Nuove ordinanze. In area gialla Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove Ordinanze il 29 gennaio 2021, che saranno in vigore dal 1° febbraio, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia.

La prima classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La seconda classifica in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 1° febbraio:

area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
area rossa: nessuna Regione

 

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:

Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano

Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




Lotteria degli scontrini. Al via dal prossimo 1° febbraio per gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro 

Appuntamento a giovedì 11 marzo per la prima estrazione

 

Ai nastri di partenza la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria ha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato oggi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate fissano le regole per il funzionamento della Lotteria.

 

Per partecipare basta il codice lotteria

 

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto.

Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

 

Tanti biglietti quanti sono gli euro spesi

 

Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell’acquirente sia alla partita IVA dell’esercente.

Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

I premi in palio

 

Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto.

 

 

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC). In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

 

Il calendario delle estrazioni, si parte da quella mensile

 

Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l’appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiano prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre di giovedì, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10 giugno. Infine, l’estrazione annuale, che vale un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e 1 milione di euro per l’esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale – che si terrà a inizio 2022 – si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Un provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fisserà la data dell’estrazione annuale. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 gennaio 2021)

 

Per saperne di più:

Il portale della Lotteria degli Scontrini

La guida rapida per gli esercenti sul sito dell’Agenzia delle entrate

 

 




Isa 2021, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

 

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di del 28 gennaio 2021, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2021 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2021” per il periodo d’imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.

 

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021 (provvedimento del 28/01/2021)

 

Link alla  modulistica ISA per il periodo d’imposta 2020 approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2021




Approvati i modelli 2021 “Redditi”, Irap e Consolidato

On-line i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2020.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione ad hoc dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2020. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi per le persone fisiche oltre al Superbonus al 110% ed alle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, sono presenti anche il bonus facciate e il bonus vacanze. Nei modelli per Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali entra la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale. Trova spazio, nel modello Irap, il credito d’imposta riconosciuto al locatore in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del modello Redditi

Il nuovo modello per le persone fisiche, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa. Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

 

Spazio alla rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale

Nei modelli Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali trovano spazio, nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

I versamenti sospesi COVID-19 e l’agevolazione per Campione d’Italia

All’interno dei modelli Irap, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale è inserito il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID–19. Viene gestita, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito e dell’Irap per le imprese che svolgono l’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Nuovi crediti d’imposta per le imprese

Nei modelli Redditi trovano collocazione il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione e quello per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui: il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e il credito per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2021, Redditi (PF, SP, SC e ENC), CNM e IRAP

Redditi 2021–PF

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SP

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Irap 2021

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2021”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020 (provvedimento del 29/01/2021)

Consolidato nazionale e mondiale 2021

Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento del 29/01/2021)




Comunicazioni DAC 6. Non applicazione di sanzioni se effettuate entro il 28 febbraio 2021

A seguito dei numerosi contributi pervenuti in occasione della pubblica consultazione avviata il 28 dicembre 2020 e ultimata il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate sta finalizzando l’esame degli stessi ai fini della prossima pubblicazione della circolare recante i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 – Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018. La circolare chiarirà che non si darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

Vedi:  Consultazione pubblica del 28 dicembre 2020 – Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che recepisce la Direttiva “Dac 6”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, prot. n. 364425/2020, recante: «Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni», pubblicato il 26.11.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo del Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate




Consiglio dei Ministri. Approvato il Decreto legge per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

 

Rinviata fino al 28 febbraio 2021 la ripresa delle notifiche di cartelle e accertamenti

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 29 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario, il testo proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.




Decontribuzione Sud ex decreto Agosto e legge di Bilancio 2021. Ultimi chiarimenti

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è un’agevolazione che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, con il messaggio 11 gennaio 2021, n. 72  forniti i chiarimenti sull’applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità e sui riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

L’esonero spetta ai datori privati la cui sede di lavoro (anche sede secondaria o unità operativa) sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate. Il beneficio non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività in unità operative dell’azienda ubicate in quelle aree, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle dove si può usufruire dello sgravio.

