Entrate, istituito il Punto di assistenza “Info Brexit”

Nell’ambito del Settore Internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate istituito il Punto di assistenza “Info Brexit” dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti, concernenti gli effetti dell’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, su fattispecie che richiedono l’applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia. I quesiti possono essere inoltrati al Punto di assistenza “Info Brexit” tramite la casella di posta elettronica infobrexit@agenziaentrate.it. Alle non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.

Link al provvedimento del 10 aprile 2019, Prot. n. 85565/2019, recante: «Punto di assistenza denominato Info Brexit», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 10 aprile 2019

 




Manovra 2019. Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità fiscali

 

Manovra 2019
Primi chiarimenti

Pronta la circolare con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.

La circolare n. 8/E di oggi, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.

Focus anche sulla soglia di accesso all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi IVA. Talune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

Le novità fiscali per i cittadini

La circolare passa in rassegna le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche previste dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti. Spazio anche ai chiarimenti relativi al regime fiscale sui compensi delle lezioni private svolte dai docenti e sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Infine, l’Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto “sport bonus”) e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici.

Gli incentivi agli investimenti e allo sviluppo delle imprese

Numerosi anche i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Si va dall’aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing. Maggiori dettagli, inoltre, sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche sull’ampliamento della platea interessata all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione dell’adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi IVA.

I chiarimenti sull’alimentazione dei veicoli elettrici e i registratori di cassa

Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica e il credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020. (Così, comunicato Agenzia delle entrare del 10 aprile 2019)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – L 30/12/2018, n. 145 – DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco con il Sole 24ore




Le regole per la fatturazione delle prestazioni sanitarie

In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976,n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» [cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico”. (Così, risposta dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019)

Vedi anche, FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019, secondo cui “l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»”

Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.




Pace fiscale, diffusa la circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Pubblicata, la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018. Il documento di prassi, che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell’istituto. In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un’apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.

In cosa consiste l’agevolazione

Possono essere definiti in via agevolata i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4/1929, consegnati entro il 24 ottobre 2018. La definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Al contribuente che si avvale dell’istituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.

Le violazioni regolarizzabili

Sono definibili le violazioni sostanziali, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 119/2018 (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. Il documento di prassi ricorda, inoltre, che la definizione agevolata può riguardare anche i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione. In particolare, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione relativa allo specifico periodo d’imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui per lo stesso periodo d’imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Il versamento delle imposte

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve provvedere, entro il 31 maggio 2019, al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Cosa succede in caso di raddoppio dei termini di decadenza

La circolare dà il via libera alla definizione agevolata anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie detenute nei paesi black list o anche per la presenza di una violazione che comporta la denuncia penale. Nel caso in cui, però, siano state rilevate violazioni Irap nel corso di un periodo di imposta “raddoppiato” per il penale, il contribuente può procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime dalla procedura di regolarizzazione; la circolare sul punto ha recepito l’orientamento della corte di cassazione, che non ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei termini di decadenza all’Irap in quanto per tale imposta non sono previste sanzioni penali.

No alle segnalazioni, ok per l’esonero dichiarativo

Dall’ambito di applicazione della procedura agevolativa restano esclusi i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie. Non sono quindi definibili in via agevolata fatti o elementi contenuti nel processo verbale non ancora formalizzati tramite constatazione di specifici rilievi compiuti e puntuali; sono ad esempio esclusi dalla regolarizzazione i rilievi inerenti alla disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale previsti dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, per i quali è peraltro prevista una specifica disciplina procedimentale che intende garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente. Sono ammesse alla definizione agevolata, invece, le violazioni constatate nei confronti di soggetti che rientrano in uno specifico regime agevolativo (ad esempio, il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398) e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ma non dal versamento del tributo. Per il perfezionamento della definizione è sufficiente il versamento dell’imposta dovuta e la consegna, all’ufficio competente, della copia della quietanza.

La definizione delle consolidanti e ulteriori chiarimenti

Nell’ambito del “consolidato fiscale” la società consolidante può avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società consolidata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre il maggior reddito trasferito dalla società consolidata, soltanto se la dichiarazione per definire il processo verbale è stata presentata anche da quest’ultima, prescindendo dal perfezionamento della procedura agevolativa. La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata nel caso in cui il contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita; viene chiarito, altresì, come comportarsi se, a seguito della dichiarazione presentata per accedere alla definizione agevolata, dovesse emergere un minor credito annuale rispetto a quello originariamente dichiarato. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 aprile 2019)

La circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 9 aprile 2019: «PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – Chiarimenti sulla definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)


Legislazione

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018»

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019
Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Prassi

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019: «RISCOSSIONE – PACE FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull’accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019: «PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»




Ecobonus, al via la prenotazione degli incentivi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rende operativa la procedura di erogazione dell’Ecobonus.

