Bonus del 50% per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione. Approvate la regole attuative

Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell’agevolazione in un’ottica di semplificazione degli adempimenti. Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Come ottenere il bonus

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Si ricorda, infine, che il modello F4 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019, recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». (Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019, con oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

 




La tempistica di erogazione dei rimborsi IVA

“Sono da oggi disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le statistiche sui erogati dall’Agenzia delle entrate negli anni 2017 e 2018.

Ai fini di rafforzare il rapporto con i cittadini e le imprese, negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha fortemente accelerato la tempistica di erogazione dei rimborsi fiscali. Tale accelerazione è stata favorita sia dall’introduzione di una sistematica valutazione del livello di rischio dei contribuenti, sia dalle nuove modalità di pagamento che, a partire dal 1° gennaio 2018, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Nell’ultimo biennio non è stato necessario richiedere documentazione aggiuntiva alla maggior parte dei contribuenti (il 51,9%) in quanto automaticamente classificati a “basso rischio”.

I tempi medi per ottenere un rimborso dalla data della richiesta si sono ridotti dai 103 giorni nel 2017 agli 82 giorni nel 2018 (da 14,7 settimane a 11,7 settimane, – 20,4%). Nella metà dei casi sono ora sufficienti meno di 46 giorni per ottenere un rimborso IVA. La fase del processo che è stata maggiormente accelerata è quella che intercorre tra l’approvazione e l’erogazione del rimborso, che è passata da 25 giorni nel 2017 a 7 giorni nel 2018 (da 3,6 settimane a 1 settimana, con una riduzione percentuale del -72%).

Infatti, grazie alle novità normative introdotte a fine 2017 (1), il pagamento viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate senza più ricorrere all’attività precedentemente demandata agli Agenti della riscossione.

I dati sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it alla pagina ‘Osservatorio sulle partite Iva‘”. (Così, comunicato Stampa Mef n. 43 del 28 febbraio 2019)

Statistiche sulle tempistiche dei rimborsi IVA anni 2017 e 2018 (PDF, 513 Kb) – (Link esterno al sito: http://www.finanze.it/opencms/it/statistiche-fiscali/osservatorio-sulle-partite-iva-/)


Nota (1) – L’accelerazione della tempistica di erogazione dei rimborsi è stata favorita da:

 




Prorogata all’8 marzo la scadenza per le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio avranno tempo fino all’8 marzo per effettuare l’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Lo stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato oggi, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria. Gli amministratori di condominio, quindi, per quest’anno, possono inviare i dati fino all’8 marzo 2019 invece della scadenza ordinaria del 28 febbraio, senza che sia compromessa la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Quali sono i dati interessati

Gli amministratori di condominio devono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per effettuare la trasmissione dovranno utilizzare le nuove specifiche tecniche implementate, a partire da quest’anno, con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e al fine di recepire le novità introdotte dalla legge n.205/2017 in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, come le spese per interventi di “sistemazione a verde”. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019, Prot. n. 48597, recante: «Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali». (Pubblicato il 27/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)

 




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro ed esterometro. Una raffica di proroghe in uno schema di D.P.C.M.

 

Si pubblica, di seguito, una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga 30 aprile sia lo spesometro, sia l’ esterometro.  Anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (IV trimestre 2018), previsto un nuovo termine al 10 aprile 2019.

 

La bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

Visto l’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente «Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA»;

Visto l’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 193 del 2016, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso articolo 4, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2017, n. 224;

Visto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 28 settembre 2017, «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», con cui è disposto il differimento del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, con il quale è disposta la proroga al 16 ottobre 2017 per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017;

Visto l’articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone che «con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019»;

Visto l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 1, comma 909, lettera a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale dispone che «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione»;

Visto l’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge del 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

DECRETA

 

Articolo 1

(Proroga di termini per la comunicazione di dati delle fatture)

 

1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 30 aprile 2019.

2. I dati di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019.

 

Articolo 2

(Proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018)

 

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.

