Coronavirus: Commercialisti, subito il rinvio delle scadenze del del 16 marzo

Miani: “Scadenza troppo ravvicinata, impossibile attendere la pubblicazione del decreto legge in preparazione”

 

Comunicare ufficialmente e immediatamente il rinvio tecnico della scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo Iva relativo al 2019 e dell’IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di febbraio 2020, senza aspettare il nuovo decreto legge previsto per domani.

 

E’ quanto chiede il Consiglio nazionale al MEF. “La nostra richiesta – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – nasce dalla situazione emergenziale nella quale si trovano ad operare le PMI ed i nostri studi in queste ore, avviando processi di smart working dove prima non c’erano e che richiedono tempi fisiologici di riorganizzazione”.

“Siamo perfettamente consapevoli della difficolta nel mettere a punto un decreto complesso come quello al quale sta lavorando il Governo in un momento così drammatico per il Paese e per la sua economia – aggiunge Miani – ma, se per conoscere le modalità e i criteri di sospensione dei versamenti dovuti nei prossimi mesi si può tranquillamente aspettare ancora il tempo fisiologico di studio tecnico, per annunciare il differimento a nuova data di una scadenza impossibile come quella del 16 marzo basta e avanza la volontà politica di annunciarla da ora”.

“In questi giorni – spiega il presidente dei Commercialisti – anche con Confindustria, abbiamo proposto all’esecutivo una serie di misure fiscali che ci auguriamo siano recepite perché concepite per evitare crisi di liquidità a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Valuteremo i provvedimenti di ampio respiro che il Governo metterà in campo, ma per adesso, già nelle prossime ore, è il momento di rassicurare i contribuenti e i professionisti sul differimento tecnico di qualche settimana delle scadenze del 16 marzo”.

(Così, comunicato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 12 marzo 2020)

 

 

 

 

 




Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella Gazzetta Ufficiale  n. 64 del 11 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». Di seguito il testo.

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché’ i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

 

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2
Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

 

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse




Investimenti nel Mezzogiorno agevolati con il credito di imposta. Le annualità di realizzazione indicate nel Mod. CIM17 possono essere modificate

Per la fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione (Mod. CIM17) nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente,  delle somme investite e del relativo credito di imposta.

Il contribuente può utilizzare il credito di imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo. Inoltre, in caso di variazioni, le istruzioni al modello Mod. CIM17 prevedono la possibilità che il contribuente possa rinunciare al credito d’imposta o rettificare una precedente comunicazione.

Ne discende che qualora gli investimenti programmati non venissero realizzati negli anni indicati, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per tali anni sono stati traslati negli anni successivi.

Da quanto precede si ricava che, in un caso come quello oggetto dell’interpello che è causa della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando, nella specie, che gli investimenti originariamente dichiarati per gli anni X e X+1 sono stati traslati nell’anno X+2. In tale ipotesi, il credito di imposta complessivo per l’anno X+2 sarà quindi pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni X e X+1 nonché di quello programmato per il X+2. Naturalmente, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni X e X+1, ma dovrà indicare l’anno X+2 e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Fruizione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale sono indicati gli investimenti previsionali e le relative annualità di realizzazione (Mod. CIM17) – Modifica – Comunicazione all’Agenzia l’avvenuta della rettifica del piano di investimento, con l’indicazione che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati nell’anno successivo – Ammissibilità – Condizioni per l’utilizzo del credito di imposta complessivo – Art. 1, commi da 98 a 108, della L 28/12/2015, n. 208




Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: le proposte condivise per far fronte all’emergenza da COVID-19

Coronavirus, il documento congiunto di Confindustria e commercialisti

La Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e al suo pesante impatto su imprese, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce anche della estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, propongono le seguenti misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

Per le gravi ricadute economiche che si stanno registrando in tutto il Paese si propone una linea di intervento uniforme per tutto il territorio nazionale almeno fino alla dichiarazione di “fine emergenza”.

