Con la Carta d’Identità Elettronica semaforo verde a tutti i servizi online del Fisco

Nuova via di accesso per i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Da oggi, infatti, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d’Identità Elettronica, una nuova chiave che aprirà la porta a tutti i servizi delle due Agenzie, oggi offerti sempre più tramite web. Nell’anno appena trascorso, solo per fare un esempio, gli accessi al cassetto fiscale delle Entrate e all’area riservata di Riscossione hanno superato i 47 milioni.

“Entra con CIE” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale al quale le due Agenzie, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito per rendere sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la necessità di andare allo sportello. Un ulteriore passo verso un modello di gestione e relazione da remoto, particolarmente utile nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, che consente ai contribuenti di evitare attese e di avere sempre le informazioni a portata di mano e svolgere numerose operazioni senza necessariamente doversi spostare dalla propria abitazione o dal proprio ufficio.

 

Con la CIE accesso al vasto mondo dei servizi online delle Agenzie

 

Una volta identificato con la CIE, l’utente ha accesso al mondo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione. Attraverso i servizi delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it e la App Agenzia Entrate), che nel 2020 hanno registrato l’invio di 22 milioni di 730, la registrazione di 3,7 milioni di atti pubblici e di contratti di locazione (di questi ultimi l’85% del totale) e l’invio di 500mila dichiarazioni successioni (oltre il 90%), è possibile anche richiedere il codice fiscale e il duplicato della tessera sanitaria e comunicare l’Iban per avere i rimborsi. Sempre tramite CIE è possibile utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica, accedere alla dichiarazione precompilata e ad altri numerosi servizi. Sempre disponibile online, inoltre, il “cassetto fiscale” dove è possibile verificare la propria posizione con il Fisco: solo nel 2020 è stato consultato 42 milioni di volte. Inoltre, attraverso i servizi della Riscossione (www.agenziariscossione.gov.it e la App Equiclick) è possibile accedere a un vero e proprio sportello virtuale grazie al quale si possono svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni che si richiedono comunemente negli uffici.

Nel 2020, nonostante la sospensione delle attività di riscossione a partire dal mese di marzo, gli accessi all’area riservata sono stati circa 5 milioni. Entrando con le proprie credenziali si possono presentare richieste di rateizzazione ottenendo automaticamente il relativo piano di pagamento (nel 2020 le richieste di dilazioni attraverso l’area riservata e gli altri canali alternativi allo sportello sono state il 54% del totale). È possibile, inoltre, controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti e chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge 228/2012 (nel 2020 le richieste di sospensione online tramite area riservata e altri canali alternativi allo sportello sono state il 90% del totale). I contribuenti interessati possono recuperare anche la Comunicazione e i bollettini della “rottamazione” delle cartelle, attivare il servizio di alert per ricevere i promemoria delle proprie scadenze oppure pagare. Oltre ai servizi online, i cittadini possono ricevere assistenza anche rivolgendosi al Contact Center di Agenzia delle entrate-Riscossione al numero 06.0101, oppure utilizzando gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti. Tutti i canali di assistenza a distanza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

 

La Cie anche per i professionisti

 

Anche scegliendo di autenticarsi con la CIE, se l’utente identificato è stato precedentemente incaricato da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale ad operare per loro conto, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato. Qualora l’utente identificato con CIE risulti già registrato ai servizi online delle Entrate, per esempio con un profilo da intermediario fiscale o da amministratore di condominio, o se ha sottoscritto una convenzione di servizio, potrà usare i servizi dedicati al proprio profilo (quali il cassetto fiscale delegato o i servizi catastali SISTER). I dettagli per l’accesso all’area autenticata del sito sono descritti alla pagina web https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/assistenza/index.asp?idFolder=1399&idServ=2. Gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno utilizzare la CIE per accedere anche a Equipro, la sezione del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione dedicata ai professionisti per gestire le posizioni dei propri clienti.