 

Articolo 3

(Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche)

 

1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma,

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze                 Il Presidente del Consiglio dei Ministri




Podologi, fisioterapisti, logopedisti: esclusi dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate 

FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019

Domanda
I soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

 

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

 

 

 

 




L’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” elettronica

La locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle precisazione fornite dalle Entrate nella risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019.

 

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205




REDDITI 2019-SC. Soggetti obbligati e principali novità

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC – SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITO D’IMPRESA – QUADRO RF

Nel rigo RF1 è stata inserita la casella “ISA-cause di esclusione” che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel rigo RF12 è stata inserita la colonna “ISA” che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale (comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel rigo RF41, la deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, già prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è stata differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ai fini della determinazione dell’acconto dell’IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Nel rigo RF47 è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art.106, comma 3,del TUIR, è stata prevista una nuova colonna nel rigo RF53 per l’indicazione della quota deducibile del 10 per cento relativa ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle per- dite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell’IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela (art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018).

Tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. 30 luglio 2015 (Patent-box).

Tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti l’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, commi da 60 a 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Sempre tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) è stato previsto il codice 71 per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ

È stata inserita la nuova sezione XI-A (righi da RQ43 a RQ47) che va compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d’Italia che applicano un’addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C (righi da RQ86 a RQ93) per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante (art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel rigo RQ80 (“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale”) vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA di cui all’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La sezione XVII (“Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni”) è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 (commi 997 e 998 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

DETERMINAZIONE DELL’IRES – QUADRO RN

Nel rigo RN6 è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Nella colonna 5 del rigo RN10 (“Detrazione d’imposta”) è stata prevista, tra le altre, la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1°gennaio 2019, dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro (art. 1, commi da 291 a 293, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, REDDITI DI CAPITALE, REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI – QUADRO RM

Nella sezione III (“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni”), nei righi RM11 e RM12, è stata inserita la nuova colonna “Aliquota” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10 per cento (art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA – QUADRO RT

Nella sezione II (“Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento”) è stata prevista la possibilità di dichiarare, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all’art. 67 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nella sezione VII (“Partecipazioni rivalutate”), nei righi RT105 e RT106, è stata inserita la nuova colonna “Aliquota” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’ali- quota nella misura dell’11 per cento, per le partecipazioni qualificate, e del 10 per cento, per le partecipazioni non qualificate (art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

PROSPETTI VARI – QUADRO RS

Il prospetto dei “Dati di bilancio” comprende un’autonoma evidenziazione dei c.d. “Intermediari IFRS” secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d’italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Il prospetto “Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice” è stato aggiornato per tenere conto della modifica all’articolo 101, comma 6, del TUIR secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite (art. 1, comma 23, lett. c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il prospetto “Spese di riqualificazione energetica” è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel prospetto “Investimenti in Start-up innovative” l’aliquota dell’agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa è incrementata, per l’anno 2019, dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires, l’ali- quota è aumentata, per l’anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

È stato inserito il nuovo prospetto “Credito d’imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)” (rigo RS253) per l’indicazione del credito d’imposta nel- la misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

È stato inserito il nuovo prospetto “Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali” (righi RS290 e RS291) per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

È stato inserito il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato” che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – QUADRO RI

Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 3 per indicare l’imposta sostitutiva versata e quella ac- cantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall’inizio della detenzione (art. 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – QUADRO FC

Nella sezione II-A, tra le “Variazioni in diminuzione”, nel rigo FC27, è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

Sono stati inseriti i righi RX31 e RX32, riguardanti l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e di quella relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il rigo RX21 è utilizzato anche per l’indicazione dell’imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d’Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).




Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande

In merito all’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie  assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni  di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

(Così, l’Agenzia delle entrate nel “Principio di diritto n. 9” del 22 febbraio 2019)

 

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 17 novembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde – Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande – Art. 20, comma 1, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»




Detrazioni fiscali del 50% per lavori conclusi nel 2018 con efficientamento energetico. Prorogata al 1° aprile 2019 la trasmissione dei dati all’Enea

ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16-bis del D.P.R. 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it è prorogato al 1° aprile 2019. La nuova scadenza del primo aprile vale per tutti i lavori conclusi nel 2018.