Nella attuale fase di evoluzione del quadro emergenziale e dell’impatto che questo provoca per il nostro sistema economico, si sottopongono al Governo le seguenti misure per gestire la fase di emergenza, riservandosi di formulare in seguito ulteriori proposte per il rilancio e il sostegno dell’economia.

* * *

Al fine di concedere il più ampio respiro a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti, evitando di ingenerare crisi di liquidità dovute al versamento di tributi e contributi, si ritiene di operare i seguenti interventi:

  1. sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi;
  2. sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse da:
      1. agenti della riscossione,
      2. società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’articolo 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
      3. soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo (società a capitale interamente pubblico indicate nell’articolo 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing) e all’articolo 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147,
      4. nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla L. 31 luglio 2010, n. 122) e dall’articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
  1. sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione;
  2. ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari) e ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza);
  3. sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all’articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (es.: rottamazione carichi affidati all’agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc.), nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate;
  4. riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell’estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione;
  5. sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze;
  6. rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari;
  7. sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso;
  8. riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
  9. incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020;
  10. destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;
  11. sterilizzazione dell’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
  12. sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;
  13. previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);
  14. riduzione del 50%, per il periodo d’imposta 2020, delle percentuali previste dall’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica;
  15. riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’autorità pubblica (ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti);
  16. sospendere, per il periodo d’imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione IRES), la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari;
  17. previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società previste dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile; conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore prevista dall’articolo 2477 del codice civile;
  18. sospensione dell’obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up;
  19. proroga del termine per l’approvazione del bilancio consuntivo degli enti pubblici, quali, ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali;
  20. sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso.



Agenzia delle entrate. Uffici territoriali e uffici provinciali territorio aperti solo per la ricezione di atti

In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back-office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 marzo 2020)




Nuovo coronavirus: cosa fare in caso di dubbi. Diffusa la guida di Iss, Ecdc e ministero della Salute

I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test. Sono questi i contenuti della breve guida pubblicata oggi dall’Istituto superiore di sanità e realizzata in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il ministero della Salute.

Il documento è dedicato in particolare alle persone che hanno sintomi tali da suscitare il sospetto di contagio da COVID-19 e che possono trovare in questa guida tutte le informazioni per avere assistenza.

Consulta il vademecum  (Link sito web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_444_allegato.pdf)




Coronavirus, in Gazzetta il D.P.C.M. estende a tutta Italia limitazioni già previste per le aree più colpite

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha infatti, firmato il Dpcm 9 marzo 2020  (in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020) recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. 

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In ultimo, è modificata la lettera d) dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Link al testo del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». (In G.U. – Edizione straordinaria – n. 62 del 9 marzo 2020)

 

CORONAVIRUS – ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 sono pubblicate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 645: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Link: sito www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 646: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Link: sito www.gazzettaufficiale.it)

In particolare l’ordinanza n. 646, all’articolo 1 dispone che:

«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.
2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza».

 

Link ai provvedimenti emanati dalle Regioni

 

 

 

 

 




Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. 
A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

Canali dedicati ai non iscritti:

  • mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.”  (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2020

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Prassi

 

 

Applicazione dei principi di revisione nel contesto delle nano-imprese

 

LA REVISIONE LEGALE

NELLE

“NANO-IMPRESE”

RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI

 

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di gennaio 2020

 

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2020

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2020

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2020

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 28 del 17 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2020 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Legislazione

 

 

Decreto legge “Milleproroghe” convertito in legge

Proroga prima nomina del revisore nelle nano imprese, reintroduzione del bonus verde, slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale e disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine. Sono solo alcuni degli interventi del cd. D.L. Milleproroghe 2020

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con mod., dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»

 ———————— In nota le norme richiamate o modificate ————————

 

 

“Esportatori abituali” – Dichiarazioni d’intento dematerializzate

Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. A ciascun fornitore, dal 2 marzo, informazioni sulle “lettere” nel Cassetto fiscale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020: «Modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




“Aree a contenimento rafforzato”. Diffuso il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede, tra le varie prescrizioni, indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.

