l’ultimo tassello di questo nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell’Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza, individuando gli uffici e le attività collegate ai due nuovi regimi speciali Iva, IOSS e OSS, essenziali per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta dovuta.

 

Il Fisco accoglie contributi e risponde ai quesiti

 

Considerata la rilevanza della novità e l’utilità di acquisire il punto di vista degli operatori, sarà possibile inviare dei contributi scritti, entro il prossimo 12 luglio, alla seguente casella email: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it. I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22 luglio (mattina) con modalità che verranno in seguito comunicate. Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella email ossitaly@agenziaentrate.it , che sostituisce, a partire dal 1° luglio, la casella mossitaly@agenziaentrate.it

 

Cosa sono i due nuovi regimi OSS e IOSS

 

I regimi OSS/IOSS, pur restando opzionali per i soggetti passivi, introducono un sistema europeo di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’IVA centralizzato e digitale che, di fatto, amplia il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop) alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali, superandone, al contempo, alcune criticità. Con il provvedimento di oggi viene completato, quindi, il cosiddetto “pacchetto e-commerce”, un insieme di disposizioni che prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende – oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio-diffusione già rientranti nel regime MOSS – le cessioni a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme e le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.

 

I vantaggi per i soggetti interessati

 

Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’Ue, tramite interfacce elettroniche, potranno beneficiare dei seguenti vantaggi: disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri; dichiarare l’IVA in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi; interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.

 

Info-point sul sito web delle Entrate

 

Le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione, nonché ulteriori informazioni sui singoli regimi, sono disponibili dal 1° aprile 2021 sul sito www.agenziaentrate.gov.it , all’interno delle sezioni: regime opzionale OSS e regime opzionale IOSS. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021: «Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.», pubblicato il 25.06.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate. 

 

Scheda informativa regime OSS
Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss

Scheda informativa regime IOSS
Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss/infogen-regime-opzionale-ioss




Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

 

 

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418 (di seguito riportato), l’Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Nel messaggio, vista la necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative di esonero venga completato, comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 2418 del 25 giugno 2021

 

Oggetto: Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti

 

Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.

 

L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura.

 

Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021.

L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi.

 

In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Le indicazioni del precedente messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 sono integrate dalle indicazioni del presente messaggio.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi




Indennità decreto Sostegni bis: attivo il servizio per la presentazione della domanda on-line

È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

 

Fonte: comunicazione sito internet dell’INPS.

 




Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020. Obblighi di versamento nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali nel 2020

 

In merito agli obblighi di versamento IRAP, in caso di trasformazione progressiva di una società di capitali in società di persone, con effetto nella specie dal 31 gennaio 2020, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, la società trasformata è tenuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione (relativa al periodo ante trasformazione), a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l’importo di detto acconto, l’imposta risultante dalla dichiarazione del periodo ante trasformazione. In pratica, ossequio delle istruzioni impartite nella risalente circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 e in applicazione dell’articolo 24 del decreto Rilancio, che ha disposto che le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, per il periodo “ante trasformazione” progressiva:

— il I° acconto IRAP 2020 non andava versato;

— il saldo IRAP 2020 deve essere versato entro il termine previsto dall’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, o in data successiva in dipendenza di eventuali proroghe dei termini, ridotto dell’importo del I° acconto non dovuto.

Per il periodo “post trasformazione”:

— il I° acconto IRAP 2020 andava versato.

Nel documento interpretativo, evidenziato infine, per quanto concerne la misura del I° acconto da sottrarre all’imposta dovuta a saldo, che con la circolare n. 27/E del 2020 al paragrafo 1.1 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2020, pag. 1763) è stato chiarito che il ”primo acconto ‘figurativo’ da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020 calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).” Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella risposta a interpello n. 434 del 23 giugno 2021.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 434 del 23 giugno 2021, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Determinazione degli acconti nei casi di fusione, scissione e trasformazione – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 4 del DL 11 marzo 1997, n. 50, conv. con mod. dalla L 09/05/1997, n. 122 – Art.5-bis del DPR 07/12/2001, n.322 – Art. 24, del DL 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)




Libri stampati e stoccati in magazzino: non rilevano ai fini del calcolo di forfetizzazione della resa IVA. Stessa irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per il Cfp Covid-19 Decreto Sostegni

 

Nel comparto dell’editoria si applica lo speciale regime IVA di cui all’articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo, l’editore. In altri termini, per il commercio di prodotti editoriali, l’IVA è dovuta esclusivamente dall’editore, per cui tutte le cessioni successive effettuate dagli operatori che intervengono nella commercializzazione di questi beni sono “escluse” dal campo di applicazione dell’IVA e dunque dal meccanismo della rivalsa.

