Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche i forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

La proroga al 30 settembre si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 (Dl crescita).

Chi è soggetto alla proroga

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

Termini di versamento

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2019)

Un estratto della risoluzione n. 64/2019:

L’articolo 12-quinquies, (del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge conversione) nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale d

 

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Il documento di prassi conferma quanto da noi sostenuto in un precedente intervento pubblicato nel versione on-line del settimanale, vedi:
Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019, con oggetto: INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 — Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Articolo 12-quinquies, del DL 30/04/2019, n. 34, inserito dalla legge conversione




Al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

L’articolo 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In altri termini vengono spostati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e quindi è di immediata applicazione.

Si ricorda che nel testo previgente i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

 Articolo 3-ter.

 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

 




Soppresse le sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca

 

L’articolo 3-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, dispone l’abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca, (ad es.: quando inizia il secondo quadriennio in un contratto di locazione “4+4”) previste al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A tal fine, il comma 1 dell’articolo in commento sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevedeva che «In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».

A tal riguardo si evidenzia che il comma 24, dall’art. 7-quater, comma 24, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod., dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ha modificato la disciplina della cedolare secca sugli affitti (ha sostituito il comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011) stabilendo che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. 

Si evidenzia, peraltro, che per gli atti di irrogazione sanzione non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, l’applicazione del principio del favor rei consente al contribuente di ottenere l’annullamento  delle sanzioni.

Per applicazione del principio del favor rei, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 4 marzo 2016, con oggetto: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Principio di legalità – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Profili procedimentali – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

Si ricorda che la “cedolare secca” è un regime opzionale, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva – pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti – dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che il comma 16 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato di ulteriori due anni (2018 e 2019) la “cedolare secca” al 10% per i contratti a canone concordato. In particolare, il citato comma 16 ha modificato il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) cd. “cedolare secca” per i contratti:

  • a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);
  • a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni prece-denti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

 Articolo 3-bis

 (Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l’ultimo periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
3. Al comma 2 dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

 

 




Incrementata la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi

L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, interamente sostituito dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Le nuove percentuali sono applicabili, peraltro, anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

A tal fine l’articolo in esame modifica l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23. Per effetto delle modifiche in parola, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

  • 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019);
  • 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, per effetto delle modifiche in sede di conversione in legge, a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2020 e 2021);
  • 70 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021(per i “solari”, 2022);
  • 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

Si precisa che l’IMU è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 E del 14 maggio 2014 (§ 8.1 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 779) l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati «esclusivamente» per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente”.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

Articolo 3.

(Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

 

 




Assistenza al processo tributario telematico: codice personale di assistenza per le chiamate al numero verde

Con l’obbligatorietà, dal 1° luglio 2019, del Processo Tributario Telematico (PTT)  potenziato il servizio di assistenza per l’utilizzo dei servizi telematici della Giustizia Tributaria.

Nell’ottica di fornire un supporto personalizzato,  un comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/,   rende noto che dalla prima settimana di Luglio gli utenti troveranno nella propria area riservata il nuovo “CODICE PERSONALE DI ASSISTENZA”. Il codice, composto da una stringa numerica composta da sette cifre,  personale e specifico per ciascun utente del PTT sarà attivo a partire dal 15 luglio p.v., per tutte le chiamate di assistenza al numero verde: 800 051 052.

L’utilizzo del codice personale consente agli operatori di riconoscere l’utente che richiede assistenza ed è funzionale alla tutela della riservatezza dei dati. La sua mancata comunicazione non consente al servizio di assistenza di indirizzare la chiamata a personale specializzato e dedicato.

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

In particolare, l’art. 16 “Giustizia tributaria digitale” prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.

Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto Direttore Generale delle finanze 6 giugno 2019, recante: estensione nelle rimanenti regioni del sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite “pagoPA”

Vedi anche, il decreto del Direttore Generale delle finanze 10 marzo 2017, recante: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.

 

 




Approvato il modello del Certificato unico debiti tributari

 

Approvato, con le relative istruzioni, il modello Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), contenente l’indicazione dei debiti risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette. Approvato, altresì, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta.

Si ricorda che il citato art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevede, al comma 1, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Al comma 2 precisa che l’Agenzia delle entrate deve adottare con proprio provvedimento modelli per la certificazione dei debiti tributari, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni nonché le istruzioni agli uffici competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

Pertanto, in applicazione delle citata disposizione, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019 ha approvavo, il modello ad uso degli uffici dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché il fac-simile ad uso dei soggetti interessati per la richiesta del certificato stesso.

Il provvedimento approva, altresì, le istruzioni relative alle modalità di rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.

 

È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14).

Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019: «Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati», pubblicato il 27.06.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il Decreto-Legge crescita economica è stato convertito in Legge

Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 27 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).

Il decreto-legge (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) contiene misure fiscali per la crescita economica (Capo I), norme per il rilancio degli investimenti privati (Capo II), disposizioni per la tutela del made in Italy (Capo III) e ulteriori interventi per la crescita (Capo IV).

