CAF o professionisti. Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAF (commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 6) e in materia di sanzioni per l’infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (articolo 7-bis). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

Requisiti dimensionali per l’autorizzazione all’esercizio di assistenza fiscale da parte dei CAF. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse dal centro

I commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 6 modificano la normativa riguardante i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF). In particolare, i commi in esame dispongono l’abrogazione dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto del MEF n. 164 del 1999, nonché delle sue successive modificazioni recate dall’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e dall’articolo 1, comma 949, lettere i) e l), e comma 951, lettera c) della legge di stabilità 2016. Conseguentemente vengono soppressi i riferimenti al medesimo requisito contenuti nell’articolo 10, comma 3, del decreto del MEF n. 164

La norma abrogata

L’articolo 7, comma 2-ter, del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 (Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) recava uno dei requisiti che dovevano essere soddisfatti dai Centri di assistenza fiscale (CAF) ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il comma era stato inserito dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e modificato dall’articolo 1, comma 951, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, la disposizione richiedeva che l’Agenzia delle entrate dovesse verificare annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro di assistenza fiscale nel triennio precedente fosse stata almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato veniva considerato complessivamente. Tale requisito è stato confermato per i CAF autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, così come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettere i) e l) della legge di stabilità 2016, il quale prevedeva, tuttavia, un margine di flessibilità ai fini del rispetto del requisito pari a uno scostamento massimo del 10 per cento. La stessa norma ha esteso tale requisito ai CAF autorizzati prima del 13 dicembre 2014 limitatamente alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

Presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista. Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

L’articolo 7-bis (di seguito riportato), riduce le sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista.

In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (di seguito riportato), disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l’assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La nuova lettera a) dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificata decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevede, inoltre, che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento. Infine, la predetta lettera a) dell’articolo in commento introduce un nuovo periodo alla lettera a) dell’articolo 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame non sono oggetto della maggiorazione di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero dell’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7-bis in esame, al fine di coordinamento con le norme della nuova lettera a) dell’articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sopprime le lettere a-bis) e a-ter) dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti non si applica la sanzione amministrativa e che nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Il comma 2 dell’articolo 7-bis, infine, sostituisce il comma 3 dell’articolo 5, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (di seguito riportato), in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata. Resta quindi fermo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti di tali ultimi soggetti anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata e che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Si riporta il testo dell’articolo 7 –bis (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità) del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019) conv., con mod., dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2019)

 

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 7-bis
Sanzioni in materia di infedele asseverazione  o visto di conformità

1. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all’articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (2), il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente».


Nota (1)

 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

 Art. 39
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (1), non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all’articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (2), il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (3). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (4). (Lettera così sostituita dall’art. 7-bis, comma 1, lett. a), del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26, alla precedente che si riporta: «a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;». In precedenza il periodo da «Sempreché l’infedeltà» fino a «18 dicembre 1997, n. 472.» era stato così sostituito ai precedenti «Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.» dall’art. 7-quater, comma 48, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225. In precedenza le parole «a un nono del minimo» erano state così sostituite alle precedenti «nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158)

[a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);] (Lettera abrogata dall’art. 7-bis, comma 1, lett. b), del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26)

[a-ter) nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.] (Lettera abrogata dall’art. 7-bis, comma 1, lett. b), del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26)

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all’articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. (Le parole «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1» sono state così sostituite alle precedenti «di una somma pari alla sanzione irrogata» dall’art. 1, comma 957, della L 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l’applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

(1) Si riporta il testo dell’art. 13, del DM 31/05/1999, n. 164, recante: «Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

Art. 13
Modalità e termini di presentazione  della dichiarazione dei redditi

1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell’articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell’8 per mille dell’IRPEF:

a) entro il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale; (Le parole «entro il 7 luglio» sono state così sostituite alle precedenti «entro il mese di aprile» dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)

b) entro il 23 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo. (Le parole «il 23 luglio» sono state così sostituite alle precedenti «il 7 luglio» dall’art. 1, comma 934, lett. a), della L 27/12/2017, n. In precedenza le parole «entro il 7 luglio» erano state così sostituite alle precedenti «entro il mese di maggio» dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. In precedenza le parole «mese di maggio» erano state così sostituite alle precedenti «15 giugno» dall’art. 37, comma 12, lett. a), del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, a decorrere dal 01.05.2007. In precedenza le parole «15 giugno» sono state così sostituite alle precedenti «mese di maggio» dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DM 28/02/2003, n. 46)

2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d’imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell’anno successivo. (Il periodo da «Il personale della scuola con contratto di lavoro» fino a «mese di giugno dell’anno successivo.» è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, del DM 07/05/2007, n. 63)

3. I possessori dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che:

a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione;

b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.

