In corso tentativi di truffa. Attenzione alle false email sui rimborsi del Fisco

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2020)




Indennità COVID-19. Diffuse le istruzioni sui requisiti | Dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Si ribadisce che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.

L’Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l’indennità e sulla modalità di richiesta con la circolare n. 49/2020, pubblicata oggi sul sito.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
  • lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
  • lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • collegandosi con il sito dell’Istituto e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l’utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

(Così, comunicato stampa Inps del 31 marzo 2020)

Si ricorda che dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è contingentato, dal lunedì al venerdì, in base ai seguenti orari giornalieri:

  • dalle ore 8 alle ore 16 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • dalle ore 16 alle ore 8 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente

disponibili.

  • Accesso libero sabato e domenica.

Guida all’invio della domanda

 

 

Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”




Inps: pubblicate on line le circolari operative per l’attuazione di alcune misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto “Cura Italia”

Con le circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020, l’Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

La circolare 47/2020 prevede l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”. Per la CIGO e l’assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale.

La CIGO e l’Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.

È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica.

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.

Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La circolare 45/2020, poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all’Inps del congedo COVID 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza.

Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto “Cura Italia”, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il bonus può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e può arrivare fino a 600 euro.

Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro.

Il bonus potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia.

La domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

  • online, utilizzando l’apposito servizio telematico “Bonus servizi di baby-sitting” disponibile nella sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”. La domanda di Bonus babysitting può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli  stessi. (Così, comunicato stampa Inps del 30 marzo 2020)

 

Link al testo della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga – Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 – Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020 – Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) – Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige – Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole – Cassa integrazione in deroga – Istruzioni operative e modalità di pagamento – Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate – Adempimenti contributivi – Artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”




Pronto il nuovo modulo per le richieste di sospensione delle rate mutui “prima casa”

 

È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.

Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei potenziali beneficiari a:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste.

Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro, o il sito di Consap.

Link al modulo per chiedere la sospensione del mutuo sulla “prima casa“ (Link sito web: Dipartimento del Tesoro)

Documenti correlati

Link al comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 61 del 28 marzo 2020

Link al decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: «Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».  (Link sito web: Gazzetta Ufficiale)

Vedi anche  (Link sito web: Dipartimento del Tesoro)
Sospensione mutui prima casa
Interventi per la casa

Sostegno liquidità famiglie ed imprese tramite il sistema bancario  (Link sito web: Mef)
Le Faq del Mef sulle misure economiche – Covid-19  (Link sito web: Mef)
Consap  (Link sito web: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.)




Supporto alla liquidità. Nota congiunta Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc sulla moratoria su mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una task force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia.

La garanzia del Fondo è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni quando siano rispettate alcune condizioni, fra cui l’imprenditoria femminile, per i prestiti nel Mezzogiorno e per i finanziamenti per investimenti, nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

La Task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già positivamente avviato tra le parti in questi giorni, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a ‘Domande e Risposte’ nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La task force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa. (Così, comunicato Stampa congiunto n. 62 del 29 marzo 2020)

Link alla sezione dedicata alle risposte domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto 18/2020 (nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

 




Mutui “prima casa”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto per l’estensione dell’operatività del Fondo Solidarietà

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 82 del 28 marzo 2020) il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze. (Così, Comunicato Stampa Mef n. 61 del 28 marzo 2020)

Link al decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: «Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».




Ammortizzatori sociali Covid19: diffusa la circolare Inps per gestire la CIG

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Inps ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”; unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, evidenziato come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nel documento interpretativo chiarito, in adesione alla volontà del legislatore d’urgenza di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, che anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale, come per la CIGO e l’assegno ordinario, “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”.

 

Link al testo della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito –  Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga – Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 – Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020 – Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) –  Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige – Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole – Cassa integrazione in deroga – Istruzioni operative e modalità di pagamento – Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate – Adempimenti contributivi – Artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”  




Indennità anche ai professionisti iscritti alle Casse

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto legge “Cura Italia” riservata agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. 




Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi. Dal 1° aprile 2020 la domanda

 

Si ricorda che con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l’Inps ha fornito indicazioni in merito:

1. alla Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus;

2. alla Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Per quanto riguarda il punto 1, con riferimento alle domande relative a:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.

Per quanto riguarda il punto 2, l’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381, con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

 

Consulta le FAQ Mef relative al settore Lavoro

 

 




Sospensione dei termini. Le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

 L’articolo 67, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

  • gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
  • le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986;
  • la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Sugli effetti del citata sospensione, l’Agenzia delle entrate, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020 ha diffuso i primi chiarimenti.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020, con oggetto: Sospensione dei termini per lo svolgimento dei procedimenti – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt.31-ter e 31-quater del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)




Decreto “lockdown” . Dal Viminale i primi chiarimenti | Focus sulle nuove sanzioni, anche penali

Con l’entrata in vigore delle nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto legge n.19/2020, il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l’attività degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell’emergenza.

Tra i punti evidenziati dalla circolare 26 marzo 2020, consultabile on line, c’è il potere del prefetto, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell’emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l’effettività e la pubblica utilità.

Questo potere, ricorda la circolare, va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della “delicata funzione di contemperamento tra l’esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate”.

In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l’ art 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell’art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell’ art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge.

In tema di irrogazione di sanzioni, l’art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.

Si richiama inoltre l’ attenzione sulla previsione dell’art. 4, comma 8, del decreto che, nell’affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà. (Così, comunicato pubblicato nelle pagine web Viminale,  sito web: https://www.interno.gov.it/it)

Link alla circolare 26 marzo 2020 n.15350/117(2)/UffIII-Prot.Civ. del 26 marzo 2020 del Ministero dell’Interno con oggetto: decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf




Validità DURC e rate sospese: nuove istruzioni Inps

Con messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l’INPS ha fornito le indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributive. Nel dettaglio, l’Istituto precisa che le disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato (al paragrafo 4.1) della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Inoltre, in merito al DURC, chiarito che l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, secondo il quale «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020», include tra i documenti  anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva . Pertanto, i DURC attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Link al testo del messaggio Inps del 25 marzo 2020 n. 1374, con oggetto: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva

 




Modificato l’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020. I nuovi codici ATECO | Consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante:«Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020». (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Il decreto è il risultato del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico , il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali. 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto Mise completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza

 




IVA TR. Nuovo restyling per modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2020, prot. n. 44055/2020, ha approvato una nuova versione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. L’aggiornamento, come spiega la parte motiva del provvedimento, si è reso necessario per tenere conto delle disposizioni contenute nel D.M. 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione sul legno di cui all’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2020, prot. n. 44055/2020, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2020




Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi: le istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line delle domande

Con messaggio del 26 marzo 2020 n. 1381, riguardante gli interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN, l’Inps ha diffuso le prime istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus. In particolare, nel messaggio, chiarito che ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381, con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN




Emergenza Covid, firmato primo Decreto per riparto fondi CIG in deroga

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ho firmato il primo dei tre Decreti con il quale viene assegnato il riparto dei fondi previsto dall’art. 22 del Decreto Cura Italia (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), per un importo pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Tra gli importi più rilevanti si segnalano la Lombardia, alla quale andranno 198,3 milioni di euro, il Lazio (144,4 milioni), l’Emilia-Romagna (110,9 milioni), la Sicilia (108,1 milioni), la Puglia (106,5 milioni), la Campania (101,6 milioni) e il Veneto (99 milioni).




L’OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 33 “Passaggio ai principi contabili nazionali”

Il principio contabile nazionale OIC 33 (link esterno al sito web della fondazione OIC) disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.).

