Economia Circolare. Dal 10 dicembre al via le domande per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese

Dal 10 dicembre la presentazione delle domande per richiedere le agevolazioni

L’agevolazione supporta i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro.

Per la misura, prevista dal Decreto Crescita, sono disponibili 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa.

Le domande potranno essere presentate  dal  10 dicembre 2020.

Link al Decreto direttoriale 5 agosto 2020 – Progetti di R&S economia circolare. Termini e le modalità per la presentazione delle domande

Il decreto definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare, di cui al decreto ministeriale 11 giugno 2020.

Decreto (pdf)

Allegati (zip, 8 Mb)

Scheda informativa

Link al sito: https://www.mise.gov.it/

 

Per maggiori informazioni

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare

Patuanelli firma decreto attuativo per investimenti in economia circolare (15 giugno 2020)

Link al sito: https://www.mise.gov.it/




Il Dipartimento delle Finanze pubblica le FAQ sul versamento e cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020

A seguito dei numerosi quesiti posti all’Amministrazione Finanziaria in merito all’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei c.d Decreti “Ristori”, si pubblicano le risposte di chiarimento del Dipartimento delle Finanze.

Link al testo delle FAQ-Risposte di chiarimento del Dipartimento delle Finanze sul versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020 – 4 dicembre 2020




Divieto degli spostamenti. Le precisazioni sulle multe in una circolare del Viminale

Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall’ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Lo precisa la circolare (di seguito riportata) inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

L’intero quadro sanzionatorio previsto dall’articolo 4 interessa, infatti, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).

Scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l’autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.

 

Il testo della circolare del Viminale

 

Si riporta il testo integrale della circolare Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Dpcm 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sanzioni

Con riferimento al D.P.C.M in oggetto è emersa su alcuni organi d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che prevedano l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158.

Al riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è – e continua ad essere – l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35.

Detta norma è, infatti, richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020.

Ora, non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

Le SS.LL. sono pregate di voler partecipare il contenuto della presente anche ai Sigg.ri Sindaci, per la necessaria informazione ai relativi organi accertatori dagli stessi dipendenti.

 

 

 




La circolare Mit sulle modifiche alla definizione di ristrutturazione e al regime delle distanze in edilizia

Con circolare indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, a firma congiunta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e della ministra per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, diffusi i chiarimenti sulle novità più significative riguardanti gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, D.P.R. 380/2001, introdotte dall’articolo 10 decreto legge semplificazioni, D.L. 76 del 2020.

La prima novità, relativa all’articolo 3, sta nella nuova deinizione, più ampia, di “ristrutturazione edilizia” oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. In questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana.

Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche è però il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.

L’altra importante novità riguarda l’articolo 2-bis del Testo Unico e la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste.

Anche in questo caso, la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

Link al testo della circolare congiunta Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ministero per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2020, con oggetto: EDILIZIA – Semplificazioni e altre misure in materia edilizia – Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia – Nuove previsioni in materia di demolizione e ricostruzione e rispetto delle distanze – Art.10 del D.L. 16/07/2020, n. 76, conv., con mod. dalla L. 11/09/2020, n. 120.(cd. “Decreto Semplificazioni”) – Art. 2-bis e 3 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – Chiarimenti interpretativi




Online il servizio di “Consultazione valori immobiliari dichiarati” relativi ai trasferimenti, per l’intero e a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2019

 

 

Da oggi possibile accedere ai valori immobiliari grazie al nuovo servizio delle Entrate che permette di visualizzare i dati dichiarati nelle compravendite, stipulati a partire dal 2019, semplicemente navigando online sulle mappe del territorio nazionale. L’applicazione web, con le usuali funzionalità di ricerca e di navigazione su mappa, mostra agli utenti che accedono al portale dei servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) i dati (tra questi la tipologia, il prezzo e la consistenza catastale dell’immobile) dichiarati nelle compravendite di immobili situati in un ambito territoriale di interesse.