4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 617, lett. c), della L 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)

5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:

a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d’imposta;

b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.

6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo. (Le parole «provvedimento amministrativo» devono intendersi così sostituite alle precedenti «decreto del Dipartimento delle entrate» dall’art. 1, comma 4, lett. c), del DM 30/07/2001, n. 346)

(2) Si riporta il testo dell’art. 26, del DM 31/05/1999, n. 164, recante: «Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

Art. 26
Modalità di esecuzione dei controlli

1. Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato.

2. In sede di programmazione dell’attività di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata.

3. In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, salvo quanto previsto nel comma 3-bis, sarà contestualmente informato anche il responsabile dell’assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità, ovvero il certificatore. (Le parole «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis» sono state inserite dall’art. 1, comma 617, lett. e), n. 1), della L 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)

3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all’articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. (Comma così sostituito (1) dall’art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, al precedente che si riporta: «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all’articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma.». In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 1, comma 617, lett. e), n. 2), della L 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)

3-ter. L’esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. (Comma aggiunto (1) dall’art. 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)

3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l’ammontare delle somme dovute è pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell’articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (Comma aggiunto (1) dall’art. 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)

(1) — Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, le disposizioni di cui al presente art. 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2 del sopracitato art. 6, del D.Lgs. n. 175/2014, si applicano a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l’attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente art. 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2 del sopracitato art. 6, del D.Lgs. n. 175/2014.

(3) Si riporta il testo dell’art. 12-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»

Art. 12-bis
Importo minimo iscrivibile a ruolo (1)

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

(1) — Articolo inserito dall’art. 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(4) Si riporta il testo dell’art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»

Art. 7
Criteri di determinazione della sanzione (1)

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.

(1) — Articolo così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497).


Nota (2)

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

Art. 5
Limiti ai poteri di controllo

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:

a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

[b) di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (1).] (Lettera abrogata dall’art. 1, comma 949, lett. h), della L 28/12/2015, n. 208, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2016, relative al periodo di imposta 2015)

2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).

3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. (Comma così sostituito dall’art. 7-bis, comma 2, del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26, al precedente che si riporta: «3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»)

3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. (Comma inserito dall’art. 1, comma 949, lett. f), della L 28/12/2015, n. 208)

(1) Si riporta il testo dell’art. 1, commi 586, 587, 588 e 589, della L 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»

Art. 1, commi 586, 587, 588 e 589

[586. Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.] (Comma abrogato dall’art. 1, comma 956, della L 28/12/2015, n. 208, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2016, relative al periodo di imposta 2015)

[587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.] (Comma abrogato dall’art. 1, comma 956, della L 28/12/2015, n. 208, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2016, relative al periodo di imposta 2015. In precedenza le parole da «non oltre il settimo mese» fino a «alla scadenza di detti termini» erano state aggiunte dall’art. 1, comma 726, della L 23/12/2014, n. 190)

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Art. 29
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Link al testo integrale del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».




Esonero dai contributi previdenziali nella ZFU Sisma Centro Italia. La sopravvenienza attiva conseguente le compensazioni rileva ai fini dei redditi

L’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, che ha istituito la zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, al comma 2 prevede, per le imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, un esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d’imposta e nei limiti delle risorse stanziate. A giudizio dell’Agenzia delle entrate, le conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentano, una sopravvenienza attiva, alla quale non possono applicarsi le disposizioni del successivo l’articolo 47. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente non potrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi, alcuna variazione in diminuzione. In pratica, l’Agenzia, ritiene che la previsione di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 189 del 2016, rubricato «Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti», non possa trovare applicazione in relazione alle misure previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 90/2019.

A tal proposito, si ricorda che ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, il codice tributo “Z148”. Con specifico riguardo, invece, alla fruizione delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017, sono stati istituiti rispettivamente i codici tributo “Z149” e “Z150” con Risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018.