Per quanto riguarda i marittimi, le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate. Nel messaggio vengono indicate, inoltre, le tipologie di agevolazioni contributive di cui possono beneficiare le imprese armatoriali.

Si precisa, infine, che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020-dicembre 2020.

 

Decontribuzione Sud estesa fino al 2029

 

Si ricorda che la riduzione del costo del lavoro al Sud (sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) è stato esteso fino al 2029 dalla legge di Bilancio 2021, (commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178); la riduzione è del 30% fino al 2025 (misura già in vigore per l’ultimo trimestre 2020); poi andrà a scalare, al 20% nel 2026-27 e al 10% al 2028-29.

L’intervento interesserà circa 500.000 imprese e 3 milioni di lavoratori dipendenti. Le imprese beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro complessivo medio per dipendente pari al 7,5%.

 

 

Link al testo della circolare dell’INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

Link al testo del messaggio dell’INPS n. 72 del 11 gennaio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità

 

 

 




Imposta sui servizi digitali: approvato il modello DST (Digital Services Tax) di dichiarazione

Aggiornamento dei Modelli e istruzioni

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2025. Motivi dell’aggiornamento

Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2026

Vedi anche: l’articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 207 del 2024– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

 

 

È disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello Dst, Digital services tax, da utilizzare per comunicare all’Agenzia i dati relativi all’Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l’imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l’eventuale credito all’anno successivo.

 

Chi deve presentare la dichiarazione

 

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

 

Più tempo per gli invii in coincidenza con l’esordio della Dst

 

Ordinariamente, il modello deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Ad ogni modo, in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l’invio d’esordio.

 

Le operazioni soggette a imposta

 

La Digital services tax si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell’anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il nuovo modello Dst è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate all’interno della sezione “Modelli”.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021, recante: «Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 25.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, recante: «Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.», pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo. (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall’applicazione dell’imposta)




Ammortizzatori sociali: in una circolare indicati gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativamente all’anno 2021.

In particolare, l’Istituto ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nella circolare, sono inserite le tabelle con il dettaglio di tutti gli importi stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale, gli assegni e le indennità.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo delle circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI – Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2020

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Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

 

Pronto il modello IVA 2021. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13095/2021 il modello IVA 2021 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020.

La dichiarazione IVA, che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, contiene alcune rilevanti novità.

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La dichiarazione annuale IVA 2021

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13095/2021: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 

 


Avvertenze 
– Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




In Gazzetta le nuove ordinanze. Le Regioni in area arancione e in area rossa

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2021, tre nuove Ordinanze.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 24 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area “arancione” Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 24 gennaio:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;
area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:
(Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza del Ministero della salute 22 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna»;

Ordinanza del Ministero della salute 22 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto»;

Ordinanza del Ministero della salute 23 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia».

 

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




Mini proroga per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l’8 febbraio

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

 

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

 

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino all’8 febbraio 2021 oppure accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021, prot. n. 20765/2021, recante: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria»

 




Rideterminazione del valore di partecipazioni e di terreni. Quadro sistematico della materia e recepimento d’indirizzo espresso dalle SS.UU. della Cassazione

 

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 hanno introdotto la possibilità per i contribuenti che detengono, in una determinata data, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, così come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti. Da ultimo, nel periodo d’imposta 2020, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei suddetti beni detenuti alla data del:

  • 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;
  • 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020.

Nel periodo d’imposta 2021 è prevista, da ultimo, la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.