Con riferimento alle misure di natura fiscale, il provvedimento contiene disposizioni riguardanti:




La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati

 

L’articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituisce la previgente l’agevolazione prevista dai commi da 28 a 34 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) – con un nuovo incentivo, volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES “relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti”. (Così, la relazione illustrativa — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

Più in dettaglio il comma 1 prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi d’imposta (individuati dall’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il “beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’ «incremento di patrimonio netto» registrato al termine dell’esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo (id est, il 2018 nella generalità dei casi). Ovviamente, l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente “agevolabile” negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto”.

La norma risultante dalla modifiche introdotte dalla Camera prevede che l’aliquota ordinaria (24 per cento) sia ridotta gradualmente seguendo 4 diversi step temporali: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali.

In particolare, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dispone l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) pari al 22,5 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019), al 21,5 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i “solari”, 2020), al 21 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2021), al 20,5 per i periodi d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i “solari”, 2022) e al 20 per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 (per i “solari”, a partire dal 2023).

In sintesi, l’aliquota agevolata viene così rimodulata

  • al 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019;
  • al 21,5 per cento per il 2020;
  • al 21 per cento per il 2021;
  • al 20,5 per cento per il 2022;
  • al 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime.

Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale IRES del 3,5 per cento (di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015), prevista per le banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore.

Il comma 2 reca la puntuale definizione di riserve di utili non disponibili (lettera a)), e cioè le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile (che disciplina la relativa distribuzione ai soci), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Ai sensi del comma 2, (lettera b)) l’«incremento di patrimonio netto» è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

— il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e

— il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che “si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora sostanzialmente ‘per masse’ e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – ad esempio apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di cash flow eccetera).

Facendo affidamento al bagaglio interpretativo formato in merito alla disciplina dell’ACE ed in particolare alla relazione illustrativa (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 377) delle previsioni del comma 5 dell’art. 5 del Decreto Mef 14 marzo 2012, secondo il quale costituiscono riserve di utili non disponibili – che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE – le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione “restano escluse dall’agevolazione, in primis, tutte quelle riserve formate con utili non effettivamente realizzati in quanto derivanti da operazioni di valutazione.

Ne sono un esempio:

— la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell’art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile (equity method);

— la riserva di cui all’art. 2426, n. 8-bis), del codice civile derivante da attività e passività in valuta;

— la riserva per rivalutazioni volontarie;

— le riserve di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005”.

Per salvaguardare l’effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili: per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo. Ciò in quanto, per la determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente ove il reddito sia inferiore all’importo dell’utile rilevante, ovvero se il soggetto presenta perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l’ammontare. Il riporto, pertanto, dell’eccedenza, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.

I commi 4 e 5 recano norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

Il comma 4 in particolare prevede che per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR: società ed enti residenti nel territorio dello Stato e società non residenti), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale.

Ai sensi del comma 5, in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR) l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

Il comma 6 estende le norme in commento agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni in parola con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, i soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax o coloro che determinano il reddito su base catastale) e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di disposizioni di attuazione della disciplina in esame. Compreso, il meccanismo applicativo dell’agevolazione per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria. Con una modifica introdotta dalla Camera precisato che detto decreto è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 9, conseguentemente all’introduzione dell’agevolazione in esame, abroga le disposizioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34) che avevano previsto l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati

Articolo 2.

(Revisione mini-IRES)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. 8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.




Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

Con la risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate riepiloga l’impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018

Nel documento prassi evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L’invio della nuova delega

Per effetto dei provvedimenti del 29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019, e del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019, sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.

Ricordate le scadenze, l’Agenzia sottolinea l’opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. Tali servizi consentono, infatti, l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

  • le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
  • un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
  • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018 ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.

Gli effetti delle nuova delega

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell’nuovo invio delle delega. A tal proposito nel documento di prassi si sottolinea che l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

Sulla delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”

Infine, la risoluzione ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture  e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al al provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. In particolare, conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).




Software di compilazione Isa. Rilasciato un nuovo aggiornamento

Rilasciata una nuova versione del software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale.

La nuova versione (la n. 1.0.3 del 26/06/2019) prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per tutti gli ISA rimossa un’anomalia di allineamento calcolo tra modalità interattiva e in differita;
  • per AG44U rimossa un’anomalia nel controllo del quadro B tra il Comune e il CAP;
  • per AM85U rimossa un’anomalia grafica relativa al rigo B04.

I precedenti aggiornamenti

La versione 1.0.2 del 19/06/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per tutti gli ISA rimossa un’anomalia di installazione in ambiente MAC;
  • per tutti gli ISA rimossa un’anomalia nella produzione della stampa;
  • per AK21U rimossa un’anomalia che impediva il calcolo;
  • per AG92U rimossa un’anomalia nel controllo percentuale del quadro C;
  • per tutti gli ISA rimossa un’anomalia nella predisposizione del file telematico in presenza di valori percentuali negativi.

