Terzo settore: firmato decreto che fissa i limiti alle attività “diverse”

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.




“Precalcolate ISA2021”. Disponibile il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva 

A partire dal 3 maggio 2021 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2021”

Il software Richiesta Precalcolate ISA 2021 (Versione software 1.0.0 del 30/04/2021) consente agli intermediari la compilazione delle Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate ISA e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che con provvedimento del 28 gennaio 2021, prot. n. 27444/2021, sono state indicate le modalità con cui possono essere acquisiti gli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2020, le variabili “precalcolate Isa 2021”, sia massivamente, attraverso i servizi telematici delle Entrate, sia puntualmente, tramite il proprio cassetto fiscale.

 

Link al provvedimento del 28 gennaio 2021 prot. n. 27444/2021, recante: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021».
Link esterno al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2021

Finanza & Fisco n. 14 del 2021ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi dei redditi p.i. 2020
Modelli e istruzioni

 

Il modello “Redditi 2021-PF”, fascicolo 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2021 per il periodo d’imposta 2020

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

 

Fascicolo 3 (aggiornato al 26 aprile 2021)

Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021, prot. n. 28928/2021. I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 27 aprile 2021 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 26 aprile 2021.

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2021-PF” sono stati pubblicati nel numero 12/13 del 2021.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2021-PF” intero con le relative istruzioni

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12/13 del 2021

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi dei redditi p.i. 2020
Modelli e istruzioni

 

Modello “REDDITI PF” 2021 per le persone fisiche. Le principali novità

Il nuovo modello per le persone fisiche 2021, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020:

Continua a leggere →

 

Il modello “Redditi 2021-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2021 per il periodo d’imposta 2020

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

 

Fascicolo 1 (aggiornato al 26 aprile 2021)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 26 aprile 2021)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021, prot. n. 28928/2021. I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 27 aprile 2021 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 26 aprile 2021.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 26 aprile 2021), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 14 del 2021).

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2021-PF” intero con le relative istruzioni

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia: arriva la Guida che spiega come usufruire dei bonus in modo semplice

 

L’utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più semplice. L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

 

Perché una Guida

 

La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di un approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.

 

80 mila gli edifici inagibili

 

A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata. “La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

 

Un unico progetto di ricostruzione

 

Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione

 

Superbonus anche “in corso d’opera”

 

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

 

Ok al Superbonus rafforzato

 

La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dal 30 aprile 2021)

 

Link alla guida all’utilizzo del superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia (aggiornamento aprile 2021)




Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto Rilancio”

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. (Così, comunicato stampa Mef del 30 aprile 2021)

 

Si ricorda che l’articolo 13-quinquies del decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 al comma 6 aveva già prorogato al 30 aprile 2021, il termine del 30 novembre precedentemente previsto dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. Pertanto, la modifica “annunciata” prevederà che in caso di non corretta applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ai fini della sospensione del versamento dell’IRAP disposta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), l’importo dell’imposta non versata è dovuta entro 30 settembre 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.




Modello “REDDITI PF” 2021 per le persone fisiche. Le principali novità

 

Dal Superbonus al bonus vacanze. Il nuovo modello per le persone fisiche 2021, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa.

Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020:

 

  • Nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili”: tale casella deve essere compilata nell’ipotesi che il contribuente, in applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, intenda presentare una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivi.

 

 

  • Nuova casella “Cessazione attività”: la casella deve essere barrata nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività;

 

 

  • Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;

 

  • Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef (Sezione V, Quadro RC);

 

 

Si ricorda che fino al 30 giugno 2020 è riconosciuto un credito, denominato “bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo annuale del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili a partire dal mese di gennaio e fino al mese di giugno). Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014, n. 9/E del 14 maggio 2014, circolare n.28/E del 15 giugno 2016.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro. Per la verifica della spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale rilevano i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e i redditi assoggettati al regime forfetario (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 14 dicembre 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, l’ammontare spettante è riconosciuto nella dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui soli redditi da lavoro dipendente sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.

 

  • Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali (Sezioni III A, III B, III C e IV del Quadro RP);
  • Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

 

 

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in “Finanza & Fisco” n. 39-40/2020, pag. 2508), prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. “bonus facciate”). In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

La predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Come anticipato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. Da ultimo, si rammenta che secondo quanto stabilito al comma 220 delle citate disposizioni della citata legge di bilancio 2020, nell’ipotesi «in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90». Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2020, pag. 176), sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alla disciplina qui in commento. In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che “Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”.

 

  • Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917;

 

  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;

 

Credito d’imposta per la seconda auto rottamata

Nel dettaglio, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

  • Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef;

 

  • Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro (cfr. 1 comma 629 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020);

 

 

  • Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto;

 

  • Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento (righi da RM20 a RM22 e righi RT105 e RT106).

