Il D.p.c.m. con la mini proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IVA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. (di seguito riportato) che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza al 30 giugno è stato prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. forfetari), nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che naturalmente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

 

Le scadenze fiscali del mese di luglio   – link sito web: Agenzia delle entrate

 

 

Di seguito il testo:

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, recante: «Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’art. 7, comma 2, lettera l) , prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto l’art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, recante «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2020, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2019»;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2020, per il periodo di imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus Covid-19;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Differimento per l’anno 2020 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2020

 

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

 

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n.1484




Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Pronti i codici tributo per regolarizzare l’indebita percezione

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, ha introdotto all’articolo 25 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 776) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. Per tale ultima ipotesi, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779), al punto 6, è stato stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 17 dicembre 1997, n. 472.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Si ricorda che nelle istruzioni per la predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo è stato specificato che “Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto. La rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.“

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020, con oggetto: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020




Sconto in favore dei beneficiari del Bonus vacanze. Istituito dal 1° luglio 2020 il codice tributo “6915” per il recupero

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze.

Come ricorda il citato documento Agenziale, il decreto Rilancio all’articolo 176, ha riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito “fornitori”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. Il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

A tal fine con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo.

In particolare nel provvedimento è stato stabilito che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Di conseguenza, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio)

 

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

La pagina dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’app IO




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2020

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Commenti

 

Donazione d’azienda: aspetti fiscali
di Fabio Carrirolo

È sempre possibile il deposito di documenti in seconde cure?
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Allegati motivazionali – Impossibilità di integrazione in sede giudiziale

 

Avviso di rettifica di valore di transazione immobiliare: non ammessa la successiva produzione in giudizio degli elementi di comparazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7649 del 2 aprile 2020: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Motivazione – Difetto – Integrazione in sede giudiziale – Possibilità – Esclusione – Fattispecie – Avviso di rettifica del valore di immobile oggetto di compravendita – Motivazione – Integrazione solo in appello con documenti (decisivi) relativi a immobili con caratteristiche similari – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 52, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 

Prassi

 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  (ART. 25 D.L. “RILANCIO”)

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Nella circolare i primi chiarimenti delle Entrate sui limiti comunitari all’utilizzo dei bonus Covid-19 per le imprese in “difficoltà”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Primi chiarimenti – Requisiti – Determinazione contributo spettante – Antimafia – Controlli e sanzioni – Restituzione del contributi – Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Esclusione dall’aiuto delle imprese che si trovavano già in “difficoltà” al 31 dicembre 2019 – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

 

 

 

ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

 

Tutte le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per l’anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il software “Il tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019 – Risposte a quesiti -Ultime disposizioni attinenti agli ISA (Art. 148, del D.L. n. 34/2020) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 24/12/2019 – D.M. 28/02/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30/04/2020»

 

Benefici premiali ISA anche con la dichiarazione dei redditi in ritardo nel limite dei 90 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 6 febbraio 2020: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA – Dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza termini – Spettanza dei predetti benefici – Affermazione – Condizioni – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 2, comma 7, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

 

Mandato senza rappresentanza – Effetti IVA

 

Il mandato senza rappresentanza omologa ai fini IVA le prestazioni tra le parti

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 giugno 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborso oneri retributivi e previdenziali per il personale in somministrazione – Prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) – Rapporto riconducibile all’istituto del mandato senza rappresentanza – Conseguenze – Applicazione dell’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Equiparazione oggettiva ai fini IVA delle prestazioni tra le parti – Art. 26-bis, della L. 24/06/1997, n. 196 – Art. 1703 c.c.»

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai

 

Sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione. Anche per le perdite pregresse formate prima dell’epidemia

“Tetto massimo” al diritto agli utili, automatica estinzione di azioni o quote e sospensione delle regole sulla riduzione del capitale per perdite. Le massime dei notai di Milano

Consiglio Notarile di Milano – Commissione massime societarie – Orientamenti notarili in materia societaria – 16 giugno 2020

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Nuovo obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale. Le istruzioni delle Entrate

Dal prossimo 1° luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli. Con la circolare n. 17 E del 22 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti, dall’ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all’iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l’Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.

 

A chi si applica

 

Come previsto dal D.L. n. 34/2019, infatti, dal 1° luglio 2020 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e IVA.