L’editore calcola l’imposta sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti, secondo i seguenti due criteri alternativi:

  • in base al numero delle copie effettivamente vendute, assumendo come momento impositivo quello dell’effettiva vendita;
  • per ciascuna testata o titolo, tenendo conto del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di resa, e assumendo quale momento impositivo la consegna o la spedizione del bene.

Riguardo al settore dell’editoria libraria con circolare n. 23 E del 24 luglio 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per libri si intende: “tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. Sono, quindi, da ritenere soggetti alla particolare disciplina anche le ristampe di libri di antiquariato, i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere. Rientrano, inoltre, nella categoria dei libri tutti gli estratti che, come è noto, sono costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola, un’opera dell’ingegno, a differenza della categoria dei depliants, degli opuscoli e simili, aventi, come sopra detto, funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Gli estratti, naturalmente, potranno usufruire del particolare regime a condizione che rechino anche l’indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui originano e abbiano, altresì, un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti. Sono esclusi dalla nozione di libri, ai fini che qui interessano, analogamente a quanto si è in passato avuto occasione di precisare, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si presentano oggettiva-mente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale”.

 

Determinazione dell’imposta con forfetizzazione della resa

 

Nella determinazione dell’IVA trova applicazione per la cessioni di libri la forfetizzazione della resa nella misura del 70 per cento. Per i predetti prodotti editoriali l’imposta si determina, per titolo, sulla base del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale, pari al 70 per cento per i libri, che rappresenta una forfetizzazione del numero delle copie rese dai rivenditori.

Ai fini della determinazione della imponibile rilevano tutte le copie di prodotti editoriali consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori, escluse quelle esportate, cedute all’interno della UE, cedute a titolo di campione gratuito, purché riportino la relativa specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano annotate in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, la consegna o la spedizione rilevano ai fini dell’individuazione del momento impositivo e dei conseguenti adempimenti contabili. In proposito, giova richiamare la circolare del 24 dicembre 1997, n. 328 (par. 7.2.1 in “Finanza & Fisco” n. 1/98, pag. 52) secondo cui “il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell’editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza”. Gli acconti eventualmente corrisposti all’editore, anteriormente alla consegna o spedizione, non sono, invece rilevanti ai fini dell’individuazione del momento impositivo.

Nel consegue, come puntualizzato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 438 del 24 giugno 2021 che i libri stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati nel proprio magazzino, non rilevano nel calcolo con il metodo della resa forfettaria in quanto non si è verificato il momento impositivo. Ulteriore conseguenza è che i predetti prodotti editoriali stampati ma non spediti o consegnati, ma solo immagazzinati, non rilevano per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. “Cfp Covid-19 Decreto Sostegni”, posto che ai fini del calcolo del predetto contributo a fondo perduto rileva “…l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi…”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate –  n. 438 del 24 giugno 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1 DL “SOSTEGNI” – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Calcolo del contributo – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Editore di libri – Applicazione dell’imposta con forfettizzazione della resa – Copie stampate e stoccate in magazzino – Non rilevanza nel calcolo con il metodo della resa forfettaria – ragioni – Mancata verifica del momento impositivo IVA – Irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del “Cfp Covid-19 Decreto Sostegni” – Art. 1, del DL 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021 – Art. 74, primo comma, lett. c), del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 02/09/1993




Riforma del sistema tributario. Il Manifesto dei Commercialisti

Tra le priorità indicate dalla categoria l’istituzione del codice tributario, l’abolizione dell’Irap, il ripristino dell’equità orizzontale e verticale dell’Irpef, una riscossione più efficiente e una giustizia tributaria più specializzata

 

 

Otto priorità per una riforma complessiva che si ponga come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato oggi il suo Manifesto per la riforma del sistema tributario, con la consapevolezza che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica proprio questa riforma tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese.

