Contenimento dell’epidemia da COVID-19. Il C.d.M. approva nuove misure urgenti in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 31 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

 

Link al testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 – in vigore dal 01.04.2021)

 

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

 

In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

 

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.



ZFU Sisma Centro Italia: dal 20 maggio il via alle domande per le agevolazioni | 90 milioni di euro per imprese e lavoratori autonomi

 

A partire dal 20 maggio e sino al 16 giugno 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere le agevolazioni in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, che sono stati colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016.

Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono pari a circa 90 milioni di euro.

È quanto prevede la circolare pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico, che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dal decreto Agosto del 2020.

Fonte: Mise – https://www.mise.gov.it/

 

Per maggiori informazioni

Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/sisma-centro-italia




Nuovo bando macchinari innovativi: 132,5 milioni di euro a disposizione di PMI, reti di imprese e professionisti | Dal 13 aprile 2021 possibile compilare le domande

 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”, a cui PMI, reti di imprese e professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni.

L’obiettivo è quello di sostenere investimenti innovativi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l’apertura del primo sportello del bando. Si tratta di risorse a valere sul Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR.

Le domande potranno essere compilate dalle ore 10 del 13 aprile 2021, mentre l’invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10 del 27 aprile 2021.

Fonte: Mise – https://www.mise.gov.it/

 

Per maggiori informazioni




Proroga per il 2021 dei crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES e estensione del credito d’imposta alle ZES Abruzzo e Sicilia. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.0)

 

Rilasciata la versione 3.0.0 del 31/03/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021, è stato aggiornato il  modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Il nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021




Corrispettivi giornalieri. C’è tempo fino al 1° ottobre 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

 

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieriTIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot. n. 83884 recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri»




Superbonus 110% e detrazioni per interventi edilizi. C’è tempo fino al 15 aprile per l’invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

 

Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive. Con il provvedimento del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

 

Più tempo per l’invio delle comunicazioni

 

In sostanza, tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”, con il provvedimento in oggetto l’Agenzia concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari e oggetto della proroga

 

In particolare, i destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 marzo 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, recante: «Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, recante: «Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».




Le indennità una tantum di 2.400 euro e la semplificazione per l’accesso alla NASpI ai sensi del Decreto Sostegni

Con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, l’Istituto previdenziale evidenzia che il Decreto Sostegni (art. 10, comma 1) ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori (già beneficiari delle misure previste dagli articoli 15 e 15-bis del Decreto Ristori, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176):

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Queste categorie non dovranno presentare una nuova domanda per fruire dell’indennità una tantum, poiché essa sarà erogata dall’INPS con le stesse modalità già seguite precedentemente.

Per le categorie di lavoratori che, invece, non sono state già beneficiarie delle misure stabilite dagli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro (art. 10, commi 2, 3, 5 e 6), a fronte di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2021.

Quanto alla semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI, l’INPS comunica che, dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 16 Decreto Sostegni).

Fonte: MinLavoro – http://www.lavoro.gov.it/




Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all’emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all’emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

  • la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;
  • la CIGD e l’ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l’Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza; i nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni prevede anche l’accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’INPS comunica che le istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Da ultimo, il documento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale. Al riguardo, l’Istituto precisa che, ai sensi del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Fonte: MinLavoro – http://www.lavoro.gov.it/




Contributi a fondo perduto. Aperto il canale online per trasmettere le istanze

 

Su input del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l’invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41/2021 (Dl Sostegni). Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia. Possibile anche l’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021)




Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Istruzioni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

 

Pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 – seconda alinea – del precedente Provvedimento del 23 marzo 2021 avente ad oggetto «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021».

La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. n.41/2021) per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi.

Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi. In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata nel mese di dicembre 2019.

Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

A seguito di tale chiarimento, sono approvate le modifiche alle istruzioni al modello.




Dal 1° aprile 2021 è possibile la registrazione ai regimi Iva Oss e Ioss sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare sarà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021 (articolo 2, terzo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, come sostituito dall’articolo 1, primo paragrafo, punto 2), del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020).

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

  • al regime “OSS non-UE, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
  • al regime “OSS UE, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate.

(Così, comunicato Mef del 29 marzo 2021)

Link allo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

 




Decreto Sostegni: le novità in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19».

