Disco verde all’invio del 730 precompilato 2020

 

Aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Quasi 2 milioni di accessi

 

In poco più di una settimana da quando è stata resa disponibile online, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate, per un totale di quasi 2 milioni di accessi. Dal 5 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia, con 315.814 utenti che hanno fatto l’accesso, seguiti dal Lazio (171.571 utenti), dal Piemonte (124.937) e dal Veneto (123.811).

 

Da oggi ok all’invio del 730

 

 

I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone. Per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online) oppure utilizzare quelle dell’INPS, Spid o ancora la Carta Nazionale dei Servizi. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre 2020.

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Da oggi è disponibile anche una guida dedicata al 730 precompilato, scaricabile dal sito dell’Agenzia. La guida spiega passo passo le procedure da seguire per inviare la propria dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni necessarie a come verificare il rimborso spettante, da come annullare un 730 già inviato, se è stato commesso un errore, a come predisporre una dichiarazione congiunta. Inoltre, vengono ricordate tutte le scadenze, le novità di quest’anno e i vantaggi del “fai da te”.

 

Gli altri canali di informazione e assistenza

 

Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito “InfoPrecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. L’assistenza corre anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2020)




On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Link alla guida alla dichiarazione dei redditi precompilata – Aggiornamento maggio 2020

 




Dl Rilancio. Le misure approvate dal Cdm per imprese e autonomi

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Di seguito, le principali misure previste per imprese e autonomi.

 

Sostegno alle imprese e all’economia

 

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

  • un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
    • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

 

  • l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

 

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

 

  • l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

 

  • la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema“. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

 

  • il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

 

  • ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;

 

  • l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

 

  • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;

 

  • ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

 

  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

 

  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

 

  • ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

 

  • la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

 

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

 

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

 

  • ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

 

  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

 

  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

 

  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

 

  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

 

  • ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

 

  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

 

  • ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

 

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

 

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

 

  • si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

 

  • per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

 

  • per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;

 

  • si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

 

  • si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

 

  • la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;

 

  • l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

 

  • lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

 

  • misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;

 

  • si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

 

  • si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

 

  • si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

 

  • si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;

 

  • l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

 

  • l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

 

  • fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

 

  • per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

 

  • nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

 

  • al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;

 

  • misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

 

  • si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

 

  • al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

 

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

 

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

  • cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;

 

  • detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;

 

  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;

 

  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

 

  • compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

 

  • credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;

 

  • riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;

 

  • incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;

 

  • versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

 

  • sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

 

  • sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;

 

  • sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

 

  • proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

 

  • proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;

 

  • rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;

 

  • rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;

 

  • rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;

 

  • modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

 

Sostegno al turismo

 

  • Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

 

  • fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

 

  • promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;

 

  • ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

 

 

Misure per l’editoria e le edicole

 

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

 

  • limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;

 

  • al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;

 

  • in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;

 

  • a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;

 

  • per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.

 

Misure per le infrastrutture e i trasporti

 

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

  • al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;

 

  • per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;

 

  • si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;

 

  • si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;

 

  • al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

 

  • per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;

 

  • viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;

 

  • al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

 

Misure per lo sport

 

Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

 

Misure per l’agricoltura

Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

 




Servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Online la guida

 

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello. È l’effetto delle procedure introdotte dall’Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini è stata realizzata un’apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

 

I canali alternativi allo sportello

 

Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici: le caselle di posta elettronica o Pec, il portale internet, l’app mobile, il contact center. Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

Abilitazione ai servizi telematici

 

La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

 

Richiesta del codice fiscale o del duplicato

 

Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

 

La registrazione degli atti e i rimborsi

 

Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata digitalmente, può essere presentata via Pec.

 

Comunicazioni di irregolarità e precompilata

 

L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata. Si può accedere, infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande. (Così, comunicato stampa del 13 maggio 2020)

 

Link alla guida ai servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle entrate  (Data di aggiornamento: novembre 2020)

La guida fornisce tutte le informazioni per permettere ai contribuenti di ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi o registrare un atto senza bisogno di recarsi allo sportello dell’Agenzia delle entrate




Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

In tema di prova che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, per la normativa nazionale, la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, necessità la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l’Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’Amministrazione Finanziaria.