Il servizio è stata realizzato per contribuire alla trasparenza del mercato immobiliare, garantendo la privacy dei soggetti coinvolti nelle transazioni: i dati, infatti, sono visionabili in forma anonima e in modo da impedire di risalire al singolo immobile compravenduto.

Le informazioni, disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dell’Agenzia Fisconline/Entratel, si riferiscono esclusivamente ad atti di compravendita nei quali sono stati trasferiti, per l’intero e a titolo oneroso, diritti di proprietà di unità immobiliari dal 1° gennaio 2019.

 

La tutela della privacy al primo posto

Il servizio “Consultazione valori immobiliari dichiarati” permette agli utenti di Fisconline/Entratel di accedere a una mappa in cui compaiono, quando si raggiunge un minimo di 5 transazioni, i “punti di interesse” (POI, point of interest) delle unità immobiliari georiferite. Per garantire la privacy dei cittadini, infatti, la consultazione dei dati viene garantita in forma anonima e può essere effettuata solo nel caso in cui nell’area e nel periodo di interesse selezionati, siano avvenute almeno cinque atti traslativi. In questo caso sarà possibile consultare delle schede con le principali informazioni contenute negli atti di compravendita, ma senza il diretto collegamento al punto di interesse al quale appartengono queste informazioni.

 

La fonte dei dati del servizio

Le informazioni rese disponibili dal servizio sono relative a immobili georiferiti in particolati ambiti territoriali, nel pieno rispetto della tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti. La fonte dei dati è costruita incrociando gli archivi delle note di trascrizione degli atti di compravendita, le note di registrazione degli stessi atti, gli archivi censuari del Catasto fabbricati e l’archivio delle zone OMI. La chiave di incrocio è l’identificativo catastale dell’unità immobiliare urbana compravenduta. L’aggiornamento dei dati presenti nelle mappe sarà continuo, con cadenza mensile, in modo da “mappare” un numero sempre più alto di valori immobiliari.

 

Come funziona il servizio

Accedendo a Fisconline/Entratel con le proprie credenziali (oppure con Spid), i cittadini possono consultare i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita stipulati a partire dal 1° gennaio 2019. Il servizio è di semplice utilizzo e permette di visionare, per ogni atto di compravendita tra quelli individuati nell’ambito territoriale e nel periodo di interesse, il mese e l’anno in cui è stata stipulata la compravendita, la tipologia dell’atto (residenziale, commerciale, produttivo, eccetera), il numero degli immobili transati nell’atto, il corrispettivo dichiarato per il complesso degli immobili in atto, il comune e la zona OMI di ubicazione degli immobili e, per ognuno di essi, la categoria e la consistenza catastale (espressa in vani, metri cubi o metri quadrati a seconda della categoria catastale). Per un buon uso dell’informazione fornita si consiglia di leggere con attenzione il documento “Informazioni per l’utilizzo dei dati” all’interno del servizio.

 

Il territorio “mappato”

Il servizio è disponibile per le unità immobiliari urbane compravendute situate in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelle nei comuni delle province autonome di Trento (n. 176 comuni) e Bolzano (n. 116 comuni), del Veneto (4 comuni), della Lombardia (2 comuni) e del Friuli Venezia Giulia (43 comuni) dove vige il sistema dei libri fondiari (o sistema tavolare) per la pubblicità immobiliare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2020)




Le regioni cambiano colore. Solo l’Abruzzo in rosso | In Gazzetta le ordinanze

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (D.M. 30 aprile 2020) che si è tenuta il 4 dicembre. (Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2020 n. 303)

Le nuove ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre prossimo.

La prima ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

Con la seconda ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione.

La terza ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall’area arancione a quella gialla.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:

  • area gialla: Emilia Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: Abruzzo

Fonte: http://www.salute.gov.it/ e http://www.gazzettaufficiale.it/

 




Periodo sperimentale del programma Cashback. Al via dall’8 dicembre

 

Pubblicato sul sito internet del MEF il provvedimento di avvio, a decorrere dall’8 dicembre 2020, del periodo sperimentale del Programma Cashback, disciplinato dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156.