La versione 1.0.1 del 11/06/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • effettuato adeguamento grafico dei loghi;
  • per tutti gli ISA risolto un’anomalia nell’importazione delle forniture massive.

Link al software il tuo ISA 2019 (versione 1.0.3 del 26/06/2019) che consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l’utilizzo del software è condizionato dall’effettiva messa a disposizione degli ulteriori dati, forniti per “posizione ISA”. 




Solo per gli investimenti realizzati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con coda al giugno 2020), super ammortamento al 130 per cento nel limite di 2,5 milioni. Scoperto il primo trimestre 2019

 

L’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento, ovvero l’agevolazione che prevede l’incremento del 30 per cento del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti perfezionati dall’1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2019. A meno che non si tratti di investimenti per beni “prenotati” a cui si applica della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (Cfr. articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

Il riferimento della norma in esame ai beni «strumentali» comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa o del professionista. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n.  196/E del 16 maggio 2008 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2008, pag. 2519). I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. Articolo 1 in esame, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi».

Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR. Detto costo è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Rispetto alle norme previgenti, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

La disposizione in esame, più in dettaglio, consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Al riguardo si rammenta che, ai sensi articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Si ritiene che le predette regole siano applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Come detto, possono beneficiare del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio”, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e agli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, l’articolo in esame esclude esplicitamente dalla proroga del super ammortamento gli investimenti effettuati, in «veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164, comma 1» del Tuir. L’articolo menzionato, nel caso di specie, fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Restano, pertanto, fuori dalla portata dell’art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell’art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento. Il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione. (cfr. risposte Ministero dell’Economia e delle finanze, webinar del 22 febbraio 2018).

Rispetto alle precedenti edizioni del super ammortamento, tuttavia, l’articolo 1 in esame introduce un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’artico 1 conferma i casi di esclusione dall’agevolazione in esame già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016. L’allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016.

Si ricorda l’art. 1, commi 91-97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016” — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2097) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. (Per approfondimenti, v. circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 7/2016, pag. 452 e risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dall’articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017 — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2096) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa (in pratica erano esclusi solo gli autoveicoli a deduzione limitata). Per i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, vedi circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2854) e risoluzioni n. 132 del 24 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2017, pag. 1915) e n. 145 del 24 novembre 2017 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

In particolare, nella citata risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, le Entrate precisano che se un bene strumentale dal costo non superiore a 516,46 euro viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40%, prevista dal “super ammortamento”, non può essere operata in un’unica soluzione, ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR;

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote relative alla maggiorazione del 30% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato tale misura agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero – a specifiche condizioni – fino al 30 giugno 2019. La misura è stata dunque prorogata al 2018, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla legge istitutiva. 




Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l’esito della domanda e gli importi

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la “Comunicazione delle somme dovute”, con l’esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l’invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

La classifica per regione, Lazio in testa

Vediamo nel dettaglio la ripartizione per Regione delle adesioni alla “rottamazione-ter” per le quali in questi giorni stanno arrivando le lettere di risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione. In totale sono 1 milione 389 mila le domande presentate da circa 1 milione 168 mila contribuenti (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta) entro il termine del 30 aprile 2019. In testa c’è il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte – Valle d’Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli – Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino – Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.

In chiaro gli importi dovuti

 Agenzia delle entrate-Riscossione invia le “Comunicazioni” tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. Con la “Comunicazione”, l’Agenzia informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di  luglio, nell’area  riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Le tipologie di comunicazione

 Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi. La prima (AT – Accoglimento totale della richiesta) comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” con il calcolo di quanto dovuto; (AP – Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) si riferisce ai contribuenti che hanno debiti “rottamabili” per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”. Un’altra tipologia (identificabile con RI) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione “23” rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”, così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione “23” contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.

Altre comunicazioni

È fissato al 31 luglio 2019 il termine entro il quale l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, come previsto dal DL n. 119/2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 31 luglio 2019, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 giugno 2019)

 

Avvertenze

La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2019

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Commenti

 

L’acquisto di azioni proprie: profili civilistici, contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Società a responsabilità limitata. Cambiano i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore)
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Assenza di soglie di punibilità per il delitto

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. Costituzionale la punibilità senza soglie

Corte Costituzionale – Sentenza n. 95 del 18 aprile 2019: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Assenza di soglie di punibilità per il delitto – Questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., per irragionevolezza della scelta legislativa di non prevedere, per il delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, soglie di punibilità omologhe a quelle prefigurate in rapporto al finitimo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dei cui al successivo art. 3 – Infondatezza della censura – Art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 3 Cost.»