Il provvedimento urgente prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all’emergenza epidemiologica, in particolare, sono previsti:

CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);

CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga) e ASO (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2);

CISOA (cassa integrazione operai agricoli) per 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8);

Vedi: messaggio Inps n. 1297 del 26 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga – Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) – Nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura anche per il periodo retributivo di gennaio 2021 (art. 19);

blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, nonché sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. È, inoltre, precluso l’avvio delle procedure ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (art. 8, comma 9). Per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA ai sensi del Decreto Sostegni, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Precluso anche l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, restando sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (art. 8, comma 10). Le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 8, comma 11);

– per i lavoratori fragili e per i lavoratori con disabilità grave pubblici e privati, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15);

– fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti a tempo determinato anche i assenza delle causali (art. 17);

indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 2.400 euro, a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10);

Vedi: messaggio Inps n. 1275 del 25 marzo 2021, con oggetto: Indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori –  Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI – Prime indicazioni – Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”).

contributi a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di Partita IVA (art. 1);

Dopo l’approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd “Sostegni”, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Link alla guida al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” – Aggiornamento al 24 marzo 2021

– ai fini della concessione della NASPI, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 16);

– incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13);

rifinanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, portato ad una dotazione di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 3);

– incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo straordinario per il sostengo degli Enti del Terzo settore e proroga del termine per l’adeguamento degli statuti al 31 maggio 2021 (art. 14);

– rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex Ilva, con incremento pari a 400 milioni di euro per il 2021 ed a 80 milioni di euro per il 2022 (art. 9);

– rifinanziamento del Fondo di solidarietà del settore aeroportuale con possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche in relazione ai trattamenti di CIGD di cui al Decreto Sostegni (art. 9, comma 3);

– previsione del Reddito di Emergenza (REM) per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica (art. 12);

– aumento di 1.000 milioni di euro del Fondo per il Reddito di Cittadinanza (RdC) e sospensione per il 2021 del beneficio in caso di uno o più contratti a termine che comportino un aumento del reddito familiare, fino al limite massimo di 10.000 euro annui, per la durata del contratto e fino a un massimo di 6 mesi (art. 11).




Requisiti di accesso alla NASpI e indennità una tantum e onnicomprensiva a lavoratori autonomi e stagionali: prime indicazioni Inps

 

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto “Sostegni”, ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021. L’Inps con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 fornisce alcune prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 1275 del 25 marzo 2021, con oggetto: Indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori –  Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI – Prime indicazioni – Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”).




Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 1297 del 26 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga – Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) – Nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.




D.L. sostegni. Online le faq e vademecum di agenzia-Riscossione su notifiche cartelle e pagamenti

 

 

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche l’annullamento dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l’app Equiclick e rivolgersi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni.

 

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

 

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

 

Pagamenti entro il 31 maggio

 

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

 

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

 

Il decreto Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

 

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

 

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

 

Il Decreto Sostegni prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021)

  

Consulta le Faq ed il Vademecum




Imposta sui servizi digitali, pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle entrate

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (D.L. Sostegni) che sposta i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD) al 16 maggio 2021, è stata pubblicata la circolare n. 3/E che fornisce chiarimenti interpretativi attesi dagli operatori per l’applicazione dell’ISD. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.

 

Cos’è l’imposta sui servizi digitali

 

L’ISD è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.

 

Ambito di applicazione

 

La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della nozione di impresa e della definizione di gruppo. È, inoltre, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta (veicolazione di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale). Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.

 

Criteri di geolocalizzazione e base imponibile

 

Coerentemente con l’obiettivo che ha ispirato l’introduzione dell’imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia. La circolare inoltre illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di un unico servizio imponibile.

 

Oneri strumentali e solidarietà

 

La circolare tratta degli obblighi di identificazione, di versamento, di dichiarazione, e delle modalità di fruizione di eventuali rimborsi. Viene, inoltre, approfondito il ricorso all’istituto della designazione che consente di delegare ad una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. In tale contesto, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.

 

Contabilità e sanzioni

 

L’obbligo di un’apposita contabilità previsto dalla legge di bilancio 2019 viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al Provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta. Considerate le potenziali difficoltà e le obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 24 marzo 2021)




Digital tax. I chiarimenti su ambito applicativo, modalità di calcolo, criteri di geolocalizzazione e nuovi termini di dichiarazione e versamento

 

Con circolare n. 3 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD), anche alla luce delle modalità applicative specificate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, approvato in attuazione dei commi da 35 a 50 del articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La circolare tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sulla prima bozza del Provvedimento, aperta il 16 dicembre 2020 e conclusa in data 31 dicembre 2020.

Nel documento di prassi esaminato l’ambito di applicazione soggettivo, specificando le modalità di verifica del superamento delle soglie, la nozione di gruppo e taluni aspetti definitori contenuti nel citato Provvedimento.