 

 

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2191) ha fissato al 1° gennaio 2020 la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto. Successivamente, l’art. 137, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti (versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata e redazione della perizia) entro il 15 novembre 2020. Sul tema l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 1 E del 22 gennaio 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2020, pag. 2736) ha ritento opportuno fornire un quadro sistematico della materia. Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, la nuova circolare recepisce inoltre l’indirizzo espresso dalle SS.UU. della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 2001.




Dal 30 aprile 2021 sarà attivo nuovo portale per le istanze per i contributi ai giovani agricoltori

L’art. 43-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cd. “Decreto semplificazioni” ha previsto che possono essere concesse, per l’intero territorio nazionale, le seguenti agevolazioni: «(…) mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, (…) di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. (…)».

Dal 30 aprile 2021 sarà attivo il nuovo portale dedicato alla misura.

Le domande convalidate sull’attuale portale “Subentro/Ampliamento” saranno automaticamente importate, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le domande in stato di “bozza” alla data del 29 aprile 2021 saranno invece cancellate.

Fonte: ISMEA – http://www.ismea.it/




I nuovi colori delle regioni dal 26 aprile 2021

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

La prima Ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna.

La seconda dispone il passagio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

La terza dispone il passagio in zona gialla di tutte le altre Regioni.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente:

  • zona rossa: Sardegna
  • zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna regione)

 

Link alle ordinanze del Ministero della salute (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale):

Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 – Area rossa

Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 – Area arancione

Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 – Area gialla

Fonte: Ministero della salute – http://www.salute.gov.it/

 

Vedi anche:

Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19




Attiva la procedura on line per le nuove domande “bonus 2400 euro”

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal D.L. Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’accesso è al seguente link:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FIndCovidWeb%2FanagraficaIndCovid.do%3Fmethod%3DpresenzaDomandePrecedenti_IndCovid%26idNav%3DAA_02%26S%3DS&S=S

(Così, comunicato stampa Inps del 22 aprile 2021)




Decreto Riaperture: in Gazzetta le nuove regole per le attività economiche

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.».

Il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell’Allegato 2 al Decreto (art. 11).

In particolare, è esteso al 31 luglio 2021 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nuove disposizioni su didattica in presenza, servizi di ristorazione, spettacoli e attività sportive, centri termali e parchi tematici.

 

Link al testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.». In vigore dal 23/04/2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2021

Finanza & Fisco n. 11 del 2021ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Commenti

 

 

L’intreccio tra la confessione e l’interesse ad agire: brevi spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Notifica in caso di irreperibilità relativa del contribuente. L’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD) è la prova indefettibile del perfezionamento
di Eugenio Grimaldi

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

 

Notificazione a mezzo posta – Prova della regolarità del procedimento

 

Notifica a mezzo posta di atto impositivo. Le Sezioni Unite sulla prova del perfezionamento in caso di irreperibilità relativa del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Irreperibilità relativa del destinatario – Prova della regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario – Produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento del CAD – Necessità – Art. 8, comma 4, della L. 20/11/1982, n. 892 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Decisione di merito – Pluralità di ragioni singolarmente idonee a sorreggerla – Ricorso fondato su più censure – Rigetto delle censure relative ad una delle “rationes decidendi” – Conseguenze -Inammissibilità delle altre – Sussistenza – Fondamento – Art. 100 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di formazione della pretesa tributaria – Notificazione degli atti – Funzione – Atti impugnabili – Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Scelta del contribuente – Solo l’atto conseguenziale notificato o cumulativamente l’atto presupposto non notificato – Ammissibilità – Valutazione del giudice di merito – Conseguenze – Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Implicito rigetto su un punto specifico – Omissione di decisione – Configurabilità – Esclusione – Condizioni – Fattispecie – Art. 112 c.p.c.»

 

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società in sede di verifica fiscale – Natura giuridica

 