 

“Per la prima volta dopo decenni – ha affermato il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani – c’è la concreta possibilità di mettere mano ad una riforma organica del sistema fiscale. Pur nella consapevolezza del difficile lavoro di mediazione che andrà compiuto tra le diverse sensibilità politiche in campo, il nostro auspicio è che questa occasione storica non vada sprecata e che le analisi e le proposte che da tempo stiamo avanzando come esperti della materia vengano tenute nella giusta considerazione”.

 

 

IL MANIFESTO

 

1) ISTITUZIONE DEL “CODICE TRIBUTARIO” E STATUTO IN COSTITUZIONE

Semplificazione e razionalizzazione normativa tramite la predisposizione di un “Codice tributario”, composto da tre libri dedicati a procedimenti, imposte e processo, e costituzionalizzazione dei principi fondamentali dello Statuto del Contribuente

 

2) ABROGAZIONE DELL’IRAP

Abolizione dell’IRAP e sua sostituzione con un’addizionale IRES e (eventualmente) IRPEF

 

3) RIPRISTINO EQUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE DELL’IRPEF

Parità di trattamento tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali e riduzione delle aliquote relative al terzo scaglione di reddito

 

4) ELIMINAZIONE “DOPPIO BINARIO” PER I REDDITI DI IMPRESA

Rilevanza del risultato economico di esercizio ai fini della determinazione del reddito di impresa ed eliminazione dei disallineamenti rispetto all’imponibile fiscale

 

5) RILANCIO DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali

 

6) RISCOSSIONE PIÙ EFFICIENTE E MENO COSTOSA

Riforma del sistema della riscossione sia nelle regole verso i contribuenti (unica modalità di dilazione dei pagamenti, valida anche per l’autotassazione; sistema degli aggi e degli interessi di mora meno iniquo; semplificazione delle procedure di notifica ed esecutive) sia nelle regole relative al rapporto tra l’ente impositore e l’incaricato della riscossione

 

7) RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTI PIÙ EQUILIBRATO

Salvaguardia dei principi di certezza del diritto, parità delle armi e proporzionalità delle sanzioni e miglior coordinamento dei rapporti tra processo penale e processo tributario. Generalizzazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e terzietà della mediazione tributaria

 

8) GIUSTIZIA TRIBUTARIA PIÙ SPECIALIZZATA

Organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua

 

Così, comunicato stampa CNDCEC del 23 giugno 2021




Smartworking. Nel Decreto “Riaperture” convertito la proroga della procedura semplificata fino al 31 dicembre 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), è abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

Nel settore privato, si prevede un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11).

Nel pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell’art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e quindi:

– le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), fino al 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo smartworking con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 87, del D.L 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) – pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 – e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11-bis);

– in tema di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124), le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smartworking, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

Confermata anche la proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati (art. 11-septies).

Da ultimo, dal 1° luglio 2021, nelle c.d. zone gialle, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in funzione del contenimento epidemiologico (art. 3-bis).

 

Link al testo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conv. con mod., dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»

 

Le modifiche in evidenza

Il testo a fronte, ante e post modifiche apportate in sede di conversione in legge.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it 

 

 




Sostegni-bis automatici per 1,8 milioni di partite Iva. Erogati 5,2 miliardi di euro con bonifici e crediti d’imposta

Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni-bis (art. 1 del D.L. n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

In totale sono quindi oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi di euro, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

 

 

Come arriva il nuovo sostegno

 

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni-bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni-bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2021)




Emergenza Covid: incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore

 

 

 

 

“È illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 128 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=128) depositata oggi (redattore il giudice Giovanni Amoroso) pronunciandosi su questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo relative all’articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”).

In particolare, la Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

La Corte – nel confermare che il diritto all’abitazione ha natura di “diritto sociale” – ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.

Al contempo, la Corte ha precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori”.