 

Come utilizzare la Carta d’Identità Elettronica

 

La CIE è la carta di identità elettronica, il nuovo formato di carta di identità che progressivamente sta sostituendo quella cartacea, rilasciata con un codice Pin di 8 cifre che permette al cittadino di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione. La CIE può essere usata anche per accedere tramite smartphone ad IO, l’app dei servizi pubblici. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 12 gennaio 2021)




Ristoro Lazio Irap. Al via la richiesta del contributo a fondo perduto pari alla rata dell’acconto Irap 2020

 

La partecipazione al bando è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa.

Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei D.L. Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo.
L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre.

Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione.

Più in dettaglio, i ristori saranno destinati a:

  • Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie ecc.;
  • Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche ecc.;
  • Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
  • Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa ecc.;
  • Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
  • Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
  • Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
  • Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.).

Link all’avviso pubblico:

http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=documentazioneDettaglio&id=56247




A partire da domenica 10 gennaio 20121 in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Link alle ordinanze del Ministero della salute pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 (Link al sito: www.gazzettaufficiale.it):

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia».

 

Link alle Faq specifiche sugli spostamenti
(http://www.governo.it/it/faq-natale)

 




Commercialisti, pubblicati i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento

 

 

Aggiornato il documento del 2014 per tener conto dell’evoluzione normativa, di nuove interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali e dell’emergenza Covid

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014. Il documento era stato posto in pubblica consultazione lo scorso anno. Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it)

Revisionati nell’ambito dell’area di delega “Procedure concorsuali e risanamento di impresa” dei consiglieri nazionali dei commercialisti Andrea Foschi e Sandro Santi, i Principi sono stati curati da AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi (limitandosi a quanto utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.

Riguardo al contenuto dei Nuovi Principi di attestazione, lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell’attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. Particolare attenzione viene infine riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle “utilità” esterne in relazione alle quali l’attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

I Nuovi Principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell’incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all’ampliamento, anche oltre i cinque anni, dell’orizzonte temporale del Piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall’attestatore.

Il lavoro è, infine, completato dalle attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter, 182-quinquies e 186-bis L.Fall. e dalla cosiddetta attestazione di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola “fine” al processo di risanamento. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 gennaio 2021)




Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le istruzioni Inps per richiedere l’esonero contributivo ai sensi del “Decreto Agosto”

 

Con messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

In particolare, nel ribadire che l’esonero contributivo è escluso per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), il provvedimento individua come destinatari del beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’esonero può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020, e che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 30 del 5 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali peaziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Brexit in dogana: semplificazioni nella circolare ADM n. 49/2020

Con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. 495536/RU, l’Agenzia delle Dogane (ADM), anche alla luce dell’accordo raggiunto tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, nel richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione, ha introdotto semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export. La circolare è il risultato delle analisi condotte dalle competenti strutture dell’ ADM, anche in relazione ai diversi momenti di confronto avuti con operatori e Associazioni di categoria, al fine di verificare se e come fosse possibile semplificare operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT al termine del periodo transitorio concluso il 31 dicembre 2020.

Maggiori informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. n. 495536/RU, con oggetto: DOGANE – BREXIT – Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit. Testo consolidato




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    Emergenza epidemiologica da COVID-19. Le prime misure 2021 per evitare la diffusione del virus

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

    Link al testo del decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2020.

     




    Fatturazione elettronica fra soggetti privati. Aggiornato il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

     

     

    Tabella riepilogativa codici-tipo-documento

     

    Tabella dei codici natura IVA

     

     

     

    In vista dell’adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.

    Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

    Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.