 

 

È, quindi, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, precisando il contenuto dei servizi digitali soggetti all’imposta e i servizi esclusi. Vengono, altresì, chiarite le modalità di calcolo della base imponibile anche al fine di evitare duplicazioni impositive, illustrando i metodi di geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili. Inoltre, viene trattato il tema del rapporto tra l’imposta sui servizi digitali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia nonché il relativo trattamento a fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Infine, sono illustrati gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell’imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell’identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso.

 

Dichiarazione e versamento dell’imposta: le proroghe del Decreto “Sostegni”

 

Nella circolare, evidenziato che il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, cd. Decreto “Sostegni ha modificato i termini relativi al versamento annuale dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione indicati nell’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2019. A seguito delle predette modifiche, i termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta, sono stati fissati al 16 maggio per il versamento dell’imposta e al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione. Il differimento di cui sopra si applica anche ai termini che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione.

Pertanto, il riferimento operato al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021, (con cui sono stati approvati il modello ISD per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali e le relative istruzioni), relativamente al termine per la presentazione della dichiarazione annuale va inteso non più al 31 marzo ma al 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

 

Entro il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, mediante la compilazione di un nuovo modello completo di tutte le sue parti (cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini). Qualora non sia più possibile presentare la dichiarazione correttiva nei termini, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. A tal fine, si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La dichiarazione integrativa, trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

In virtù delle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, anche il termine individuato al punto 5.1 del Provvedimento del 25 gennaio 2021, relativo al versamento annuale dell’imposta va inteso come riferito non più al 16 febbraio ma al 16 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Il versamento avviene secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. Qualora il soggetto passivo non residente non disponga di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e non possa eseguire il pagamento con le modalità ordinarie, il punto 5.5. del Provvedimento ammette che il versamento sia eseguito mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

A questo riguardo, si segnala che con risoluzione del 1° marzo 2021, n. 14/E sono stati istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento della ISD. In particolare si tratta dei seguenti codici:

  • 2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.”;
  • 2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m. – INTERESSI”;
  • 2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m. – SANZIONI”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del citato provvedimento del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:

  • nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
  • nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 23 marzo 2021, con oggetto: ISD (Imposta sui servizi digitali) – Chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento della Digital tax – Art. 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° marzo 2021, con oggetto: ISD (Imposta sui servizi digitali) – RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021, recante: «Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 25.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, recante: «Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.», pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo. (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall’applicazione dell’imposta)




On line la nuova guida al “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”

 

 

Dopo l’approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd “Sostegni”, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

 

Link alla guida al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” – Aggiornamento al 24 marzo 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2021

 

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Commenti

 

 

Le sanzioni agevolate possono essere oggetto di ripetizione? Brevi note all’ordinanza n. 3984/2021 della Corte di Cassazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Costi ed oneri – Nozione di inerenza nel reddito d’impresa

 

L’inerenza di una spesa non può essere negata per il solo fatto che appaia eccessiva. Indeducibile solo il costo abnorme

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 2224 del 2 febbraio 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Necessità – Ai ricavi conseguiti – Esclusione – Fondamento – Antieconomicità e incongruità della spesa – Rilevanza – Sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Elusione fiscale – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità -Esclusione – Condotte atipiche – Contenuto – Costruzioni di puro artificio – Rilevanza – Art. 37-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Accertamenti e controlli – Poteri degli uffici delle imposte – Costi deducibili – Sindacabilità delle scelte imprenditoriali – Condizioni – Incongruenza di costo enorme»

 

Spesa ritenuta incongrua dal Fisco. Il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza in termini qualitativi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6368 del 8 marzo 2021: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in violazione del contraddittorio endoprocedimentale – Regime previgente alle modifiche introdotte dall’art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58, in vigore dal 1° luglio 2020 – Controllo “incrociato’’ o “a tavolino” – Prova di “resistenza” – Necessità – Esclusione • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Necessità – Ai ricavi conseguiti – Esclusione – Fondamento»

 

Pluralità di violazioni – Richiesta del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997

 