 

Prassi

 

Consolidato nazionale – Requisito del controllo

Consolidato fiscale. Il trattamento delle “azioni proprie” ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 31 gennaio 2019: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – CONSOLIDATO NAZIONALE – Requisito del controllo – Rapporto di “controllo rilevante” e azione proprie possedute dalla controllata – Irrilevanza – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/12/2015»

 

Dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

Reddito d’impresa – Operazioni in valuta estera

Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti OIC adopter

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito d’impresa – Contribuente, OIC adopter – Operazioni in valuta estera – Uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera – Acquisto di azioni in valuta estera attraverso il conto aperto in valuta estera – Percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta – Cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio – Valutazioni di fine esercizio – Artt. 9 e 110, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426, comma 1, numero 8-bis, c.c.»

 

Attività di ricerca e sviluppo – Credito di imposta

R&S: i costi per le prestazioni dell’amministratore nell’attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d’imposta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 6 giugno 2019: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) – Attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società – Ammissibilità della spesa al Bonus R&S – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Modificato, da ultimo, dall’art. 1, commi da 70 a 72, della L. 30/12/2018 n. 145 – Decreto 27/05/2015»

 

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping – Modalità di emissione delle note di variazione IVA

Tax free shopping: note di variazione IVA singole e solo con OTELLO 2. Non ammessa la precedente prassi di rilasciare un’unica distinta riepilogativa a modificazione delle fatture

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E dell’11 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping – Utilizzo del sistema OTELLO 2.0 – Modalità di emissione delle note di variazione IVA (sia in aumento che in diminuzione) – Artt. 26 e 38-quater, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 4-bis, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate n. 54088 del 22 maggio 2018»

 

Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio

Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 12 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio – Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da società consortile per l’esecuzione di lavori e servizi per l’esecuzione del contratto di appalto – Prestazioni di servizi rese dalla società consortile verso i propri consociati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 del codice civile – Effetti ai fini IVA e sull’imposizione diretta – Art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti

Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione, registrazione e conservazione, gestione del reverse charge e autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Emissione, registrazione e conservazione – Gestione del reverse charge e autofatture – Servizio di conservazione – Applicazione dell’imposta di bollo – Fatturazione di beni estratti da deposito IVA – Fatturazione in nome e per conto – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 1, commi 909 e ss., della L 27/12/2017, n. 205 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito, con modificazioni, in legge

Le modifiche all’articolo 2477 del codice civile contenute nel cd. Decreto “Sblocca cantieri”

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, conv., con mod., dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» — Art. 2-bis

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16/17 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

Modello di dichiarazione Redditi 2019-SP per le società di persone ed equiparate

Modelli e Istruzioni

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 2359/2019, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi».

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 10.06.2019 e tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 giugno 2019, prot. n. 184656/2019.

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

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Omissione del versamento di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Possibile il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato

L’articolo 4-decies, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, interviene sull’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

L’intervento normativo è volto a contrastare il comportamento di alcuni Uffici che hanno disconosciuto, interamente, gli effetti del ravvedimento in casi di carenze, anche di modesto importo, riguardanti gli interessi e/o le sanzioni oggetto di versamento. Comportamento, peraltro, avallato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19017 del 24/09/2015 (Presidente: Cicala M. Relatore: Caracciolo G). Nella citata sentenza, infatti, il Supremo Consesso ha statuito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria”. (Conf.: Sez. V, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018). Peraltro, tale orientamento, criticabile sul lato del rispetto del principio di “leale collaborazione”  risultava già non in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2011, pag. 1516).

La novella

Con l’introduzione del nuovo articolo 13-bis nel D.Lgs. n. 472 del 1997 ad opera dell’articolo 4-decies, rubricato: «Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale», si inserisce, nel corpo dei principi generali delle sanzioni tributarie, una norma interpretativa, con efficacia dunque retroattiva, ai sensi della quale l’istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell’articolo 13, del richiamato D.Lgs. n. 472 del 1997.

Si ricorda che l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni. Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2915) sono stati eliminati alcuni vincoli al ravvedimento operoso, che influivano sulla tempistica e sulle condizioni per l’accesso all’istituto: detti limiti non operano più e, dunque, oggi, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) o l’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973. (Vedi, al riguardo la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari (articolo 13, comma 1, rispettivamente lettere a), a- bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c)):

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a–bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’art. 15, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) ha sostituito l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 aprile 2016, § 3.1.2 – in “Finanza & Fisco” n. 3/2016, pag. 276).

Ravvedimento del versamento tardivo

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13-bis prevede che, ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Ravvedimento del versamento tardivo-frazionato

Il terzo periodo prevede che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

  • ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
  • ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 13-bis nel D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le disposizioni dello stesso si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. 

 

Di seguito, il testo approvazione dalla Camera

 

Art. 4-decies.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale) – 1. L’articolo 13 si  interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate».