     

    Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18 dicembre 2020)




    SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2020

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    Commenti

     

    Più ampia la sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione  di Enrico Molteni

     

     

    Prassi 

     

     

    Agenzia delle Entrate

     

    Errori dichiarativi – Applicazione del ravvedimento operoso

     

    Le regole del ravvedimento operoso delle dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative

    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 24 dicembre 2020:

    • «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Ravvedimento operoso – Applicazione – Sanzioni per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario – Riduzione alla metà ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/97 e successiva applicazione della riduzioni da ravvedimento – Possibilità – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
    • SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente emergente da infedele dichiarazione sanata per mezzo del ravvedimento operoso – Pagamento della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 ridotta in applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
    • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Possibilità di qualificare come una dichiarazione integrativa “a favore” quella nella quale, oltre ad essere esposto un maggior costo deducibile, viene indicato contestualmente anche un maggior reddito originariamente non dichiarato, dove comunque il risultato finale della stessa è rappresentato da un maggior credito – Esclusione – Solo la dichiarazione integrativa totalmente a favore non è soggetta ad alcuna sanzione – Conseguenze – Applicazione della sanzione da a euro 250 a euro 2.000 di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione integrativa, per assoggettare al regime della cedolare secca canoni di locazione originariamente tassati, erroneamente, in via ordinaria – Qualificazione come dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98 – Affermazione – Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322
    • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione omessa – Dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) – Riporto, nella prima dichiarazione utile, l’eccedenza d’imposta risultante – Irregolarità sanabile – Condizioni -Riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa – Presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Necessità
    • ACCERTAMENTO – Liquidazione e controllo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni – Omessa dichiarazione con eccedenze a credito – Impossibilità della compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa
    • MONITORAGGIO FISCALE – Compilazione del modulo RW – Violazione -Sanzioni applicabili – Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria»

     

    Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione

     

    Recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA per i soggetti in ambito split payment. Se il fornitore non emettere la nota di variazione, la P.A. può presentare un’istanza di rimborso “atipico” ex art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione – Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/72 -Possibilità di presentare istanza di rimborso “residuale” o “atipico” di cui all’art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

     

    Cessioni di fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge

     

    Cessioni di fabbricati strumentali. La regolarizzazione ex post di un intervento edilizio realizzato, oltre i cinque anni, in difformità dal titolo abilitativo non basta per l’imponibilità IVA ex lege

    Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 611 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale delle cessioni di fabbricati – Fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge – Condizioni – Costruiti o rispristinati dall’impresa cedente – Cessione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori – Materiale esecuzione degli interventi edilizi previsti dall’art. 10, comma 1, n. 8-ter) del D.P.R. n. 633/72 – Necessità – Art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

     

    Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale

     

    Servizi. Rilevanza della cd. “prima utilizzazione” per l’inclusione nella rettifica della detrazione IVA

    Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 612 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività – «Servizi … non ancora utilizzati» di cui all’art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Rilevanza della cd. “prima utilizzazione”– Fattispecie – Rettifica della detrazione IVA in sede di dichiarazione IVA relativa al 2019, con riferimento all’acquisto di beni ammortizzabili ed alcuni servizi effettuati da società antecedentemente all’ingresso in Gruppo IVA – Art. 19-bis2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. da 70-bis a 70-duodecies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

     

    SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

     

    Il quesitario sul Superbonus 110%. Novità e raccolta delle risposte del Fisco

    Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Risposte a quesiti – Controlli ai fini del visto di conformità -Elenco di documenti e dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

     

     

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    Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Milleproroghe” 2021”

     

     

    Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – (Atto Camera n. 2845).

     

    La ratio del D.L. “Milleproroghe” 2021”

    Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – A.C. n. 2845

     

    La relazione tecnica del D.L. “Milleproroghe” 2021

    Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – A.C. n. 2845

     

    Il testo del D.L. “Milleproroghe” 2021

    Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020




    Conversione in Legge del Decreto Ristori. Importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento

    È stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 319 del 24 dicembre 2020, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

    Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori-bis (D.L. n. 149/2020), Ristori-ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

    La Legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

    Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

    In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4-ter):

    • l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
    • l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
    • l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
    • la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
    • quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

     

    Link al testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 319 del 24 dicembre 2020




    Nuove restrizioni anti-contagio da Covid-19. Le misure approvare dal Governo

    Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

     

    Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 4 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Il testo prevede:

     

    • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

     

    • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

     

    Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

    Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

    Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”. Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

    Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.