Con l’avvenuta pubblicazione del decreto attuativo è possibile, a partire dalle ore 12 di lunedì 8 aprile 2019, richiedere online i contributi.

La misura prevede contributi per l’acquisito di veicoli a ridotte emissioni di CO2 (elettriche ed ibride), come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Alla prima fase di apertura dello sportello dedicata alla registrazione dei concessionari, che hanno potuto iscriversi e inserire i propri dati, segue quindi la seconda fase per inserire l’ordine e prenotare l’incentivo.

Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma aggiornata https://ecobonus.mise.gov.it sarà presente un contatore di risorse per mostrare in tempo reale i fondi disponibili.

Nella fase iniziale, anche per valutare l’andamento dell’incentivo, saranno disponibili 20 milioni di euro per un periodo di 120 giorni. Le risorse residue per l’anno saranno messe a disposizione con successive aperture dello sportello, che avverranno con specifici avvisi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tutte le informazioni su https://ecobonus.mise.gov.it  e sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. (Fonte: Ministero dello Sviluppo economico/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

 

Link al Decreto del 20 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: «Disciplina applicativa dell’incentivo «eco-bonus» per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO 2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi». In Gazzetta Ufficiale -Serie Generale – n. 82 del 6 aprile 2019




Notifica a mezzo PEC oltre le ore 21 nell’ultimo giorno utile: incostituzionale rinviare il perfezionamento alle 7 del giorno successivo

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. (Così, Corte Costituzionale – Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Morelli)

Link al testo della Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Morelli), con oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE – Notifiche – GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE – Notificazioni con modalità telematiche – Perfezionamento – Applicazione della disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile – Previsione che la notificazione eseguita dopo le ore ventuno si intende perfezionata alle ore sette del giorno successivo – Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16-septies, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – Illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – Fondamento

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2019

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Commenti

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori
di Marco Orlandi

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto
di Marco Peirolo

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Accantonamenti per TFM degli amministratori

 

Deduzione dell’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l’ammontare

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Amministratori di società  – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) – Accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori – Deducibilità accantonamento indennità di fine mandato – Criteri – Congruità e ragionevolezza – Artt. 17, comma 1, lettera c) e 105 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

 

Settore editoriale – Aliquota IVA per prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati

 

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

 

Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione

 

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regime speciale per le «piccole imprese» previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza – Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

 

Legislazione

 

Decretone “Rdc e Quota 100
Le disposizioni fiscali

 

Comma per comma, l’analisi normativa

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» Artt. 4, 6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29

 

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Forfettari. Ritenute lavoro dipendente obbligatorie con decorrenza dal 1° gennaio 2019

La novità è contenuta nel testo della schema del Decreto Crescita diffuso negli ultimi giorni. In base l’attuale schema di testo del D.L. Crescita, i contribuenti che applicano il regime forfettario dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione semplifica per i dipendenti e collaboratori la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali.

Di seguito, il probabile testo dell’articolo 5 (Modifiche al regime dei forfetari) del D.L. Crescita:

«1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo 23 e 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.

2. ln deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo e versato nei termini di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

3. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo 23 e 24 del citato decreto”.




Brexit, aggiornato il documento “Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea”

A Palazzo Chigi la settima riunione della task force

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la settima riunione della task force Brexit, presieduta dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, Amb. Pietro Benassi. Durante la riunione sono stati discussi gli ultimi sviluppi del dossier Brexit in vista del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019 e sono state esaminate le misure di messa in sicurezza in caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea (il c.d. “no deal”).

È stato ribadito l’impegno italiano per garantire un recesso ordinato ed evitare il “no deal”.

Ciononostante, nel contesto di perdurante incertezza nel Regno Unito e di fronte ad un probabile scenario di recesso senza accordo, sono state finalizzate le misure di preparazione e di emergenza del Governo italiano.

In particolare, sono state adottate o in fase di finalizzazione 19 norme dell’Unione Europea in diversi settori (dal trasporto aereo al cambiamento climatico, dal programma Erasmus+ ai servizi finanziari).

A livello nazionale è stato approvato il decreto-legge 25 marzo 2019, n.22 sui servizi finanziari e i diritti dei cittadini ed è stato avviato un piano operativo di assistenza e informazione alle imprese nei principali punti interessati dal commercio tra Italia e Regno Unito (porti, aeroporti, snodi logistici).

È stato, infine, aggiornato il documento a cura della task force BrexitPrepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea”, con tutte le informazioni utili sulle conseguenze di una Brexit senza accordo settore per settore.