Nonostante l’applicazione di tali disposizioni sia stata oggetto di numerosi documenti di prassi, tenuto conto degli ulteriori dubbi interpretativi l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 1 E del 22 gennaio 2021 ha ritento opportuno fornire un quadro sistematico della materia, anche alla luce dei chiarimenti sinora resi. Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, la nuova circolare recepisce inoltre l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 2001.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate  n. 1 E del 22 gennaio 2021, con oggetto: Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola – Articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Ulteriori chiarimenti e recepimento dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020

Link al testo della sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – n. 2321 del 31 gennaio 2020 (Presidente: Mammone Giovanni; Relatore: Conti Roberto Giovanni), con oggetto: IRPEF – Redditi diversi – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare -Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola – Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola – Opzione per la tassazione sostitutiva – Indicazione nell’atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto a quello rideterminato dal contribuente ex art. 7 della L. n. 448 del 2001 – Conseguenze – Decadenza del contribuente dal beneficio e possibilità per l’Amministrazione di determinare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri – Esclusione – Art. 67, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 7, della L 28/12/2001, n. 448

 




Mini-proroghe per accertamento e riscossione: l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato le FAQ

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.».

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

 

FAQ n. 1

 

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

 

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

 

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

 

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

 

FAQ n. 3

 

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

 

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

 

FAQ n. 4

 

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021)?

 

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

Consulta le Faq sulle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19

 




Modello 231 e Rating di legalità. Novità e spunti per la valorizzazione in un documento dei Commercialisti

La Fondazione e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno pubblicato il documento “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale”. Il contributo ripercorre l’evoluzione normativa del Rating di Legalità fin dal 2012, anno della sua introduzione, descrivendone le caratteristiche, individuandone i destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e gli enti che lo ottengono.

In particolare, il documento di ricerca si focalizza sui tratti distintivi del Rating di Legalità, anche nei suoi profili di recente introduzione, andando in conseguenza ad analizzare il rapporto esistente con il Modello previsto dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel presupposto che una maggiore interazione tra i due strumenti, entrambi ispirati al perseguimento di elevati standard di etica e legalità, possa consentire una migliore valorizzazione del Rating, in una prospettiva non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più diffuso l’imprenditore che scelga di intraprendere un percorso di compliance e di corretta gestione aziendale.

In tale direzione, il documento non può che evidenziare la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d’union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall’altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l’imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.

Link al documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti disponibile sul sito del Consiglio Nazionale (www.commercialisti.it) 




Disponibile la versione definitiva del modelli 2021 della dichiarazioni Iva con le relative istruzioni | Le novità

 

Tra le novità presenti nel modello della nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020, che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, si evidenziano, la riduzione dell’aliquota per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo nonché alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2021.

 

QUADRO VA – Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19

 

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

In particolare, nel Rigo VA16 va indicato:

in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice (di seguito riportata);

nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

 

 

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16)

 


TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

 

Modalità di compilazione del rigo VA16

  


2 – Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020

Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.


4 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.


5 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all’art. 61, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.


6 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.


7 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

8 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

9 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019;
  • i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici evento 7 e 8.

12 – Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di novembre 2020 per:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis L. n. 137/2020;
  • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del L. n. 137/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

 

13 – Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre 2020 per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019;
  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del L. n. 137/2020;
  • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del L. n. 137/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

 

QUADRO VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

 

Soppressione QUADRO VI – Dichiarazioni di intento ricevute

 

Il quadro era riservato ai fornitori di esportatori abituali. L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

 

QUADRO VQ – Versamenti periodici omessi

 

Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.

 

QUADRO VL – Liquidazione dell’imposta annuale

 

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

 

QUADRO VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di i servizi elettronici. L’opzione riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. La casella 1 deve essere barrata da coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni non superiore a 10.000 euro ed esercitano l’opzione a partire dal 2020, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente. L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.

Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Si ricorda che la casella 1 del rigo VO26 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell’opzione.

Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL GRUPPO IVA 26/PR

 

QUADRO VS

 

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

 

 




Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). Al via, online, la consultazione pubblica sullo schema di circolare dell’Agenzia

È disponibile in consultazione sul sito delle Entrate la bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla legge di bilancio 2021. C’è tempo fino al 16/02/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Tenuto conto del breve lasso temporale in cui si sono succedute le modifiche normative e della operatività del mercato, la pubblicazione in consultazione pubblica è volta ad acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare.