Si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre.2018 n.145) che ha prorogato per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

 

Vedi anche le guide dell’Agenzia delle entrate

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – Aggiornamento febbraio 2019




Attenzione alle email “Notifica in merito a debito”. Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti

 

L’Agenzia delle entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo “Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx” provenienti da un mittente denominato “Servizi finanziari”. I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti.

L’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2019)




Restyling per i vademecum del Fisco

Aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate: dal bonus ristrutturazioni a quello per gli interventi antisismici (Sisma bonus)

 

 

 

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate alle detrazioni per gli interventi antisismici (Sisma bonus) – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione – Aggiornamento febbraio 2019

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – Aggiornamento febbraio 2019




Sisma bonus, tutte le informazioni nella nuova guida delle Entrate

È online da oggi (22/02/2019), sul sito delle Entrate, la guida dell’Agenzia sulle detrazioni per gli interventi antisismici (“Sisma bonus”). Dopo una breve sezione introduttiva, il pratico vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche.

Cos’è il sisma bonus

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “Sisma bonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).

In cosa consiste l’agevolazione

È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

I soggetti interessati

 L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condòmini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Come richiedere l’agevolazione

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “online”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche

 Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”. Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2019)

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate alle detrazioni per gli interventi antisismici (Sisma bonus) – Aggiornamento febbraio 2019

 




Ristrutturazioni edilizie nel 2018 con risparmio energetico. Sull’invio della documentazione all’Enea per gli interventi con fine lavori antecedente al 21/11/2018

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. (Per gli altri interventi non occorre inviare nulla ad ENEA)

L’invio della documentazione all’enea va effettuato attraverso il sito: http://ristrutturazioni2018.enea.it

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. Tuttavia, come statuisce un avviso pubblicato nel sito web dell’ENEA (http://www.acs.enea.it/) “a causa dell’interruzione del servizio del sito per l’invio della documentazione relativa alle detrazioni del 50% (bonus casa) … la scadenza per l’invio della documentazione per gli interventi con fine lavori antecedente al 21/11/2018 è prorogata al 21 febbraio 2019”.

Ulteriore proroga

ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16-bis del D.P.R. 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it è prorogato al 1° aprile 2019.

 

 

Elenco interventi soggetti all’obbligo di invio:

 

Fonte: Enea – sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/




Chiusura delle liti fiscali, online il modello per aderire entro il 31 maggio. Nelle istruzioni le modalità di determinazione degli importi dovuti

 

Approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito internet delle Entrate, il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il modello e le relative istruzioni sono allegati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell’agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal D.L. n. 119/2018, possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019)

 

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145




Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate. Aggiornato il Software di compilazione della comunicazione da parte degli amministratori condominio

Aggiornato il software (1.0.1 del 18/02/2019) “Comunicazione da Amministratori Condominio dall’anno 2018”. L’applicativo permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali.

Link alle pagina dell’Agenzia delle entrate per il download del software

Si ricorda che gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (Articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998,).

 

Normativa sulle modalità per l’invio all’Anagrafe tributaria dei dati delle spese di recupero edilizio/risparmio energetico condominiali –
Oneri condominiali detraibili nelle precompilate – Invio dati

 

Provvedimento del 20 dicembre 2019 – Prot. n. 1432213 –  Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 (Pubblicato il 20/12/2019, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 27 febbraio 2019 – Prot. n. 48597 – Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali (Pubblicato il 27 febbraio 2019)

Provvedimento del 6 febbraio 2019 – Prot. n. 28213 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 (Pubblicato il 06/02/2019, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 27 febbraio 2018 – Prot. n. 46319 – Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate (Pubblicato il 27/02/2018, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 6 febbraio 2018 – Prot. N. 30383 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 – (Pubblicato il 06/02/2018, link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2017, prot. n. 19969/2017: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016»

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016:«Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata»




Sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate – Rinnovo della Certification Authority (CA) per la connessione TLS con il server di produzione

Entro il 31/03/2019 tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori automatici) e tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali dovranno essere aggiornati con la nuova CA (Certification Authority) utilizzata dal sistema per garantire la sicurezza della connessione TLS con il server di produzione.