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 90 del 29 marzo 2019, con oggetto: ZFU SISMA CENTRO ITALIA –  Reddito di impresa – Esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d’imposta e nei limiti delle risorse stanziate – Agevolazioni fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24 – Conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali – Natura – Sopravvenienza attiva – Possibilità di operare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione – Esclusione – Agevolazioni ZFU di cui all’art. 46 del DL 24/04/2017, n. 50, conv, con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 95.




Zona Franca Urbana Genova. Stabilite modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

Con  circolare ministeriale n. 73726 del 7 marzo 2019, stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.

Soggetti beneficiari

L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene l’esonero contributivo) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2019 nella ZFU di Genova.

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:

  • euro 9.900.000,00 per il 2018
  • euro 49.500.000,00 per il 2019
  • euro 49.500.000,00 per il 2020.

Perimetro dell’agevolazione

La zona franca urbana, così come perimetrata dal Commissario delegato per l’emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova, comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.

Presentazione delle domande

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono riportati nella predetta circolare ministeriale. In allegato alla stessa, sono altresì riportati i modelli di istanza, di attestazione del requisito di ubicazione dell’attività all’interno della zona franca urbana e di dichiarazione di avvio attività.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 e fino alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.

Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante, secondo le modalità ed entro i termini indicati al paragrafo 8 della circolare attuativa.

Normativa

Prassi




Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

 

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l’invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 85 del 27 marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regimi speciale per le “piccole imprese” previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA a ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza- Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205




Cupe 2019: entro il 1° aprile 2019 il rilascio della certificazione degli utili

Scadono nello stesso giorno (modello EAS, Cud 2019 e altro) – (Link al sito Agenzia delle entrate)

Entro il 1° aprile 2019, deve essere rilasciata la certificazione (Cupe), prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. par. 3.1. della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004).

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Nella nuova certificazione sono state recepite le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa (1).

Tuttavia, le disposizioni previgenti, di cui al Decreto 26 maggio 2017, continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017). Di conseguenza, saranno assoggettati al nuovo regime, solo gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e gli utili portati a nuovo prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione non verrà deliberata entro il 31 dicembre 2022.


Nota (1) – Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018. Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

Normativa e prassi – Disciplina previgente ancora applicabile nel periodo transitorio di cui art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017

Dividendi e plusvalenze – Percentuali di concorso al reddito

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell’IRES

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: le percentuali rideterminate di imponibilità

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

Vedi, circolare del 13 marzo 2009, n. 8, par. 1.2 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2009, Pag. 1622) nella quale è stato chiarito che “qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie ‘distribuzioni di utili’, la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi”. Ciò dovrebbe assicurare la possibilità di considerare utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risulta meno elevata.

Riforma fiscale del 2003. Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione ed equiparati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344

Le principali di note di associazioni di categoria:




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2018

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La cessione, l’assegnazione ai soci di marchi e il contratto di lease-back
di Marco Orlandi

Liti aventi ad oggetto atti impositivi e liti non definibili ex art. 6 del D.L. n. 119/2018
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Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Suscettibile di definizione la lite sulla cartella ex art.36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 23269 del 27 settembre 2018: «CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Controversia riguardante l’impugnazione di un atto della riscossione – Cartella esattoriale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento – Lite pendente suscettibile di definizione – Ammissibilità – Fondamento – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

Definibile la controversia contro la cartella che contiene per la prima volta l’affermazione di una pretesa impositiva o la sua quantificazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 3759 dell’8 febbraio 2019: «CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Liti fiscali “minori” – Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 – Automatica sospensione dei termini d’impugnazione – Presupposto applicativo – Astratta definibilità della lite pendente al 31 dicembre 2011 – Sufficienza -Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 • CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Controversia riguardante l’impugnazione un atto della riscossione – Cartella esattoriale – Lite pendente suscettibile di definizione – Ammissibilità – Limiti – Fondamento»

Prassi

Società immobiliari – Risposta ad interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative

Immobiliari. Disciplina delle società di comodo disapplicata se i canoni di locazione sono allineati al range dei valori OMI

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 27 febbraio 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Società di comodo – Società non operative – Società immobiliari – Interpello probatorio – Istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti – Fattispecie – Ricavi determinati da canoni pattuiti nel contratto di locazione – Canoni che non consentono il rispetto dei parametri di operatività previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 – Rilevanza per la disapplicazione della disciplina che canoni sono in linea con i valori OMI – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienza attiva da eliminazione di passività fittizie