 


L’emendamento recepisce l’articolo 24 del Disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale» (Atto Camera: 1074)

 

 

 

Per saperne di più sul ravvedimento:

 

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per chi dimentica di presentare la delega

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) continua – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a saldo zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 17 e 19 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 6 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Nella circolare al Paragrafo 4.2. “Ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo: determinazione della misura della sanzione ridotta”, precisato che, “con risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2011, pag. 1516) è stata ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento in maniera c.d. frazionata, ossia la possibilità di perfezionare un ravvedimento parziale rispetto al quantum dovuto. Tuttavia, è stato chiarito che, a tale fine, è necessario che siano corrisposti – oltre all’imposta – anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Se tra un versamento e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento (compreso una comunicazione ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

Deve escludersi, invece, qualunque possibilità di “rateazione delle somme da ravvedimento”, ossia che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro del tributo, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”. Né può il contribuente, nel caso di omesso o carente versamento, beneficiare della percentuale di riduzione dell’intera sanzione nelle misure più vantaggiose previste dalla lettera a) del citato articolo 13, per il solo fatto di aver versato una prima rata di quanto complessivamente dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di commissione della violazione”.

Ciò premesso, allo stato attuale, emerge che, sebbene l’istituto del ravvedimento si perfezioni (anche parzialmente) solo all’esito della procedimento complesso – consistente sia nelle regolarizzazione del comportamento (versamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni, sia nel versamento degli interessi -, tuttavia non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. Resta inteso, comunque, che, ai fini della determinazione della riduzione disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata. È evidente, peraltro, che, nelle more della definizione, il contribuente accetta il rischio di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento ciò che impedirebbe il perfezionamento dell’istituto e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria.

Applicando tali principi al caso in cui si assiste a un tardivo (ad esempio 20 giorni) ma integrale versamento del tributo dovuto, senza alcuna corresponsione di sanzioni e interessi, alla luce del tenore dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, si può ritenere che:

— la sanzione applicabile sia quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento (nel caso ipotizzato la sanzione del 15 per cento disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 – sanzione del 30 per cento ridotta alla metà);

— gli interessi moratori siano dovuti per il periodo del ritardo (venti giorni);

— la riduzione sanzionatoria applicabile sia riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento (cfr. circolare n. 180 del 1998 — in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 29);

— se, medio tempore, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento, il contribuente che non abbia versato ancora sanzioni e interessi perda la possibilità di avvalersi dell’istituto.

Emerge, pertanto, che il momento rilevante per valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento (anche parziale) in concreto applicabile è quello in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

Ad esempio, laddove il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso e il versamento del tributo è stato effettuato tardivamente in due tranches, una entro 30 giorni dalla scadenza e l’altra successivamente, entro 90 giorni, la riduzione applicabile è quella in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati. Ciò significa che il contribuente può:

  • ravvedere autonomamente i singoli versamenti applicando la riduzione di cui alle lettere a) e a-bis) rispettivamente alle sanzioni calcolate sulla prima e sulla seconda tranches, se i versamenti delle sanzioni medesime e degli interessi sono eseguiti rispettivamente entro il termine di 30 e di 90 giorni;
  • ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione che tiene conto del momento in cui la stessa è regolarizzata.

 

La disciplina del ravvedimento operoso, così come modificata dalla legge di stabilità per il 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 9 giugno 2015: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo – Ambito di applicazione delle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 – Possibilità della rimozione delle violazioni usufruendo della mitigazione delle sanzioni non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad es., carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali) – Qualificazione ai fini dell’applicazione della lett. a-bis) – Violazioni non commesse mediante la dichiarazione nonostante il loro ammontare sia determinato o determinabile nella dichiarazione – Conseguenze – Il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre dal decorso del termine di scadenza del versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione – Art. 1, comma 637, della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Carenti versamenti di imposte e sanzioni: il parziale omesso versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con la maggiorazione dello 0,40 per cento non si equipara al ritardato pagamento. Ammesso il ravvedimento “parziale” in proporzione al versato e scusabili gli errori di lieve entità nel versamento di somme dovute per istituti definitori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 2 agosto 2013: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione – Versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei 30 giorni successivi alla scadenza – Insufficiente versamento – Sanzioni applicabili – Determinazione – Assimilazione all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento – Conseguenze – Applicazione della sanzione del 30 per cento solo alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo – Art. 17, del DPR 07/12/2001, n. 435 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – Ammissibilità del ravvedimento “parziale” – Ammissibilità – Anche nel caso in cui la sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • RISCOSSIONE – Accertamento – Acquiescenza del contribuente o definizione delle sole sanzioni – Versamenti definitori previsti dagli artt. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute – Perfezionamento delle definizioni in caso di pagamento insufficiente di lieve entità – Possibilità – Condizioni – Art. 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 17, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Ammesso il ravvedimento “parziale” dell’omesso versamento limitato agli importi pagati contestualmente agli interessi e le sanzioni ridotte

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 23 giugno 2011: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzione ridotte e degli interessi – Ravvedimento “parziale” o “frazionato” con sanzioni e interessi calcolati volta per volta in base al debito d’imposta residuo nel rispetto delle le relative scadenze – Ammissibilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Correttivo-bis delle sanzioni tributarie: i chiarimenti sul “cumulo”, regime transitorio e penalità per la periodica IVA