Con la pubblicazione del citato provvedimento dall’8 dicembre, previa iscrizione al programma, effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro.

Non c’è un importo minimo di spesa, sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici).

Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online.

Dal primo gennaio 2021 entrerà a regime il programma Cashback.

Per partecipare è necessario scaricare l’app IO e, dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte che utilizzi per i pagamenti.

Nel sito www.cashlessitalia.it è possibile reperire tutte le informazioni sul programma cashback.

Link al sito dedicato: 

Si ricorda che in famiglia, ogni componente maggiorenne può partecipare, e i rimborsi possono essere cumulati. Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900 euro.

 

Provvedimenti attuativi del Piano Italia Cashless

 

Incentivi al pagamento elettronico. Il D.M. per l’avvio del programma di rimborso attraverso il “Sistema Cashback”

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156: «Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici»

 

Avvio del periodo sperimentale del programma Cashback

Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020 che fissa la data di avvio del rimborso cashback nel periodo sperimentale

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2020

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Commenti

 

Tre adempimenti importanti: deposito documenti, memorie illustrative, pubblica udienza. Aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Sulla data certa della prova documentale del contribuente
di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

Associazione temporanea di impresa (ATI) – Criteri di attribuzione dei costi

 

Associazioni temporanee di imprese. Deduzione dei costi solo se la ripartizione è obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26214 del 18 novembre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Esistenza ed inerenza dei costi – Associazione temporanea di impresa (Ati) – Criteri di attribuzione dei costi – Obiettivamente determinabili e adeguatamente documentati – Onere della prova – A carico delle società affiliate contribuenti – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2727 c.c. – Art. 2697 c.c.»

 

Sanatorie e condoni – Errori di limitata entità nel versamento

 

Il contribuente che versa 4 euro in meno rispetto al dovuto decade dalla definizione agevolata per le zone terremotate del 2002

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26309 del 19 novembre 2020: «SANATORIE E CONDONI – Definizione della posizione dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del 2002 – Versamento inferiore al dovuto di pochi euro (nella specie, 4 euro) – Inefficacia della definizione agevolata in caso di errato (minore) versamento per la regolarizzazione – Sussistenza – Iscrizione a ruolo intero debito – Legittimità – Art. 1, comma 1011, della L. 27/12/2006, n. 296»

 

Violazioni dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale – Chiusura dell’esercizio per importi irrisori

 

Chiusura dell’esercizio commerciale per violazioni plurime dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale anche per importi irrisori (complessivamente euro 1,50)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26322 del 19 novembre 2020: «SANZIONI TRIBUTARIE – Sanzioni accessorie per le violazioni dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale – Sanzioni della sospensione dall’esercizio dell’attività ovvero della licenza o dell’autorizzazione – Sanzione di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 – Irrilevanza del modesto ammontare dei corrispettivi complessivamente non documentati – Modalità di contestazione – Rilevanza – Esclusione – Fondamento – Irrilevanza dell’importo irrisorio dei corrispettivi complessivamente non documentati – Quadrupla violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale nel corso del quinquennio – Rilevanza – Fattispecie – Irregolarità costituite dalla non corrispondenza del corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali con quello incassato a mezzo POS, risultato essere inferiore di complessivi euro 1,50 – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Perdite delle imprese in contabilità semplificata – Nuova disciplina

 

Perdite d’impresa anni 2017 e 2018 per contribuenti in contabilità semplificata: in caso di cessazione dell’attività (nella specie, 2019) ammessa la deduzione integrale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 556 del 23 novembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Perdite delle imprese in contabilità semplificata – Nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Regime transitorio per il riporto delle perdite relative al periodo 2017-2019 – Trattamento fiscale delle perdite d’impresa in caso di cessazione dell’attività (nella specie, 2019), per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa – Art. 1, commi da 23 a 26, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 8, 56 e 66, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO
APPROFONDIMENTO DEI COMMERCIALISTI

 

Il Superbonus 110%: check list visto di conformità Ecobonus e sismabonus

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 26 novembre 2020

 

 

Legislazione

 

Piano Italia Cashless

 

Incentivi al pagamento elettronico. Pubblicato il D.M. per l’avvio del programma di rimborso attraverso il “Sistema Cashback”

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156: «Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici»

 

 

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IMU sugli immobili strumentali: necessaria la deducibilità dalle imposte (IRES e IRPEF) sui redditi di impresa

 

L’IMU sugli immobili strumentali è “un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto”.