In particolare gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

 

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Scarica il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti  (nuovo modello al 26.03.2020)  

Link sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

 

 




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione

 

Nuovo aggiornamento per il software CIM17

Rilasciata una nuova versione del software software CIM17 (la 2.0.4 del 09.03.2020) al fine di prevede:

  • Possibilità di indicare quale data fine investimento (colonna 7 del rigo A2 del quadro A) una data non superiore al 31/12/2020 per il credito d’imposta Mezzogiorno
  • Possibilità di compilare la sezione dedicata al 2020 del quadro B (righi da B19A a B22A) anche per il credito d’imposta Mezzogiorno.

Modello e istruzioni

Le istruzioni sono state modificate a seguito della legge di bilancio 2020 e sono state aggiornate il 9 marzo 2020

Modello di comunicazione – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

Istruzioni per la compilazione

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017);
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).  

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019) ha disposto le seguenti proroghe:

  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito dell’avvenuto assolvimento degli obblighi europei in materia di aiuti di Stato, è disponibile la versione aggiornata del software CIM17, per consentire ai destinatari della misura di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i crediti d’imposta sisma e ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l’Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per queste due misure agevolative, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione: per credito sisma si possono comunicare gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2019; per il credito ZES si possono comunicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Coronavirus. Il decreto legge con le misure straordinarie in materia di giustizia (compresa quella tributaria)

Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 60, pubblicato il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»

SOSPENSIONE DELLE UDIENZE TRIBUTARIE

Come evidenziato nel sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/  “con il Decreto Legge dell’8 marzo 2020, n. 11, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020:

• sono sospese le  udienze  dei procedimenti tributari;
• sono sospesi i  termini  per il compimento di qualsiasi  atto  dei  procedimenti  pendenti alla data del 9 marzo 2020.

Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il suddetto periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo”.

 

 

Si riporta l’articolo 1:

 

 

Art. 1.
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Link al testo del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»
(Link al sito www.gazzettaufficiale.it)

 




Coronavirus. In G.U. le ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 59 pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

 

Dipartimento protezione civile COVID-19 ITALIA – Monitoraggio situazione:
i dati aggiornati
Link per visualizzare i dati cliccare qui

 

Coronavirus: Mit chiarisce su merci e trasfontalieri

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020.

In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.

TRASFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

(Così, comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8 marzo 2020)

Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.

(Così, comunicato del Ministero dell’Interno del 8 marzo 2020)

 

Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni operative per le scuole

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, da questa sera, la nota che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020.

La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali.

Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative all’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.

Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell’infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.

Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all’attività didattica a distanza.

Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.

Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, spiega la nota.

Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi. (Così, comunicato del Ministero dell’Istruzione del 8 marzo 2020)

Documenti Allegati (link sito: https://www.miur.gov.it/)
Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020

 

Covid-19 nuove disposizioni urgenti chiusi in tutta italia cinema, teatri, musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche

La Presidenza del Consiglio ha adottato a partire dall’8 marzo 2020, nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull’intero territorio nazionale.

In tutta Italia è prevista:

  • la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).

(Così, comunicato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 8 marzo 2020)

 

Coronavirus: D’amato e Leodori, firmata ordinanza della Regione Lazio per sorveglianza sanitaria per chi proviene da zone rosse

È stata firmata l’ordinanza in merito alle «Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019».

L’ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle “zone rosse”, di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L’ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.

È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L’ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali”.

Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.

Documenti Allegati (link sito: http://www.regione.lazio.it/)
Ordinanza presidenziale n. Z00004 del 8 marzo 2020 

 

Link al D.P.C.M. 8 marzo 2020 (link al sito www.gazzettaufficiale.it)




Coronavirus: misure straordinarie per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria | Previste specifiche norme per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 6 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.
Il decreto, tra l’altro, prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.

In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di entrata in vigore, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale.

Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.

