Il Cdm approva il Decreto “Clima”

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 10 ottobre 2019 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»

Il provvedimento urgente mira a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili.

Tra le altre misure, il decreto legge prevede:

  • un “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo di 500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o un’auto fino alla classe euro 3 entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette anche a pedalata assistita;
  • un fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale;
  • uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019;
  • risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione;
  • un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

Il decreto legge, inoltre, proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’avvio della restituzione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto della cosiddetta “busta paga pesante”, nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.




Manovra: Commercialisti, smentita Gualtieri chiude surreale vicenda Daspo

 

La categoria apprezza le parole del Ministro. Pronti a collaborare sugli Isa, ma le associazioni sindacali non escludono nuove iniziative di protesta

“La smentita del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla strampalata e volutamente offensiva idea del “Daspo” per i commercialisti mette la parola fine  alle voci surreali che sono state alimentate negli ultimi giorni. Ringraziamo il Ministro, così come i numerosi esponenti politici di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno preso una posizione netta contro questa sciocchezza”.  È  quanto  affermano  in  una  nota  congiunta  il  presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e le  associazioni  sindacali della categoria (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) a margine di una riunione svoltasi oggi a Roma.

Al centro dell’incontro tra Consiglio nazionale e associazioni c’è la volontà di affrontare in maniera unitaria e con incontri periodici i prossimi passaggi relativi alla  situazione  di  difficoltà  che  ha  indotto la categoria alla prima astensione collettiva, che proprio oggi si conclude,  proclamata  in seguito alle molteplici difficoltà legate all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non solo.

“Intento comune di Consiglio nazionale e sindacati – si legge nella nota congiunta – è quello di lavorare a proposte comuni con spirito unitario. Con questo spirito affronteremo il dialogo con il ministero dell’Economia. Prendiamo atto favorevolmente di quanto ancora oggi affermato dal ministro Gualtieri, che ha parlato di un rapporto proficuo con i commercialisti sulla questione Isa. Dopo il rifiuto della politica di renderli facoltativi per quest’anno, ci auguriamo vivamente che ci sia spazio per ridurre al minimo gli enormi disagi che la loro applicazione sta determinando. A questo obiettivo Consiglio nazionale e sindacati lavoreranno assieme con proposte concrete e praticabili, come quelle già illustrate nei giorni scorsi negli incontri avuti al MEF”. “La categoria – prosegue la nota – è del resto da tempo impegnata sul fronte delle semplificazioni fiscali. A tal proposito, i sindacati approvano e condividono il pacchetto di semplificazioni messo a punto dallo stesso Consiglio nazionale con Confindustria, che domani sarà ufficialmente presentato alla Camera”.

Dal canto loro, i sindacati sottolineano come l’astensione da loro indetta, “la prima messa in atto dalla categoria con questa modalità, ha rappresentato un successo sia sul piano dell’adesione dei colleghi, che è stata ampia e partecipata, sia in termini di attenzione da parte degli organi di informazione. Le associazioni promotrici pensano già alle future iniziative da mettere in campo, senza escludere la programmazione di una nuova astensione, considerate le tante criticità che continuano a sussistere. Abbiamo dimostrato di non accettare più di subire passivamente decisioni che sono lesive del ruolo e della professionalità della categoria, che è capace di agire con compattezza per rivendicare il rispetto dei propri diritti e di quelli dei cittadini contribuenti”. (Così, comunicato stampa congiunto dell’8 ottobre 2019 del Consiglio nazionale dei commercialisti e delle associazioni sindacali della categoria)




Semplificato l’accesso alla DIS-COLL. Le nuove regole

L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (di seguito riportato), in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “DIS-COLL” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino all’evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l’Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

 

Il testo del messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – (MSG) n. 3606 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 22 del 2015

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015», (di seguito riportato) ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate (vedi link sotto riportati) in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

 

Il testo dell’articolo 2 del  Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»
(In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).
In vigore dal 5 settembre 2019

 

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

 

Si ricorda che la legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3-octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Le richiamate disposizioni normative riguardanti la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sono state oggetto delle seguenti circolari INPS:

n. 83 del 27 aprile 2015;

n. 74 del 5 maggio 2016;

n. 89 del 23 maggio 2017.

