“Il tuo ISA 2019”. Settimo aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate

Rilasciata la versione 1.0.7 del 30/08/2019 del software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Per tutti gli ISA Imprese rimossa un’anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l’intervento non ha effetti sul calcolo)
Per AG91U rimossa un’anomalia in un controllo del quadro C (l’intervento non ha effetti sul calcolo)
Per AM19U e AG90U rimossa rispettivamente un’anomalia nel calcolo degli indicatori “Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi” / “Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi” e “Incidenza degli ammortamenti” / “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”.




ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, il D.M. 9 agosto 2019 del Mef con le modifiche alle modalità di elaborazione dei dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione degli ISA 2019, relativamente al periodo d’imposta 2018. In particolare, il decreto sostituisce integralmente l’allegato 10 al decreto 27 febbraio 2019, contenente le variabili precalcolate che l’Agenzia delle entrate deve rendere note al contribuente e al suo intermediario per consentire l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Pertanto, il provvedimento, pur non contenendo modifiche all’impianto normativo primario, consente al Fisco l’eventuale modifica dei valori precedentemente comunicati. Ciò rende necessaria una nuova verifica dei contenuti dei modelli per tutti coloro che hanno anticipato l’elaborazione degli ISA.




Rilasciata una nuova versione del software “Il tuo Isa 2019”

Rilasciata la versione 1.0.6 del 23/08/2019 del software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, nella stessa pagina dove è stato inserito il link per prelevare il nuovo software, precisa “che le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modiche contenute nel D.M. 9 agosto 2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2019 .

Si ricorda che il citato decreto ha sostituito l’allegato n. 10 al D.M. del 27 febbraio 2019 contenente l’elenco delle variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • Per tutti gli ISA rimossa un’anomalia di arrotondamento nella visualizzazione in esito dei valori dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori
  • Per AD15U rimossa un’anomalia nella numerazione e nei controlli del quadro B
  • Per AD09U rimossa un’anomalia nel calcolo dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori e un’anomalia in un controllo
  • Per AM01U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro B
  • Per AG40U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli
  • Per AD35U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli
  • Per AD37U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro B
  • Per AK24U rimossa un’anomalia nella gestione del rigo E04 che non deve prevedere una colonna 2 ma il rigo E05
  • Per AM03U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro C
  • Per AG03S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG04S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG08S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG10S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG12S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG13S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG14S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01 e in un controllo del quadro E
  • Per AG15S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01 e in un controllo del quadro E
  • Per AG70U rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C26
  • Per AG73U rimossa un’anomalia nella gestione dell’informazione “Cooperativa” del Frontespizio
  • Per AM02U rimossa un’anomalia nel controllo del rigo B06
  • Per AG61U, AG83U, AG99U, AM87U, AM88U, AM03U rimossa un’anomalia nell’inserimento dei valori delle liste del quadro C
  • Per AD25U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD48S rimossa un’anomalia in un controll
  • Per AD07U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD50S rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD52S rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AG36U e AG37U rimossa un’anomalia negli importi con la virgola del quadro B
  • Per AG39U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro C
  • Per AG48U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD32U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AM15B rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AG34U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AG54U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AK01U, AK05U e AK06U modificato in esito il messaggio in presenza di ulteriori componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori

 

Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2019” 

Guida Il tuo ISA 2019 – pdf

 




Formazione professionale continua per i Commercialisti. Pubblicato il nuovo regolamento

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 Agosto 2019, (link sito: www.bv.ipzs.it) pubblicato il «Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili» (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella seduta del 12 giugno 2019). Ne dà notizia l’informativa CNDCEC n. 75 del 26 agosto 2019 (link sito: www.commercialisti.it).

Nel regolamento, in vigore dal 16 agosto 2019, disciplinate le ipotesi di esenzione dall’obbligo formativo a favore degli iscritti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive e indicate le modalità di applicazione della riduzione della previsione con riferimento all’esonero per malattia.




Cause di esclusione dagli ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l’Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell’articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.