Ricostruzione analitico-induttiva del reddito per mezzo di percentuali di ricarico. Valore e natura delle dichiarazioni del legale rappresentante di società in sede verifica fiscale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 8698 del 29 marzo 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica delle dichiarazioni – Redditi di impresa – Metodo analitico induttivo e metodo induttivo puro – Distinzione – Presupposti e modalità – Criteri per la scelta del metodo – Analitico induttivo in caso di parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili – Induttivo in caso di assoluta inattendibilità – Distinzione – Caso di specie – Parziale inattendibilità delle scritture contabili desunta dalla mancata o irregolare tenuta del libro degli inventari accertata in sede di accesso ispettivo – Conseguenza – Violazione che assume rilevanza anche ai fini dell’accertamento operato con metodo analitico-induttivo – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2727 c.c. – Art. 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Istruzione del processo – Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società in sede di verifica – Natura giuridica – Testimonianza – Esclusione – Confessione stragiudiziale – Configurabilità – Art. 7 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2735 c.c. • PROVA CIVILE – Confessione – Irrevocabilità – Confessione – Invalidazione – Prova della non veridicità e dell’errore o della violenza – Necessità – Art. 2732 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Inammissibilità della richiesta di invalidazione della confessione stragiudiziale ex art. 2732 cod. civ., introdotta solamente nel grado di appello – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Bar, ristoranti e alberghi – Autoconsumo di cibi e bevande

 

Somministrazione di cibo e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell’imprenditore. Sotto il valore soglia dei 50 euro prestazioni non soggette ad IVA e non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5175 del 25 febbraio 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Altri costi ed oneri – Imprenditore esercente attività di ristorazione alberghiera – Somministrazione di cibo e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell’imprenditore – Prestazione di servizi – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte dirette – Assoggettabilità – Limite ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 (valore limite di 50 euro) – Rilevanza – Art. 3, comma 3, del D.P.R 26/10/1972, n. 633 – Art. 95, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Cessione “pro soluto” di crediti – Enorme divario fra il prezzo di acquisto e quello di cessione

 

L’acquisto del credito dell’impresa e la successiva cessione pro soluto dello stesso a prezzo “vile” difetta del requisito dell’inerenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5790 del 3 marzo 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Criteri – Costi ed oneri – Accertamenti e controlli – Sindacabilità delle scelte imprenditoriali – Incongruenza di costo enorme – Giudizio di inerenza – Cessione “pro soluto” di crediti – Qualificazione del differenziale negativo – Qualificazione in “minusvalenza” o “perdita su crediti” ai fini della sussistenza degli elementi certi e precisi per la sua deduzione – Irrilevanza – Enorme divario fra il prezzo di acquisto del credito e quello di cessione dello stesso pro soluto – Rilevanza – Indizio limpido della non inerenza del costo ai fini del reddito di impresa – Art. 101, commi 1 e 5 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Ritrattabilità – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’impugnazione di un accertamento – Artt. 53 e 97 Cost. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012, n. 134 – Vizio di omesso esame – Rilevanza – Condizioni»

 

Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia

 

La residenza fiscale estera asseritamente fittizia tra obblighi motivazionali e individuazione degli elementi sintomatici del trasferimento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7623 del 18 marzo 2021: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia – Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza in presenza del domicilio in Italia – Prevalenza del domicilio come centro delle relazioni economiche ed affettive sulla residenza anagrafica (Aire) – Conseguenze sugli obblighi motivazionali della sentenza di merito – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 43 c.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Motivazione solo assertiva – Motivazione apparente – Configurabilità – Fattispecie – Residenza fiscale – Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia – Valutazione complessiva ai fini dell’accertamento della permanenza della residenza effettiva in Italia e della natura fittizia del suo trasferimento nel Regno Unito di contribuente persona fisica – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – Art. 111 Cost. • TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE – Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni – Convenzione tra Italia e Regno Unito – Criterio della «abitazione permanente» – Rilevanza – Persona fisica residente contemporaneamente negli Stati – Necessità – L. 05/11/1990, n. 329»

 

  • Sezione III Penale

 

 

Dichiarazioni del consulente alla Guardia di Finanza nel corso di attività ispettiva riguardanti soggetto poi sottoposto a procedimento penale

 

Dichiarazioni rese in sede amministrativa alla Guardia di Finanza dai commercialisti confluite nei PVC. Utilizzabili se al momento della loro assunzione non ci sono ancora gli elementi costitutivi dei reati fiscali, poi contestati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 13275 del 9 aprile 2021: «PENALE TRIBUTARIO -Attività di ispezione amministrativa – Dichiarazioni rese dai commercialisti alla Guardia di Finanza nel corso di attività ispettiva riguardanti soggetto poi sottoposto a procedimento penale – Obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale – Presupposti – Art. 220 disp. att. e trans. c.p.p. – Artt. 191 e 192 c.p.p. • PENALE TRIBUTARIO – Dichiarazioni – Oggetto di testimonianza (divieto) – Verifica fiscale amministrativa – Dichiarazioni rese a pubblico ufficiale – Divieto di testimonianza indiretta nel processo penale – Esclusione – Art. 195 c.p.p.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario: la soglia dei 30.000 euro si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Fuori i residenti extra UE. Possibile lo svolgimento di attività verso committenti esteri

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 257 del 16 aprile 2021: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME  FORFETARIO – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto – Lettera b), comma 57, dell’articolo 1, della legge n. 190/2014 – Esclusione dal regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro – Causa di esclusione applicabile anche in caso di rapporti di lavoro all’estero – Lettera d-ter), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l’attività nei confronti dei committenti esteri – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai del Triveneto

 

 

Dai notai del Triveneto le “massime” sulla sospensione delle perdite 2020

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Aprile 2021

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Il nuovo Decreto Riaperture

 

 

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge) – (Successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.».)