Non imponibili le sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell’Agenzia delle entrate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 7 marzo 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienza attiva da eliminazione di passività fittizie – Costi recuperati a tassazione e riferiti ad operazioni inesistenti – Sopravvenienze attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali e successivo definitivo pagamento della maggiore imposta dovuta di costi precedentemente imputati al conto economico e fiscalmente dedotti – Assoggettamento ad imposizione – Esclusione -Onere di predisporre e tenere la documentazione idonea a consentire all’A.F. di riscontrare la riconduzione puntuale delle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento – Art. 88, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Cessazione dell’attività per decesso del professionista – Obblighi IVA degli eredi

Credito non pagato per prestazioni rese dal de cuius esposto in fattura ad esigibilità IVA differita: per la chiusura della partita IVA gli eredi devono versare l’imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E dell’11 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Inizio, variazione e cessazione di attività – Professionisti – Cessazione dell’attività professionale – Decesso del professionista – Obblighi degli eredi del professionista – Fattura con IVA ad esigibilità differita non riscossa -Chiusura della partita IVA senza attendere il pagamento della fattura – Possibilità – Modalità – Versamento dell’IVA indicata in fattura – Artt. 6, comma 5, 35, comma 4 e 35-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Penali – Esclusione dalla base imponibile IVA

Somme corrisposte a titolo di penale (ritardo/inadempimento): la funzione punitivo-risarcitoria le esclude dall’IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 13 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio – Esclusione dalla base imponibile IVA – Sussistenza – Art. 15, primo comma, n. 1), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2019

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 25 del 13 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2019

Legislazione

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Approvate le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio 2019

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019

 

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Sanatoria delle irregolarità formali

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018»

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Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 69/2019 precisa che è applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati anche online, purché i prodotti editoriali digitalizzati, raccolti nel data base, siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. In altri termini, le novità normative di cui all’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 637, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che hanno trovato conferma, seppure a posteriori, nella Direttiva n. 1713 del 2018, non possono trovare applicazione ai prodotti editoriali digitali privi dei codici ISBN e ISSN. A giudizio dell’Agenzia delle entrate, la scelta operata dal legislatore nazionale di subordinare l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla presenza dei codici ISBN o ISSN appare conforme al dettato del numero 6) dell’Allegato III della Direttiva n. 112 del 2006; nell’ambito di una disposizione agevolativa concernente la commercializzazione dei prodotti editoriali, risponde, infatti, all’esigenza di adottare a livello internazionale di criteri comuni per l’identificazione univoca del prodotto stesso.

Pertanto, in mancanza del requisito concernente la messa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali nell’eccezione dianzi ricordata muniti di codice ISBN o ISSN, la fornitura di raccolte di documentazione normativa, di prassi e contratti collettivi in banche dati non può essere assoggettata ad IVA con l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Link alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 69 del 1° marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche a quelle di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

 

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

 

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»




Prodotti editoriali elettronici. Il via libera Ue all’aliquota super agevolata del 4%

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva UE del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto. La direttiva consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni elettroniche quali e-book e quotidiani online la medesima aliquota IVA applicata ai loro equivalenti stampati, eliminando le disposizioni che escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole accordato alle pubblicazioni stampate tradizionali.

Tuttavia, è utile sottolineare che la legislazione italiana prevede che ai fini delle applicazione dell’aliquota IVA agevolata i giornali, libri e periodici, devono essere muniti di codice ISBN o ISSN. (Cfr. l’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 637, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – vedi anche, la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 4, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 del 28 settembre 2017 e da ultimo la risposta ad interpello n. 69 del 1° marzo 2019, secondo la quale i citati codici ISBN o ISSN sono necessari, ma non sufficienti per l’applicazione dell’aliquota del 4%. In prodotto editoriale deve avere le caratteristiche proprie dei giornali, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Link al testo della Direttiva UE 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici – Pubblicata Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 286 del 14 novembre 2018




Nuovo Modello RLI locazioni dal 20 marzo 2019

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica», l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Il modello “RLI” è altresì utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti:

  • comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018);
  • contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”;
  • registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
  • registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
  • ravvedimento operoso;
  • gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
  • registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

Periodo transitorio

Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019.

Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento.

A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il presente provvedimento.

Link al provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2019

Nuovi  software

Link al software di compilazione RLI (versione 3.0.2 del 02/04/2019 per l’adeguamento al nuovo modello e modifica risoluzione con cedolare)

Link al software di controllo RLI (versione 3.0.2 del 02/04/2019 per l’adeguamento al nuovo modello e modifica risoluzione con cedolare)




Il nuovo Modello IVA TR riconosce i Gruppi IVA e gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Nuovo Modello IVA TR per il rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale

 

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

L’approvazione del nuovo modello – rispetto al precedente approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017 – si è resa necessaria per tenere conto delle disposizioni contenute nel titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato incluso tra i soggetti passivi il Gruppo IVA nonché di quelle contenute nell’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il nuovo modello, è utilizzabile, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2019, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2019

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello IVA TR – Integrazione/rettifica

Modello TR integrativo entro il termine di scadenza previsto per l’invio della dichiarazione IVA annuale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 14 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Modifica di elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale (richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) – Termine e condizioni – Disciplina sanzionatoria – Applicazione dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 in caso di utilizzo “improprio” del credito IVA per mancata apposizione del visto di conformità – Art. 8, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Con risoluzione n. 82 del 14 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non ci sono ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente, puntualizza l’Agenzia, sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata. Inoltre, precisato che l’integrazione/correzione degli elementi sopra citati (dati esposti nel quadro TD del Modello) non costituisce errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto. In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, torna applicabile la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui «Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato», salva la possibilità di definizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014. Nel documento di prassi chiarito che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell’Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

  • non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
  • il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
  • la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell’eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD, vedi: il paragrafo 8 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015. In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione (n. 99 E del 11 novembre 2014), si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.

Per il ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive, vedi paragrafo 4.3. della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016 (in Finanza & Fisco n. 19/2016, pag. 1507).




Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata

Pronto il codice tributo (“PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019. Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, si richiede anche «la rimozione delle irregolarità od omissioni». La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. “Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. (Così, nella “motivazioni” del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019 – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018




Riscossione locale. La Consulta precisa

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa comparsi domenica e oggi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 51/2019 in materia di riscossione locale, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale precisa anzitutto che la sentenza dichiara l’inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi.

Inoltre, la motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del “meccanismo scalare inverso”, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni. (Così, comunicato del 18 marzo 2019 dell’Ufficio Stampa della Corte costituzionale)




Definizione delle violazioni formali. Pronte le modalità d’attuazione

 

Stabilite regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento. Con la definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 119/2018 (articolo 9 – “Irregolarità formali”), è stata infatti prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cosiddette “violazioni formali”. Con il Provvedimento di oggi (del 15 marzo 2019), firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si stabiliscono le modalità d’attuazione di questo nuovo strumento.

Solo per le violazioni che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul versamento

In particolare, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. La regolarizzazione quindi riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

Come regolarizzare le violazioni

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve però fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.

In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile.

Tempistica e modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019, recante: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018». (Pubblicato il 15/03/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)




Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall’Italia nella decisione unanime, presa dall’Ecofin martedì a Bruxelles, di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue dei paradisi fiscali, il Mef intende fare chiarezza precisando che:

1)  Gli EA hanno già predisposto la normativa necessaria per uscire dalla Lista nera ma non hanno ancora concluso il lungo iter per la sua adozione formale previsto dalla loro Costituzione federale.
2) Richiamando le decisioni del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese circa la flessibilità da riconoscere per vincoli di natura costituzionale, l’Italia ha chiesto e ottenuto in sede Ecofin di modificarne le conclusioni. Queste ora prevedono che, una volta ratificata la modifica della rispettiva normativa, qualunque paese debba essere tempestivamente rivalutato e uscire dalla lista nera.
3)  Per questa ragione l’Italia ha ritirato la sua riserva e approvato la nuova lista nera Ue. (Così, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2019)


Fiscalità: il Consiglio rivede la lista UE delle giurisdizioni non cooperative

Il Consiglio ha adottato una lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Oltre alle cinque giurisdizioni già presenti, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ora include anche le 10 giurisdizioni seguenti:

Aruba;

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Dominica;

Figi;

Isole Marshall;

Oman;

Emirati arabi uniti;

Vanuatu.