Circolare del Ministero delle Finanze n. 138 E del 5 luglio 2000: «SANZIONI TRIBUTARIE – Modifiche alla disciplina – D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive – D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e D.Lgs. 18/12/1997, n. 473»

 

La circolare del Ministero delle Finanze sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione

Circolare del Ministero delle Finanze n. 23 E del 25 gennaio 1999: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione – D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni»

 

Il ravvedimento in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e tributi similari

Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 E del 23 luglio 1998: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento in materia di imposte dirette, di IVA, di imposta di registro e tributi similari – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, come sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 05/06/1998»

 

Dalle Finanze le istruzioni articolo per articolo per l’applicazione delle regole generali del nuovo sistema sanzionatorio

Circolare del Ministero delle Finanze n. 180 E del 10 luglio 1998: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni»

 

Il Nuovo Regime delle Sanzioni Amministrative Tributarie

Circolare del Comando generale della Guardia di Finanza — III Reparto Operazioni — 1° Ufficio Operazioni (CIR) Prot. n. 107000 del 25 marzo 1998

 

Diritto annuale alle camere di commercio

Diritto annuale alle camere di commercio: il parziale omesso versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento non si equipara al totale ritardato pagamento. Ammesso il ravvedimento “parziale” in proporzione al versato

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – n. 172574 del 22 ottobre 2013: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento – Versamento del diritto annuale con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei 30 giorni successivi alla scadenza – Insufficiente versamento – Sanzioni applicabili – Determinazione – Assimilazione all’omesso versamento parziale e non già al totale ritardato pagamento – Conseguenze – Applicazione della sanzione solo alla frazione dell’importo non versato – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 4, comma 1 del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Art. 44, della L. 12/12/2002, n. 273 – Art. 17, della L. 23/12/1999, n. 488 – Art. 8 del D.M. 11/05/2001, n. 359 – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento del diritto annuale – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – Ravvedimento “parziale” – Ammissibilità – Anche nel caso in cui le sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo – Art. 6, del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»




La Camera approva il Cd. “Decreto crescita” . Il testo passa al Senato

La Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge  30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.C. 1807-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora al Senato della Repubblica.

Vedi anche:

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

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I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l’attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l’informativa CNDCEC, lo stesso Ministero “ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di reiscrizione”.

La risposta fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle “Domande Frequenti” dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)




Calabria e Molise. Come applicare le maggiorazioni IRAP e IRPEF per il piano di rientro dal deficit sanitario

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell’esercizio 2018 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Quindi, per l’anno d’imposta 2019, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l’automatica applicazione delle maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

Come funziona la maggiorazione Irap

La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap per il 2019 che dovrà essere determinato:

  • con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2018 maggiorata di 0,15 punti percentuali;
  • con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

La maggiorazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef

Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2019, previsto per le Regioni Calabria e Molise, si precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2020. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2019 applicando l’aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2018, alle quali si applica la previgente aliquota.

In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2019, i sostituti d’imposta dovranno applicare l’aliquota maggiorata pari a 2,03 punti percentuali per il versamento dell’addizionale regionale con riferimento alla Regione Calabria mentre, per la Regione Molise, la maggiorazione delle aliquote è prevista sulla base degli scaglioni di reddito come di seguito indicata:

 

fino a 15.000 euro 2,03%
da 15.001 a 28.000 euro 2,23%
da 28.001 a 55.000 euro 2,43%
da 55.001 a 75.000 euro 2,53%
oltre 75.000 euro 2,63%

 

(Così, comunicato stampa, Agenzia delle entrate del 21 giugno 2019)




On-line la guida dell’Agenzia delle entrate agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

 

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

In vista della prima applicazione, l’Agenzia delle entrate ha diffuso una guida agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nella pubblicazione vengono illustrati  i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale che, a partire dalla dichiarazione Redditi 2019, sostituiscono gli studi di settore e i parametri.




Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

La proroga, pertanto, riguarda, tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali. La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA. Al riguardo, si ritiene, infatti, che possano trovare applicazione i principi sottesi alle indicazioni fornite con la risoluzione n. 173 del 16 luglio 2007, (in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312) concernente la proroga dei termini di versamento disposta per l’anno 2007 dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 nei riguardi dei soggetti interessati dagli studi di settore. Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013 – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)  

Si ricorda, inoltre, che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2166), l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento, causato dai ritardi nel rilascio dei software di calcolo della congruità agli studi di settore, opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori al limite stabilito, dal decreto ministeriale di approvazione). Ha nostro giudizio, lo stesso discorso vale, evidentemente, per il software il tuo ISA. In pratica, la proroga in esame si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio «che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Sul punto si attendono, comunque, chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria. (n.d.r. con risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA).

Per elenco degli ISA per il periodo d’imposta 2018, vedi tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte generale (in Finanza & Fisco n. 14-15/2019, inserto staccabile)

 

Di seguito, il testo dell’emendamento in corso di approvazione dalla Camera

 

 

Art. 12-quinquies.
(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

 

1. Il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

«6–ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del- l’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto».