 

 

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 21 aprile 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

 

Certificazioni verdi

 

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

 

Zone gialle

 

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

 

Spostamenti

 

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.

Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

 

Scuola e università

 

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialle e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

 

Bar e ristoranti

 

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

Spettacoli aperti al pubblico

 

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

 

Competizioni ed eventi sportivi

 

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

Sport di squadra, piscine, palestre

 

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

 

Fiere, convegni e congressi

 

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

 

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.




Modello 730/2021 con sostituto d’imposta INPS. Pronto il nuovo manuale d’uso

 

Ogni anno, per l’effettuazione dei conguagli che derivano dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, circa 7,5 milioni di contribuenti indicano nel proprio modello 730 come sostituto d’imposta l’INPS, in quanto percettori di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La quasi totalità dei conguagli ricevuti dall’Istituto è elaborata con prontezza e puntualità, ma per alcuni contribuenti, beneficiari di prestazioni con particolari caratteristiche, esiste la possibilità di ritardi o di mancata effettuazione dei rimborsi spettanti o della trattenuta per i debiti d’imposta.

Nell’ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Consulta Nazionale dei CAF e INPS, tesa ad evitare disagi ai contribuenti e rendere più efficienti le operazioni di presentazione della dichiarazione dei redditi, è ora disponibile il manuale d’uso per soggetti abilitati all’assistenza fiscale CAF e Professionisti (pdf 2,5MB).

Fonte: Inps – https://www.inps.it/

 




L’Agenzia delle entrate pubblica una guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

 

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

Aggiornamento del 10 novembre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023




Bonus 2400 euro (D.L. Sostegni): pubblicata la circolare Inps | Procedura per nuovi beneficiari al via in settimana e termini presentazione domande prorogati al 31 maggio

 

 

Pubblicata la circolare Inps n. 65 del 19 aprile 2021 con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del cosiddetto “bonus 2400 euro” a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni), individuate in:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

Nella circolare precisato che i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Inps.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.

La circolare, oltre ha fornire le attese istruzioni in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni), illustra le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, la circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.Lgs n. 22 del 2015.

 

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2021

Finanza & Fisco n. 9/10 del 2021

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Speciale Modulistica 2021

I modelli 730/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni

 

Modelli e istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

La nuova modulistica 2021 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13104/2021: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

I modelli e le istruzioni  tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 14 aprile 2021.

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2021

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2021 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 16/04/2021) – Allegato C al Provv. Prot. n. del 15/02/2021 n. 44477/2021, aggiornato il 14 aprile 2021 (5,8 MB)

Vedi anche, il “vademecum” delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Il documento diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019 (valido, per quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2019)

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta», l’Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”. Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
  • l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

 

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

 

 

 

Link alla guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (aggiornamento aprile 2021)

 

 

Legislazione

 

Assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

 

Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021: «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta»

 

Bollo sulle e-fatture. Nuovi termini di versamento e nuove modalità di comunicazione al contribuente

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020: «Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata»

 

Prassi

 

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. I codici tributo per il versamento trimestrale dell’imposta di bollo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 9 aprile 2019: «RISCOSSIONE – IMPOSTA DI BOLLO – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 – Art. 6, comma 2, del D.M. Mef 17/06/2014, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.M. Mef 28/12/2018 – Art. 13, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642»




Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021. (Così, comunicato stampa Inps del 16 aprile 2021)




L’OIC pubblica il documento interpretativo n. 9 (sospensione facoltativa ammortamenti prevista dal Decreto Agosto)

Al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento, nella versione definitiva, analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con mod. dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, ossia il 15 agosto 2020.

