SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2021

Finanza & Fisco n. 8 del 2021ATTENZIONE:

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Commenti

 

 

La rivalutazione dei beni materiali ed immateriali: aspetti contabili-fiscali e profili critici
di Marco Orlandi

 

La condanna per lite temeraria nelle liti fiscali in relazione alla giurisprudenza civile
di Antonino Russo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Costi a deducibilità frazionata – Decadenza azione accertativa

 

Componente di reddito ad efficacia pluriennale: la decadenza del potere accertativo va verificata rispetto ad ogni singola annualità di imposta

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni -Componenti di reddito a efficacia pluriennale (nella specie, svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio) – In genere -Componente di reddito ad efficacia pluriennale – Contestazione – Accertamento – Decadenza – Decorrenza – In relazione al singolo rateo – Dalla dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso -Decorrenza del termine di decadenza non dalla prima dichiarazione ma dalle singole successive annualità in contestazione – Conseguenze – Obbligo di conservazione di atti e documenti ai soli effetti tributari fino allo spirare del termine di rettifica dell’ultima dichiarazione accertabile – Artt. 22 e 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Reddito d’impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni – Filiale italiana di banca estera – “Branch” bancaria sottocapitalizzata – Deducibilità dei componenti negativi – Limiti di deducibilità per le svalutazioni dei crediti alla clientela della succursale – Condizioni – Par. 18.3 del Commentario Ocse»

 

  • Sezioni tributarie

 

Società di persone – Morte del socio

 

Continuazione della società di persone con gli eredi. Le perdite di competenza del de cuius derivanti dalla partecipazione nella S.n.c. inutilizzabili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – SOCIETÀ – Di persone – Società in nome collettivo (S.n.c.) – Base imponibile – Determinazione dei redditi e delle perdite – Società in nome collettivo – Morte del socio – Perdite della società di competenza del “de cuius” – Sottrazione dal reddito di ciascun erede “pro quota” – Esclusione – Fondamento – Stipula accordi di continuazione – Irrilevanza – L’erede del socio di società di persone non può, in ogni caso, dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del de cuius – Ragioni – L’efficacia dell’adesione al contratto sociale decorre soltanto dal momento in cui l’accordo stesso viene stipulato – La morte del socio anche in ipotesi di continuazione non determina il trapasso mortis causa della partecipazione agli eredi – Artt. 2284, 2289 c.c. – Artt. 8 e 187, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Imposte sui redditi – Plusvalenze immobiliari

 

Plusvalenze immobiliari. Le spese per riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico e per la sostituzione dei serramenti tra i costi inerenti. Irrilevante che danno diritto a bonus (anche per mezzo del cd. Sconto in fattura)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 204 del 24 marzo 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni – Determinazione – Costi inerenti che vanno ad aumentare il prezzo di acquisto – Spese per interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico – Spese per la sostituzione dei serramenti – Spese incrementative rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza dell’immobile – Irrilevanza che le spese diano diritto al cd. Superbonus di cui articolo 119 del decreto Rilancio, altresì, irrilevante, che per le predette spese si sia beneficiato del cd. sconto in fattura – Artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della “prima casa”

 

La donazione agevolata del 50% della abitazione ex art. 69, legge n. 342/2000 non esclude l’utilizzo delle agevolazioni “prima casa” in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Le condizioni dettate dal comma 4-bis, della Nota II-bis, soddisfatte anche con alienazioni a titolo gratuito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 228 del 2 aprile 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 69, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ai trasferimenti derivanti da successione o donazione – Reiterazione delle agevolazioni – Applicazione dell’agevolazione “prima casa” nell’acquisto a titolo oneroso di altra abitazione – Possibilità – Ragioni – Principio applicabile anche nell’ipotesi di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato sia avvenuto parzialmente per donazione – Condizioni per evitare la decadenza – Impegno nell’atto di acquisto ad alienare (anche con atto a titolo gratuito) la quota acquistata a titolo oneroso preposseduta entro il termine di un anno dall’acquisto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO APPROFONDIMENTO DEL NOTARIATO

 

I Superbonus del 110 per cento

Studio n. 27-2021/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 5 febbraio 2021

 

 

Legislazione

 

 

Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti impositivi

 

Accertamenti e altri atti impositivi. I criteri per la notifica/invio degli atti emessi entro fine 2020 e sospesi dalle moratorie Covid

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2021, prot. n. 88314/2021: «Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Disposizioni di attuazione del comma 6 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»

 

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Decreto “COVID-19”. Sintesi delle misure fiscali e societarie | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 (in vigore dal 01.04.2021), il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell’ambito del CAPO I, l’articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021.