 

Contradditorio ad ampio raggio

 

In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo. La circolare precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra l’altro, questo si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

 

Motivazione rafforzata, contraddittorio protagonista

 

Il documento di prassi precisa che in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2020)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 22 giugno 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO – Procedimento accertativo – Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale – Avvio del procedimento di accertamento con adesione – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamento successivo alla mancata adesione – Mancata attivazione del contraddittorio – Conseguenze – Invalidità dell’atto impositivo – Cosiddetta “prova di resistenza” – Ipotesi escluse dall’applicazione dell’istituto – Avviso di accertamento preceduto da invito – Entrata in vigore delle nuove procedure – Art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Artt. 5, 5-ter e 6 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

La nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione. Si rinvia, pertanto, alle circolari:

 

I primi chiarimenti dopo la riforma del concordato a regime e della conciliazione giudiziale

Circolare del Ministero delle Finanze n. 235 E del 8 agosto 1997, con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONCILIAZIONE – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale – Indicazioni operative

 

Accertamento con adesione: gli approfondimenti dopo il primo periodo di applicazione

Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 65 E del 27 giugno 2001: con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Concordato – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Approfondimenti di aspetti concernenti la gestione dei procedimenti




Contribuenti ISA e forfetari: in arrivo DPCM di proroga al 20 luglio

 

Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

(Così, comunicato stampa Mef  n. 147 del 22 giugno 2020)




Contributi a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio” alle imprese già in difficoltà: (per ora) l’Agenzia delle entrate dice no se la perdita è di oltre metà del capitale

 

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, le Entrate nel delineare le condizioni da verificare per accedere al contributo a fondo perduto che il D.L. “Rilancio” (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, al paragrafo 7, ha precisato che le disposizioni dell’articolo ex art. 25 D.L. 34/2020 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», e successive modifiche.”. Un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Quadro che tuttavia conferma, salvo modifiche, (vedi infra) che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (1) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26/06/2014, pag. 1)”. Di conseguenza, tra i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto si dovranno inserire anche le imprese, che a prescindere dalle sue dimensioni, sono in linea di principio considerate in difficoltà.

In particolare:

  • nel caso di società a responsabilità limitata (2), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (3) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  • nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (4), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  • per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

 

Possibili spiragli per le imprese in difficoltà

Vedi successivo aggiornamento:

Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

 

E’ recente la proposta della Commissione Ue, inviata agli Stati membri per consultazione, di estendere ulteriormente la portata del Temporary Framework al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati  o  non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

In particolare la Commissione propone di estendere ulteriormente l’ambito di applicazione del quadro temporaneo consentendo agli Stati membri:

  • di sostenere determinate microimprese e piccole imprese, comprese le start-up, che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;
  • di incentivare gli investitori privati a partecipare alle misure di ricapitalizzazione collegate al coronavirus. Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione.

 

La Commissione ricorda inoltre che potrebbero già beneficiare delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo tutte le piccole e medie imprese che al 31 dicembre 2019 erano in attività da meno di tre anni.

 


Nota (1) – Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Vedi: l’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE); l’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);l’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura). (Link al sito: https://eur-lex.europa.eu). Tali regolamenti, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), escludono dal relativo campo di applicazione gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o degli orientamenti successivi al fine di evitarne l’elusione. (link al sito: https://eur-lex.europa.eu)

Nota (2) – Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

Nota (3) – Per analogia con le disposizioni dell’articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall’atto di adesione 2003.

Nota (4) – Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.




Tax credit vacanze: approvato il provvedimento delle Entrate con tutti i passaggi per lo sconto del servizio turistico

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento, (prot. n. 237174/2020) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, dopo aver sentito l’INPS e avere acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l’agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

 

Il calendario del bonus

 

La prima cosa da sapere è che il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l’importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Altra informazione importante da tenere a mente: per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

 

L’app IO per richiedere e attivare il bonus

 

Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

  • assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE;
  • dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d’Identità Elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione CIE 3.0);
  • installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.

 

Come si utilizza

 

Il bonus viene utilizzato in due forme. L’80% dell’agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.

 

Il codice univoco per spendere il bonus

 

Al momento del pagamento dell’importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall’app IO o esibire il relativo QR-code. Oltre al codice, il Bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il Bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline). In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.