È questo il cuore della motivazione con cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 depositata oggi (redattore Luca Antonini), ha dichiarato incostituzionale – come anticipato nel comunicato stampa del 19 novembre scorso – “per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)”, l’indeducibilità, dall’imponibile delle imposte (IRES e IRPEF) sui redditi d’impresa, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

In particolare, la Corte ha accolto le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (nel testo in vigore nel 2012) là dove stabiliva l’indeducibilità integrale dell’IMU dalle imposte sui redditi d’impresa.

La Corte ha premesso che l’originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l’IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi: per effetto di un’evoluzione poco lineare e sistematica, già fin dal 2012 l’IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l’altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese.

La sentenza sottolinea poi che la deducibilità in esame non si pone affatto “sul piano delle agevolazioni fiscali propriamente dette”, ma “attiene, invece, a quegli istituti tributari nei quali è ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale”.

Ciò – ha precisato la Corte – “non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi”. Tuttavia, al di fuori di ipotesi giustificabili in termini di proporzionalità e ragionevolezza, “le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice: alla mera esigenza di gettito, in particolare, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti”.

La Corte ha infine escluso di estendere, in via conseguenziale, l’illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto una deducibilità solo parziale dell’IMU sugli immobili strumentali, perché in questo percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla virtuosa previsione – che la sentenza definisce però “certamente non più procrastinabile” – della totale deducibilità a partire dal 2022. (Così, comunicato ufficio Stampa della Corte costituzionale del 4 dicembre 2020)




Rottamazioni e rateizzazioni. Online le faq dell’AgenziaRiscossione sulle novità introdotte dal Decreto legge “Ristori quater”

 

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Ristori-quater” (Decreto Legge n.  157/2020), recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto legge “Ristori-quater” posticipa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine ultimo entro il quale sarà possibile effettuare il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020, senza perdere le agevolazioni previste. Inoltre, il provvedimento introduce importanti novità in favore dei contribuenti in materia di rateizzazione del debito. Innanzitutto, viene stabilito che per le richieste di dilazione presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021 la soglia di debito per ottenere la rateizzazione, senza la necessità di dover documentare la propria situazione di difficoltà a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, viene elevata da 60 a 100 mila euro. Sempre entro il 31 dicembre 2021 è possibile chiedere una nuova dilazione, senza il versamento delle rate arretrate, anche per tutti i contribuenti che prima dell’8 marzo 2020 sono decaduti da vecchi piani di rateizzazione. Resta confermata anche per le richieste di rateizzazione che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di beneficiare di un periodo più esteso per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Novità anche per chi è decaduto dalle definizioni agevolate degli anni precedenti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, che potrà chiedere sempre entro il 31 dicembre 2021 una rateizzazione per le somme ancora dovute.

Per informazioni sulle novità legislative introdotte negli ultimi mesi in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono consultare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e l’app Equiclick, oppure rivolgersi al Contact Center al numero 060101. Inoltre, rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Con il perdurare dello stato di emergenza, l’utilizzo dei servizi online e dei canali di contatto da remoto è ancora preferibile rispetto all’assistenza agli sportelli, il cui accesso è ancora consentito solo previo appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Nuove scadenze per rottamazione e “saldo e stralcio”

 

Il Decreto Legge n. 157/2020 ha disposto il rinvio al 1° marzo del termine di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, già fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Pertanto, i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate 2019 possono beneficiare della ulteriore proroga che non comporta oneri aggiuntivi e consente di mantenere i benefici previsti dai due provvedimenti di definizione agevolata. La data del 1° marzo è perentoria perché non sono previsti i 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento.

 

Rate facili per debiti fino a 100 mila euro

 

Il decreto “Ristori-quater” introduce importanti novità anche in materia di rateizzazione delle cartelle per andare incontro alle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria in corso. In particolare, il provvedimento stabilisce che per le richieste presentate a partire dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 viene elevata a 100 mila euro la soglia di debito, ordinariamente fissata a 60 mila euro, per il quale si può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a 6 anni senza la necessità di presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche.

 

Nuova chance per i decaduti

 

In deroga alla norma generale, entro il 31 dicembre 2021 possono richiedere una nuova dilazione anche tutti i contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni prima del periodo di sospensione dell’attività di riscossione stabilita dal decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020). La nuova richiesta di dilazione non è subordinata al pagamento delle rate arretrate. Il provvedimento interviene anche con una misura per chi è decaduto dalle precedenti “rottamazioni” (previste dai decreti n. 193/2016 e 148/2017) concedendo la possibilità entro il 31 dicembre 2021 di chiedere una rateizzazione delle somme ancora dovute.

 

Tolleranza fino a 10 rate

 

Il provvedimento conferma, anche per le richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di usufruire di un periodo più lungo per la decadenza che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, (anziché le 5 ordinariamente previste). Tale misura era già stata disposta dai precedenti decreti per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 4 dicembre 2020)




Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli elenchi 2021

 

Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, gli elenchi per il 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284).

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

Cos’è lo split payment

 

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’IVA addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. 

 

Professionisti e split payment

 

Si ricorda che l’articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1266), ha previsto l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di split payment non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell’articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le  norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

 

Legislazione

 

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Prassi

 

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018




In Gazzetta il D.p.c.m. del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”».

Il provvedimento si applica dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 14 (Disposizioni finali).

Al fine di scongiurare una nuova impennata della curva del contagio, per il periodo natalizio il D.p.c.m. ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle aree gialle.

Di seguito le principali misure per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

Vedi anche la Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

 

 

Spostamenti

 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni.

Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5.

Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. Nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti.

In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.

 

Rientri dall’estero

 

Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena.
La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

 

Impianti sciistici e crociere

 

Gli impianti per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

 

Scuola

 

Dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado.
In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti.

 

Ristorazione

 

Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.

Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

 

Alberghi

 

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di capodanno, il 31 sera, non sarà possibile organizzare veglioni e cene. Di conseguenza i ristoranti dei degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell’ora sarà possibile solo il servizio in camera.

 

Negozi e centri commerciali

 

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. In area rossa, resteranno comunque in vigore le limitazioni alle tipologie di prodotti vendibili già previste.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai.

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020




Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

 

 

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”. Nel documento evidenziato che i revisori dovranno ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020. A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni” – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Dall’8 al 31 dicembre 2020, con l’Extra Cashback di Natale

Bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati nei primi mesi del 2021.

La data di partenza dell’Extra Cashback di Natale, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è prevista per l’8 dicembre 2020.

 

Chi può ottenerlo

 

Puoi ricevere il Cashback e l’Extra Cashback di Natale se hai compiuto 18 anni e risiedi in Italia.

Per partecipare è necessario scaricare l’app IO e, dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte che utilizzi per i pagamenti.

Nel sito www.cashlessitalia.it è inoltre possibile reperire tutte le informazioni sul programma cashback.

Link al sito dedicato:

Si ricorda che in famiglia, ogni componente maggiorenne può partecipare, e i rimborsi possono essere cumulati. Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900 euro.

 

Quali acquisti sono validi

 

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti-

 

Sono esclusi:

  • gli acquisti effettuati online (es. e-commerce);
  • gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
  • le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
  • i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
  • le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.



Le nuove disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (vedi: decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 in G.U. Serie Generale , n. 299 del 2 dicembre 2020) che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Inoltre, si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.

Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.