Successivamente in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. L’inps con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017 ha impartito nuove istruzioni applicative.

 

Per saperne di più:

Link al testo della Circolare Inps – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Entrate – n. 115 del 19 luglio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Stabilizzazione ed estensione – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – (Art. 7, comma 1, della L 22/05/2017, n. 81

Link al testo della Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 3, comma 3-octies del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19

Link al testo della Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

Link al testo della Circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

 

 

 




Agenzia Riscossione. PagoPA sostituirà il bollettino RAV

Nelle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione sbarca pagoPA, il sistema dei pagamenti realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società pagoPA Spa nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana. Il nuovo modulo di pagamento pagoPA sostituirà gradualmente il bollettino RAV che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni.

L’adozione del modulo di pagamento pagoPA rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ambito del percorso di innovazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione per offrire servizi sempre più accessibili, tempestivi e facili da utilizzare. Il nuovo modulo permette di trovare rapidamente le informazioni di cui il contribuente ha bisogno, di aggiornare l’importo dovuto alla data del versamento e include il QR code per pagare facilmente anche attraverso lo smartphone. Come con il bollettino Rav, si può pagare online oppure presso Poste, banche, tabaccherie e tutti gli altri canali aderenti al nodo pagoPa, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella. I bollettini RAV collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la “rottamazione-ter” delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a pagoPA.

I numeri: agenzia riscossione già sul podio

Vediamo i numeri nel dettaglio. Negli ultimi tre anni sono stati 4,7 milioni i pagamenti tramite il sistema pagoPA ricevuti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che già oggi si posiziona al secondo posto, per numero di transazioni, tra gli enti aderenti alla piattaforma. Le operazioni di pagamento con pagoPA verso Agenzia delle entrate-Riscossione hanno registrato un sensibile e progressivo incremento. Da poco più di 256 mila transazioni del 2017, quando l’Agenzia ha cominciato ad attivare il nuovo sistema per i propri canali web (sito internet e app Equiclick), si è passati a 2,2 milioni di operazioni effettuate nei primi otto mesi del 2019 a seguito dell’estensione di pagoPA anche agli altri operatori aderenti al nuovo sistema di pagamento elettronico. Sono dati destinati a crescere in modo esponenziale, grazie al piano avviato in questi giorni da Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede l’inserimento direttamente in cartella del modulo di pagamento pagoPA che sostituirà gradualmente il vecchio bollettino RAV.

Già oggi sempre più contribuenti scelgono di pagare cartelle e avvisi utilizzando canali di pagamento alternativi allo sportello: nel 2018 sono state registrate circa 15,8 milioni di transazioni (oltre il 90% del totale), mentre sono stati 1,4 milioni i versamenti effettuati agli sportelli della riscossione, ormai più orientati alla funzione di assistenza dei contribuenti. Un trend che risulta confermato anche nei primi otto mesi del 2019 con oltre 10 milioni di transazioni effettuate nei canali di pagamento alternativi, a fronte di 750 mila versamenti registrati alla rete di sportelli.

Cosa cambia

Il modulo di pagamento pagoPA che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle è facilmente riconoscibile dal logo “pagoPA” e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per “Banche e altri canali”, con un QR code e un codice CBILL, e una per i pagamenti presso “Poste Italiane” caratterizzato dal riquadro Data Matrix. L’elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all’atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). Nulla invece cambia per i contribuenti che possono continuare ad utilizzare i canali di pagamento fisici e telematici attualmente abilitati (sito, app, banche, poste, tabaccai, ricevitorie, bancomat, sportelli) versando l’importo dovuto con carta di credito o di debito, addebito in conto corrente o con le altre modalità previste. Chi si reca agli sportelli fisici, come posta, banca o agli sportelli dell’Agenzia di Riscossione, può consegnare il modulo pagoPA all’operatore, che utilizzerà la sezione con i dati riferiti al canale di pagamento scelto. Chi paga tramite i servizi telematici, come il portale dell’Ente di Riscossione o l’home banking, deve inserire il “Codice modulo di pagamento” di 18 cifre e l’importo da pagare riportati nel modulo pagoPA. Ancora più semplice il pagamento con smartphone e tablet tramite app: basta inquadrare il QR Code o il Data Matrix (sul modulo sono i codici rappresentati da un codice a barre quadrato) e il sistema identifica subito il relativo versamento da effettuare.