Nella parte motiva (parte integrante del documento), l’Oic evidenzia che:

  • la norma fa riferimento solo ed esclusivamente all’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle immobilizzazioni ivi comprese quelle in tema di perdite durevoli di valore (articolo 2426, primo comma, n. 3);
  • l’applicazione di tale norma è compatibile con l’applicazione della norma di cui alla Legge n.126 art. 110 commi 1-7 in tema di rivalutazione.
  • la norma è applicabile anche agli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2020 (paragrafo 6); •
  • è stato specificato che la norma è applicabile anche alle micro-imprese (paragrafo 7); •
  • è stato specificato al paragrafo 11 che la vita utile determinata sulla base di vincoli legislativi non può essere estesa;
  • è stato specificato che l’applicazione della norma potrebbe generare fiscalità differita da contabilizzare secondo le previsioni dell’OIC 25 (paragrafo 13); •
  • è stato precisato che nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato si dovrà dare anche conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga prevista dalla norma (paragrafo 16)

 

Link alla versione definitiva del documento interpretativo n. 9, “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”,

(Link al sito web: Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu)

 

Per un ulteriore approfondimento vedi anche:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi




Trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO: Inps pubblica la circolare con modalità, caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”

 

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

L’utilizzo del nuovo flusso “UniEmens-Cig”, studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”, che da una parte migliorano e semplificano le modalità di trasmissione dei complessi flussi dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari, dall’altra permettono a Inps di tracciare e recepire più rapidamente gli elementi che portano ai pagamenti. Tra i vantaggi evidenziamo che:

  1. per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l’autorizzazione, che può arrivare successivamente;
  2. i tempi di gestione che passano da 7 gg in media di pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig, se ovviamente è già stata concessa l’autorizzazione;
  3. gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati;
  4. le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l’attuale processo che dura circa 8-9 settimane.

“Innovare e semplificare sono da oltre un anno le direttrici di numerosi progetti dell’Inps, di cui le implementazioni sul flusso di autorizzazione e trasmissione dei dati per la procedura Cig, su cui l’Istituto lavora dallo scorso settembre, sono un chiaro esempio” commenta il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “L’Inps ha sino ad oggi pagato il 99,4% delle richieste di pagamento di CIG, aumentate vertiginosamente a causa dell’emergenza Covid, e dal prossimo mese il nuovo flusso UniEmens-Cig permetterà di snellire le incombenze delle imprese e migliorare i tempi di erogazione, rendendo a regime più trasparente il processo e le verifiche”.

In dettaglio, il nuovo flusso si caratterizza attraverso:

 

Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio

 

Il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

 

Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione

 

Le modalità previste per l’aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l’immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il Ticket associato alla domanda. Pertanto, la richiesta di pagamento può essere trasmessa dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell’autorizzazione stessa. In ogni caso, il pagamento verrà comunque effettuato successivamente al rilascio dell’autorizzazione.

Alle denunce “UniEmens-Cig” a pagamento diretto viene applicato il medesimo processo previsto per le prestazioni a conguaglio, con conseguente uniformità dei controlli e maggiore facilità nell’incrocio dei dati tra “UniEmens-Cig” a pagamento diretto e UniEmens ordinari, laddove sussista la necessità per il datore di lavoro, con riferimento alla stessa prestazione, di inviare entrambi i flussi, come accade in caso di riduzioni dell’attività lavorativa non a zero ore.

 

Ulteriori vantaggi per i datori di lavoro e gli intermediari

 

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket. Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa ed è più semplice e automatizzabile la gestione delle richieste di prestazioni a pagamento diretto.

Per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’Inps.

Inoltre, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale, con l’invio del flusso “UniEmens-Cig” è possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende stesse degli intermediari.

Grazie alla trasmissione delle informazioni connesse alle richieste di pagamento diretto tramite l’invio di un flusso strutturato su canale UniEmens, si assicura la consegna ai sistemi gestionali per il pagamento della prestazione in tempi anticipati. (Così, comunicato stampa Inps del 15 aprile 2021)

 

 

 

 

 




Incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA. Come correggere l’errore presentando una dichiarazione integrativa

Pubblicate nella sezione prassi del sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 aprile 2021: «DICHIARAZIONE DEI REDDITI – MODELLO IRAP – PROSPETTO AIUTI DI STATO – Emendabilità – Correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato conseguente all’iscrizione dell’aiuto individuale – Erronea compilazione del prospetto Aiuti di Stato presente nelle dichiarazioni fiscali con inserimento dell’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione, in luogo dell’importo dell’aiuto spettante – Il maggiore importo erroneamente dichiarato iscritto come aiuto individuale in RNA – Possibilità per correggere l’errore il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto – Art. 2, commi 8 e 8-bis ,del DPR 22/07/1998, n. 322 – DM 31/05/2017, n. 115.»

 

  • la risoluzione n. 27/E che istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato per i lavoratori cosiddetti “impatriati”. (Link alla  sezione prassi del sito internet dell’Agenzia delle Entrate)

 




Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario: nuova risposta dell’Agenzia delle entrate

 

Risposte alle domande più frequenti sulla compilazione della comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito

Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario

“In caso di interventi antisismici o di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, come va compilata la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito?