 

Il recupero dello sconto per la struttura turistico-ricettiva

 

Il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d’imposta che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020)

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio)

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

La pagina dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’app IO




Tutte novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”

Con circolare n. 16 del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in ordine all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Oltre ad una analisi di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in relazione al periodo d’imposta 2019, compreso un approfondimenti in tema di attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti che presentano un punteggio ISA adeguato, nella sezione delle risposte ai quesiti, ribadito che “il contribuente, soprattutto nel caso in cui l’applicazione degli ISA determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del software di applicazione “Il tuo ISA”, particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l’applicazione degli indici”.

Questo perché, l’attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé, l’attivazione di attività di controllo.

Pertanto, è consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. (Cfr. risposta che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera (Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il software “Il tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2019 – Ultime disposizioni attinenti agli Isa (Articolo 148 del decreto legge n. 34/2020) – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – DM 24/12/2019 – DM 28/02/2020 -Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30/04/2020

 

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»




Tributi locali. La sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori non blocca la notifica degli atti di accertamento esecutivi

 

Con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, il Dipartimento delle finanze precisa che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo – che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo – anche durante il periodo di sospensione, previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.

Nel documento interpretativo evidenziato che “la novità più rilevante della riforma della riscossione, contenuta nella legge di bilancio 2020, è costituita dall’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’accertamento esecutivo, già previsto dal 2011 per gran parte dei tributi erariali, anche per gli atti degli enti locali. L’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).

Pertanto, spiega il Dipartimento delle finanze, “nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D.Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti”.

Di conseguenza, “gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020”.

 

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 6 del 15 giugno 2020, con oggetto: TRIBUTI LOCALI – Accertamento e riscossione – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori – Ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Artt. 67 e 68 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27




Territorialità IVA per il noleggio delle imbarcazioni da diporto. Approvato il provvedimento che individua mezzi e prove

In attuazione all’articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento (del 15 giugno 2020, prot. n. 234483/2020) che  individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

In particolare, il provvedimento, in attuazione della citata norma primaria, individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione al di fuori dell’Unione europea. Il provvedimento prevede la definizione d’imbarcazione da diporto (richiamando a tal fine la previsione vigente ratione temporis recata dal Codice della Nautica da diporto all’articolo 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), di fornitore, di utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova.

Per quanto riguarda le modalità di prova, l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità. Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova individuati dal Provvedimento. I mezzi di prova devono indicare con precisione e coerenza che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea. La prova di tale circostanza varia a seconda se l’imbarcazione da diporto sia dotata o meno di sistemi di navigazione satellitare.

Infatti, per le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere provato attraverso l’esibizione e la fornitura dei dati estraibili e/o desumibili dai sistemi di navigazione in uso.

Per le imbarcazioni da diporto prive dei suddetti sistemi di navigazione satellitare l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà necessariamente fornire almeno due tra gli ulteriori documenti di prova indicati in elenco (es., almeno due fotografie digitali del punto nave, idoneo a dimostrare la posizione dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali per il tempo di utilizzo).

Per entrambe le tipologie di imbarcazione – dotate o meno di sistemi di navigazione satellitare – resta salva la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di accertare fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione nelle acque territoriali esterne all’Unione europea.

Il provvedimento, inoltre, regolamenta l’obbligo di conservazione della documentazione, attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

Infine, il provvedimento individua la decorrenza degli effetti delle disposizioni in esso contenute, disponendo che le stesse si applicano ai contratti di locazione, noleggio ed altri contratti simili, a breve termine, conclusi successivamente all’entrata in vigore dello stesso.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2020, prot. n. 234483/2020, recante: «Luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)», pubblicato il 15 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Cdm. Proroga di 4 settimane della Cassa integrazione e novità anche per il Reddito di emergenza

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 15 giugno 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.




Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”. Attiva la procedura per l’invio dell’istanza

 

È attiva la procedura per l’invio dell’istanza: la richiesta si può inviare dal 15 giugno al 13 agosto; gli eredi, invece, possono presentarla dal 25 giugno al 24 agosto.