(Così, comunicato stampa della Corte costituzionale del 22 giugno 2021)




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” e per il versamento e rateizzazione

 

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 88 del 21 giugno 2021: «OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 -Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2021-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»




Decreto “Riaperture”: approvazione definitiva in Senato | Sospese le sanzioni per la violazione di alcuni obblighi di trasparenza per erogazioni pubbliche

 

Mercoledì 16 giugno, con 214 voti favorevoli, 25 contrari e 7 astenuti, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in via definitiva, il Ddl n. 2271, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (Cd. Decreto-Riaperture).

 

In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Riapertura

In Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87: di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Link al testo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conv. con mod., dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»

 

Il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell’accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l’allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19. Nel testo originario del decreto legge è poi confluito, tramite due emendamenti del Governo, il contenuto di due decreti legge: il decreto legge n. 56/2021 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ed il decreto legge n. 65/2021, recante «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19», dei quali l’articolo 1 della legge di conversione dispone l’abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti. Tra le disposizioni del Decreto Riaperture, approvato definitivamente dal Senato, di rilievo in ambito societario è la disposizione contenuta nell’articolo 11-sexiesdecies, rubricato: «Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche».

La novella interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. n. 124/2017 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza stabiliti dall’art. 1, comma 125 e 125-bis, della citata legge.

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Tale disciplina è stata riformulata ad opera dell’art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, cd. Decreto Legge “Crescita” (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 932) che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129, con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129. L’intervento normativo di novella era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti.

Tali obblighi di trasparenza sono stati introdotti a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese e consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente. Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, comma 125). Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo, (art. 1, comma 125-bis).

In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa – ex art. 2195 del codice civile – pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

La disposizione in esame ha ad oggetto il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017. Tale disposizione prevede che «A partire dal 1° gennaio 2020» l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari «all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione».

Il medesimo comma 125-ter prevede che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica «la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti». La legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell’illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge in esame dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni sia “prorogato” al 1° gennaio 2022. Nel dettaglio, «il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022».

 

Si riportano i comma da 125 a 129 dell’articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124:

«125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

a) ai soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».

129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

I commi da 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129 sono stati così sostituiti agli originari commi da 125 a 129 dall’ art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2019

 

Link al testo approvato in via definitiva dal Senato il 16 giugno 2021

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Iter – Successione delle letture parlamentari
A. C. n. 3045  – approvato il 9 giugno 2021
A. S. n. 2271 approvato definitivamente il 16 giugno 2021

Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021), recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2021

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Commenti

 

 

PVC di terzi non allegato. Aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Le modifiche al Superbonus 110% e ai termini di ODV, APS e ONLUS per “adeguare” gli statuti con maggioranze semplificate

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Avviso di accertamento motivato “per relationem” – Rinvio a PVC non allegato

 

 

Atto impositivo motivato “per relationem” per mezzo di riproduzione di parti di PVC redatto nei confronti di terzi non allegato. Nullo se il riassunto/segnalazione non motiva e ostacola la difesa del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 28551 del 15 dicembre 2020: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Atto impositivo per acquisti acquirente “in nero” – Motivazione – Rinvio a PVC non allegato – Processo verbale di constatazione redatto nei confronti di terzi (fornitore) – Mancata allegazione – Riproduzione nell’atto impositivo di mera segnalazione senza riferimenti a entità e contenuto della pretesa erariale – Illegittimità dell’atto impositivo – Sussistenza – Art. 7, comma 1, della L 27/07/2000, n. 212 -Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26/01/2001, n. 32 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

 

Fondo patrimoniale. I bisogni familiari non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del debitore/contribuente. Scongiurata la probatio diabolica con l’ammissione della prova per presunzioni semplici

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15741 del 7 giugno 2021: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Riscossione coattiva delle imposte -Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale – Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche per obbligazioni tributarie – Ammissibilità – Condizioni – Estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia – Onere della prova gravante sul debitore – Individuazione – Criteri – Anche a mezzo di presunzioni semplici – Ammissibilità – Fattispecie – Debiti tributari inerenti l’attività di impresa di società S.r.l. cui il contribuente partecipa quale mero socio di capitale – Art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 167 c.c. – Art. 170 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. • ESECUZIONE FORZATA – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti opposizioni – Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Onere della prova gravante sul debitore – Individuazione – Criteri – Anche a mezzo di presunzioni semplici – Ammissibilità – Portata – Debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale – Ammissibilità – Limiti – Rilevanza presuntiva della circostanza che il contribuente fosse socio di S.a.s. (nella quale svolgeva anche attività lavorativa) dal quale traeva il sostentamento per sé e per la propria famiglia – Art. 170 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c.»