 

Cosa sono i Pir

 

La legge di bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti di investimento. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto, non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane, europee ed estere (appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

 

Il perimetro della disciplina

 

In generale, il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, conseguiti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, nonché dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione. È previsto un limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro (plafond annuo). Per i soli Pir Alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.

 

Le modifiche alla normativa

 

La disciplina è stata oggetto di diverse modifiche che sono intervenute nell’arco di pochi anni dall’introduzione. La prima modifica, disposta dalla legge di bilancio 2019, ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir che, di fatto, ne hanno limitato l’operatività e reso necessaria introdurre apportare modifiche con il decreto legge n. 124 del 2019. Con quest’ultimo sono stati previsti nuovi criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione. Il decreto Rilancio ha poi introdotto i cosiddetti Pir Alternativi ovvero misure strutturali volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, potenziando, inoltre, anche dal punto di vista quantitativo, le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese. Un’ulteriore modifica è stata operata dal decreto Agosto che ha innalzato i limiti quantitativi (plafond) degli investimenti in Pir Alternativi.

 

Le novità della legge di Bilancio 2021

 

In relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 è stato introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ovvero in compensazione mediante il modello F24. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2021)




Contributo una tantum 2021 per le edicole. Dal 21 gennaio 2021 possibile la presentazione delle domande

Dal 21 gennaio 2021 alle ore 10 sino al termine di scadenza, fissato dalla legge al 28 febbraio 2021, sarà attiva la procedura informatica – accessibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it – per la presentazione delle domande per il nuovo  “bonus” dedicato ai rivenditori di giornali e periodici, disciplinato dall’articolo 6-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il nuovo bonus, sempre rivolto agli esercenti punti vendita esclusivi, è caratterizzato da due novità: la prima riguarda i requisiti, che sono stati semplificati, risultando ora necessario unicamente che il richiedente non sia titolare di un reddito da lavoro dipendente; la seconda riguarda la misura del contributo, che è stata elevata fino ad un massimo di 1.000 euro.

Il bonus è finanziato con uno stanziamento pari a 7,2 milioni di euro sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione; nel caso di insufficienza delle risorse rispetto al numero delle richieste, si procede alla ripartizione delle stesse in misura proporzionale tra tutti i beneficiari.

Si ripropone così un intervento disposto, per il 2020, con l’articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in attuazione del quale è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28/09/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2020, pag. 1549) che, in particolare, ha precisato che costituiva requisito di ammissione l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Ha, altresì, precisato che tale attività poteva essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone.

La procedura per richiedere il bonus è identica a quella già effettuata ad ottobre 2020, e prevede quindi la presentazione dell’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via informatica, tramite l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it. Con la stessa procedura telematica è redatta e sottoscritta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti prescritti e sono altresì indicati gli estremi del conto corrente, su cui sarà effettuato l’accredito del contributo.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata nel sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. (www.informazioneeditoria.gov.it).

 




Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione

 

Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021 (di seguito riportata) istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

 

Aggiornamento al 26 luglio 2023

Credito d’imposta per investimenti 4.0. Ridenominazione del codice tributo “6936

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 26 luglio 2023 il codice tributo “6936” per il credito di imposta in beni strumentali è stato si ridenominato in : “6936” – “Credito d’imposta investimenti in beni strumentalinuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

 

 

Si riporta il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021

 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

 

L’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che «Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».

Il successivo comma 191 stabilisce che «Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. […]».

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

 

* * *

 

L’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]».

Il successivo comma 1059 prevede che «Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.».

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente




Pubblicazione handbook 2020 dei principi di revisione internazionale (ISA italia)

E’ in linea l’Handbook dei Principi di revisione internazionali (ISA Italia) vigenti nell’anno 2020. La pubblicazione costituisce una raccolta unitaria per anno di vigenza dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) aggiornata all’ultima determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato il 3 agosto 2020.