Inoltre, si interviene in materia di:

  • potenziamento dell’Istituto superiore di sanità;
  • potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • istituzione di aree sanitarie temporanee;
  • assistenza a persone e alunni con disabilità;
  • disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
  • misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.

 

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». In G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In G.U. n. 52 del 1 marzo 2020

Link al testo del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020




Terzo settore, dai Commercialisti le norme di comportamento dell’organo di controllo (in bozza per consultazione)

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato in consultazione fino al 26 marzo 2020 le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Ogni interessato può trasmettere le proprie osservazioni fino a tale data alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.

La pubblicazione delle Norme, predisposte grazie all’attività del Gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” e al supporto di autorevoli esperti della materia, costituisce un importante passaggio per la preparazione tecnica degli iscritti all’albo e degli operatori del settore all’implementazione operativa della Riforma del Terzo settore.

Le Norme rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’auspicio, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti nel predetto Albo.

La Riforma del Terzo settore attribuisce ai professionisti un importante ruolo anche nell’ambito del controllo degli enti del Terzo settore. Tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati (articolo 10 del CTS) così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 117 del 2017 sono tenuti, infatti, a dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo. Il componente dell’organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 2397 del codice civile. Anche tutte le imprese sociali sono tenute a nominare un organo di controllo interno. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali. Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un elaborato specifico, che sarà oggetto di un futuro lavoro.

“Le Norme – spiega il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani – sono pensate per l’organo di controllo che non svolge l’attività di revisione legale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore. La definizione dell’attività di controllo offerta dalle Norme di comportamento è un’operazione sistematica di illustrazione del modus operandi che l’organo di controllo dovrebbe tenere per eseguire in modo razionale ed efficace la vigilanza sugli ETS, alla luce anche delle prassi professionali consolidate del collegio sindacale delle società non quotate, che sono state prese come punto di partenza e opportunamente adattate alle realtà di riferimento”.

“In questa prospettiva – aggiunge il Consigliere nazionale delegato alla materia, Maurizio Postal – le Norme di comportamento forniscono indicazioni su aspetti cruciali per lo svolgimento degli incarichi a partire dalla nomina, per arrivare al funzionamento, al rapporto con gli altri organi dell’ente e alla stesura della relazione annuale. È importante evidenziare che il documento contiene previsioni di carattere generale non tagliate su misura di alcuno specifico ETS. Per tale motivo le Norme nella concreta loro applicazione dovranno essere adattate alla realtà specifica di riferimento, tenendo in considerazione la dimensione economica dell’ente, la complessità delle attività poste in essere, nonché i rischi esistenti”. (Così, comunicato stampa del 6 marzo 2020 del Consiglio nazionale dei commercialisti)

Link al testo delle norme di comportamento dell’organo di controllo (in bozza in pubblica consultazione fino al 26 marzo.)

Le Norme sono principi deontologici applicabili ai commercialisti iscritti all’Albo, ma l’auspicio è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti




Lotteria degli scontrini, le regole | Per la prima estrazione appuntamento al 7 agosto 2020

Pronte le istruzioni per partecipare alla lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo “scontrino elettronico”. Dall’1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del “portale lotteria” che sarà disponibile a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020. Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all’esercente. Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali. In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro. La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020. Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione. Partecipando al concorso si contribuirà in maniera attiva alla riduzione del gap tra l’Iva potenziale e quella incassata dallo Stato e al miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Tutte le regole sono contenute in un Provvedimento dei Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Come partecipare

 

A partire dall’1° luglio 2020, potranno partecipare alla lotteria le persone fisiche, maggiorenni e residenti anagraficamente in Italia che acquistano beni o servizi fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. In fase di prima applicazione non partecipano alla lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria. Per partecipare alla lotteria sarà necessario esibire al negoziante, al momento dell’acquisto e senza obbligo alcuno d’identificazione, il codice lotteria. Si tratta di un codice alfanumerico che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria: il servizio online produrrà il codice lotteria anche in formato barcode, cioè codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati sul proprio dispositivo mobile, tra cui cellulari, smartphone ecc. ed esibiti all’esercente che potrà acquisirli tramite lettura ottica (come, ad esempio, avviene già oggi per la tessera sanitaria).