La CA rinnovata per la connessione sicura è la “CA Entrate”, quindi per garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione del certificato server è necessario configurare il file “CAAgenziadelleEntrate.cer” insieme al vecchio file “CAEntrate.cer”, aggiungendolo nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all’interfaccia applicativa (api rest) di interesse.

Questa operazione deve essere eseguita sia sui sistemi che si interfacciano con i servizi dispositivi dell’Allegato Api REST Dispositivi, sia sui sistemi proprietari che si interfacciano con i servizi gestionali dell’Allegato Api REST Gestionali.

 

Il file di interesse “CAAgenziadelleEntrate.cer” è recuperabile effettuando i passi seguenti :

  1. accedere al sito web Fatture&Corrispettivi;
  2. accedere alla sezione dedicata ai certificati;
  3. scaricare la nuova versione del file “CAServizioAECorrispettiviIVA.zip”;
  4. recuperare, fra i file presenti, quello di interesse “CAAgenziadelleEntrate.cer”;
  5. configurare il certificato nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all’interfaccia applicativa (api rest) di interesse, senza eliminare quello vecchio “CAEntrate.cer”.

 

N.B.

Il mancato aggiornamento della configurazione descritta entro la data indicata comporterà l’impossibilità di effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative (api rest).

(Così, comunicato web Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2019)

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

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Commenti

 

Le principali novità del modello IVA 2019
di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario
di Marco Peirolo

L’esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell’ambito del processo tributario
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

Sezioni tributarie

 

Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’A.F.

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione finanziaria previsti dalla specifica norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nella specie operante “ratione temporis”) – Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 – Necessità – Violazione – Conseguenze – Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti – Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci

Trasparenza per “presunzione” nell’accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Accertamento nei confronti della società e dei soci – Impugnazione – Separati giudizi – Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Art. 295 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie:

 

Proposizione del ricorso tributario – Termine di decadenza

 

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Proposizione del ricorso – Termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato – Rispetto – Necessità della produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto impugnato – Prova della tempestività del ricorso – A carico del contribuente – Mancanza – Rilievo d’ufficio – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso – Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte ai quesiti

 

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

 

Nuovo regime forfetario – Termini di entrata e uscita nel regime contributivo agevolato

 

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita»

 

Assistenza fiscale – Flusso telematico

 

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Art. 16, comma 4-bis, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Legislazione

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Disposizioni di attuazione e primi chiarimenti

 

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018»

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019: «RISCOSSIONE – PACE FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull’accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019: «PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito

 




In Gazzetta il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Nel supplemento ordinario n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, pubblicato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155».  

Il decreto legislativo nel dare attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Link al testo del decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019

La Legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

Link al testo della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante: «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza». (In Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017) 

Il nuovo diritto europeo della crisi d’impresa

Link al testo del Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

Procedure concorsuali: la raccomandazione della Commissione europea su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza

Link al testo della Raccomandazione della commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/135/UE)

 

 

 




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2019

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale”

L’Inps, con la circolare 25 del 13 febbraio 2019,  comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.

Nel documento evidenziato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La recente prassi in materia:

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449




Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): ulteriori chiarimenti sul regime delle preclusioni agli accertamenti ispettivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti operativi, che riguardano le preclusioni dell’accertamento di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei datori di lavoro.

Link al testo della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 dell’11 febbraio 2019, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Verbalizzazione accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa – Preclusioni ex art. 3, comma 20, L 08/08/1995, n. 335 – Indicazioni operative al personale ispettivo




Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la versione aggiornata

 

Pubblicato sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la versione aggiornata del Testo Unico di Sicurezza.