Link all’elenco dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) e Handbook
(Link al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Link ai Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)
(Link al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/index.html)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2020

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Speciale – Decreto-Legge “Ristori” convertito in Legge

 

 

Analisi normativa delle disposizioni fiscali e agevolative

 

Il Decreto-Legge Ristori “quattro in uno” convertito in Legge

Il testo del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Pubblicate in Gazzetta le nuove Ordinanze. Le Regioni in area arancione e in area rossa

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2021 quattro nuove ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, che si è riunita il 15 gennaio 2021.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 17 gennaio:

area gialla: Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;

area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta;

area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Restano in zona arancione, come da D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:
(Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta»;

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Provincia autonoma di Bolzano»;

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia»;

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia».

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




In Gazzetta il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19

Nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021: recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”».

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2021

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 275 del 4 novembre 2020

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020




Approvate le regole per l’imposta sui servizi digitali

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, in attuazione dei commi da 35 a 50 del articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilite la regole di dettaglio per la digital tax.

 

Nel provvedimento definiti:

 

  • al punto 1, l’“imposta” (lettera a), “soggetti passivi dell’imposta” (lettera b), “contenuto digitale” (lettera c), “gruppo” (lettera d), “soggetti passivi non residenti tenuti all’identificazione” (lettera e), “soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo” (lettera f), “interfaccia digitale” e “interfaccia digitale multilaterale” (lettera g), “servizi digitali” (lettera h), “ricavi imponibili” (lettera i), “utente” (lettera j), “pubblicità mirata” (lettera k), “veicolazione” (lettera l), “società designata” (lettera m);

 

L’imposta sui servizi digitali (ISD) è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia.

 

  • al punto 2 l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi;
  • al punto 3 le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali;
  • al punto 4 i criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
  • al punto 5 le modalità di versamento dell’imposta;

 

In particolare, per quanto concerne l’aspetto relativo agli obblighi di versamento, è stabilito che i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. L’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre i codici tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

 

  • al punto 6 gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del relativo modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni;

 

In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

 

  • al punto 7 gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali;

 

Nello specifico, i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono, inoltre, dettate le modalità di designazione di una società del gruppo ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.

 

  • al punto 8 gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta;
  • al punto 9 la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo;
  • al punto 10 i rimborsi.

 

Disposto che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019. Viene, altresì, chiarito che qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i soggetti passivi dell’imposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata. Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che l’istanza di rimborso può essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, recante: «Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.», pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo. (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall’applicazione dell’imposta)




Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del  lavoro

 

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021)

 

La modulistica dichiarativa 2021 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020 con le relative istruzioni

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (provvedimento)

 

Il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 con le istruzioni

Approvazione del modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (provvedimento)

 

I modelli 730/2021 relativi all’anno 2020

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (provvedimento)

 

La Certificazione Unica “CU 2021” relativa all’anno 2020

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento)

 




Brexit e Accordo sull’Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. L’accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo.

Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito della Commissione europea:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.

Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

La documentazione è consultabile tramite il seguente sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en,
cui si rinvia anche per i successivi aggiornamenti.

Si ricorda, inoltre, che è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord. La modifica tiene conto della peculiare situazione dell’Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).

La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI”, previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA. (Così, comunicato stampa del 15 gennaio 2021 del Dipartimento delle Finanze – Mef)




Applicazione dell’aliquota proporzionale di registro al 9% alla costituzione di servitù su fondo agricolo. L’Agenzia delle Entrate si arrende al persistente orientamento contrario della Cassazione

 

In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento” contenuto nell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l’ “utilitas” del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che all’atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l’aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ma l’aliquota dell’8% (ora 9 per cento), prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. Questa la massima della Sentenza n. 22198 del 5 settembre 2019 della Suprema Corte di Cassazione (Conf: Cass. nn. 22199, 22200, 22201 del 2019 nonché nn. 6761, 6762, 6763, 6764, 22188 del 2020).