Nel caso descritto, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali.

In particolare:

  • nel frontespizio devono essere indicati:
    • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
    • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (‘4’ nell’esempio);
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B”.

 

Si ricorda che con il provvedimento del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è stato ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

I destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, recante: «Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, recante: «Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».




Giustizia tributaria, avvocati e commercialisti: “coinvolgere le nostre professioni nei lavori della commissione interministeriale”

Lettera dei presidenti dei Consigli nazionali dei due Ordini, Masi e Miani, ai Ministri Cartabia e Franco:

“Chiediamo di contribuire direttamente con nostri rappresentanti, così come avviene per l’Agenzia delle entrate. Siamo parti necessarie del processo tributario”

 

“Pur riconoscendo che nella Commissione sono presenti illustri professionisti, docenti universitari e rappresentanti degli organi istituzionali che, in taluni casi, abbiamo anche l’onore di annoverare tra gli iscritti agli Ordini dei commercialisti e degli avvocati, vi chiediamo di poter contribuire direttamente ai lavori della Commissione con un rappresentante per ciascuno dei nostri Ordini professionali, così come avvenuto per l’Agenzia delle entrate, altra parte del giudizio tributario”.

 

È la richiesta contenuta in una lettera firmata dalla presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, inviata oggi ai Ministri della Giustizia, Marta Cartabia e dell’Economia, Daniele Franco. La richiesta giunge dopo che i due Consigli nazionali “hanno avuto notizia dalla stampa del decreto interministeriale con cui è stata istituita una Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi”.

 

Nella missiva Masi e Miani scrivono di aver

“preso atto degli obiettivi del Governo, che condividiamo, e, in particolare, della preoccupazione relativa ai tempi di trattazione dei ricorsi per cassazione e al notevole arretrato accumulatosi nel grado di legittimità che attualmente rappresentano le principali criticità del giudizio tributario, nonché del termine del 30 giugno entro il quale la Commissione dovrà presentare alla vostra attenzione una relazione sull’esito dei lavori e le proposte di intervento”.  Masi e Miani scrivono anche di “cogliere con favore il fatto che la riforma della giustizia tributaria rientri tra le priorità di azione indicate dal Governo, obiettivo coerente con le indicazioni dell’Unione europea”.

 

“Ci permettiamo di ricordare – aggiungono – che i Consigli nazionali che rappresentiamo sono da anni impegnati, anche congiuntamente, nella predisposizione di analisi e proposte sulla Giustizia tributaria e ambirebbero a proseguire in questo lavoro anche nella costruzione della prossima riforma. Un esempio di lavoro congiunto tra i nostri Consigli nazionali e gli organi istituzionali competenti in materia è dato dalla pubblicazione del “Massimario nazionale della Giustizia tributaria di merito”, giunto alla sua seconda edizione, frutto dell’intensa collaborazione creatasi all’interno di un Tavolo nazionale in cui siedono i rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dei nostri due enti. Esempio piccolo, ma emblematico, di come la collaborazione istituzionale possa addivenire a importanti risultati concreti”.

“Vorremmo continuare in questo percorso virtuoso al servizio del Paese e di questo Governo – proseguono – avendo l’opportunità di essere concretamente e coerentemente ascoltati su proposte che promanino anche dagli enti rappresentativi delle nostre professioni, che costituiscono una delle parti necessarie del processo tributario”. Da qui la richiesta di partecipazione diretta dei due Consigli nazionali ai lavori della Commissione, con propri rappresentanti. Una richiesta che Masi e Miani definiscono “razionale e positiva anche per il miglior esito dei lavori” e che pertanto auspicano “possa essere condivisa”.

Così, comunicato stampa congiunto Consiglio nazionale forense – Consiglio nazionale dei Commercialisti

 

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021

 




Riforma giustizia tributaria. Al via la commissione interministeriale Giustizia-MEF

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, hanno firmato il decreto con cui viene istituita una commissione interministeriale sulla giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento, per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi. La giustizia tributaria rientra nelle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Ministero della Giustizia è coinvolto sul fronte del ricorso in Cassazione, dove il contenzioso tributario rappresenta una delle componenti principali dell’arretrato accumulato (50.000 i ricorsi pendenti stimati a fine 2020, con una percentuale di riforma delle decisioni di appello del 45%).

La commissione interministeriale sarà presieduta da Giacinto della Cananea, docente di diritto amministrativo presso l’Università Bocconi di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Vicepresidente, Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze presso il Mef.

Sedici in totale i componenti (Massimo Guido Antonini, Pietro Bracco, Clelia Buccico, Margherita Cardona Albini, Gianni De Bellis, Andrea Giovanardi, Enrico Manzon, Sebastiano Maurizio Messina, Domenico Pellegrini, Ernesto Maria Ruffini, Livia Salvini, Maria Vittoria Serranò, Luca Varrone, Glauco Zaccardi).

La Commissione entro il 30 giugno 2021, presenterà ai Ministri una relazione sull’esito dei lavori svolti e le proposte di intervento formulate. Una riforma strutturale della giustizia tributaria rientra tra le priorità d’azione indicate dal Governo ed è coerente con le indicazioni dell’Unione europea. (Così, comunicato stampa congiunto Giustizia-MEF del 12 aprile 2021)

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021



Assunzione giovani 2021 a tempo indeterminato: in attesa dell’approvazione della Commissione Ue primi chiarimenti per l’esonero contributivo

 

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Come evidenzia la circolare, la novella introduce, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Come specificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In ragione del fatto che sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione, si precisa che, con apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

 

Fonte: sito Inps – https://www.inps.it/

 

Link al testo della circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI – Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 – Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)




Revisione legale. On line la VI edizione del documento CNDCEC-FNC sulla relazione unitaria di controllo societario

Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa edizione del tutto particolare a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tiene conto dei riflessi per il sindaco-revisore delle tante novità e obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci 2020

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la sesta edizione del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” (Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020). Si tratta di uno strumento operativo, costantemente aggiornato e di immediata fruizione, utile per tutti i commercialisti chiamati ad esprimere a breve le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (link sito web: https://commercialisti.it)

Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa edizione del tutto particolare a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tiene conto dei riflessi per il sindaco-revisore delle tante novità e obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci 2020.

Sul fronte della revisione legale, le novità sono legate principalmente all’entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020.

Sotto il profilo tecnico-contabile le numerose novità per la redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 sono legate essenzialmente all’implementazione delle misure di sostegno alle imprese nell’attuale fase di emergenza pandemica da Covid-19. Ci si riferisce in particolare:

  1. alla deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020;
  2. alla sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto Agosto);
  3. alla disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) così come novellato dalla legge di bilancio per il 2021.

Nella sezione allegati si forniscono due modelli di relazione unitaria utili per il collegio sindacale o per il sindaco unico incaricato della revisione legale rispettivamente in assenza o in presenza di esercizio di deroghe. L’allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex art. 2429, comma 3, c.c., inserito in quanto, con riferimento al bilancio 2020, il perdurare dell’emergenza sanitaria scaturente dalla diffusione del Covid-19 e le misure previste nei provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, sono destinate ad avere un probabile impatto nella gestione delle procedure di formazione del bilancio e dell’iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività di vigilanza e controllo da parte dei sindaci-revisori.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 12 aprile 2021)




La Commissione Ue propone di esentare dall’IVA beni e servizi essenziali in tempi di crisi

La Commissione europea ha proposto oggi di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell’Unione mette a disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l’esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l’IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i bilanci più limitati. Scopo dell’iniziativa odierna è quindi ottimizzare l’efficienza dei fondi dell’UE utilizzati nell’interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell’UE, ad esempio nell’ambito dell’Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell’UE.

Una volta effettive, le nuove misure permetteranno alla Commissione e alle agenzie e organi dell’UE di importare e acquistare in esenzione dall’IVA i beni e i servizi da distribuirsi in risposta a un’emergenza nell’UE. I destinatari possono essere Stati membri o terzi, come autorità o istituzioni nazionali (ad es. ospedali, un’autorità sanitaria o altra autorità nazionale di risposta alle catastrofi). Tra i beni e i servizi che rientrano nell’esenzione proposta rientrano:

  • test diagnostici, materiali diagnostici e attrezzature di laboratorio;
  • dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, respiratori, maschere, camici, prodotti e attrezzature per la disinfezione;
  • tende, letti da campo, abbigliamento e alimenti;
  • attrezzature di ricerca e salvataggio, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e gommoni;
  • antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le minacce chimiche, cure per lesioni da radiazioni, antitossine, compresse di iodio;
  • prodotti del sangue o anticorpi;
  • dispositivi di misurazione delle radiazioni;
  • sviluppo, produzione e approvvigionamento dei prodotti necessari, attività di ricerca e innovazione, costituzione di scorte strategiche di prodotti; licenze al settore farmaceutico, strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, disinfezione dei locali ecc.

 

Paolo Gentiloni, Commissario responsabile per l’Economia, ha dichiarato: “La pandemia di COVID-19 ci ha insegnato che questo tipo di crisi è assai complesso e ha un impatto ad ampio raggio sulle nostre società. È essenziale reagire subito e efficacemente e trovare oggi la migliore risposta possibile per prepararci al domani. Questa proposta va nel senso dell’obiettivo UE di reagire alle crisi e alle emergenze nell’Unione e farà in modo di ottimizzare l’impatto finanziario degli sforzi di soccorso a livello dell’UE per combattere la pandemia e sostenere la ripresa.”