In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L’articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al- l’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L’articolo 4 introduce l’obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e` obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l’osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l’assegnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui cio` non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L’articolo 5, novellando l’articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il CAPO II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l’articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l’ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L’articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell’ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalita` semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L’articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il CAPO III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l’articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate – con una prova orale facoltativa – per i concorsi banditi nel periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.

L’articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. L’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore del decreto legge (1° aprile 2021).

 

Sintesi delle misure fiscali e societarie contenute nel decreto Covid

 

  • proroga delle misure speciali per l’esercizio dell’attività giudiziaria nella giustizia tributaria

 

 

Le misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

 

Il comma 1, lett. g) dell’articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con una modifica nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cd. Decreto “Ristori” consente che le disposizioni previste nel suddetto articolo in materia di processo tributario siano applicabili fino al 31 luglio 2021, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In particolare, la lettera g) modifica il citato l’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 per prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto pubbliche quanto camerali. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione «sulla base degli atti», salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

L’articolo 27, del Decreto “Ristori” fino al 31 luglio 2021, inoltre:

  • esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione (comma 3);
  • rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2018 (che ha introdotto nel processo tributario alcune misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, segnatamente quelli riguardanti le comunicazioni via posta elettronica certificata, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche) (comma 4).

 

  • misure per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci degli enti del Terzo settore anche mediante modalità telematiche

 

 

Le Odv, Aps ed Onlus possono posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il prossimo 29 giugno)

 

Il comma 4, dell’articolo 8 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l’anno 2020, erano considerati nell’articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l’anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche. La disposizione modifica l’articolo 106, comma 8-bis, del decreto- legge n. 18 del 2020, sopprimendo le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Si ricorda che il modificato del comma 8-bis dell’articolo 106, del decreto-legge n. 18 del 2020 nell’estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione e delle altre dettate per le assemblee di S.p.A. ed s.r.l. anche alle associazioni e alle fondazioni, escludeva tuttavia gli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). La norma in esame sopprime tale restrizione e, pertanto, include anche gli enti del terzo settore nel periodo transitorio nell’ambito di applicazione della disciplina. Il richiamato articolo 104, comma 1 del Codice del terzo settore definisce una disciplina transitoria per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 (ONLUS) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 n. 383 del 2000 (enti del terzo settore nel periodo transitorio).

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo Decreto Covid

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro della salute (Speranza) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro della pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”» – (Atto Senato n. 2167).

 

La ratio del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» – (Atto Senato n. 2167).

 

La relazione tecnica del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» – (Atto Senato n. 2167).

 

Il testo del nuovo Decreto Covid

Link al testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 – in vigore dal 01.04.2021)




Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni. Più di 600mila le istanze già in pagamento per un totale di quasi due miliardi di euro

 

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

 

Più di 600mila domande già elaborate

 

Sono più di 600mila, precisamente 604.534, le istanze dei contributi a fondo perduto lavorate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10 mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.

 

Gli operatori interessati regione per regione

 

Sul totale dei soggetti richiedenti, quasi 100 mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono la Campania con 70.534 operatori economici, il Lazio (68.697), la Puglia (45.926), la Toscana (42.141), la Sicilia (41.763), il Veneto (40.620). Fra le altre regioni spiccano il Piemonte (39.411), l’Emilia-Romagna (38.556), la Calabria (20.987) e la Sardegna (17.657). Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio di tutte le regioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 aprile 2021)

 

 




Assunzione di donne nel biennio 2021-2022. Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto previdenziale precisa che:

 – il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

 – il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

 – l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Link al testo del messaggio INPS del 6 aprile 2021, n. 1421, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100% – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Prime indicazioni operative – Datori di lavoro che possono accedere al beneficio – Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – Rapporti di lavoro incentivati – Assetto e misura dell’incentivo – L’incremento occupazionale netto – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Coordinamento con altri incentivi – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

 

 




Pronto il software di compilazione delle istanze per il credito d’imposta investitori per rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

Il software (Versione 1.0.0 del 06/04/2021) “CreditoRafforzamentoPatrimoniale” consente la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021). Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021). Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

 

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Attiva la fase di pre-registrazione ai regimi IVA OSS/IOSS sul sito dell’Agenzia delle Entrate

I regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende altre transazioni, quali le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e le prestazioni di servizi.

Per accedere ai nuovi regimi opzionali i soggetti residenti devono utilizzare le credenziali CIE, SPID, CNS, Entratel/fisconline mentre i soggetti esteri devono richiedere l’apposito identificativo.

 

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

  • al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
  • al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

 

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate. 

 

Scheda informativa regime OSS

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss

Scheda informativa regime IOSS

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss/infogen-regime-opzionale-ioss

 

Registrazione al regime IVA OSS/IOSS

Dal 1° aprile 2021 attiva la fase di pre-registrazione ai regimi IVA OSS/IOSS per le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il servizio è disponibile alla voce Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS dell’area autenticata del sito dell’agenzia delle entrate; per i soggetti extra UE è disponibile l’area tematica VAT One Stop Shop.