2. Al comma 542 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»




In G.U. il Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. In vigore dal 18/06/2019.

Link al testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2019)




Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione e registrazione, autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Fattura elettronica via Sdi: chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l’imposta di bollo se la fattura viene scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall’operazione? L’Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi (17 giugno 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell’e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull’Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Esterometro: esonerati i forfetari

La circolare chiarisce che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Fattura extra Sdi anche per spese “miste”

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Chiarimenti sulla data di emissione

Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Le fatture e l’imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale. 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica»

 

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

 

 




Convertito in legge il cd. decreto Sblocca cantieri. Per le Srl cambiano i parametri per l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore)

L’assemblea di Montecitorio, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge (A.C. n. 1898) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Al fine di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa, l’articolo 2-bis decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto in sede di conversione in legge, ai commi 2 e 3 prevede, in sostanza, la modifica dell’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l’art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

 

Il testo della novella:

Articolo 2-bis, commi 2 e 3 (Nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata)

 “2. All’articolo 2477 del codice civile, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti».

3. Al quinto comma dell’articolo 2477 del codice civile, le parole: «limiti indicati al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «limiti indicati al secondo comma».”

 

Nel dettaglio, la modifica, che interviene direttamente nel corpo dell’articolo 2477 del codice civile, è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.

Più specificamente, rispetto al testo vigente dell’art. 2477 c.c., sono innalzate le soglie – di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l’esercizio – che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

Le soglie sono così rideterminate:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

Non è oggetto di modifica la norma che prevede che l’obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.

La verifica del superamento dei parametri deve essere effettuata, in prima battuta, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto l’art. 379 del citato D.Lgs. n. 14 del 2019 prevede che, secondo le nuove disposizioni dell’art. 2477 c.c., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice.

Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nulla è disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall’art. 379 del codice della crisi di impresa (come si è detto entrato in vigore il 16 marzo 2019). Tuttavia la modifica di tale articolo apportata dalla disposizione in commento, con l’innalzamento dei limiti previsti, ha come effetto quello di rendere in alcuni casi la nomina effettuata non più obbligatoria e di consentire la possibilità di revoca dell’organo di controllo appena nominato. Si segnala, al riguardo, che in occasione delle modifiche apportate al medesimo articolo 2477 del codice civile da parte del D.L. 24/06/2014, n. 91 era stata introdotta un’esplicita norma volta a specificare che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. (Art. 20, ultimo periodo del comma 8).

Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell’articolo 2477 del codice civile, il quale dispone che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (correttamente riferiti al secondo e non al terzo comma) sopra i quali scatta l’obbligo di nomina, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Link al testo del Disegno di legge (DDL), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il giorno 13 giugno 2019, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». (Già approvato dal Senato) (A.C. 1898)

Link al testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2019)

 




Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto Direttore Generale delle finanze 6 giugno 2019, recante: estensione nelle rimanenti regioni del sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite “pagoPA”

Vedi anche, il decreto del Direttore Generale delle finanze 10 marzo 2017, recante: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.




Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Qualora il rapporto tra la Società consortile costituita per l’esecuzione di lavori e servizi in esecuzione di un contratto di appalto e i Consociati sia riconducibile all’istituto del mandato senza rappresentanza, applicabile dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. In tale ipotesi, le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società consortile, in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l’IVA con l’aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa Società consortile alla “Stazione appaltante”. Parimenti, alle somme addebitate dalla Società consortile alle società consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla Società consortile, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi. Anche ai fini delle imposte dirette e IRAP, alla riconducibilità del rapporto tra la Società consortile e i Consociati all’istituto del mandato senza rappresentanza, consegue che gli effetti giuridici delle operazioni poste in essere si producono direttamente in capo alla società consortile. Questo è il principio che si ricava dalla risposta n. 188 del 12 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 12 giugno 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio – Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da società consortile per l’esecuzione di lavori e servizi per l’esecuzione del contratto di appalto – Prestazioni di servizi rese dalla società consortile verso i propri consociati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza di cui all’articolo 1703 del codice civile – Effetti ai fini IVA e sull’imposizione diretta – Articolo 3, terzo comma, ultimo periodo del DPR 26/10/1972, n. 633




Software di compilazione Isa. Rilasciato un primo aggiornamento

L’aggiornamento va a risolvere una serie di problematiche, prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • effettuato adeguamento grafico dei loghi;
  • per tutti gli ISA risolto un’anomalia nell’importazione delle forniture massive.

Link al software il tuo ISA 2019 (versione 1.0.1 del 11/06/2019) che consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l’utilizzo del software è condizionato dall’effettiva messa a disposizione degli ulteriori dati, forniti per “posizione ISA”. Tuttavia, allo stato attuale della procedura, i contribuenti possono semplicemente inoltrare, con l’apposito software, la Richiesta Precalcolate ISA 2019.