Link (sito dell’Agenzia delle entrate) alle procedure d’invio:

Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il software e trasmetterle attraverso il canale Entratel.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020, con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2020

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Commenti

 

Principio di derivazione rafforzata: effetti sulla determinazione del reddito di impresa
di Fabio Carrirolo

Il nuovo credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (ex art. 1, commi 198 e ss., Legge di bilancio 2020)
di Marco Orlandi

Nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il testo del decreto attuativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale)

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

 

 

Prassi

 

Territorialità IVA per le prestazioni di servizi

 

I criteri per stabilire la territorialità ai fini IVA del servizio di logistica integrata svolto all’interno di un immobile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 27 marzo 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità IVA per le prestazioni di servizi – Criteri per l’individuazione del presupposto territoriale – Disposizioni particolari – Deroghe ai principi generali – Servizi relativi a beni immobili situati in Italia – Territorialità delle prestazioni di logistica integrata prestate all’interno di un immobile – Servizio integrante numerose attività: gestionali, contabili, di spedizione, di trasporto, doganali, di reportistica, interventi su beni, profilazione informatica e controlli di qualità -Applicazione dell’art. 7-quater del DPR n. 633/1972 – Esclusione – Motivi – Mancanza del requisito della centralità e dell’indispensabilità del bene immobile per l’esecuzione del servizio – Art. 31-bis del Regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011 come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 – Art. 47 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 7-ter e 7-quater del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Cancellazione di alcuni versamenti dell’IRAP

 

Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020. Si applica anche se l’esercizio è “a cavallo”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 29 maggio 2020: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Limiti oggettivi e soggettivi della disposizione che ha introdotto l’abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare – Art. 24, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) – Art. 17, comma 3, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”)»

 

 

 

BONUS AFFITTI D.L. “RILANCIO”

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato. Diffuse le istruzioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 6 giugno 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate – Artt. 28 e 122, del D.L. 19/05/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio”»

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 6 giugno 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, tramite modello F24, del credito d’imposta – Art. 28, del D.L. 19/05/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio”»

 

 

Creazione di una holding di famiglia – Valutazione anti-abuso della

 

Creazione di una holding alla quale trasferire le azioni rappresentative cumulativamente della maggioranza della società operativa. La neutralità fiscale ex art. 177 TUIR “indotta” dalla conferitaria non integra un vantaggio fiscale indebito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 9 giugno 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI SOCIETARIE – Interpello anti-abuso – Valutazione anti-abuso di una riorganizzazione aziendale – Riorganizzazione degli assetti proprietari, attraverso la creazione di una holding di famiglia avente la forma di società di capitali, alla quale trasferire le azioni, rappresentative cumulativamente della maggioranza della società operativa – Ristrutturazione aziendale attuata mediante conferimento di azioni ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR – Artt. 9 e 177, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – IMPOSTA DI REGISTRO – Operazione di conferimento – Applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 200 – Art. 4, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (FTT) – Operazione di conferimento di partecipazioni di controllo – Esclusione dal perimetro applicativo dell’imposta – Condizioni – Art. 1, commi da 491 a 500, della L. 24/12/2012, n. 228 – D.M. 21/02/2013 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Cancellazione del saldo IRAP 2019 – Bilancio 2019 o 2020

 

 

Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 giugno 2020

 

 

Legislazione

 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  (ART. 25 D.L. “RILANCIO”)

 

Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020, con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA. In una circolare i chiarimenti delle Entrate

Pronti i chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l’agevolazione che il D.L. “Rilancio” ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Nella circolare n. 15/E firmata oggi (13/06/2020) dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, le Entrate delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo.

 

Contributo ad ampio raggio

 

Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. E ancora, prosegue la Circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

 

Il contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019

 

Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

 

Modalità di fruizione

 

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2020)

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020, con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf




Lavoro: Catalfo-Gualtieri, in uscita decreto legge per garantire continuità della cassa integrazione

“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste.

Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti”.

È quanto affermano in una nota congiunta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri

(Così, comunicato stampa Mef  n. 131 del 12 giugno 2020)

 




Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Pronto il decreto

 

Firmato il decreto dell’Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d’intesa siglato tra l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

In particolare, nell’allegato 1 del citato decreto, fissati i «Criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche».

Si ricorda che la presentazione delle domande di accesso alla misura sarà possibile attraverso una piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport in data 15 giugno 2020.

Sono previste due finestre:

  • la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.
  • la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

I criteri di accesso alle due sessioni sono indicate nelle Linee Guida allegate al Decreto dell’Ufficio per lo Sport.