    Revisori Legali. Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria

    1) Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021; 2) Conferma del programma annuale 2020; 3) Conferma delle istruzioni illustrate nella circolare n. 3 del 20/2/2020.

     

    1. Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021

     

    L’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183,  pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323, c.d. Proroga Termini 2021 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

    E’ opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

     

    Pertanto, ai sensi della disposizione citata:

    – il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020; si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni sul punto;

    – l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;

    – i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);

    – il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

     

    2. Conferma del programma annuale 2020.

     

    Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.

     

    3. Conferma delle istruzioni illustrate nella circolare n. 3 del 20/2/2020.

     

    È confermata la validità delle istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti illustrate da ultimo nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2020, n. 3.

     

    Fonte: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/ (sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla revisione legale)




    Pubblicato in Gazzetta Decreto “Milleproroghe” 2021

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.».

    Il decreto legge, prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Tali termini riguardano, tra l’altro: la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps; la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77; la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

    Il Decreto legge dispone, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione (art. 11).

     

    I commi da 9 a 10-bis, dell’art. 3, della L. n. 335/1995

    «9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

    a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

    b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

    10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

    10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore».

     

    Svolgimento delle assemblee di società ed enti

     

    Nel campo societario, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge proroga, alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il termine previsto dall’art. 106, comma 7, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv., con mod., dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conv., con mod., dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie.

     

    Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali

     

    In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, l’articolo 3, comma 7, del decreto legge,  prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. È opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

     

    Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020




    Cuneo fiscale. In Gazzetta le modifiche urgenti alla Legge di Bilancio 2021

    Il decreto-legge n. 182 del 31 dicembre 2020, recante: «Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di bilancio 2021.

    In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge, sostituisce il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021), che dispone la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, originariamente prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, per il solo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. In particolare, il citato comma 8, nel disporre che l’ulteriore detrazione compete anche negli anni successivi al 2020, non tiene conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l’applicazione riferita all’intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre. Pertanto, si è resa necessaria l’introduzione di una norma di correzione del predetto comma 8, al fine di chiarire quali sono gli importi effettivi dell’ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021.

     

    Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante: «Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020

     

    La Legge di Bilancio 2021

    Link al testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nel supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 322 del 30 dicembre 2020




    Le principali misure della Legge di Bilancio 2021

     

     

    La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contiene alcune norme a sostegno delle imprese e delle famiglie. Vengono stanziate risorse per realizzare la riforma fiscale e viene messo a regime il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, entrato in vigore nel 2020. A luglio partirà l’assegno unico per i figli, e dal 2022 la riforma dell’Irpef. Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza e rafforzato il Fondo indigenti.

    Per quanto riguarda il lavoro, chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi integralmente pagati dallo stato, così come per l’assunzione delle donne, senza limiti di età. Con ulteriori 5 miliardi circa viene finanziata e messa a regime la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori nel Mezzogiorno. Un nuovo ammortizzatore sociale, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), allargherà le tutele a favore delle Partite Iva iscritte alla gestione separata.

    In materia di imprese, viene ulteriormente prorogata la moratoria sui prestiti, rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino a giugno 2021, e rafforzato l’intervento di Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, estesa anche alle medie imprese fino a 499 dipendenti. Si potenzia e si prolunga per due anni il programma ‘Transizione 4.0’ e si rifinanzia la “nuova Sabatini” per 370 milioni di euro e, con un miliardo di euro, si proroga anche per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e, con 2 miliardi complessivi, le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

    Il superbonus al 110% viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per i lavori già intrapresi, e interesserà anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Ecco, nel dettaglio, le principali misure sul lavoro, imprese, fisco, previdenza e giovani

     

    LAVORO

     