 

 

Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale

 

 

Errori in dichiarazione. Sempre ammessa la possibilità di opporsi in sede contenziosa alla pretesa del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16658 dell’11 giugno 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Rettifica ed emenda da parte del contribuente – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

 

Avviso di accertamento motivato “per relationem” – Rinvio a PVC non prodotto nel processo

 

 

Motivazioni dell’avviso di accertamento a Asd per relationem e onere di prova. La mancata produzione nel processo del Pvc e degli altri atti in esso richiamati non consente al giudice di valutare i presupposti della pretesa tributaria

Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone – Sezione I – Sentenza n. 306 del 18 maggio 2021: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Rinvio a processo verbale della Guardia di Finanza – Sufficienza – Requisito formale di validità – Prova dei fatti dedotti a sostegno della pretesa – Oneri probatori a carico dell’Agenzia delle entrate -Produzione processo verbale in giudizio – Necessità – Fondamento – Nella specie – Dichiarazioni di terzi nel PVC (contenuto esposto, dichiarazione di genitori degli associati Asd) – Mancata produzione nel processo tributario del PVC e degli altri atti in esso richiamati dovuta a errori di deposito telematico (mancata accettazione con la causale “certificato di firma scaduto”) – Art. 39, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

 

ISA 2021. Diffusa la circolare con le regole per il periodo d’imposta 2020.  Focus sulle nuove cause di esclusione e regime premiale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 4 giugno 2021: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2020 – Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2020 – I correttivi COVID-19 – Novità della modulistica 2021 – Dati precalcolati ISA 2021 – Novità – “Il tuo Isa 2021” – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2020 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 02/02/2021 – D.M. 30/04/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26/04/2021, prot. n. 103206/2021»

 

 

Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Trattamenti integrativi e indennità Inps

 

 

Detrazioni nei modelli 730/2021 e Redditi PF 2021. Come vanno indicati i giorni di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 4 giugno 2021: «REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – Detrazioni – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – Trattamenti integrativi e indennità Inps – Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

 

Contributi previdenziali IVS – Reddito imponibile

 

 

Socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi. La conferma Inps

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438»

 

 

Legislazione

 

 

Decreto-legge “Semplificazioni /Governance PNRR”
Decreto-legge 31/05/2021, n. 77

 

 

Gli interventi urgenti su Superbonus 110% e taluni enti del Terzo Settore

Il testo degli articoli 33 e 66 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», coordinato con le norme richiamate o modificate

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 




Delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria di province e città metropolitane. Attivata la procedura di trasmissione tramite portale del Federalismo Fiscale

 

 

A decorrere dal 16 giugno 2021 è stato attivato nell’ambito del Portale del federalismo fiscale il servizio “Gestione tributi provinciali”, destinato alla trasmissione da parte delle Province e Città Metropolitane delle delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

Le modalità per l’accesso al servizio “Gestione tributi provinciali” sono descritte nell’apposita guida.

La procedura di invio tramite il Portale del federalismo fiscale è individuata dall’art. 13, commi 15 e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale unica modalità di trasmissione degli atti in questione al Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno, pertanto, pubblicati i documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. È, in particolare, superata la modalità di trasmissione all’indirizzo PEC dff.delibererca@pce.finanze.it prevista dal D. M. del 3 giugno 2011.

Si rammenta che per le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto) la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, condizione di efficacia, acquisendo le stesse effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

La pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe dei tributi provinciali diversi dall’imposta RC Auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) – svolge, invece, una finalità meramente informativa.

La trasmissione delle delibere e dei regolamenti tramite il Portale del federalismo fiscale deve essere effettuata mediante caricamento del testo degli atti e, per le sole delibere in materia di imposta RC auto, anche della misura dell’aliquota nelle stesse stabilita.