Tali giurisdizioni non hanno attuato, entro il termine stabilito, gli impegni assunti nei confronti dell’UE.

L’allegato II delle conclusioni, che contempla le giurisdizioni con impegni in sospeso, riporta inoltre le proroghe concesse ad alcune giurisdizioni per poter varare le riforme necessarie e rispettare gli impegni assunti.

In data odierna abbiamo completato il primo riesame complessivo della lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Sin dalla prima adozione verso la fine del 2017, la lista ha dimostrato la sua efficacia per far progredire in maniera cooperativa il programma dell’UE volto a migliorare le pratiche fiscali globali, combattere l’elusione fiscale e migliorare la buona governance e la trasparenza: più di 30 giurisdizioni hanno già mantenuto il loro impegno di varare riforme fiscali.

Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania

La lista, che fa parte della strategia esterna dell’UE in materia di imposizione definita dal Consiglio, è destinata a contribuire agli sforzi messi in atto per impedire l’elusione fiscale da parte delle società e promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale.

I lavori sulla lista sono iniziati alla metà del 2016 in seno al gruppo del Consiglio responsabile dell’attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Nel novembre 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo sul processo da seguire e ha stabilito i criteri per il vaglio delle giurisdizioni di paesi terzi, in particolare:

  • i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale
  • i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell’equa imposizione
  • il fatto che le norme minime dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (“tax base erosion and profit shifting“, BEPS) siano in fase di attuazione

Su tale base il Consiglio ha approvato e pubblicato nel dicembre 2017 conclusioni contenenti una lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. Ha inoltre convenuto di proseguire il processo e raccomandato misure “di difesa” per quanto riguarda le giurisdizioni inserite nella lista.

La prima lista è stata redatta a seguito di un vaglio delle 92 giurisdizioni di paesi terzi interessati effettuato nel corso del 2017 e comprendeva le giurisdizioni che non avevano assunto impegni significativi per ovviare alle carenze riscontrate dall’UE.

La maggior parte degli impegni assunti dalle giurisdizioni di paesi terzi aveva come termine la fine del 2018 e la loro attuazione nell’ordinamento nazionale è stata attentamente monitorata a livello tecnico dal Gruppo “Codice di condotta” (Tassazione delle imprese) fino all’inizio di quest’anno. Il Consiglio ha adottato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative risultante da questo esercizio e ha approvato uno stato di avanzamento aggiornato in relazione agli impegni in sospeso.

I lavori sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative sono un processo dinamico. Il Consiglio continuerà, nei prossimi anni, a riesaminare e ad aggiornare periodicamente la lista, tenendo conto dell’evoluzione dei termini per le giurisdizioni che rispettano gli impegni e dei criteri di inserimento utilizzati dall’UE per redigere la lista.  (Così, comunicato stampa Council of the EU n.182/19 del 12 marzo 2019) – www.consilium.europa.eu/press

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2018

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Speciale: Codice della crisi

 

IL CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA 

E DELL’INSOLVENZA

 

Dal 16 marzo 2019 parte la corsa all’adeguamento di statuti e assetti organizzativi 
di Enrico Molteni

Il testo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»

 

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

In nota tutte le norme richiamate o modificate

 

Documentazione:

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»

Il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

La raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014

Il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 5 dicembre 2018

La relazione illustrativa su princìpi cardine, osservazioni delle Commissioni parlamentari e parere del Consiglio di Stato

I pareri sullo schema di decreto legislativo delle commissioni parlamentari

Il parere della Commissione Giustizia del Senato

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Senato della Repubblica in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del Presidente: Ostellari, Relatore: Pillon

Il parere della Commissione Giustizia della Camera

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Camera dei Deputati in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del vicepresidente: Marchetti, Relatore: Perantoni

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 

 

 




On line la nuova una guida alla regolarizzazione degli errori segnalati con le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate

 

Il nuovo vademecum dell’Agenzia spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi.

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate alla regolarizzazione di errori segnalati con le comunicazioni –  Aggiornamento marzo 2019

 




Spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019 e Lipe del IV trimestre 2018 al 10 aprile 2019. In Gazzetta il D.P.C.M. di proroga

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2019, n. 54, il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 che proroga i termini di trasmissione dello spesometro, dell’esterometro e delle comunicazioni liquidazioni IVA.