 

Alla luce dell’indirizzo assunto dai giudici di legittimità nelle plurime pronunce richiamate, devono ritenersi superate – con riferimento alla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – le indicazioni contenute nella risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella circolare n. 18 del 29 maggio 2013 (par. 4.16), con conseguente applicazione agli stessi atti dell’aliquota del 8 per cento (ora 9 per cento) prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella del 15 per cento applicata dall’Ufficio in sede di controllo.

Queste le conclusioni contenute nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, con cui l’Agenzia delle entrate annuncia il dietro front agli uffici e riconosce che aliquota dell’imposta di registro da applicare alla costituzione di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli è quella del 9 per cento e non del 15 per cento prevista in caso di trasferimento del bene.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 15 gennaio 2021, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Imposta proporzionale di registro – Atti previsti nell’art. 1, primo e secondo periodo, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 – Interpretazione del termine “trasferimento” – Atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – Riferibilità agli atti di costituzione di servitù su terreni agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento – Esclusione – Orientamento della giurisprudenza di legittimità – Rettifica di precedenti istruzioni (circolare 18/2013, par. 4.16 e risoluzione n. 92/2000) – Gestione del contenzioso pendente – Art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131

 

L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione

 

Servitù su terreni agricoli: l’imposta di registro è al 9%

Corte di Cassazione, Sez. VI Ordinanza n. 22118 del 13 ottobre 2020 – (Presidente: Mocci Mauro; Relatore: Delli Priscoli Lorenzo), con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Tariffa – Servitù – Imposta proporzionale di registro – Nozione di “trasferimento” – Portata – Atto costitutivo di servitù – Tassazione

 

Costituzione di una servitù su un terreno agricolo: la cassazione conferma che l’aliquota da applicare è quella dell’8% (ora 9)

Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 22198 del 5 settembre 2019 (Presidente: Chindemi Domenico; Relatore: Fasano Anna Maria), con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Tariffa – Servitù – Imposta proporzionale di registro – Nozione di “trasferimento” – Portata – Atto costitutivo di servitù su terreni agricoli – Contenuto – Conseguenze – Tassazione – Aliquota del 15% – Esclusione – Aliquota dell’8% (ora 9 per cento) – Applicabilità – Art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Artt. 1027 e 1018 c.c.

Conf.: Cass. Sez. V, Sent. n. 16495 del 04/11/2003

Escludono dall’imposizione con aliquota del 15% gli atti portanti costituzione di servitù, Cass. nn. 22199, 22200, 22201 del 2019 nonché nn. 6761, 6762, 6763, 6764, 22188 del 2020

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO (c.d. TUR) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (c.d. TUS) – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE (c.d. TUIC) – Tassazione degli atti notarili – Guida operativa – D.P.R. 26/24/1986, n. 131 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 92 E del 22 giugno 2000, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Atto di costituzione di servitù di elettrodotto – Applicabilità agli atti costitutivi di servitù su di un terreno agricolo dell’aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dall’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131




Approvato un mini-rinvio di alcune scadenze in ambito tributario

Rinviata fino al 31 gennaio la ripresa delle notifiche di cartelle e accertamenti

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 14 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. (Decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021)

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. 

 

Sospensione attività relativa ai pignoramenti

 

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

 

Rinvio del termine per i versamenti relativi  alla digital tax

 

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.




Nuove misure per il contenimento del contagio. Confermato il divieto fino al 15 febbraio di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse e via libera all’area «bianca»

 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, decreto-legge n. 2 del 2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il decreto proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con D.P.C.M., specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
  • le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

 

Link al testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».




Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga versamento del 16 gennaio 2021

Pagamento della prima rata del “restante 50%” entro il 31 gennaio 2021

 

Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS rende ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dall’art. 97 del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.

Preliminarmente, rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Il messaggio fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Inoltre, l’Inps comunica che – stante il perdurare della situazione di emergenza – il pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021.

Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 97 del Decreto Agosto, con applicazione degli interessi legali sull’importo residuo.

Link al testo del messaggio Inps n. 102 del 13 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento – Possibilità del pagamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021 – Art. 97 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/