    • Cassa integrazione COVID: viene istituito un fondo da 5,3 miliardi di euro per finanziare un’ulteriore copertura della CIG Covid fino a marzo e fino a giugno per la Cassa in deroga e l’assegno ordinario. L’accesso alla cassa è gratuito per le imprese e restano vietati i licenziamenti fino al 31 marzo.
    • Contratti a tempo determinato senza causale: fino al 31 marzo 2021 possono essere rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
    • Decontribuzione al 100% per i giovani sotto i 35 anni per 36 mesi (48 mesi al Sud): per un massimo di 6.000 euro l’anno per le assunzioni nel biennio 2021-22, stanziati 200 milioni per il 2021, 620 milioni per il 2022, 775 milioni per il 2023.
    • Sgravi contributivi per le donne (disoccupate da più di 6 mesi): al 100% per 36 mesi per un massimo di 6.000 euro l’anno per il biennio 2021-22, con uno stanziamento complessivo di circa 170 milioni fino al 2023.
    • Decontribuzione nel Mezzogiorno: previsti circa 5,6 miliardi di euro nel 2021 per la messa a regime della decontribuzione per tutti i lavoratori al Sud: pari al 30% dei contributi versati fino al 2025, al 20% nel 2026-27 e quindi al 10% nel 2028-29.
    • ‘Anno bianco’ per i lavoratori autonomi: viene introdotto l’esonero dei contributi previdenziali per le partite Iva e professionisti ordinisti colpiti dalla pandemia, con uno stanziamento di un miliardo di euro per il 2021. La misura è destinata ai soggetti che nel 2019 hanno percepito un reddito non superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente.
    • ‘ISCRO’ per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps: una nuova prestazione sperimentale per il 2021-23 che prevede un sostegno per sei mensilità, da 250 a 800 euro al mese. Per ricevere Iscro è necessario aver prodotto un reddito, nell’anno precedente la domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre 3 anni precedenti; aver dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro; essere in regola con i contributi ed aver aperto la partita IVA da almeno 4 anni.
    • Istituzione di un fondo per le politiche attive e la riforma degli ammortizzatori sociali con una dotazione di 500 milioni per il 2021. Arriva la riforma dell’assegno di ricollocazione e delle politiche attive, che potrà essere utilizzato anche dai lavoratori in Cig o in Naspi e Discoll da oltre 4 mesi.
    • Contratti di espansione alle imprese sopra i 250 dipendenti e viene cambiata la norma di calcolo del part time ciclico verticale per facilitare l’accesso alla pensione dei lavoratori part-time (complessivamente circa 138 milioni nel 2021, 126 milioni nel 2022, 38,5 nel 2023).
    • Integrazione fondo rinnovo contratti pubblico impiego: stanziati 400 milioni annui dal 2021.
    • Un fondo per le assunzioni di personale nella P.A., oltre a quelle previste a legislazione vigente. Vengono destinati circa 0,5 miliardi nel triennio 2021-2023, con uno stanziamento di oltre 300 milioni dal 2024.
    • Il fondo sociale per l’occupazione e la formazione viene incrementato di 600 milioni per il 2021 e di 200 milioni per il 2022.

     

    IMPRESE

     

    Sostegno e sviluppo

     