Link al testo del Decreto dell’Ufficio per lo Sport dell’11 giugno 2020 – Criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche




In Gazzetta il D.P.C.M. che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Negli allegati le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2020, n. 147, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire da domani, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Ai evidenzia, infine, che nell’allegato 9 sono state pubblicate le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni in data 11 giugno 2020.

Nelle schede tecniche presenti nella linee guida, gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda, sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

In particolare, le schede tecniche riguardano:

  • RISTORAZIONE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
  • ATTIVITÀ RICETTIVE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO
  • PISCINE
  • PALESTRE
  • MANUTENZIONE DEL VERDE
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
  • ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
  • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
  • AREE GIOCHI PER BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • SAGRE E FIERE LOCALI
  • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE
  • TURISTICHE
  • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
  • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
  • DISCOTECHE

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2020, n. 147

Le disposizioni del D.P.C.M. si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni dello stesso decreto nonché quanto previsto dall’articolo 1 lettera e).

 

Link alla raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicata nel sito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/)




Fase 2: Agenzia riscossione, dal 15 giugno 2020 sportelli aperti su appuntamento

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che a partire dal 15 giugno procederà con la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio.

Per garantire l’operatività nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l’ingresso agli uffici dell’Agenzia potrà avvenire solo tramite appuntamento che i contribuenti interessati potranno fissare utilizzando il servizio “Prenota ticket” disponibile nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell’App Equiclick.

Nell’attuale periodo di sospensione delle attività di notifica delle cartelle e delle procedure di riscossione, fissato fino al prossimo 31 agosto dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) in ragione dell’emergenza Coronavirus, i servizi di sportello saranno limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili di tipo informativo e consulenziale, mentre non verranno erogati i servizi di pagamento che continueranno a essere disponibili attraverso gli altri canali digitali e tradizionali (internet, banche, Poste, tabaccai).

Anche in questa prima fase di riapertura al pubblico degli sportelli, l’operatività dell’Ente diretto da Ernesto Maria Ruffini rimane quindi maggiormente incentrata sul modello “digitale” attraverso i servizi online, sempre disponibili h24, e con i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti.

 

Come prenotare un appuntamento

 

Durante questa fase di transizione, gli sportelli rimarranno aperti al pubblico dalle 8,15 alle 13,15, dal lunedì al venerdì (l’elenco delle sedi aperte è pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Tramite il servizio online Prenota Ticket, senza necessità di pin e password, è possibile fissare un appuntamento, con pochi e semplici passaggi, per i 4 giorni lavorativi successivi, scegliendo tra la data e gli orari disponibili.

È sufficiente inserire il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello e l’indirizzo email (non pec), dove chi prenota riceverà la conferma con il numero di ticket assegnato e un QR Code, ovvero il codice da utilizzare il giorno dell’appuntamento sul totem interattivo presente allo sportello per confermare l’arrivo nella sede (con l’app Equiclik, il QR Code è salvato direttamente nella sezione “I tuoi ticket”). A tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti in servizio, è opportuno presentarsi agli sportelli senza largo anticipo poiché l’accesso sarà consentito solo per la durata dell’appuntamento, evitando così la concentrazione di più persone in ambienti chiusi. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie, gli sportelli sono stati dotati di tutti i dispositivi di prevenzione e sono state espletate tutte le necessarie operazioni di sanificazione.

 

Servizi Web H24

 

Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti lo sportello digitale che consente, previa autenticazione nell’area riservata del portale e dell’APP Equiclick, di usufruire dei servizi web disponibili in modo veloce, semplice e salva tempo. Tra questi si ricorda che è possibile verificare la propria posizione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge.

In area pubblica del portale, dove non è necessaria l’autenticazione, è possibile utilizzare i servizi dedicati all’assistenza contribuenti, il servizio “Paga online”, che consente di effettuare pagamenti attraverso la piattaforma pagoPA direttamente dalla propria abitazione o ufficio, nonché ottenere tutte le indicazioni per presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012 tramite l’utilizzo della posta elettronica.

Per effettuare i pagamenti è inoltre possibile rivolgersi agli sportelli bancari, uffici postali, bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, internet banking, tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e circuiti Sisal e Lottomatica.

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario.