Il formato elettronico da utilizzare per l’invio del testo dell’atto sarà definito, ai sensi dell’art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more dell’emanazione del decreto in questione, è sufficiente che il documento sia inserito in formato pdf di dimensione non superiore a 3 MB. La produzione del file pdf attraverso gli appositi convertitori da file di tipo documento, anziché mediante scansione, consente di non superare la dimensione massima consentita e di assicurare una migliore leggibilità del testo dell’atto da parte degli utenti del sito internet.

Il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente della Provincia o Città Metropolitana al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti. Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa all’ente locale mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

In ordine agli atti relativi alle annualità precedenti al 2021, si precisa che le delibere di variazione dell’imposta RC auto, già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it a decorrere dall’anno 2011 in quanto soggette a pubblicità costitutiva, sono state trasferite a cura del Ministero nella nuova applicazione.

Per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto, invece, la pubblicazione avrà ad oggetto solo le delibere tariffarie e i regolamenti relativi alle annualità dal 2021 in avanti.

Per quanto riguarda gli atti concernenti l’anno 2021 che, nelle more dell’attivazione del servizio del Portale del federalismo fiscale in questione, sono stati trasmessi tramite PEC, si fa presente che il Ministero ha proceduto al relativo caricamento nell’applicazione e alla conseguente pubblicazione sul sito internet.

(Così, comunicato web pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze – Mef)




Le novità sulle indennità una tantum e sulla NASpI previste dal Decreto Sostegni-bis

Il decreto-legge Sostegni-bis ha disposto la proroga delle indennità Covid-19 introdotte dal decreto-legge Sostegni e l’introduzione di nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Con messaggio 16 giugno 2021, n. 2309 (di seguito riportato), l’Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure.

In particolare, l’Istituto previdenziale ricorda che il Decreto Sostegni-bis (art. 42, comma 1) prevede l’erogazione di un’indennità una tantum di 1.600 euro in favore dei lavoratori già beneficiari di quella disposta dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9) che, pertanto, non devono presentare alcuna nuova domanda.

Tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, il messaggio precisa che il Decreto Sostegni-bis (art. 42, commi 2, 3, 5 e 6) riconosce un’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro anche a favore delle sopra indicate categorie di lavoratori che, tuttavia, non hanno già beneficiato delle indennità di cui al precedente Decreto Sostegni e che, quindi, in questo caso particolare, dovranno presentare apposita richiesta.

Per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, invece, il Decreto Sostegni-bis introduce:

– un’indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 69 commi 1-5);

– un’indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250 (art. 69, comma 6).

Infine, l’INPS dà atto della sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015).

In proposito, l’Inps comunica che:

– fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’ulteriore applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto;

– ugualmente, per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021, è sospeso il meccanismo di riduzione fino al 31 dicembre 2021;

– dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.

 

Testo del messaggio Inps n. 2309 del 16 giugno 2021

 

Oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – INDENNITÀ NASPI – Misure introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni-bis, in materia di indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori – Art. 38 (Disposizioni in materia di NASPI) – Art. 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo) – Art. 69 (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca) – Prime indicazioni

 

1. Premessa

 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (di seguito, decreto Sostegni-bis), in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha disposto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori prorogando le indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, (c.d. decreto Sostegni) e introducendo nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Il decreto Sostegni-bis ha altresì previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche.

 

2. Indennità COVID-19

 

L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni-bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della citata previsione normativa, i lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni-bis, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.

Il decreto Sostegni-bis, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui al richiamato articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Le indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3 ,5 e 6, del decreto Sostegni-bis, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Con successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

 

3. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

 

L’articolo 69 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, inoltre, una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca.

In particolare, il richiamato articolo 69, commi da 1 a 5, prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Detta indennità, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, né con le relative proroghe di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis. L’indennità una tantum a favore degli operai agricoli è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 69 ha previsto, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Sulla disciplina di dettaglio in materia di cumulabilità con altre prestazioni saranno forniti chiarimenti nella circolare in via di definizione.