Deleghe – Acquisizione dati Isa

Come ricordato nella pagine del sito delle Entrate, ai fini della applicazione degli ISA, l’Agenzia rende disponibili al contribuente e al suo intermediario alcune variabili, indicate in allegato 3 (Allegato così sostituito dall’all. 1 al Provv. 10/05/2019, prot. n. 126200 — in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 621)

Tali ulteriori dati sono forniti per “posizione ISA”.

La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

  • Codice fiscale;
  • Codice ISA;
  • Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA presentati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

L’acquisizione di tali ulteriori dati può avvenire:

  • in modo “puntuale” per un singolo contribuente;
  • in modo “massivo” per più contribuenti.

Gli ulteriori dati saranno direttamente utilizzati dai contribuenti interessati, mediante il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 602), di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, oppure possono essere dagli stessi modificati, laddove non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione dei citati indici.

Link correlati

Scheda informativa – Acquisizione dati Isa

(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/deleghe+acquisizione+dati+isa/acquisizione+degli+ulteriori+dati+necessari+applicazione+isa)




Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.
Di seguito i link.

 

Redditi PF

“Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SP

 “Dichiarazione dei redditi di società di persone 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SC

 “Dichiarazione redditi società di capitali 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

CNM

“Dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

ENC
“Dichiarazione redditi Enti non commerciali 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 




Online il software per i professionisti e le imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Come calcolare #IltuoISA

Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Schede – Dichiarazioni – ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta scaricato, il software consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente – espresso con un punteggio da 1 a 10 – sul livello di affidabilità raggiunto. “Il tuo Isa” mette anche a disposizione delle funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. In caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I benefici per i contribuenti più affidabili

Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10. Come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli Isa, in breve

A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il D.L. n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento – costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta – punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

IltuoISA

Link al Software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità – il tuo ISA 2019
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019)

Il prodotto software il tuo ISA 2019 versione 1.0.0 del 10/06/2019 consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Caratteristiche del prodotto

Per operare correttamente con il prodotto il tuo ISA 2019 è necessario:

  • avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
  • disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
  • scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2019 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità;

Precisazioni

  • Con riferimento all’ISA AG73U e ai codici Ateco 52.10.10 “Magazzini di custodia e deposito per conto terzi”, 52.24.30 “Movimento merci relativo a trasporti ferroviari” e 52.24.40 “Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento
  • Con riferimento all’ISA AG99U e ai codici Ateco 82.92.10 “Imballaggio e confezionamento di generi alimentari” e 82.92.20 “Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento mentre in relazione ai codici Ateco 82.19.09 – “Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio” e 82.99.91 – “Servizi di stenotipia”, l’ISA si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma di impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento. I soggetti che svolgono tali attività in forma di lavoro autonomo, tuttavia, pur non essendo soggetti all’applicazione degli ISA, sono tenuti alla compilazione del presente modello per la sola acquisizione di dati (in funzione di c.d. “questionario”), in modo da consentire l’applicazione dell’ISA a partire dalla prossima revisione dello stesso e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2019” (versione 1.0.0 del 10 giugno 2019)

Guida Il tuo ISA 2019 – pdf

Documentazione

 ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019

Istruzioni

Il provvedimento di approvazione dei modelli ISA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.»

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»




Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti Oic adopter

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 57 del 6 giugno 2019, ha fornito alcune interessanti risposte in merito al trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera effettuate da una società Oic adopter. Di seguito i chiarimenti forniti.

Acquisto di valuta estera

Per l’acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma, nell’ipotesi in cui l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti, ai sensi di quanto dal comma 9 del citato articolo 110 del TUIR.

Acquisto di azioni in valuta

Per l’acquisto titoli azionari espressi in valuta estera – iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante – con prelievo dal conto in valuta estera, in applicazione del articolo 9, comma 2, del TUIR, il prelievo della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli azionari – a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante – determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla  valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli. Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR.

Percezione dei dividendi

Riguardo la percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta, in applicazione del citato articolo 9, secondo comma, del TUIR, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo. Configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta una provento o onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.

Smobilizzo dei titoli in portafoglio

In merito al corrispettivo della cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio, in applicazione del combinato disposto tra l’articolo 83 (sulla base del quale per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili) ed il citato articolo 9, comma 2, del TUIR, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non daranno, quindi, luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono alla formazione del reddito ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del TUIR.

Valutazioni di fine esercizio

Con riferimento alle valutazioni di fine esercizio:

  • l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta una provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto;
  • in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio,
    • per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell’OIC 26 devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un’autonoma e separata rilevazione;
    • per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in applicazione del comma 3 dell’articolo 110 del TUIR, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 6 giugno 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito d’impresa – Contribuente, Oic adopter – Operazioni in valuta estera – Uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera – Acquisto di azioni in valuta estera attraverso il conto aperto in valuta estera – Percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta – Cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio – Valutazioni di fine esercizio – Articoli 9 e 110, del D.P.R. 22 121986, n. 917 – Art. 2426, comma 1, numero 8-bis, c.c.