Si ricorda che il citato l’articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 prevede che una condizione per l’esenzione di una cessione intracomunitaria di beni in conformità dell’articolo 138 della direttiva IVA, ossia che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, si presume soddisfatta nei casi di cui all’articolo 45-bis, paragrafo 1, lettere a) o b).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 12 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Elementi di prova della spedizione o del trasporto intracomunitario di beni – Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria – Articoli da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prassi nazionale

 

Cessione intracomunitaria non imponibile IVA: i mezzi di prova idonei a dimostrare la ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall’Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 dell’8 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative ai documenti di trasporto denominati CMR e POD – Art. 138, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato. Il caso della cessione intracomunitaria di imbarcazioni da diporto con trasporto a cura del cessionario “via mare”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Cessione con trasporto a cura del cessionario – Caso di specie – Cessione di imbarcazioni da diporto ad un soggetto passivo IVA di altro paese Ue (nella specie iscritto al VIES fiscalmente domiciliato in Francia) – Requisiti per essere qualificata cessione intracomunitaria, ex art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 – Prova dell’uscita “fisica” dell’imbarcazione dal territorio dello Stato – Modalità di formazione»

 

La documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 25 marzo 2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco fabbrica” di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato CMR – Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Vedi anche, le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, nelle quali è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

 

Prova cessione intra Ue. “Quick fixes 2020”

Link al testo della note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE [Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio] relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) – (Pubblicate a dicembre 2019, a cura della Commissione Europea – Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale – Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale – Imposta sul valore aggiunto)

Le note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione di talune parti della normativa dell’UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina. Le note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi.

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8/9 del 2020

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Speciale Modulistica 2020

I modelli 730/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni

Modelli e istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

La nuova modulistica 2020 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8945/2020: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 09.05.2020 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 21 aprile 2020.

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020, contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 11/05/2020) – Allegato C al provvedimento del 14/02/2020 prot. n. 72680/2020, aggiornato il 21 aprile 2020 (3,9 MB)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l’anno di imposta 2019

 

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020).

Rispetto al 2019 sono disponibili nuove informazioni riguardanti le spese sanitarie e sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps per i lavoratori domestici, tramite il “Libretto di famiglia”.

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2019 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Si ricorda che con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 30.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 1° gennaio 2021

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, l’Agenzia delle entrate modifica, di nuovo, il tracciato delle e-fatture. Il nuovo tracciato, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche, potranno essere utilizzate a decorrere dal 1° ottobre 2020. Nel provvedimento, inoltre, per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche comunque consentito fino al 31 dicembre 2020 anche l’utilizzo delle specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Come si legge nella parte motiva del provvedimento “dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli”.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n. 99922 del 28 febbraio 2020», pubblicato il 20.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 166579 del 20 aprile 2020», pubblicato il 04.05.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




“Il tuo ISA 2020”. Aggiornato il software

Rilasciata la versione 1.0.1 del 06/05/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova versione prevede le seguenti modifiche:

  • per gli ISA che utilizzano dati comunali rimossa un’anomalia nel calcolo.

 

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf




Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d’imposta 2019.

Si ricorda a tal proposito che alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo», il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, disciplina, per il periodo d’imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

 

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2020;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2019.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2019, previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d’imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, recante: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2020




Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

 

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

 

Il calendario della dichiarazione precompilata

 

Da oggi (5 maggio 2020) il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Come accedere alla tua dichiarazione

 

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

 

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio

 

Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). (Cfr., comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2020)




Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Le nuove risposte dell’Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 (D.L. Cura Italia) e dal D.L. n. 23/2020 (D.L. Liquidità — in “Finanza & Fisco” n. 7/2020, pag. 593) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

 

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

 

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

 

Erogazioni liberali alla protezione civile

 

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

 

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

 

La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’“esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

 

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

 

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 438). Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

 

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

 

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal D.L. Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

 

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

 

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 

Altri chiarimenti

 

La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

 

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata

 

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020, con oggetto:«DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità Italia”)»