Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: l’Agenzia delle entrate-Riscossione approva il modello per fare domanda
Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Il modello SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.
Chi può aderire
Ilmodello SA-STper aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:
omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.
Quanto si paga
Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.
In particolare si verserà:
il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro;
il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro;
il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.
Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.
Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Come e dove presentare la domanda
Il modello SA–ST deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”. Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Il modello SA–ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate, tempo per tempo, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Per chi resta fuori scatta la rottamazione-ter
In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.
La comunicazione delle somme dovute.
Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del,7 gennaio 2019)
SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2018
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Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – n. 4844 del 28 dicembre 2018:«ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione – Rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-ter) – Applicazione della disposizione di cui all’articolo 54 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Modalità – Art. 3, comma 10, lett. f-bis), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»
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Si chiama AK05U il nuovo ISA applicabile ai Commercialisti
Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, Suppl. Ordinario n. 1, pubblicato il Decreto Mef 28 dicembre 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche».
Il decreto, approva di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), tra cui ISA AK05U riservato ai commercialisti e ISA AG92U applicabile ai tributaristi, corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l’applicazione del nuovo strumento.
I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.
Sulla base degli indici approvati sarà espresso il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si ricorda che l’indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto. I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
Dagli studi di settore agli ISA
Come chiarito dall’art. 4 del D.M. Mef nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto stesso cessa l’applicazione dei parametri e degli studi di settore a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta
Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.
A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per tutti i dettagli vedi, il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).
Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019
OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita
L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.
Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.
Per saperne di più:
Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»
Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione
Durc regolare per chi presenta l’istanza per la Rottamazione-ter
Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 (di seguito riportato) l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Messaggio Inps n. 4844 del 28 dicembre 2018 con oggetto: Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. “Durc On Line”
In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, «si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015».
Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.
Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, si riepilogano di seguito i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.
A. Definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016.
Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.
In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:
per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.
Si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, del decreto che ha disciplinato la c.d. rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, consentiva di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.
Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.
B. Definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), avente ad oggetto i seguenti carichi:
1) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:
per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
per l’anno 2019, nel mese di febbraio;
2) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016, nella c.d. prima rottamazione;
3) carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.
Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le ipotesi sub 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:
per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
per l’anno 2019, nel mese di febbraio.
C. Definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione-ter), avente ad oggetto i seguenti carichi:
1) i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.
Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:
per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;
2) i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (1).
L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.
Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 80 del 2 maggio 2017, si ribadisce che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, il comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che, «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute», i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse.
Con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata disciplinata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), il mancato tempestivo ed integrale versamento delle rate del piano di definizione ha comportato la decadenza dal beneficio e conseguentemente l’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata. Pertanto, in assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica della regolarità successive alla decadenza dal beneficio devono essere definite con l’attestazione dell’irregolarità.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che, come specificato al precedente punto C., possono aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.
Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dovrà essere verificata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate dalla legge e riepilogate al punto B. In particolare, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una rimissione in termini per il contribuente.
In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.
Nota (1) – L’art. 3, comma 23, del 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che “(…) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile”
Per saperne di più:
Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015
La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.
Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l’articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).