Isa, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l’Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta l’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

I contenuti della circolare

La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai D.M., con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione.

Le risposte ai quesiti posti dagli operatori

La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico.

Inizio o Cessazione attività

Nei casi di inizio o cessazione dell’attività, il periodo d’imposta riguardante l’anno di inizio o cessazione dell’attività potrebbe essere di durata inferiore a dodici mesi; in ogni caso ricorda l’Agenzia delle entrate il comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 prevede l’inizio o cessazione dell’attività come causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è tenuto a presentare il relativo modello. Ne consegue che in relazione a tali fattispecie, dove non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Operazioni straordinarie riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare l’accadimento di eventi eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività (cfr. circolare n. 31/E del 2007). Nei casi di inizio o cessazione dell’attività il comma 6 dell’ articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 prevede una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. In relazione a tali fattispecie, pertanto, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Cosa succede se il contribuente non modifica i dati forniti dall’Agenzia

Il documento di prassi di oggi precisa che nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta di alcuni dati fiscali – aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” – che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il “software “Il tuo Isa 2019”. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2019)

 




Rottamazione-ter. Ancora cinque giorni per pagare

Ancora cinque giorni a disposizione dei contribuenti che entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. C’è tempo fino a lunedì 5 agosto, infatti, per coloro che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata e devono procedere con il primo pagamento previsto dal piano di rateizzazione scelto in fase di adesione. È quanto prevede la Legge n. 136/2018 che ha introdotto la possibilità di pagare con un lieve ritardo e senza oneri aggiuntivi.

Per il versamento si deve utilizzare il bollettino Rav con scadenza 31 luglio inviato nelle scorse settimane da Agenzia delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti (si può richiedere la copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. 

A tale proposito, si ricorda che secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019), che ha riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” fino allo scorso 31 luglio, le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato non potevano essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione. Pertanto, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario saldare la prima rata del piano dei pagamenti anche per eventuali debiti che, erroneamente, siano stati inseriti in una nuova domanda di adesione.

Ieri, dunque, si è chiusa definitivamente la finestra per i ritardatari che volevano presentare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le istanze per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”. In questo caso si tratta di una scadenza perentoria, fissata dal cosiddetto decreto Crescita che aveva riaperto i termini per dare un altro mese di tempo ai contribuenti che non avevano ancora aderito. Le domande presentate nel mese di luglio, ancora in fase di lavorazione negli uffici di Agenzia delle entrate-Riscossione, si aggiungeranno alle circa 1,7 milioni presentate entro il 30 aprile scorso, portando il totale a superare il tetto di 2 milioni di domande complessive per i due provvedimenti agevolativi.

Pagamenti via web, in banca, alle poste e dal tabaccaio

È possibile pagare le rate della “rottamazione-ter” presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Chi ha scelto di versare le somme dovute in un’unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata con il primo pagamento. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Bollettini online e “Conti tu”. 

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili alcuni servizi web a supporto dei contribuenti. Nelle pagine dedicata alla Definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, la lettera di risposta già inviata dall’agente della riscossione con l’esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento delle rate. Il servizio, riservato a chi avesse smarrito la Comunicazione, è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda “Richiesta comunicazione” e allegando un documento di riconoscimento. Nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.

Il servizio “ContiTu”, invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute“. Il servizio calcolerà il nuovo totale e l’importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 1° agosto 2019)

 

 

 




Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga Isa dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga

 

La risoluzione riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre.

Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.

 

Titolari di partita Iva

 

   N. rata        Scadenza       Interessi %       Scadenza (*)          Interessi di rateazione %     
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51

 

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

 

Non titolari di partita Iva

 

   N. rata         Scadenza    Interessi %            Scadenza (*)           Interessi di rateazione %     
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33

 

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

 

Versamento in un’unica soluzione

Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.

 

Nulla cambia per gli ordinari piani di rateazione

Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° agosto 2019)




Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Pubblicato il provvedimento che individua le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.




Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un provvedimento pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita (D.L n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.

Ammontare dello sconto

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019)