 

Prossime tappe

 

La proposta legislativa che modificherà la direttiva sull’IVA sarà ora trasmessa al Parlamento europeo per parere e al Consiglio per adozione.

Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno entro il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicheranno dal 1° gennaio 2021.

 

Contesto

 

La pandemia di coronavirus ha messo in chiara luce l’importanza della preparazione e della risposta a livello dell’UE, che in tempi di crisi devono essere coerenti, decisive e centralizzate. Nel corso della pandemia la Commissione von der Leyen ha delineato programmi per rafforzare la preparazione e la gestione nell’UE delle minacce sanitarie transfrontaliere e presentato gli elementi costitutivi di un’Unione della salute più forte. Ha poi proposto di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE con l’obiettivo di migliorare le risposte alle future calamità naturali o provocate dall’uomo. Ad esempio, nel contesto della nuova Unione europea della salute, la Commissione ha annunciato la creazione dell’Autorità per la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) per attivare rapidamente le più avanzate misure mediche e di altro tipo in caso di emergenza sanitaria, coprendo l’intera catena del valore dall’ideazione alla distribuzione e all’uso.

L’UE ha già preso misure nel settore della fiscalità e delle dogane per sostenere la lotta contro la pandemia e la ripresa. Nell’aprile 2020 l’UE ha convenuto di sospendere i dazi doganali e l’IVA per le importazioni di mascherine e altri dispositivi di protezione necessari per combattere la pandemia. La sospensione rimane in vigore e sarà prorogata. Nel dicembre 2020 gli Stati membri hanno concordato nuove misure su proposta della Commissione per esentare temporaneamente dall’IVA i vaccini e i kit di analisi venduti a ospedali, medici e privati, e per i servizi strettamente connessi. Ai sensi della direttiva modificata gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o un’aliquota zero sia ai vaccini che ai kit di analisi, se lo ritengono opportuno.

 

Fonte: comunicato Commissione europea

 

Per ulteriori informazioni

La Commissione propone di esentare beni e servizi vitali distribuiti dall’UE in tempi di crisi

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en)

 

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni all’importazione e di alcune forniture in relazione a misure dell’Unione di interesse pubblico

 

Risposta alla COVID-19 nel settore della fiscalità e delle dogane




Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

 

È un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale riconosciuto a seguito della partecipazione ai bandi di concorso che la Cassa Dottori Commercialisti emana annualmente.

 

 

 

Oggetto del bando

 

Nell’ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell’avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest’anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

 

Beneficiari

 

Possono partecipare al bando i neo-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (ossia coloro che nel 2021 sono ancora in un regime di contribuzione agevolata) con livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare che non beneficiano di contributi similari erogati da altri enti/istituzioni.

 

Modalità di calcolo del contributo assistenziale

 

Il contributo a favore dei singoli professionisti che abbiano acquistato strumentazione per i propri studi sarà pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA. Per acquisti di beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021. Il contributo erogato non potrà, comunque, superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5mila euro, per ciascun richiedente.

Per le aggregazioni, l’importo del contributo previsto è pari a 2mila e cinquecento euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10mila euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP.

 

Termine per la presentazione della domanda

 

I Dottori Commercialisti neo-iscritti alla Cassa potranno presentare la domanda tramite il servizio online CSP che sarà disponibile sul sito a partire dal 1° dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022. La domanda, unica per il 2021, pena di inammissibilità può essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile nell’area riservata dal 1° dicembre 2021. Non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

Fonte: Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/

 

Link al bando

(Link al sito web: https://www.cnpadc.it/)

 

Bando

Bando 2021 – Contributi per il supporto all’attività professionale – scadenza 15032022

 

Regolamento Unitario: 

Regolamento Unitario art. 56 bis

 

 




Tax credit patrimonializzazione. Dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 possibile inviare l’istanza “investitori” (Credito d’imposta per conferimenti in società)

 

 

A partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 sarà possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori.

Link al software(Versione 1.0.0 del 06/04/2021) “CreditoRafforzamentoPatrimoniale” che consente la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021). Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021). Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Aggiornamenti

L’attuale versione del software richiede di barrare la casella “Il beneficiario, qualora società, attesta di non controllare direttamente o indirettamente le società conferitarie elencate nel quadro A, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con le conferitarie ovvero di non essere da queste ultime controllata” solo ai beneficiari diversi dalle persone fisiche.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

 

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»