    • Potenziato e prorogato per due anni ‘Transizione 4.0’ con uno stanziamento di oltre 20 miliardi di euro nel quinquennio 2021-25 (coperto, prevalentemente, con il Recovery and Resilience Facility) per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al contempo gli investimenti privati. La nuova versione del credito d’imposta varrà quindi per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro dicembre 2022 e con acconto versato di almeno il 20%).
    • Proroga e potenziamento del credito di imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno a fine 2022, con un beneficio fino al 45% dell’investimento per le piccole imprese.
    • Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a fine 2022 (oltre 1 miliardo all’anno nel 2021 e 2022). È previsto un credito fino al 20% per le piccole imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive.
    • Istituzione di fondi per incentivare l’attività di impresa a diverso livello: in particolare, già nel 2021 previsti circa 540 milioni complessivi, ripartiti tra Fondo tecnologie e territorio, Fondo per il sostegno dell’impresa femminile, Fondo Pmi creative, Fondo d’investimento Pmi settore aeronautico e Green Economy, Fondo per sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura.
    • Bonus quotazione PMI: prorogato a tutto il 2021 il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese.
    • Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese: rifinanziato con 1,36 miliardi fino al 2023 il fondo 394 della Simest. In aggiunta circa 670 milioni al Fondo promozione integrata del Ministero degli Esteri.
    • Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti di imposta: incentivo per favorire le aggregazioni aziendali, per una platea potenziale di circa 7.000 aziende che potranno convertire circa 3 miliardi di Dta.
    • Semplificazione e velocizzazione della ‘Nuova Sabatini’ per un rimborso unico anziché in 6 anni, con uno stanziamento iniziale di 370 milioni.
    • Pacchetto turismo: esenzione della prima rata IMU per il 2021 (estesa anche allo spettacolo) e prolungamento al 30 aprile 2021 del credito d’imposta sugli affitti di imprese turistiche ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.
    • Bonus auto: per favorire la ripresa del mercato automotive e rinnovare il parco auto circolante, vengono prorogati con 420 milioni nel 2021 gli incentivi per gli acquisti di veicoli ibridi o elettrici, anche euro 6 di ultima generazione, con rottamazione di auto con almeno 10 anni di vita.
    • Ristorazione: a sostegno del settore della ristorazione, la cui attività è stata fortemente limitata a causa della pandemia, viene chiarito che l’asporto e la consegna a domicilio di pasti pronti sconta .
    • Commercio al minuto: per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, è prevista la razionalizzazione del quadro sanzionatorio nell’ottica di una gradualità nell’applicazione delle sanzioni in base alla violazione commessa.

     

    Liquidità

     

    • Estensione delle principali misure a sostegno della liquidità fino al 30 giugno 2021: in particolare proroga del credito di imposta sulle perdite in caso di aumento di capitale e proroga del Fondo Patrimonio Pmi.
    • Rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per i prestiti alle PMI con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino al giugno 2021: 300 milioni nel 2021 e 500 milioni nel 2022 e un miliardo nel 2023, 3 miliardi nel periodo dal 2024 al 2026. L’ammortamento dei finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% viene allungato a 15 anni.
    • Garanzia Italia di Sace estesa anche alle medie imprese tra 250 e 499 dipendenti, che dal primo marzo 2021 potranno accedere alle garanzie alle stesse condizioni sinora concesse dal Fondo Pmi.

     

    FISCO E SOSTEGNO AI REDDITI

     

    • Stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale per i redditi sopra i 28.000 euro fino a 40.000: 3,3 miliardi aggiuntivi per uno stanziamento annuale complessivo di oltre 7 miliardi per la stabilizzazione dal 2021.
    • Ampliamento della No-Tax Area per studenti fino a 20.000 euro di Isee: 165 milioni l’anno dal 2021.
    • Riforma fiscale: stanziati 8 miliardi per il 2022 (e 7 miliardi per il 2023) che comprendono le somme dell’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento degli adempimenti fiscali da parte del contribuente.
    • Assegno unico e universale per famiglie con figli, inclusi autonomi e incapienti, a partire da luglio: stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021.
    • Reddito di cittadinanza: viene rifinanziato con circa 4 miliardi di euro complessivi fino al 2029 e quindi 480 milioni l’anno a regime.
    • Fondo indigenti: viene rifinanziato con 40 milioni di euro per il 2021 per la distribuzione di derrate alimentari, dopo i 300 milioni stanziati nel 2020.
    • Caregiver familiare: con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il triennio 2021-23, viene istituito un fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale. Questo riconoscimento del valore sociale ed economico della retribuzione del lavoro domestico nelle sue diverse forme si inquadra in un sistema di agevolazione fiscale per consentire la totale deduzione delle spese sostenute per il lavoro di cura.
    • Ristrutturazioni edilizie: proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incentivi per la riqualificazione energetica, la ristrutturazione edilizia, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a basso consumo e per il ‘Bonus Verde’. Il tetto per il ‘bonus mobili’ sale da 10.000 a 16.000 euro.
    • Proroga del Superbonus al 110%: viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per completare i lavori iniziati prima del 30 giugno e per i quali è stato versato il 60% delle somme. Si applicherà anche agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
    • Esenzione IRPEF per gli agricoltori prorogata a tutto il 2021 e proroga al 2021 dell’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.
    • Plastic e sugar tax: spostamento dell’entrata in vigore a luglio 2021 per la plastic tax e al primo gennaio 2022 per la sugar tax, con contestuale riduzione delle sanzioni e aumento, per la plastic tax, della soglia di esenzione.
    • Money transfer: viene abrogata l’imposta per i trasferimenti di denaro all’estero.
    • Semplificazioni fiscali: dal 2022 viene eliminata la raccolta dati effettuata attraverso la fatturazione elettronica, il cosiddetto “esterometro”.
    • Sono previste misure per facilitare l’applicazione del regime di non imponibilità IVA delle operazioni collegate alla navigazione in alto mare e al noleggio a lungo termine delle imbarcazioni da diporto e per garantire il regime di non imponibilità IVA alle compagnie che, a causa della pandemia da Covid 19, quest’anno non hanno potuto effettuare voli internazionali.
    • Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali: gli utili percepiti dal 2021 dagli enti non commerciali residenti (o stabili organizzazioni di enti non residenti) che esercitino, senza scopo di lucro, attività di interesse generale in determinati settori, concorreranno a formare il reddito nella misura del 50 per cento dell’ammontare.
    • Esenzione dei dividendi e delle plusvalenze di fonte italiana per i fondi di investimento esteri: la legge allinea la tassazione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate da OICR istituiti in Stati Membri UE/SEE a quella prevista per gli OICR residenti in Italia
    • Credito d’imposta per perdite derivanti da Pir-PMI fino al 20% delle somme investite, utilizzabile in 10 anni e riservato alle persone fisiche residenti in Italia con un investimento di almeno 5 anni.
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e soggetti non residenti potranno rideterminare a fini fiscali, sulla base di apposita perizia, il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2021, mediante il pagamento, entro il 30 giugno 2021, di un’imposta sostitutiva, con aliquota dell’11%.
    • Contrasto all’evasione fiscale: viene introdotta una norma per limitare le frodi operate con l’utilizzo del plafond Iva con un sistema di prevenzione automatico, attraverso l’incrocio tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d’intento del fornitore.

     

    FAMIGLIA, PREVIDENZA E GIOVANI

     

    • Assegno di natalità: viene confermato per il 2021 e viene portata a 10 giorni la durata del congedo di paternità.
    • Bonus vacanze: viene prorogato fino a giugno 2021.
    • Asili nido: prosegue l’ampliamento dell’offerta di strutture già cominciato con la manovra 2020 e che potrà contare sull’incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale con 100 milioni dal 2022 a crescere fino a 300 milioni annui a regime. Il Recovery Plan rafforzerà questi interventi di Welfare che mirano a liberare le donne dai lavori di cura e ad aumentare la loro presenza sul mercato del lavoro.
    • Ape social e Opzione donna: con 170 milioni sono prorogate entrambe le misure anche per il 2021. Nel triennio 435 milioni per l’Ape social e 800 milioni per opzione donna (totale 1,2 miliardi nel triennio).
    • Servizio civile per i giovani: stanziati 200 milioni per il 2021.
    • Fondo non autosufficienze con 100 milioni di euro l’anno.

     Fonte: https://www.mef.gov.it/

     

    La legge di Bilancio 2021

    Link al testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nel supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 322 del 30 dicembre 2020

     

    Vedi anche, il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 che introduce modifiche urgenti alle legge di bilancio 2021