 

Al via Conti Tu

 

Come ulteriore possibilità a disposizione dei contribuenti, nel portale dell’Ente è stato attivato il servizio “ContiTu”, utile per tutti coloro che nei mesi scorsi hanno aderito alla “rottamazione” delle cartelle o al “saldo e stralcio” e che non intendono proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto nel piano dei pagamenti. Il servizio consente di selezionare solo le cartelle e gli avvisi che si vogliono effettivamente pagare tra quelli contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, nonché di stampare i nuovi bollettini. Si ricorda che i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della “rottamazione-ter” (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio), anche se ridotte con l’utilizzo del servizio, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, fissato dal Decreto Rilancio, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 12 giugno 2020)




Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.

In attuazione dell’articolo 25 del Decreto, un provvedimento di oggi (10 giugno 2020) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, già consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

 

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate

 

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fisconline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

 

A chi spetta il contributo

 

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

 

I requisiti per ottenere il Bonus

 

La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

 

Come si calcola il contributo?

 

Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 15 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
  • 10 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

 

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020, con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf

 




Pubblicata la nuova versione dell’Allegato 4bis che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta

 

Diffusa “la circolare 12/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 (disponibile nella pagina Circolari operative).

Si segnala che, l’applicazione di tali provvedimenti è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea e alla pubblicazione di una relativa Circolare da parte del Gestore.

Al fine di recepire le modifiche introdotte sono stati effettuati i seguenti interventi:

 

Adeguamento dell’allegato 4bis

 

E’ disponibile sul sito del Fondo di garanzia, nella sezione Modulistica, la nuova versione dell’Allegato 4bis che i soggetti richiedenti dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia ai sensi della lettera m), comma 1, dell’art.13, DL Liquidità 23/2020 così come convertito con Legge del 5/6/2020 n.40.

Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (PMI; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; studio professionale/associazione professionale/società tra professionisti; enti del terzo settore) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (Banca, Intermediario Finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Qualora il soggetto richiedente abbia già acquisito la versione precedente dell’Allegato 4bis, potrà procedere nelle modalità descritte di seguito:

  • Se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, potrà procedere alla presentazione della richiesta di garanzia;
  • Se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, dovrà ricevere da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di agevolazione, l’Annex “Integrazione Allegato 4bis”, disponibile nella sezione Modulistica.

 

Adeguamento procedura FEA 2

 

Sono disponibili, nella sezione Guida e manuali del sito Internet del Fondo di garanzia, le nuove versioni dei file che contengono le specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2). Gli aggiornamenti effettuati sono “retrocompatibili” nel senso che i flussi FEA2 implementati secondo le regole attuali (pre-conversione) potranno continuare ad essere gestiti e caricati sul portale FdG con le consuete modalità.

 

Predisposizione di un tracciato per l’invio massivo delle richiesta di variazione relative alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità

 

È disponibile, nella sezione Guida e manuali del sito Internet del Fondo di garanzia, la documentazione che illustra le informazioni per l’invio massimo delle richieste di variazione in aumento della durata e dell’importo delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Nei prossimi giorni si darà comunicazione delle nuove implementazioni intervenute sul portale FdG che consentiranno la ricezione di tale tracciato”.

Questo il contenuto della comunicazione operativa del customer care Fondo di Garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale SpA)




Dall’Abi le novità nel settore bancario introdotte dal “D.L. Liquidità” convertito in legge

L’ Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, Cd. “D.L. Liquidità” e che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020.

Nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali ABI richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche.

Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate dalla SACE, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.

L’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.

Sono state invece escluse dal Parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Di particolare rilievo è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Rilevanti novità riguardano anche l’articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia dello Stato.

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).

E’ stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. E’ inoltre, da ora, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.

Le novità dell’art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche. (Cfr. Comunicato stampa Abi del 7 giugno 2020)

La circolare ABI del 6 giugno 2020, prot. DIG/001120, con oggetto: Conversione nella Legge del 5 giugno 2020, n.40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL “Liquidità”) è disponibile sul sito ABI (www.abi.it).

Di seguito il link:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20famiglie%20enti%20locali/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20-%20Famiglie/Prot.%20DIG%20001120%206%20giugno%202020.pdf




Software per Isa e modelli Redditi 2020. Raffica di aggiornamenti

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2020 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Nuovo aggiornamento anche per procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità necessaria per controllare le dichiarazioni “Redditi 2020” contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Indici Sintetici di Affidabilità

 

Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2)

 

La versione 1.0.2 del 10/06/2020 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • adeguati i controlli REDDITI/ISA che non gestivano correttamente la causa di esclusione 14;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo H15 del modello ISA  e il  rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo  H16 del modello ISA e il  rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H15 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H16 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05.