Le richiamate indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato e dei pescatori autonomi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Con successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

 

4. Sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI

 

L’articolo 4, comma 3, del decreto-legislativo n. 22 del 2015 prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

L’articolo 38 del decreto Sostegni-bis ha disposto la sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015. In particolare, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo citato.

Come specificato dal richiamato articolo 38 del decreto Sostegni-bis, dal 1° gennaio 2022 trova nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Infine, si precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.

Il Direttore Generale  

Gabriella Di Michele




Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.0.7 del 18/06/2021
Aggiornamento lista degli anni disponibili

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini”.

 




Via libera alla Certificazione verde COVID-19

Tutte le informazioni sul sito dedicato www.dgc.gov.it

Prende il via in Italia la Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che facilita nel nostro Paese la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

La certificazione, frutto del lavoro congiunto di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, in collaborazione con la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 e con il supporto del partner tecnologico Sogei, contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità. Il documento attesta una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall’infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.

Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire da giovedì 17 giugno, i cittadini potranno iniziare a ricevere le notifiche via email o sms con l’avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone.

L’invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l’attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.

La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

In caso di difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema Tessera Sanitaria. Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come Eu digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Per tutte le informazioni è disponibile il sito www.dgc.gov.it e il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.

(Così, comunicato Stampa Mef n. 123 del 17/06/2021)




“Green pass”, firmato il Dpcm. Dal 1° luglio certificati validi in tutta l’Ue

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

 

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021: Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»

 

Con la firma del DPCM si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Ulteriori Informazioni:

  • il sito dgc.gov.it è operativo a partire da oggi; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno;
  • la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni;
  • per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • i cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms;
  • la Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone;
  • in alternativa alla versione digitale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Link al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
(Link al sito web: https://www.governo.it/)

Fonte: Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri – https://www.governo.it/




Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile. Approvato il provvedimento con i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta

 

Approvate le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Con un provvedimento definiti i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approvato il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Prima finestra, febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021

Si ricorda che i commi 1087 e 1089, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Nel dettaglio, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, il citato comma 1087 riconosce un credito di imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per le spese sostenute da:

  • persone fisiche;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In particolare, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

  • 1000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

Il comma 1088 individua il limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Pertanto, l’Agenzia delle entrate calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Il successivo comma 1089 prevede il monitoraggio e la valutazione d’impatto dell’intervento in esame in termini di riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

A tal fine, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, che trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento di Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021 sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato il 16.06.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Imbarcazioni da diporto e navigazione in alto mare. Online il modello di comunicazione dei requisiti per la non imponibilità dell’Iva

Pronto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità dell’Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare. Online anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per l’invio, che sarà possibile a partire dal 15 luglio prossimo.

 

Come presentare la dichiarazione

 

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’Iva e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto.

I contribuenti interessati potranno inviare il modello all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 luglio prossimo, utilizzando esclusivamente i canali telematici Entratel o Fisconline e il software gratuito “dichiarazionenautica”, che sarà reso disponibile nelle prossime settimane sempre sul sito dell’Agenzia. La dichiarazione, che deve contenere informazioni specifiche come i dati identificativi dell’imbarcazione o quelli del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione, può essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un soggetto incaricato. Una volta avvenuta la ricezione, l’Agenzia rilascerà una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo.

I dati delle dichiarazioni saranno resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte necessaria, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021)

 




Recepimento della direttiva e-commerce: in Gazzetta il D.Lgs. con le nuove regole dal 1° luglio 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l’atteso decreto legislativo che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell’IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