Come chiarito nelle “Motivazioni ”, l’obiettivo dell’OIC 33 è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall’adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente. Per perseguire tale obiettivo è stato necessario prevedere, analogamente all’OIC 29, il modello contabile dell’applicazione retroattiva degli OIC come se da sempre fossero stati applicati. In tal modo si evita che il bilancio di transizione determini un salto informativo rispetto al precedente bilancio redatto con regole contabili differenti. In linea con quanto statuito nell’OIC 29 e in aderenza alla previsione dell’articolo 2423, comma 4, codice civile, non si ha l’applicazione retroattiva quando questa risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti.

Link al testo del principio: OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali  (applicabile dal 1° gennaio 2020) (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)




Chiusura al pubblico delle commissioni tributarie | A Decorrere dal 26 marzo 2020 l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni di ogni ordine e grado.

Il Direttore Generale delle finanze, con determinazione n. 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto a decorrere dal 26 marzo 2020 l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione.

Resta ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione, pubblicati sul  sito istituzionale della Giustizia tributaria.

Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l’accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell’Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

I servizi telematici del Processo Tributario Telematico rimangono operativi.

(Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home)

 




Revisione legale dei conti. Dal Consiglio nazionale dei commercialisti la relazione unitaria di controllo societario

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Nel testo, giunto alla sua quarta edizione, si è aggiornata la versione dell’anno precedente per tenere conto delle novità normative (in specie il primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e delle circostanze legate all’emergenza Coronavirus.

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto in questa edizione del documento conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l’ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

 “Questo documento – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – arriva in un momento drammatico per il nostro Paese, nel quale il Consiglio nazionale si sta impegnando per essere al fianco delle strutture territoriali della categoria e degli iscritti e per fornire alla politica proposte con le quali provare a evitare a imprese e professioni crisi di liquidità insostenibili. Il documento sulla relazione unitaria che pubblichiamo i questi giorni è la testimonianza che la struttura del Consiglio nazionale continua a produrre materiale utile allo svolgimento del lavoro dei nostri colleghi, tanto più utile, ci auguriamo, in questo momento cosi difficile”.

 “In questo momento di enorme difficoltà e pericolo per il nostro Paese – aggiunge il Consigliere delegato alla materia, Raffaele Marcello – durante il pieno operare dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, il Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque opportuno congedare questo documento, di particolare utilità ai sindaci-revisori italiani. Essi si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e a dare un giudizio sul bilancio che ‘soffre’ delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento. Speriamo che questo strumento sia utile, come tutti quelli che lo hanno preceduto, per tutti i professionisti italiani”

(Cfr. comunicato pubblicato su “Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)”). 

Link al testo della “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” (Link sito: http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf




Emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto “lockdown” in Gazzetta

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (di seguito riportato) recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», varato dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 24 marzo 2020, che disciplina le misure restrittive adottabili. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 marzo 2020.

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 19/2020, è efficace il nuovo sistema sanzionatorio previso all’art.4, (Sanzioni e controlli) che tra l’altro, prevede, nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, l’applicazione, «salvo che il fatto costituisca reato», della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Pertanto, non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.

Il nuovo regime sanzionatorio riguarda anche alle violazioni commesse alla data di entrata in vigore del decreto legge ma, in tali casi, le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

 

Di seguito il testo:

 

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020)

In vigore dal 26 marzo 2020

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

 

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché’ di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché’ di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché’ i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché’ di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

 

Art. 2
Attuazione delle misure di contenimento

 

1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché’ i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

 

Art. 3
Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

 

1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

 

Art. 4
Sanzioni e controlli

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

Art. 5
Disposizioni finali

 

 1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 25 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede




Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (C/1). Istituito nuovo codice tributo utilizzabile dal 25 marzo 2020.

L’articolo 65 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha concesso un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa. Tale credito di imposta è concesso per l’anno 2020.

Il credito non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020.

In particolare, gli allegati 1 e 2 comprendono le seguenti attività:

  • ipermercati;
  • supermercati;
  • discount di alimentari;
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • farmacie;
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Dal punto di vista dell’operatività, con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. Il codice, come segnala, l’Agenzia è operativo dal 25 marzo 2020 e trova la sua collocazione nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.




Approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Sanzioni fino a 3mila euro per chi non rispetta i divieti

Il Consiglio dei Ministri, del 24 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).




Sospensione delle attività produttive e spostamenti fra territori comunali diversi. Una circolare del Viminale sulle misure adottate con il D.P.C.M. 22 marzo 2020

Diffusa dal Viminale la circolare n. 15350/117 con le indicazioni sulle ulteriori restrizioni finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi.

Link al testo della circolare del 23 marzo 2020, con oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Link al nuovo modello di autodichiarazione (aggiornato al 26/03/2020 – link sito web: https://www.interno.gov.it/




Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino al 3 aprile

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che è stata prolungata che è stata prolungata fino al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

Potenzati i servizi web: sportello digitale e assistenza h24.

Durante il periodo di chiusura al pubblico degli sportelli, il personale dell’Agenzia, attraverso attività di back office, sta garantendo l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick.

In tale situazione straordinaria, quindi, i contribuenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello digitale con i consueti canali di assistenza che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi email per eventuali richieste urgenti e indifferibili, relative, ad esempio, a procedure avviate prima del periodo di sospensione.

Inoltre, sul portale di Agenzia Riscossione sono disponibili i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative alle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto legge “Cura Italia”.

Il provvedimento, infatti, prevede una serie di misure fiscali a favore di cittadini e imprese, come la temporanea sospensione dell’invio degli atti di riscossione, la sospensione dei pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, comprese le relative rateizzazioni, nonché il differimento, al 31 maggio 2020, della rata della “Rottamazione-ter” “, scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. Sul portale è comunque disponibile un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 con tutte le informazioni utili.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 marzo 2020)




Covid-19, presentazione telematica modelli Intra. Rinvio al 30 giugno 2020

L’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 cd. decreto “Cura Italia”, stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per «i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020»

Rientra, pertanto, nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. (Cfr. comunicato Agenzia delle dogane del 20 marzo 2020)




Coronavirus, modificata l’autocertificazione. Prevede l’indicazione dell’indirizzo da cui è iniziato  lo spostamento

È​ disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.P.C.M.22 marzo 2020.

A differenza dei precedenti modelli,  richiede l’indicazione sia dell’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento sia la destinazione.

Link al nuovo modello di autodichiarazione (aggiornato al 26/03/2020 – link sito web: https://www.interno.gov.it/)

 




Accertamento con adesione e termini per il ricorso: confermato l’impatto della disciplina relativa alla sospensione ex art. 83 del Decreto “Cura Italia” | Delineate le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Decreto “Cura Italia”). Questa l’importante conferma contenuta nella circolare n. 6/E, riguardante le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto legge 18/2020.

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

  • alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
  • dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
  • essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto legge 18/2020, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27

Nel citato documento di prassi evidenziato, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997) di «venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7» entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 23 marzo 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218

Il Decreto “Cura Italia”

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Coronavirus. Ufficializzate, le attività riconosciute come servizi essenziali | La lista definitiva pubblicata in Gazzetta

In Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante:«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

 




Coronavirus. Le attività riconosciute come servizi essenziali dal Governo | Vietati gli spostamenti in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

 

Successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020. (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Di seguito il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(le premesse, omissis, )

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (di seguito riportato) e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 (di seguito riportato), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020

 

 

Classificazione delle attività economiche

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le descrizioni, le definizioni e le caratteristiche generali delle sezioni sono rispettivamente illustrate nelle note esplica

Tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate»

Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007

 




Covid-19, nuova ordinanza del Ministro della salute | Vietato spostarsi in comuni diversi

Da oggi, 22 marzo 2020, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’interno (di seguito riportata) che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 6/2020.

 

Il testo dell’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2020

 

Ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020

 

Il Ministro della salute
di concerto con
il Ministro dell’interno

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell’interno l’adozione dei provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»;

 Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 

Emana

 

la seguente ordinanza:

Art. 1
Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

Art. 2
Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 22 marzo 2020

 

Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro dell’interno: Lamorgese

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 450