Cos’è pagoPA

PagoPA è una piattaforma che mette in collegamento cittadini, Pubbliche Amministrazione e Prestatori Servizi di Pagamento per consentire il pagamento dei tributi in modo semplice e sicuro. PagoPA non è un sito dove pagare, ma proprio una piattaforma che consente al cittadino di scegliere quale strumento di pagamento utilizzare in base alle sue preferenze e alle sue abitudini. Grazie a pagoPA il cittadino ha la possibilità di ricevere in tempo reale l’attestazione dell’avvenuto pagamento e la Pubblica Amministrazione di chiudere automaticamente la posizione debitoria aperta. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 ottobre 2019)




Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione del Software di compilazione della Fattura Elettronica (Versione: 2.0.4 del 07/10/2019).

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l’installazione sono presenti nella sezione “software” dell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In particolare il  software consente di predisporre le diverse tipologie di fattura elettronica (Ordinaria, Semplificata e PA) e permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio computer, l’utente potrà collegarsi alla rete e trasmettere il file della fattura elettronica effettuando l’upload del file con l’apposita funzionalità “Trasmissione” della sezione “Fatturazione elettronica” presente nel Portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero utilizzando uno dei canali tradizionali previsti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (PEC o canale telematico Web Service o FTP).

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

Le modifiche introdotte nella nuova versione (2.0.4 del 07/10/2019);

  • se il “Codice Destinatario” risulta valorizzato con codice di default ‘0000000’, la PEC inserita non potrà essere una delle caselle PEC di funzionamento del SdI;
  • aggiunta la possibilità di inserimento di un “Codice Destinatario” con valore “XXXXXXX” per la comunicazione dei dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti;
  • aggiunta del codice “OO” alla lista dei codici nazione previsti nel campo “IdPaese” e possibilità di aggiunta del codice univoco del contratto nel campo “IdCodice”, al fine di gestire i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con mancanza del codice fiscale del cliente;
  • in presenza di un formato trasmissione FPA12 non è più consentito l’utilizzo di un codice destinatario valorizzato a “999999”;
  • innalzamento (da 50 a 100) del numero massimo di linee di dettaglio ammesse dall’ applicazione.

Link per scaricare la relativa Guida

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

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Commenti

 

Calcolo contributi INPS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali. Non vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali  di Enrico Molteni

Obbligazione contributiva in esito ad accertamento tributario. I c.d. effetti “espansivi” della recente sanatoria delle liti
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione Lavoro

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. – Determinazione Imponibile contributivo

 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Chiusura agevolata della lite fiscale pendente della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS

 

Priva di effetti la definizione agevolata delle liti fiscali sul correlativo debito previdenziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23301 del 18 settembre 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società di persone – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato dell’Agenzia delle entrate – Nella specie, Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per maggior reddito accertato – Definizione in sede contenziosa per mezzo della chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS -Estraneità della sanatoria delle liti fiscali ai contributi previdenziali – Affermazione – Possibilità del giudice del Lavoro investito della controversia previdenziale di valutare la legittimità o meno dell’originario comune e propedeutico avviso di accertamento dell’A.F., con conseguenti oneri di impugnazione dello stesso – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

 

Prassi

 

Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE

 

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019: «MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Prodotti finanziari – Strumenti finanziari – Valori mobiliari -Definizione – Art. 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Fatturazione elettronica – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa

 

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: in chiaro le clausole per estromettere il socio inattivo, i limiti ai poteri di gestione dei soci e le decisioni dell’organo gestorio unipersonale

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2019

 

Legislazione

Enti del Terzo Settore e imprese sociali – Bilancio sociale

 

Redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore: adottate le Linee Guida

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019: «Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»

 

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

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Oic adopter. Estesa all’esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

 “Le disposizioni di cui all’art. 20-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l’esercizio 2019”. Questo è quanto prevede il Decreto Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019

Si ricorda che l’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che le società, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In pratica, il decreto proroga la disposizione “transitoria” che concede agli Oic adopter la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2019. Come chiarisce l’OIC nel documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), “rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni””.

 

I derivati sono esclusi

 

Come evidenzia l’OIC “Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’art. 2426 c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Inoltre rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC”.