In particolare, l’articolo 1 modifica in più punti la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche. L’articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, tra l’altro, la definizione di vendita a distanza. Si tratta delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. L’articolo 3 recepisce nell’ordinamento interno la nuova formulazione dell’articolo 35 della direttiva IVA, che esclude le cessioni di beni d’occasione e degli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d’occasione dall’ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza, assoggettandole al regime IVA “del margine”. L’articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997), al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l’ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione secondo i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi. L’articolo 5, al fine di delineare in modo puntuale l’ambito applicativo delle vendite a distanza in esame coordinandolo con la normativa preesistente, prevede l’abrogazione dell’articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, che recava la norma di interpretazione autentica della locuzione «cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, che è da intendersi assorbita nelle nuove definizioni. L’articolo 6 modifica il decreto del Ministro dell’economia 5 dicembre 1997, n. 489, concernente «Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile». In particolare è prevista l’abrogazione dell’articolo 5 che, per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali. Tali diritti, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento, consistono nell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d’importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall’articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479. Rimane vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150. L’articolo 7 disciplina le procedure per l’emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento, in particolare per individuare gli Uffici competenti e le modalità operative e gestionali per l’esecuzione dei rimborsi e per l’applicazione dei regimi speciali. L’articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate e la cui decorrenza, a seguito di successivi differimenti, è prevista al 1° luglio 2021. L’articolo 9 integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica usando le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1 del decreto legislativo in esame. L’articolo 10 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

 

Link al testo del decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante: «Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 141 del 15 giugno 2021. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.




Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

L’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, infatti, ha istituito un fondo destinato a finanziare, per l’anno 2021, l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per consentire a coloro che non intendessero avvalersi di tale esonero, di versare in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile all’interno dei servizi online l’autogenerazione del relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa). Ovviamente, in caso di pagamento anticipato della prima rata dei contributi minimi mediante MAV, il 30 settembre 2021 non sarà addebitato alcun importo a chi ha già optato per la modalità SDD. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti – https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html)

 

Tabella pubblicata nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti –
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge Semplificazioni/Governance PNRR

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi), dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta), dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani), dal ministro della cultura (Franceschini) e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), trasmesso alla Camera dei deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – (Atto Camera n. 3146).

 

Il  decreto-legge, il quale si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla Governance per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli, reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Il provvedimento, pur intervenendo in modo preponderante sul quadro normativo nazionale al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e da altri Piani, non esaurisce i suoi contenuti nell’ambito di tale aspetto, recando anche altre disposizioni di diverso tenore, quantomeno non direttamente riferibili a tale principale finalità. Si richiama ad, ad esempio, l’articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana) che modifica la disciplina del cd. Superbonus 110%. In particolare, l’aiuto è adesso riconosciuto anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici (al comma 1, lett. a)). La norma estende, inoltre, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi) (al comma 1, lett. b)). Ancora, si rende maggiormente fruibile tale incentivo stabilendo che sia possibile attestare attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo così non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo) (al comma 1, lett. c))., nonché l’articolo 66 (Disposizioni urgenti in materia politiche sociali), che proroga al 31 maggio 2022 il termine entro il quale gli Ets di diritto (organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore, integrando poi la disciplina in materia di «Carta europea della disabilità in Italia».

 

La ratio del D.L. “Semplificazioni/Governance PNRR”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». – A.C. n. 3146

 

La relazione tecnica del D.L. “Semplificazioni/Governance PNRR”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». – A.C. n. 3146

 

Il testo del D.L. Semplificazioni/Governance con le regole “urgenti” per la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Link al testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 129 del 31 maggio 2021 – Edizione straordinaria – In vigore dall’ 1° giugno 2021

Vedi anche AVVISO DI RETTIFICA – Comunicato relativo al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 130 dell’1° giugno 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2021

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Speciale – Decreto “Sostegni-bis”

 

D.L. 25/05/2021, N. 73

 

La guida normativa

 

Il testo del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa 

 

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Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

 

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l’INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

 

Il testo della Circolare Inps n. 85 del 10 giugno 2021

 

Oggetto: Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Differimento del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021 – Art. 47 del D.L. 25/05/2021, n. 73

Con la presente circolare si fa seguito al messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

L’articolo 47 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha previsto che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Pertanto, alla luce del citato disposto normativo, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.




Bonus affitti Decreto Sostegni-bis. Non cambia il codice tributo

 

L’Agenzia delle entrate, con una risposta pubblicata l’11 giugno 2021 nel proprio sito web (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni), chiarisce che “per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020″.

 

Il testo completo della risposta

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – estensione Decreto Sostegni bis

D. L’articolo 4 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio). Quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta da parte del beneficiario?

R. Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. (link versione consolidata:  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_it.pdf