 

Redditi Società di capitali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Enti non commerciali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Società di persone 2020

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Redditi Persone fisiche 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020




Modifiche alla disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi e semplificazioni alla disciplina del MOSS

 

 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.145 del 9 giugno 2020, il Decreto Legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni».

Le disposizioni del Decreto legislativo sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all’interno dell’Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).

In particolare, il D.Lgs. recepisce, la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE che ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi. Allo stesso tempo introduce l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell’Unione europea, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

Link al testo del Decreto Legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni».




Possibilità e limiti al differimento termini di versamento dei tributi locali

Con risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020, il Dipartimento delle finanze, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà. Nel documento, evidenziato, che la possibilità di differimento da parte del comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ma che tale disposizione, correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b), del citato art. 1, invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano «situazioni particolari», fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tali esigenze devono però essere esaminate alla luce dell’ulteriore considerazione secondo cui tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (categoria catastale D). Nella risoluzione, inoltre, precisato che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 5 dell’8 giugno 2020, con oggetto: TRIBUTI LOCALI – Riscossione – Potestà regolamentare degli enti locali – Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti – Art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, comma 777, lett. b) del L 27/12/2019, n. 160




“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software

Rilasciata la versione 1.0.2 del 08/06/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova versione prevede le seguenti modifiche, non rilevanti ai fini della stima, rispetto alla versione precedente (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.2):

Per BG40U, BG69U, BK23U, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;
Per tutti gli ISA aggiunto “,00” per i campi di tipologia importo ove mancante;
Per AD30U, AD49S, BK18U, BG69U, BK24U, AG91U, BK02U, BM20U, BG39U, BG61U corretti alcuni refusi di carattere grafico;
Per tutti gli ISA interessati, corretto un refuso nella messaggistica di dettaglio di singoli indicatori;
Per tutti gli ISA che li prevedono, modificato nel dettaglio dell’esito del calcolo il messaggio di massimizzazione del punteggio di affidabilità degli indicatori elementari di affidabilità “Ricavi per addetto”, “Reddito per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” ;
Per tutti gli ISA, corretto un refuso nella descrizione del campo “Punteggio di affidabilità”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli ammortamenti” e “Copertura delle spese per dipendente”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza delle minusvalenze patrimoniali” e “Incidenza delle spese su compensi”;
Per BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U, aggiornata la messaggistica relativa ai minimi provinciali e modificato l’ordine dei messaggi degli indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” ;
Per AM01U corretto il messaggio relativo alla massimizzazione del punteggio di affidabilità;
Per BM40A aggiornato il controllo di sommatoria percentuale da C01 a C20 che non prevedeva il campo C02;
Per BK02U e BK06U aggiornate le informazioni relative a “elenco condizioni” per gli indicatori “Compensi per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” e “Reddito per addetto”;
Per tutti gli ISA con Reddito d’impresa aggiornato il messaggio del controllo sui Ricavi dichiarati;
Aggiornata la funzione di utilità “Ripristino Archivi”.

 

 

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf

 

 

 




Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v.  all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it




Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00″.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – https://www.cassaragionieri.it/

 




Bonus affitti del D.L. Rilancio. La cessione del credito “a titolo di pagamento” al locatore vale come versamento utile

Con circolare n. 14 del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di considerare la cessione del bonus affitti al locatore o concedente alla stessa stregua del versamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In altri termini,  spiega l’Agenzia delle entrate, “considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta”.

Si ricorda che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’articolo 122 del Decreto “Rilancio”, che ha introdotto la possibilità di cedere, anche parzialmente, i crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. In termini generali, con l’approvazione del citato provvedimento sarà consentita la cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali.




Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato. Diffuse le istruzioni | Pronto il codice per la compensazione

 

Da oggi (6 giugno 2020) è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

È inoltre disponibile la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 firmata dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

 

In cosa consiste

 

Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

 

A chi spetta

 

Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

 

Requisiti

 

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

 

Utilizzo del credito

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

 

Compensazione del credito

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 6 giugno 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate – Artt. 28 e 122 del D.L.19/05/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 6 giugno 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta – Art. 28 del D.L.19/05/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio”