“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software

Rilasciata la versione 1.0.2 del 08/06/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020 è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova versione prevede le seguenti modifiche, non rilevanti ai fini della stima, rispetto alla versione precedente (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.2):

Per BG40U, BG69U, BK23U, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;
Per tutti gli ISA aggiunto “,00” per i campi di tipologia importo ove mancante;
Per AD30U, AD49S, BK18U, BG69U, BK24U, AG91U, BK02U, BM20U, BG39U, BG61U corretti alcuni refusi di carattere grafico;
Per tutti gli ISA interessati, corretto un refuso nella messaggistica di dettaglio di singoli indicatori;
Per tutti gli ISA che li prevedono, modificato nel dettaglio dell’esito del calcolo il messaggio di massimizzazione del punteggio di affidabilità degli indicatori elementari di affidabilità “Ricavi per addetto”, “Reddito per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” ;
Per tutti gli ISA, corretto un refuso nella descrizione del campo “Punteggio di affidabilità”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli ammortamenti” e “Copertura delle spese per dipendente”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza delle minusvalenze patrimoniali” e “Incidenza delle spese su compensi”;
Per BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U, aggiornata la messaggistica relativa ai minimi provinciali e modificato l’ordine dei messaggi degli indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” ;
Per AM01U corretto il messaggio relativo alla massimizzazione del punteggio di affidabilità;
Per BM40A aggiornato il controllo di sommatoria percentuale da C01 a C20 che non prevedeva il campo C02;
Per BK02U e BK06U aggiornate le informazioni relative a “elenco condizioni” per gli indicatori “Compensi per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” e “Reddito per addetto”;
Per tutti gli ISA con Reddito d’impresa aggiornato il messaggio del controllo sui Ricavi dichiarati;
Aggiornata la funzione di utilità “Ripristino Archivi”.

 

 

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf

 

 

 




Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v.  all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it




Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00″.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – https://www.cassaragionieri.it/

 




Bonus affitti del D.L. Rilancio. La cessione del credito “a titolo di pagamento” al locatore vale come versamento utile

Con circolare n. 14 del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di considerare la cessione del bonus affitti al locatore o concedente alla stessa stregua del versamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In altri termini,  spiega l’Agenzia delle entrate, “considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta”.

Si ricorda che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’articolo 122 del Decreto “Rilancio”, che ha introdotto la possibilità di cedere, anche parzialmente, i crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. In termini generali, con l’approvazione del citato provvedimento sarà consentita la cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali.




Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato. Diffuse le istruzioni | Pronto il codice per la compensazione

 

Da oggi (6 giugno 2020) è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

È inoltre disponibile la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 firmata dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

 

In cosa consiste

 

Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

 

A chi spetta

 

Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

 

Requisiti

 

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

 

Utilizzo del credito

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

 

Compensazione del credito

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 6 giugno 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate – Artt. 28 e 122 del D.L.19/05/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 6 giugno 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta – Art. 28 del D.L.19/05/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio




Modello 730/2020 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347 approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. In tal caso, il Fisco punta la lente d’ingrandimento sullo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o sulla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Il Fisco, altresì, considera elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come ricorda la parte motiva del nuovo provvedimento, l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2019 prot. n. 207079/2019, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell’indennità per il mese di aprile prevista dall’art. 78 del D.L. 34/2020.

Il Decreto prevede l’erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.

Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.

Sul punto, il Decreto precisa che:

1) per «cessazione dell’attività», va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

2) per «riduzione o sospensione dell’attività», va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

4) alternativamente:

  • di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
  • in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
  • di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
  • di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.

 

 

Il link per prelevare il Decreto firmato il 29 maggio 2020.




Nuove misure del Decreto Liquidità “convertito”. Per alberghi e terme rivalutazione dei beni gratis

 

Tra le novità inserite nel corso della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si segnala la rivalutazione senza il versamento di alcuna sostitutiva, prevista dal nuovo articolo 6-bis in favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali. Si tratta della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

 

Nel dettaglio, comma per comma, il nuovo l’articolo 6-bis prevede:

«1.  Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.»

 

Il comma 1 della disposizione stabilisce che al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) operanti in tali settori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga ai criteri di valutazione degli elementi del patrimonio (articolo 2426 del codice civile) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342) ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

«2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.».

 

Il comma 2 chiarisce che la rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

«3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.».

 

Il comma 3 stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

 

«4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.».

 

Il comma 4 prevede che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

 

«5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

 

Il comma 5 prevede che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

«6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.».

 

Il comma 6 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 

«7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

 

Il comma 7 stabilisce l’applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). In particolare, il richiamo all’articolo 15 della legge n. 342 prevede l’applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

 

«8. Le disposizioni dell’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.».

 

Il comma 8 prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall’articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

 

«9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. 10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l’anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l’anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l’anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l’anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

 

Il comma 9, infine, stabilisce che nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano già esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.




Decreto legge “liquidità”: approvato definitivamente dal Senato

Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n.1829 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.




Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L’OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma “interpretata” prevede “che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie”.

 

Ambito di applicazione

 

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:

  • chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  • chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La stessa deroga non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

 

Link al testo del documento interpretativo 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 ‘Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio’
(Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)




Senato, Decreto liquidità: posta questione di fiducia in Assemblea

Dichiarazioni di voto e voto di fiducia giovedì 4 giugno

 

 

In Aula, mercoledì 3 giugno 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia per l’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (approvato dalla Camera dei deputati), in materia di accesso al credito per le imprese. Il provvedimento è stato avviato nella stessa seduta, senza la relazione della Commissione Finanze che non ne ha concluso il vaglio.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale si svolgono giovedì 4 giugno.

Link al testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in corso di approvazione al Senato




Domanda Bonus Covid-19 respinta: richieste di riesame entro il 21 giugno

 

In tema di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Inps con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 ha comunicato di aver concluso la prima fase di gestione delle domande, compresa la pubblicazione delle motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Nel messaggio, l’Istituto riferisce che gli esiti della reiezione delle domande non accolte sono stati notificati tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee. Nel dettaglio, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

 

Cosa fare per impugnare il rigetto della domanda

 

Nel documento evidenziato che contro l’esito negativo non è ammesso il ricorso amministrativo; l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

 

Riesame amministrativo

 

Al lavoratore e al Patronato consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria così come delineati dalla circolare n. 49 del 2020.

Di conseguenza, viene stabilito un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio n. 2263/2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020.

L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Infine, per mezzo di tre allegati riassunto il pensiero dell’Istituto in tema di requisiti all’accesso alle indennità Covid.

 

Consentito proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione “Esiti”, all’interno della procedura “Indennità 600 euro” o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

 

 

I documenti richiamati:

 

Link al testo del messaggio Inps n. 2263 del 1° giugno 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020

Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia




Trasmissione dati delle vendite da marketplace. Circolare con sanatoria

Con la circolare n. 13 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i “primi” chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906) e disciplinata nel dettaglio dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 66006. Nel documento di prassi statuito che “nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della circolare (dell’1° giugno 2020), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa in commento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Si ricorda che tratta di disposizioni transitorie che cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2020, con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”). La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio doveva essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E dell’1° giugno 2020, con oggetto: «COMMERCIO ELETTRONICO – Riscossione dell’IVA sulle vendite on line – Responsabilità per il versamento dell’Iva estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni – Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica – Sanatoria per i dati delle vendite trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata – Articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 660061»

Normativa:

 

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2020

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Commenti

 

Processo tributario telematico: risposte ad alcuni dubbi di carattere pratico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES e le novità dichiarative 2020
di Mario Leone

Perdite nel reddito di impresa: correzione di errori tramite dichiarazione integrativa
di Fabio Carrirolo

 

 

Prassi

 

 

Perdite d’impresa di imprese commerciali in contabilità ordinaria

 

Riporto di perdite conseguite anteriormente al periodo d’imposta 2018. Rapporti tra vecchia e nuova disciplina in assenza di un regime transitorio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 24 marzo 2020: «IMPOSTE SU REDDITI – Perdite d’impresa dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria – Riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF -Riporto di perdita generata in un anno d’imposta antecede il 2018 e conosciuta successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, in relazione alle risultanze di avviso di accertamento concernente il reddito da partecipazione – Artt. 8, comma 3 e 84, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 23, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

Decreto “Cura Italia

 

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: ok alla detrazione per le mascherine “conformi”, sconto fiscale semplificato per le donazioni dirette alla Protezione civile. Le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per continua famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità Italia”)»

Donazioni alla Protezione civile: bonus anche se eseguite tramite bonifico disposto sul conto di Tesoreria n. 22330

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 14 maggio 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile – Copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 – Utilizzabilità per beneficiare della detrazione ex art. 66 del D.L. n. 18/2020 – Artt. 66 e 99, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Elementi di prova della spedizione o del trasporto intracomunitario di beni – Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Portata della presunzione contenuta nell’art. 45-bis del Regolamento IVA – Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

 

Legislazione

 

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»

 

 

 

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Blocco dei licenziamenti. Altri 3 mesi dal D.L Rilancio | Le procedure di licenziamento disposte dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione

 

 

 

L’articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha modificato l’articolo 46 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), portando a cinque mesi il termine (a dopo Ferragosto) entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Nel dettaglio, la disposizione, nel modificare il comma 1 dell’articolo 46 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi (anziché i sessanta giorni previsti in origine dall’articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Va evidenziato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge “Rilancio” (pubblicato nel sito www.gazzettaufficiale.it nelle prime ore del 20 maggio, ma formalmente nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, Supplemento Ordinario n. 21) oltre lo spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione dell’articolo 46, comporta un disallineamento tra i due decreti legge che determina un vuoto normativo di alcuni giorni.

Aggiunge, inoltre, il comma 1-bis all’articolo 46 del D.L. 18/2020 al fine di concedere la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Su tale questione è ora intervenuto l’INPS con messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, che nel riportare quanto sostenuto dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale “l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dove ‘non rileva …, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore’”, ha precisato che “in ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

In tale ipotesi, tuttavia, fa presente l’Istituto previdenziale “che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione”.

Inoltre, visto che in attuazione della sopra richiamata disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 il datore di lavoro potrebbe chiedere la revoca del licenziamento, chiedendo, altresì, contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, l’Inps evidenzia che l’eventuale indennità NASpI già erogata sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

In ultimo, precisato che la disposizione di cui all’articolo 46 del decreto Cura Italia non trova applicazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto l’ambito di applicazione del medesimo articolo è limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato.

 

Link al Messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – Coordinamento Generale Legale n. 2261 del 1° giugno 2020, con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Lavoro – Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – Divieto temporaneo – Tutela NASpI – Art. 46 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27, come modificato dall’articolo 80 del D.L. 19 05 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”)