 

Regolamento IVASS per le imprese del settore assicurativo

 

Si ricorda, infine, che la norma primaria ora “prorogata” per tutto l’esercizio 2019, al comma 2, ha attribuito all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. A ciò ha provveduto la il regolamento IVASS 12 febbraio 2019 n. 43 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli adottato ai sensi dell’art. 20-quater, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati).

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, recante: «Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

Per saperne di più:

Link al documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità con riferimento all’esercizio 2018. (link al sito https://www.fondazioneoic.eu/)




In Gazzetta il regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019 il regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie al fine di disciplinare la procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali, in attuazione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Il regolamento prevede le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti autorizzati e, sulla base dei principi stabiliti nel codice deontologico forense, disciplina i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca.

L’elenco nazionale sarà gestito esclusivamente dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze.

L’elenco conterrà i dati identificativi dell’iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l’indicazione della relativa sezione, nonché l’eventuale stato di sospensione dall’esercizio dell’attività, senza alcun riferimento ai relativi presupposti.

Tra le principali novità si segnalano:

1) l’inserimento dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi tra i soggetti ammessi all’assistenza tecnica, limitatamente ai contenziosi tributari derivanti dall’attività del CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF);

2) lo svolgimento di attività connesse ai tributi negli ultimi dieci anni, quale ulteriore requisito richiesto ai dipendenti pubblici (regioni, province e comuni, Agenzie fiscali e Mef, etc ) cessati dall’impiego dopo almeno vent’anni.

Il regolamento entrerà in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 1° aprile 2020.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

 

Per saperne di più:

 

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 4 luglio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali -Art. 16, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Innalzamento della soglia di valore (50.000) delle controversie reclamabili – Criteri di determinazione del valore della controversia – Individuazione del dies a quo della nuova disciplina – L’esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).




V direttiva antiriciclaggio: approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 3 ottobre 2019, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Il testo mira, tra l’altro, a:

  • puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
  • individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
  • introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
  • consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
  • stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
  • apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate – in successione – numerose direttive: in particolare, più di recente, la 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio) recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, V direttiva antiriciclaggio, ora recepita dal provvedimento approvato dal Cdm il 3 ottobre.

La V direttiva intende ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Essa è parte di un piano d’azione lanciato dopo l’ondata di attentati terroristici che ha investito l’Europa nel 2016 intende consentire un maggiore accesso alle informazioni sui cd. titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; prestare specifica attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; promuovere la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

 

Documentazione (link ai siti: www.senato.it e www.camera.it)

Pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati

Pareri espressi dalle competenti del Senato della Repubblica

Atto del Governo n, 95, esaminato dalle Commissioni parlamentari (in ciascuno dei rami del Parlamento)

 

Documenti acquisiti in Commissione VI (Finanze e tesoro) del Senato

Guardia di Finanza – Audizione del GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, Comandante Generale della Guardia di Finanza (499)

DNA – Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho (1739)

UIF – Audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia Claudio Clemente (1048)

ABI – Osservazioni ABI sull’Atto del Governo n. 95 (149)

BANCA D’ITALIA – Memorie BANCA D’ITALIA sull’Atto del Governo n. 95 (111)

COMMERCIALISTI – Osservazioni dei COMMERCIALISTI sull’Atto del Governo n. 95 (390)

DIA – Osservazioni della DIA sull’Atto del Governo n. 95 (3246)

IVASS – Memoria dell’IVASS sull’Atto del Governo n. 95 (449)

ASSOFIDUCIARIA – Nota dell’ASSOFIDUCIARIA (404)

OAM – Proposte di misure integrative dell’OAM (375)

A.N.T.I.C.O – Osservazioni e integrazioni di A.N.T.I.C.O sull’Atto del Governo n. 95 (1422)

Dogane – Relazione annuale DNA (6951)

Dogane – Da Palermo fino alla Somalia mezzi militari per i terroristi (85)

Dogane – Estratto Relazione UIF (359)

Dogane – Punta Cana Resolution (40)

Dogane – Rilaia 2 (57)

Dogane – Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (377)




Consultazione delle fatture elettroniche. Adesione entro il prossimo 31 ottobre 2019

 

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Come aderire

Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA e ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare

Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso. 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 

(Link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)