Novità in questa versione “febbraio 2019”:

  • Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.  Nota integrativa alla circolare n.2/2019;
  • Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
  • Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

Link al testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (16,20 MB) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con gli importi delle sanzioni aggiornati. (Link esterno al sito: https://www.ispettorato.gov.it)

 

 




Cndcec: bene la proroga dell’esterometro e dello spesometro al prossimo 30 aprile, ma restano criticità

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili accoglie con favore la proroga al 30 aprile 2019 dell’“esterometro” e dello “spesometro”, la cui scadenza era fissata in un primo momento al 28 febbraio, annunciata dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci. Ne dà notizia un comunicato Cndcec del 13 febbraio 2019.

“Pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – ribadiamo tuttavia l’assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 e l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate”.

“Tenuto conto delle ancora non risolte criticità relative ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica e del disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate – commentano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità – auspichiamo che si possa intervenire al più presto anche con le ulteriori proroghe da noi richieste”.

La richiesta di rinvio era stata avanzata dallo stesso Consiglio nazionale la scorsa settimana con una lettera inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.




Rottamazioni e saldo e stralcio. Le novità del D.L. Semplificazioni convertito in legge

Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della “rottamazione bis”. È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge n. 12/2019 di conversione del Decreto semplificazioni (decreto legge n. 135/2018) che apre le porte della “rottamazione ter” anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre. Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul sito internet e agli sportelli dell’Ente (modello DA-2018 e modello SA-ST). Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

DL Semplificazioni, cosa cambia

Vediamo le principali novità introdotte dal “Decreto semplificazioni”. Innanzitutto da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l’accesso alla cosiddetta rottamazione ter anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della “rottamazione bis” (D.L. 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi debiti è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Il Decreto semplificazioni introduce delle novità anche per chi è interessato al “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il “saldo e stralcio”, le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell’ambito della “rottamazione-ter” con ripartizione del debito in 9 rate.

Un’ulteriore novità riguarda l’allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione a quelle della “rottamazione ter” (18 rate in 5 anni).

Rottamazione-ter, domande in aumento

Dopo tre mesi dalla partenza, la “rottamazione-ter” delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande di adesione, con un incremento di circa il 20% rispetto alle richieste di “rottamazione-bis” presentate l’anno scorso nel medesimo arco temporale di riferimento. Il dato, aggiornato al 7 febbraio 2019, si riferisce alle richieste di definizione agevolata presentate a partire dallo scorso 6 novembre quando Agenzia Riscossione ha pubblicato i modelli per fare domanda. La cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal decreto legge n. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018), consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato dalla legge al 30 aprile 2019.

Cartelle rottamate con pochi clic

I contribuenti che intendono aderire alla “rottamazione ter” delle cartelle possono compilare e inviare le richieste direttamente online dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps.

Per utilizzare il servizio “Fai D.A. te” in area pubblica, bisogna accedere alla home page del portale ed entrare nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2018. In questa sezione, cliccando sull’apposito link, è innanzitutto possibile richiedere via email il “prospetto informativo”, cioè l’elenco delle cartelle e avvisi di pagamento che possono essere “rottamati” e l’importo dovuto “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Quando il contribuente è in possesso di tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione debitoria, può cliccare sul link che consente di compilare direttamente sullo schermo il modello DA-2018, cioè la domanda per “rottamare” cartelle e avvisi. È necessario inserire i dati anagrafici, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo e-mail di riferimento. Bisogna poi inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi che si vogliono definire in forma agevolata e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Infine, come ultimo passaggio, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate e inviare la domanda. L’Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un link per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare il prospetto informativo, compilare e inviare la domanda di adesione.

In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 13 febbraio 2019)

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




Certificazione Unica “CU 2019”. Disponibili le prime versioni dei software di compilazione e controllo

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, approvati i nuovi modelli per la Certificazione Unica “CU 2019” 

Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2019 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Obbligati alla trasmissione della certificazione sono tutti i sostituti d’imposta che nell’anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, compresi quelli che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Stesso obbligo, anche per invio dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché per l’invio dei dati relativi alle locazioni brevi.

Sanzioni per l’omesso/errato invio

Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 (par. 2.6 in “Finanza & Fisco” n. n. 43/2014, pag. 3016), non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione (100 euro) di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

Pronti i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le prime versioni dei software che permettono di compilare e verificare le Certificazioni uniche 2019.

 Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2019

(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019)

Il software Certificazione Unica 2019 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Link al software di controllo

(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019)

La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.




Manovra 2019: dal Mef le schede esplicative del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2019

Il Dipartimento delle finanze del Mef ha pubblicato le schede di sintesi relative alla Manovra di bilancio 2019.
Le schede consentono di consultare le disposizioni normative, le finalità delle stesse e individuare i destinatari della norma e la relativa durata.

Link alle schede Mef relative al Decreto fiscale (D.L. n.119/2018)

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Link alle schede Mef relative alla Legge di Bilancio (Legge n.145/2018)

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2018

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Speciale – Manovra 2019

 

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

 

La guida

normativa

 

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

Vedi anche:

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

 

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

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Spese sanitarie: ora è possibile la consultazione online

Sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico è possibile:

  • consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie. E’ possibile esportare tali dati, nonché visualizzare alcune statistiche quali, ad esempio, la ripartizione delle spese, sia per tipologia erogatore che per tipologia di spesa, e la relativa distribuzione mensile;
  • segnalare eventuali incongruenze: le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Il Sistema TS provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al soggetto che ha effettuato l’invio, affinché possa procedere alla eventuale correzione dell’anomalia. Tale funzionalità è disponibile per i dati relativi all’anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020);
  • esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale funzionalità è disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio (secondo le indicazioni condivise con il Garante per la protezione dei dati personali).

Il Sistema TS non renderà disponibili all’Agenzia delle entrate i dati per i quali risulta la richiesta di opposizione da parte del cittadino.

Oltre alla consultazione dei dati, è possibile:

  • sui dati di spesa dell’anno in corso (es. anno 2019), segnalare eventuali incongruenze, ai fini della relativa correzione da parte dei soggetti che inviano i dati;
  • sui dati di spesa dell’anno precedente (es. anno 2018), selezionare, nel solo mese di febbraio, i dati per i quali esprimere la propria “opposizione”, impedendo in tal modo che tali dati di spesa siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata del cittadino, per la parte relativa alle spese sanitarie.

Modalità di accesso

L’accesso al servizio di consultazione è possibile accedendo sul sito www.sistemats.it mediante:

  • SPID;
  • Tessera sanitaria (TS e TS-CNS): per poter utilizzare la propria tessera sanitaria CNS, è necessario averla precedentemente attivata (secondo le indicazioni regionali);
  • credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del  Mef)



Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

 

Di seguito, una breve analisi dei citati interventi normativi.

Misure urgenti in materia di enti del terzo settore – (Art. 1, commi 8-bis e 8-ter)

I commi 8-bis e 8-ter dell’art. 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-bis posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame, l’abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale. Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento.

In dettaglio, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma 52-bis.

Viene così posticipata l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare ai sensi del nuovo comma 52-bis.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l’abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis. Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi siano individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi – (Art. 1-bis)

L’articolo 1-bis, reca modifiche agli istituti definitori della rottamazione e saldo e stralcio e alla disciplina del regime forfettario.

Nel dettaglio:

  • consente l’accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE;
  • dispone l’inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019;
  • modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 1-bis al comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Nel testo previgente, il comma 23 del richiamato articolo 3 precludeva l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non avevano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, l’accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
  • seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
  • rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La successiva lettera b), del comma 1,  modifica l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018. Con le modifiche in esame sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.

Come si ricorda che il novellato articolo 5 ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il comma 2 interviene sul comma 193 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

I commi da 184 a 199 della legge di bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

La modifica in commento specifica, innanzitutto, che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle persone fisiche. Vengono, inoltre, aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall’anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il comma 3 in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie – (Art. 9-bis, comma 2)

L’articolo 9-bis, al comma 2, amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici – (Art. 11-bis, commi 11-15)

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell’IVA è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi «l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi». Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l’istituto dell’inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente «ricevuto e ceduto detti beni».

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, l’Inps ha riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232