Questi i punti essenziali:

L’ art. 1, ai commi 1 e 2, prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 per le:

  • comunicazioni dello spesometro del III e IV trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del II semestre 2018 (art. 1, comma 1)
  • comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri (esterometro).

L’art. 2 prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al 10 aprile 2019 per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del IV trimestre 2018.

L’art. 3 prevede, ai commi 1 e 2, per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche, la proroga dei termini:

  • per i versamenti IVA relativi ai primi tre mesi del 2019, da effettuare entro il 16 aprile 2019, al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse;
  • per le comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri  relative ai mesi di marzo e aprile, al 31 maggio 2019.

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, recante: «Modifica dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA, nonché proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l’uso di interfacce elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2019, n. 54

 




Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l’invio delle istanze

 

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito internet delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall’agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2018

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Speciale Modulistica 2019

Modelli dichiarativi dei redditi 2018
Modelli e istruzioni

 

Modelli “Redditi 2019” delle Società e degli Enti
Istruzioni generali – Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2019 degli enti e delle società

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Modello Redditi 2019-SC
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23599/2019, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi.».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 21.02.2019

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 




“Saldo e stralcio”. Al via domande online

Il “saldo e stralcio” delle cartelle da oggi si può fare online, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Parte il nuovo servizio “Fai da te”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello.

Il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.

Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Come presentare la domanda

Per utilizzare il servizio “Fai da te” bisogna accedere alla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed entrare nella pagina dedicata al “Saldo e stralcio”. In questa sezione, cliccando sul collegamento “Presenta la domanda online” con il servizio web “Fai da te” si può compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione (modello SA-ST). Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di “saldo e stralcio” e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito. Per proseguire nella compilazione, bisogna scegliere se si aderisce in base al valore dell’ISEE oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso, bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza), indicare il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

L’Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un link per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al “saldo e stralcio”. In alternativa, il modello di domanda SA-ST può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito dell’Agenzia di riscossione è disponibile un video tutorial su tutto quello che c’è da sapere per aderire al “saldo e stralcio”, oltre al materiale informativo, la guida all’utilizzo del servizio Fai da te e alla compilazione del modello SA-ST.

Chi può aderire

Il provvedimento di “saldo e stralcio” delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 indipendentemente o meno dal pagamento di alcune rate.

Qualora venisse richiesto l’accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 1 marzo 2019)




Bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione. Pronto il codice tributo

Istituito, con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 1° marzo 2019, il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Questo è il codice:

  • “6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019, con oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019, recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». (Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)




Ecobonus, alle ore 12 del 1° marzo 2019 online il sito per gli incentivi

 

La prima fase dedicata solo alla registrazione dei concessionari, poi sarà possibile chiedere i contributi

Alle ore 12.00 del 1° marzo 2019 sarà online la piattaforma dedicata all’Ecobonus, la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede contributi per l’acquisto di Veicoli a Ridotte Emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. La piattaforma sarà disponibile all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it.

Attenzione, non sarà un click day e non sarà necessario affrettarsi nei primi giorni. La procedura prevede infatti due momenti distinti: la prima fase di apertura dello sportello sarà dedicata esclusivamente alla registrazione dei concessionari, che potranno iscriversi e caricare i propri dati identificativi. Solo successivamente, dopo specifica comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.

Per maggiori informazioni sull’incentivo è possibile compilare la Scheda contatto (http://schedecontatto.invitalia.it/site/new/home/scheda-contatto.html)  o chiamare il Numero azzurro 848.886886.




Ecotassa sui veicoli inquinanti e incentivi per la mobilità verde. Primi chiarimenti

Pronti i chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2. La risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi, fornisce anche le prime indicazioni relative all’imposta sui veicoli inquinanti (Ecotassa), dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d’imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta “Ecotassa” sui veicoli inquinanti.

Come usufruire del contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni

La legge di Bilancio 2019 riconosce un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L’importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto rimborsa l’importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l’omologazione dell’auto e che ne rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità.

La detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici

È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Gli incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti

Dalle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Come si paga l’Ecotassa per l’acquisto dei veicoli più inquinanti

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’imposta sull’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (Ecotassa). L’imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che l’imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L’imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, va versata tramite F24 da parte dell’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 28 febbraio 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ VERDE – ECOTASSA – Primi chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull’imposta di cui articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.