Con lotteria degli scontrini nessun tracciamento acquisti

427 mila cittadini hanno scaricato il loro codice in sicurezza senza autenticarsi

 

Oggi, primo giorno di apertura della procedura, in 427 mila hanno già scaricato il codice lotteria senza che fosse necessaria alcuna registrazione da parte degli utenti.

Successivamente alla partenza, il Sistema Lotteria riceverà, a fronte di ogni acquisto, esclusivamente i dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento e il Codice Lotteria, non consentendo, quindi, il tracciamento degli acquisti.

I dati acquisiti, inoltre, sono destinati a essere utilizzati solo ed esclusivamente ai fini delle estrazioni e per consentire all’Agenzia Dogane e Monopoli di risalire al consumatore in caso di vincita.

Le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria, è stata sottoposta alla preventiva e attenta valutazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali che, a seguito di numerose e approfondite interlocuzioni ha espresso il proprio parere favorevole sull’iniziativa. (Così, comunicato stampa congiunto Dogane-Entrate del 1° dicembre 2020)

Si ricorda che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha attivato un portale riservato a quanti vorranno partecipare alla lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Nella homepage del portale il countdown segnala che mancano oramai poco più al via. La sezione FAQ e i moduli informativi del portale spiegano tutti i meccanismi di funzionamento della nuova lotteria




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori quater”

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»  – (Atto Senato n. 2031).

  

La ratio del D.L.“Ristori quater”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». – A.S. n. 2031

 

La relazione tecnica del D.L. “Ristori quater”

Link al testo della relazione tecnica decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». – A.S. n. 2031

 

Il testo del D.L. “Ristori quater”

Link al testo del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 30 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 n. 297

 

 

 




Riforma dello sport. Trasmessi alla Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti legislativi

 

 

 

 

Di seguito il link agli atti del Governo sottoposti a parere.

 

Lo schema di D.Lgs. sulla definizione del “lavoratore sportivo”

 

Atto del Governo 230 – Schema di decreto legislativo, recante: «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo»

Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.

Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.

Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.

È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.

 

Lo schema di D.Lgs. sulla sicurezza sport invernali

 

Atto del Governo 229 – Schema di decreto legislativo, recante: «Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»

Il decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.

 

 

Lo schema di D.Lgs. sulla semplificazione burocratica

 

Atto del Governo 228 – Schema di decreto legislativo, recante: «Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»

 

Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.

Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. 

 

Lo schema di D.Lgs. in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

 

Atto del Governo 227 – Schema di decreto legislativo, recante: «Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»

Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.

 

 

Lo schema di D.Lgs. sulla figura dell’agente sportivo

 

Atto del Governo 226 – Schema di decreto legislativo, recante: «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»

 

Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.

 




D.L. Ristori quater. Nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori di determinati settori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater), recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento urgente dispone nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori di determinati settori.

In particolare, si prevede un’indennità pari a 1.000 euro per:

– i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Ristori nel settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;

– i dipendenti stagionali, anche in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

– i dipendenti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria (dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e terme, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);

– gli incaricati alle vendite a domicilio;

– i dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

– i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

In proposito, il Decreto legge chiarisce che tali indennità non sono tra loro cumulabili e che la relativa domanda dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2020 all’INPS secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Nel settore sportivo, per il mese di dicembre 2020, si prevede un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, presso le federazioni ed enti riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché presso società e associazioni dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza epidemiologica.

Vengono, inoltre, incrementati il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché i Fondo istituiti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura.

In materia di integrazione salariale, il Decreto Ristori quater estende espressamente i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis e, dunque, al 9 novembre 2020.

Link al testo del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 30 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 n. 297




Dilazioni richieste all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Le novità introdotte dal Decreto legge “Ristori quater”

Il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Di seguito la sintesi di alcune misure del Decreto Ristori-quater in tema di rateizzazioni.

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

A seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973) per le somme ancora dovute.




Rottamazione-ter: con il “Decreto Ristori-quater” slitta al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020

Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Ristori-quater ha ulteriormente rinviato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, per il quale non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Si ricorda che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973). Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017).

Fonte: sito Agenzia delle entrate-Riscossione