Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

 

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178




Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

 

I nuovi elenchi

 

In base a quanto disposto dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019), il provvedimento pubblicato ieri stabilisce che, per ogni trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori IVA due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta (sulla base dei criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento). Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

 

Le date da ricordare

 

I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

 

Le comunicazioni in caso di mancato versamento

 

La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24. Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

 

Il perimetro della norma

 

Il Decreto Crescita ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel sistema di interscambio (SDI) intercettando, in particolare, quelle che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta. Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali “integrazioni” e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate. Il provvedimento è stato emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2021)




lmposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle entrate stabilisce che per ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, vengano messi a disposizione due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti sarà calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24. Nel provvedimento stabilite, inoltre, le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore.

Si ricorda che l’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita 2019), convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, dall’ art. 143, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.

Si ricorda, ancora, che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, sono state introdotte modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche anche al fine di predisporre le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata; il decreto demanda, appunto, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante: «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.». Pubblicato il 04.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020, recante: «Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020

 

 




Accertamenti, pignoramenti e pagamento cartelle: nuovo stop fino al 28 febbraio 2021

Il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante: »Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel D.L. n. 7/2021.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/

 

Per saperne di più:

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) e dal Ministro della giustizia (Bonafede), presentato al Senato della Repubblica il 30 gennaio 2021 e trasferito alla Camera dei deputati il 2 febbraio 2021, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica» – (Atto Camera n. 2879).

 

La ratio del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. n. 2879

 

La relazione tecnica del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. n. 2879

 

Il testo del decreto legge n. 7/2021

Link al testo del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24

 




Sospensione delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Solo per le perdite emerse nell’esercizio 2020

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 29 gennaio 2021, prot. 26890, ha fornito chiarimenti in relazione alla sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. disposta dal comma 266 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), nel sostituire integralmente l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In primo luogo, nel documento del Mise evidenziato che la locuzione «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», contenuta nel comma 1 del riscritto articolo 6 del D.L. n. 23/2020 sembra chiarire che oggetto della norma sia “solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.

Pertanto, continua il documento interpretativo, sembra da escludersi, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

In secondo luogo, il Mise evidenzia che per società interessate dalle perdite contemplate dal novellato articolo 6 del Decreto “Liquidità, lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

Pertanto, ove le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame di «deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2») ad avviso del Ministero dello Sviluppo, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..

Peraltro, in merito all’accertamento della causa di scioglimento, il Ministero rileva che l’art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l’accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società. Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea. In definitiva “sembra doversene dedurre che l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

 

Link al testo della lettera circolare alle Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale – del 29 gennaio 2021, prot. 26890, con oggetto: SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata – Cause di scioglimento – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle società – Sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), c.c. per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – Art. 6 del D.L. 8/04/2020, n. 23, conv., con mod. dalla L. 05/06/2020, n. 40 – Art. 1, comma 266, della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)