 

Biglietti, premi ed estrazioni ordinarie

 

Ciascuno scontrino valido per la partecipazione alla lotteria genererà un numero di biglietti virtuali per la partecipazione all’estrazione, pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. In sostanza, più alto sarà l’importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all’acquisto, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali. Dunque, per corrispettivi pari o superiori a euro 1.000 il numero massimo di biglietti generati sarà, in ogni caso, pari a 1.000. Per il 2020 le estrazioni saranno mensili, con un’ulteriore estrazione annuale. Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese. Per l’estrazione annuale il premio previsto è pari a 1 milione di euro. A partire dal 2021 verranno attivate anche estrazioni settimanali. In questo caso verranno estratti 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

 

Arrivano anche le estrazioni aggiuntive “zero contanti”

 

Con un Provvedimento di prossima emanazione (attualmente al vaglio del Garante della privacy) verranno definite le regole dell’estrazione aggiuntiva “zero contanti” riservata a chi esegue gli acquisti con pagamenti elettronici (carte di credito e bancomat). I premi saranno ancora più alti e ad essere premiato sarà anche l’esercente. Per l’estrazione annuale, infatti, il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

 

 

Come fare per sapere se hai vinto

 

I vincitori saranno informati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec e SMS (se hanno comunicato tali dati nell’area riservata del portale lotteria). Inoltre, accedendo con Spid, CNS o Fisconline all’area riservata del portale lotteria, riceveranno immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare.

 

Il portale lotteria

 

Il portale lotteria, disponibile dalle ore 12 del 9 marzo 2020, si compone di un’area pubblica e di un’area riservata. L’area pubblica contiene una serie di informazioni relative alla lotteria, quali ad esempio il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi; nell’area pubblica, cui si accede liberamente, senza autenticazione, sarà inoltre possibile generare il codice lotteria. Nell’area riservata, accessibile tramite Spid, credenziali Fisconline/Entratel o Cns (Carta nazionale dei servizi), sarà possibile invece controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

 

Per il debutto della lotteria degli scontrini, appuntamento al 7 agosto

 

Le estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. La prima estrazione mensile sarà effettuata eccezionalmente venerdì 7 agosto 2020 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23:59. (Così, comunicato stampa delle Agenzia delle entrate 6 marzo 2020)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’dell’Agenzia delle entrate del 5 marzo 2020, prot. n. 80217/RU, concernente le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini, pubblicato il 06.03.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate alla lotteria degli scontrini – Aggiornamento marzo 2020 – La guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di partecipare alla lotteria degli scontrini




Coronavirus Covid-19. In Gazzetta il Dpcm del 4 marzo 2020

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 (G.U. n. 55) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale».

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». In G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In G.U. n. 52 del 1 marzo 2020

Link al testo del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020




Coronavirus. Commercialisti, sospendere in tutta italia processi tributari e procedimenti di adesione

“Il diffondersi della situazione di emergenza legata al Coronavirus impone anche per i processi tributari il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali. Un provvedimento che deve riguardare non solo i contribuenti o i professionisti aventi sede nei comuni delle cosiddette zone rosse, ma quelli di tutto il territorio nazionale”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

“D’altra parte – commenta il presidente dei Commercialisti – quello tributario è l’unico processo non contemplato nel decreto legge 9/2020 che ha previsto il rinvio delle udienze e dei termini processuali per tutte le altre giurisdizioni”.

“La richiesta – spiega Miani – nasce dalla ovvia constatazione che soltanto un provvedimento di questa natura può garantire – ai professionisti abilitati a difendere dinanzi alle commissioni tributarie di tutto il Paese, nonché agli organi giudicanti e al personale di segreteria – le condizioni minime di sicurezza utili al contenimento di una ulteriore diffusione del contagio, nonché il tempo necessario a porre in essere le attività di difesa in favore dei contribuenti per effetto dell’emergenza in corso”.