Il Cdm ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti per la crescita economica

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 aprile 2019  ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica. Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

 

 

In ambito fiscale, si introducono:

  • la maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi,
  • la revisione della mini-Ires nel senso della sua semplificazione,
  • la maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi,
  • modifiche alla disciplina del patent box,
  • una nuova disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per il “rientro dei cervelli”,
  • modifiche al regime dei forfetari,
  • incentivi per la valorizzazione edilizia,
  • una rivisitazione del “sisma bonus”,
  • un nuovo regime fiscale per gli strumenti finanziari convertibili,
  • norme in materia di banche popolari,
  • modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico,
  • incentivi alle aggregazioni d’imprese,
  • una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e fatturazione elettronica,
  • l’estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali,
  • un credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante,
  • misure di sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti e
  • misure per l’assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni,
  • un piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali e nelle aree di crisi complessa, con particolare riferimento a Veneto e Campania.

Per quanto riguarda le misure per il rilancio degli investimenti privati, si introducono: una garanzia statale funzionale allo sviluppo della media impresa, norme per la semplificazione della gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, modifiche alla “nuova Sabatini”, misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento tra le imprese, norme per lo sblocco degli investimenti nel settore idrico nel Sud, la previsione di nuove dismissioni immobiliari enti territoriali, norme in materia di cartolarizzazioni, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, la definizione delle società di investimento semplice (Sis), semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area, norme per la creazione di nuove imprese “a tasso zero” e per la trasformazione digitale, contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Al fine di tutelare e promuovere il made in Italy, si prevede l’introduzione di norme per il contrasto all’italian sounding, di incentivi al deposito di brevetti e marchi, del marchio storico di interesse nazionale.




Compro-Oro: le FAQ del Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio

Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti (di seguito riportati) utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati.

I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della normativa e riguardano le modalità di effettuazione dei pagamenti d’importo pari o superiore a 500,00 euro e gli obblighi gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisito di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.

Per il settore dei cosiddetti “compro-oro”, il D.M. 14 maggio 2018 completa il percorso di intensificazione dei presidi normativi antiriciclaggio introdotti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Il decreto ministeriale, elaborato anche sulla scorta dei contributi pervenuti all’esito della consultazione pubblica curata dagli uffici competenti della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, si pone l’obiettivo di censire puntualmente e dettagliatamente il settore, capirne le dimensioni, comprendere la natura e direzione dei flussi finanziari, al fine di proteggere il mercato da possibili distorsioni e criticità anticoncorrenziali derivanti dall’esposizione del sistema economico e finanziario al rischio di contaminazioni da parte della criminalità. Con queste finalità, a decorrere dal 3 settembre 2018, è attivo presso l’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, il registro degli operatori di settore, cui tutti coloro che intendono esercitare l’attività di compro oro sono tenuti ad iscriversi. (Cosi, comunicato stampa Mef del 3 aprile 2019)

 

I chiarimenti pubblicati dal Mef (aggiornamento al 4 aprile 2019) sul mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati

FAQ – Compro Oro

A fronte di un’operazione compro oro di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è possibile effettuare/ricevere il pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili?

Si. A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del D.Lgs. 92/2017.

Quali sono gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli?

Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Link al testo del Decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, In particolare, il decreto definisce le caratteristiche e le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del nuovo Registro degli operatori compro oro, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 92/2017, ai fini dell’esercizio in via professionale dell’attività.

Il registro è istituito e gestito dall’ Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). (link al sito www.organismo-am.it gestito e operato dall’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi)

Le finalità del provvedimento sono dirette a garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nel registro e la tempestiva disponibilità dei dati medesimi alle autorità competenti, all’autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e alle amministrazioni interessate




Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione

Pronta la circolare dell’Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale. La circolare ricorda che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Come funziona la definizione agevolata delle liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il perimetro dell’agevolazione

Il documento di prassi chiarisce che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.

Focus sui casi di soccombenza parziale

 La circolare illustra inoltre come definire in via agevolata i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione in parte all’Agenzia e in parte al contribuente (casi di reciproca soccombenza). Nel documento di prassi le Entrate fanno l’esempio di una lite in cui la sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di accertamento, dando ragione all’Agenzia per 15.000 euro su una maggiore imposta accertata di 20.000 euro (annullando l’accertamento per la quota di 5.000 euro). In questo esempio, il valore della lite è pari all’importo contestato (20.000 euro), mentre l’importo lordo dovuto per definire la lite è pari a 17.000 euro (2.000+15.000), ovvero la somma del 40% di 5.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) e del 100% di 15.000 euro (imposta confermata dalla sentenza). Nel caso di una sentenza di reciproca soccombenza di secondo grado, invece si applicherà il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia del giudice ha stabilito la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e il 100% sulla restante parte.

Quando le sanzioni non sono collegate al tributo

Per quanto concerne la definizione delle liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo, il documento di prassi precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione. Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento). (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 1° aprile 2019)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Artt. 6 e 7, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019»

 

Il decreto legge che ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

 

I codici tributo

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

Dichiarazione IRAP 2019, periodo di imposta 2018
Modelli e istruzioni

 

Le principali novità del modello IRAP 2019
di Gianluca Martani

 

Dichiarazione IRAP 2019

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23568/2019: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2019” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2018»

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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