Come richiedere al giudice il cumulo giuridico delle sanzioni e tassazione dell’utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura dei prelievi del titolare dell’impresa individuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3440 dell’11 febbraio 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi – Necessità – Esclusione – Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 • SANZIONI TRIBUTARIE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Poteri ed obblighi del giudice tributario – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Richiesta di applicazione in sede di legittimità – Ammissibilità – Condizioni – Formulazione della richiesta nel giudizio di merito – Necessità – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA -Rivalutazione volontaria del capannone – Impresa individuale – Creazione, in bilancio, della riserva da rivalutazione -Utilizzo della riserva da rivalutazione per riappianare il conto “titolare c/prelevamenti”, con compensazione di parte della riserva da rivalutazione con il credito verso terzi – Impossibilità di utilizzo per compensare un credito della ditta nei confronti di terzi, in particolare del titolare che aveva compiuto prelevamenti nel corso del tempo – Affermazione – Conseguenze – Attribuzione della qualifica di redditi della ditta delle risultanze del conto “titolare c/prelevamenti”»

 

Sanzioni definite in via breve – Ipotesi di ripetibilità

 

Cessata materia del contendere con riferimento all’imposta per sgravio disposto dall’ente impositore. Ammesso il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. n. 472/1997

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3984 del 16 febbraio 2021: «SANZIONI TRIBUTARIE – Avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni con contestuale irrogazione delle sanzioni – Sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997 – Dichiarazione di cessata materia del contendere con riferimento all’imposta per sgravio disposto dall’Agenzia delle entrate – Richiesta di rimborso delle sanzioni agevolate versate dal contribuente – Legittimità – Ragioni – Lo sgravio/annullamento in autotutela impone il rimborso delle sanzioni anche se versate per aderire alla definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

  • Sezione III Civile

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

Fondo patrimoniale: l’estraneità dei debiti dalla matrice “familiare” può essere provata anche in via presuntiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 2904 dell’8 febbraio 2021: «ESECUZIONE FORZATA – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti opposizioni – Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Onere della prova gravante sul debitore – Individuazione – Criteri – Anche a mezzo di presunzioni semplici – Ammissibilità – Portata – Debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale – Ammissibilità – Limiti – Fattispecie – Fideiussione stipulata dal socio a garanzia di fido bancario ottenuto dalla società – Art. 170 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 615 c.p.c.»

 

  • Sezione lavoro

 

Socio e amministratore di S.r.l. – Obblighi contributivi

 

Socio e amministratore di S.r.l. già iscritto alla gestione separata Co.Co.Co. presso l’Inps. Esclusa la doppia contribuzione se si limita a far da referente per clienti, fornitori e assume personale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione assicurativa – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Caso di specie – Referente per clienti e fornitori e firmatario nell’assunzione di personale, senza la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda – Conseguenze – Difetto dei requisiti – Mancanza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione Inps per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di S.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

Riconoscimento dei crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale. Accesso ammesso in caso di trasformazione c.d. progressiva di società di persone in società di capitali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 2 febbraio 2021: «INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE – Credito d’imposta in favore degli investitori – Credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale – Società di persone trasformata in società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e aumenti di capitale sociale entro la medesima data – Possibilità di fruire del beneficio fiscale – Affermazione – Art. 26, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”) – D.M. Mef del 10 agosto 2020»

 

Tax credit patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni. Le modalità di determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato in presenza di conferimento d’azienda in società di capitali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 17 febbraio 2021: «INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE – Credito d’imposta in favore degli investitori – Modalità di determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato in presenza di conferimento – Caso di specie – Società costituita nel 2020, a seguito del conferimento di una ditta individuale e aumento di capitale entro il 31 dicembre 2020 – Determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato, ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui al comma 4 dell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020 ai soci conferenti a titolo di aumento di capitale – Modalità – Art. 26, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”) – D.M. Mef del 10 agosto 2020»

 

 

Legislazione

 

 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

Tax credit patrimonializzazione per le società di medie dimensioni. Dal 12 aprile al 3 maggio via alle “Istanze investitori”. Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le “Istanze società

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021, prot. n. 67800/2021: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»

 

 

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D.L. Sostegni. Per il nuovo contributo a fondo perduto domande dal 30 marzo

 

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. In attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

 

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate

 

Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

 

A chi spetta il contributo

 

Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita IVA successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

 

I requisiti per ottenere il Bonus

 

I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

 

Come si calcola il contributo?

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021)




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» – (Atto Senato n. 2144).

 

 

 

La ratio del D.L. “Sostegni

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19». – A.S. n. 2144

 

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19». – A.S. n. 2144

 

Il testo del D.L. “Sostegni

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021.




Le misure per lo sport del Decreto “Sostegni”

Con il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, il Governo ha approvato le misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.