Si ricorda che dal 1° luglio anche il regime IVA MOSS confluirà in tali regimi.

 

Link allo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni




In Gazzetta il nuovo Decreto Covid. Le regole del lockdown soft dal 7 al 30 aprile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

Il provvedimento prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia: nel periodo dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, il territorio nazionale sarà suddiviso esclusivamente in “zone arancioni” e “zone rosse“

Novità per il Terzo Settore, con l’estensione della platea degli organismi destinatari delle disposizioni dettate dalla normativa emergenziale in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27).

 

Link al testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 – in vigore dal 01.04.2021)

Vedi anche:

Contenimento dell’epidemia da COVID-19. Il C.d.M. approva nuove misure urgenti in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici 

 




Digital Transformation: ancora disponibili oltre 50 milioni di euro per le PMI

Sono oltre 380 le domande presentate finora dalle micro, piccole e medie imprese per richiedere l’agevolazione in favore della Digital Transformation dei processi produttivi relativi ai settori del manifatturiero, commercio, turismo e beni culturali.

L’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo economico mira a supportare la competitività e gli investimenti innovativi delle PMI in tecnologie abilitanti relative al Piano Nazionale Impresa 4.0.

Per la misura, avviata lo scorso mese di dicembre, sono ancora disponibili oltre 50 milioni di euro dei finanziamenti già messi a disposizione dal Mise per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro.

Le micro, piccole e medie imprese interessate potranno, anche in forma aggregata, continuare a presentare nei prossimi giorni le domande per l’incentivo.

 

Vedi anche:

Digital Transformation Pmi. Domande dal 15 dicembre 2020, a partire dalle ore 12

 

 

Per maggiori informazioni

Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation




Decontribuzione Sud: in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione

 

Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 (di seguito riportato), l’INPS fornisce chiarimenti sulla Decontribuzione Sud con riferimento alle Agenzie di somministrazione, prevista dall’art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029.

Tenuto conto della ratio sottesa alle disposizioni in questione, l’Istituto previdenziale comunica un cambiamento di indirizzo rispetto a quanto espresso con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, chiarendo che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Di conseguenza, il messaggio precisa che, qualora il lavoratore svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove sia situata la sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione. Al contrario, se il lavoratore è dipendente di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non potrà essere riconosciuto.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Il testo integrale del messaggio Inps n. 1361 del 31 marzo 2021

 

Oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Chiarimenti

L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2029.

Con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, avente ad oggetto “Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti”, paragrafo 2, rubricato “Somministrazione di lavoro”, e con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”, paragrafo 2.2, rubricato “Somministrazione di lavoro”, è stato previsto, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Pertanto, in forza delle suddette disposizioni, il beneficio in esame non è stato riconosciuto allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a fruire della decontribuzione.

Ciò premesso, a seguito di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue.

In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Con riferimento al contratto di somministrazione, si precisa che l’articolo 33, comma 2, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che: «Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori».

In altri termini, il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione (quindi, eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive ovvero oggetto di decontribuzione) va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione, come espressamente previsto all’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere sempre imputati all’utilizzatore.

Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Sulla base del mutamento di indirizzo sopra illustrato, le Strutture territoriali, pertanto, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione, avranno cura di verificare, sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocata nelle regioni ammesse alla misura, potendo attribuire in tal caso il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021. A seguito dell’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione da parte delle Strutture territoriali, le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse, secondo le indicazioni già fornite con le circolari n. 122 del 22 ottobre 2020 e n. 33 del 22 febbraio 2021.

Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, inoltre, alla luce delle indicazioni fornite con il citato messaggio n. 72/2021, in aderenza al differente orientamento ministeriale precedentemente espresso, non si procederà al recupero della misura. Resta fermo che, dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si rammenta, infine, che l’agevolazione in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura, imputandola all’utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l’art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2021).

Il Direttore generale vicario

Link al testo della circolare dell’INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Link al testo del messaggio dell’INPS n. 72 del 11 gennaio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità

Link al testo della circolare dell’INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2021

Finanza & Fisco n. 7 del 2021

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Speciale – Decreto “Sostegni”

 

 

IL DECRETO-LEGGE

“SOSTEGNI”

 

 

Analisi normativa delle misure fiscali contenute negli articoli 4 e 5 in materia di sospensioni, proroghe e cancellazione di imposte e sanzioni

Il testo del decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni”

 

 

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

Contributo a fondo perduto (art. 1 D.L. “Sostegni ”)

 

Le regole, i modelli e le istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. n. 77923/2021: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021»

 

Nuove istruzioni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2021, prot. n. 82454/2021: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021»

 

Vedi anche:

 

 

 

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