“Analogo provvedimento – conclude Miani – è necessario per il termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Tali termini andrebbero anch’essi sospesi e con essi quelli per proporre l’eventuale ricorso”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 marzo 2020)




Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 – dalla precedente data del 15 aprile – il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Di seguito, una tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento

Scadenze 2020

(ante modifica)

Scadenze 2020

(post modifica)

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*

28 febbraio

31 marzo

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia

7 marzo

31 marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

15 aprile

5 maggio

Termine di presentazione del modello 730 precompilato

23 luglio

30 settembre

* resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31 gennaio 2020)

(Così, comunicato stampa dell’ Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2020)

 




Coronavirus Covid-19: in Gazzetta il decreto-legge con misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 

Queste le misure urgenti, in vigore dal 2 marzo 2020, adottate:

 

Capo I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 1 – Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Art. 2 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Art. 3 – Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

Art. 4 – Sospensione dei pagamenti delle utenze

Art. 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Art. 6 – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Art. 7 – Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

Art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

Art. 9 – Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza

Art. 10 – Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

Art. 11 – Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 12 – Proroga validità tessera sanitaria

 

Capo II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Art. 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Art. 14 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Art. 15 – Cassa integrazione in deroga

Art. 16 – Indennità lavoratori autonomi

Art. 17 – Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Art. 18. – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

Art. 19 – Misure urgenti in materia di pubblico impiego

Art. 20 – Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza

Art. 21 – Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 22 – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.

Art. 23 – Misure urgenti per personale medico e infermieristico

Art. 24 – Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

 

Capo III

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

 

Art. 25 – Fondo garanzia PMI

Art. 26 – Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

Art. 27 – Fondo SIMEST

Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

Art. 29 – Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022

Art. 30 – Carta della famiglia

Art. 31 – Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

Art. 32 – Conservazione validità anno scolastico 2019-2020

Art. 33 – Misure per il settore agricolo

Art. 34 – Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

Art. 35 – Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

Art. 36 – Disposizioni finanziarie

Art. 37 – Entrata in vigore

 

Link al testo del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020




Dichiarazioni di intento. Il software di compilazione si adegua al nuovo modello approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020

Rilasciata una nuova versione del software Comunicazione Dichiarazioni di intento per la compilazione della nuova dichiarazione di intento da presentare in via autonoma.

Scarica la versione software: 1.3.0 del 02/03/2020
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Dichiarazioni di Intento (IVI15). (Link: sito Agenzia delle entrate)

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo.

 

 




Software di compilazione dichiarazione IVA 2020. Aggiornato il controllo relativo alla presenza del quadro VP in caso di dichiarazioni presentate il 02/03/2020

Il software Iva 2020, aggiornato al 02/03/2020, consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2020 e della dichiarazione modello Iva Base 2020 da presentare in via autonoma. L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Modello Iva 2020 (Scarica – Versione 1.0.2 del 02/03/2020)

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo Iva 2020 relativo alla presenza del quadro VP in caso di dichiarazioni presentate il 02/03/2020 (Versione 1.0.2 del 02/03/2020)

 

 




Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione | In Gazzetta il Dpcm 1° marzo 2020

Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale di domenica, 1° marzo 2020 (G.U. n. 52) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

 

1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

  • il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
  • la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

 

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
  • il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

 

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

 

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

  • il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dal D.P.C.M. odierno.

Con l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al D.P.C.M. odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

  • decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
  • decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;
  • delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese. (Cosi, Comunicato stampa pubblicato nel sito del Governo – http://www.governo.it/)

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In G.U. n. 52 del 1 marzo 2020




In Gazzetta il decreto-legge “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto-legge prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.

Nella conversione in legge sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo. Di sicuro interesse il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”.

In particolare, il comma 6-sexies, introdotto dalla legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, nell’articolo 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 379 del o decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo».

 

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 51 del 29-febbraio 2020 – Supplemento ordinario n. 10)

(Link sito web: www.gazzettaufficiale.it)