 

In sintesi le principali misure destinate al settore sportivo:

 

Indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 10, comma 10): vengono stanziati 350 milioni di euro in favore dei lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. La misura è stata rimodulata in modo da prevedere un contributo forfettario basato sul reddito da lavoro sportivo, percepito nell’anno 2019, dichiarato a Sport e Salute dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica.

Sono previsti i seguenti scaglioni:

  • euro 3.600 se i compensi da lavoro sportivo relativi all’anno fiscale 2019 superano i 10.000 euro annui;
  • euro 2.400 se i compensi sono compresi tra i 4.000 ed i 10.000 euro annui;
  • euro 1.200 se i compensi sono inferiori a euro 4.000 annui.

L’indennità è erogata da Sport e Salute. Il numero stimato di beneficiari è circa 190 mila persone, cui si aggiungono le nuove domande.

 

Misure di sostegno ai lavoratori della montagna (art. 2): presso il Ministero dell’economia e delle finanze viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore dei soggetti economici operanti negli sport invernali in montagna. In particolare, una percentuale non inferiore al 70% del finanziamento è destinata ai comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019. La restante percentuale è distribuita agli altri comuni dei medesimi comprensori sciistici, ai maestri di sci iscritti agli albi e alle scuole di sci.

 

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art.1): il decreto stanzia oltre 11 miliardi di euro per l’introduzione di una serie di misure a sostegno degli operatori economici (imprese, artigiani o professionisti) titolari di partita iva con un fatturato inferiore ai 10 milioni che abbiano avuto perdite a causa dell’epidemia, nel secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del Decreto-Legge. Viene superato il sistema dei codici Ateco precedentemente utilizzato. La quantificazione degli indennizzi avviene mediante comparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell’anno 2020 con quelli del 2019; il contributo viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi o compensi, privilegiando i soggetti più “piccoli”. Di questa misura potranno beneficiare gli operatori economici del settore sportivo, quali palestre o piscine costituite in forma societaria, o lavoratori sportivi titolari di partita IVA.

Alle misure specificamente indirizzate al mondo dello sport e agli operatori ad esso collegati, sono pertanto destinati circa 1 miliardo di euro. A queste vanno ad aggiungersi le somme destinate alla misura in favore dei titolari di partita Iva, operatori dello sport inclusi, e quelle destinate ad altre misure generali, come quelle previste per la riduzione delle bollette elettriche non ad uso domestico.

 

L’art. 30 del decreto-legge prevede infine la modifica della decorrenza delle misure previste dai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 di riforma dello sport.

In particolare, il comma 7 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il comma 8 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il comma 9 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Il comma 10 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Il comma 11 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo28 febbraio 2021, n. 40.

Fonte: avviso del 23 marzo 2021 – Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri

 




Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro. Le misure del “Decreto Sostegni”

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», al comma 4 dell’articolo 4 prevede che siano “automaticamente” annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all’art. 3 D.L. n. 119/2018, all’articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Come spiega la relazione illustrativa “tale disposizione, al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9. Il successivo comma 5 rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti di cui al precedente comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione – mediante rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 – che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.”.

 

Pertanto, sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 D.L. n. 119/2018, all’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

 

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

 

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Il testo dell’art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

 

Art. 4, commi da 4 a 11

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

 

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l’anno 2021, 108,6 milioni di euro per l’anno 2022, 32,9 milioni di euro per l’anno 2023, 13,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l’anno 2021, 197,1 milioni di euro per l’anno 2022, 99,6 milioni di euro per l’anno 2023, 41 milioni di euro per l’anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

 




Rottamazione-ter. Il Decreto Sostegni proroga le scadenze

Slitta al 31 luglio 2021 il termine per pagare le rate del 2020, mentre per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.

Nell’ambito delle misure introdotte dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021), l’art. 4, comma 1, lett. b) (di seguito riportato), prevede una modifica delle scadenze entro le quali effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate, e di quelle dovute per il 2021

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, citato sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”). Il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

A tali versamenti si applicano le disposizioni – dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 – ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Di seguito il dettaglio dei nuovi termini per effettuare il pagamento delle somme dovute.

 

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

 

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.

Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.

Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.

 

Scadenze delle rate 2021

 

Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

 

 

Si ricorda, che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

 

Il testo dell’art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

Art. 4, comma 1

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2021

Finanza & Fisco n. 5 del 2021ATTENZIONE:

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SpecialeProroga di termini e altre disposizioni

 

Il decreto legge Milleprorogheconvertito in legge

 

Gli interventi del cd. D.L. Milleproroghe 2021 sul settore fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con mod., dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”»

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Approvato il modello 2021

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot. n. 65238/2021: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019»

 

 

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