In atto una nuova pericolosa campagna di phishing

La Ragioneria Generale dello Stato informa che è in atto una nuova pericolosa campagna di phishing relativa ad un finto aggiornamento del “certificato webmail MEF”.

Secondo tale mail truffa, che contiene al suo interno il logo RGS, il destinatario viene invitato a fornire le informazioni di accesso alla mail istituzionale per poter continuare a ricevere mail importanti di lavoro.
Al fine di prevenire furti di identità e, più in generale, per evitare di condividere involontariamente informazioni riservate, si fa presente che non è in corso nessuna raccolta di dati personali e nessun aggiornamento di certificati webmail.
Si raccomanda, pertanto, a tutti gli utenti RGS:
• di controllare sempre con la massima attenzione le mail ricevute, verificando l’attendibilità del mittente (nel caso di specie chiaramente fraudolenta), dell’oggetto e del testo del messaggio;
• di non inviare, in nessun caso, dati personali o credenziali di accesso, compilando form ricevuti via posta elettronica o seguendo link di accesso a siti esterni.
In caso di dubbio, si invita a segnalare prontamente al Nucleo Informatico e Supporto Tecnologico (NISuT) dell’IGICS la ricezione di contenuti sospetti. (Così , comunicato pubblicato nel sito http://www.rgs.mef.gov.it/ il 30 gennaio 2019)

Contatti (segnalati nel sito della Ragioneria Generale dello Stato)

 Nisut (rgs.nisut@mef.gov.it)




Disponibili online i modelli Redditi 2019. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale

Sono pronti i modelli Redditi 2019 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2018. Tra le novità presenti nei modelli di quest’anno, la detrazione del bonus verde, le donazioni al Terzo settore e la nuova gestione delle perdite d’impresa. Online anche i modelli Cnm 2019 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2019. Nei modelli Redditi di quest’anno, inoltre, il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Entra in campo il bonus verde

Entra nei modelli Redditi PF e SP la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Donazioni al terzo settore, le novità

Da quest’anno è possibile indicare nei modelli Redditi l’ammontare delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall’IRES. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF.

Nuova gestione delle perdite d’impresa

I quadri di determinazione del reddito d’impresa dei modelli PF, ENC e SP sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all’art. 8 del TUIR. In particolare, dal 2018 le perdite d’impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d’imposta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l’intero importo).

Rivalutazione dei beni d’impresa

Nei modelli Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019)




Debutto ufficiale per gli Isa, pronti i 175 modelli definitivi che entreranno nella dichiarazione Redditi 2019

Sono online in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Approvati oggi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, i modelli dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici e confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019. Il provvedimento di oggi individua, inoltre, i dati da comunicare per il periodo d’imposta 2019. Gli indici di affidabilità fiscale, che subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività economiche relative ai comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. L’approvazione dei modelli, già disponibili in versione bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. del 4 gennaio 2019) del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze che ha approvato l’introduzione di 106 nuovi Isa, dopo i primi 69 introdotti nel marzo 2018. Con un secondo provvedimento pubblicato oggi viene inoltre fissato il programma delle attività di revisione degli Isa applicabili a partire dall’annualità 2019.

Modelli Isa online in versione definitiva

Pubblicati, insieme alle istruzioni, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante della dichiarazione da presentare con i modelli Redditi. I modelli dovranno essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli indici, che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (Dm 23 marzo e 28 dicembre 2018). I modelli approvati oggi dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente, via Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con uno specifico provvedimento.

Definiti i dati rilevanti per il 2019

Lo stesso provvedimento stabilisce che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa per il 2019 sono quelli indicati nei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo e del 28 dicembre 2018, a cui si aggiungeranno quelli già a disposizione dell’Agenzia che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione. È tuttavia possibile che, in fase di elaborazione degli indici, il numero dei dati relativi al 2019 possa essere ridotto e, in particolare, che i dati contabili vengano accorpati o sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito della dichiarazione.

Il programma delle attività di revisione

Con un secondo provvedimento di oggi vengono inoltre individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall’anno 2019. Si tratta di 89 Isa in tutto, da approvare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture.

Come funzionano gli Isa

Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Si tratta di uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti più “affidabili” avranno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019)




Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Approvati modelli e istruzioni

 

Con provvedimento 30 gennaio 2019 (Link al sito web dell’Agenzia delle entrate), approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con i modelli Redditi 2019. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Modulistica indici sintetici di affidabilità 2019 (periodo di imposta 2018)
(Link al sito web dell’Agenzia delle entrate)

Istruzioni – Parte generale – pdf

Istruzioni Quadro A – pdf

Istruzioni Quadro F – pdf

Istruzioni Quadro G – pdf

Commercio

Servizi

Professionisti

Manifatture

Agricoltura

 

 

 




Dichiarazioni “Redditi”, Irap e Consolidato: on line i modelli definitivi 2019

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli Redditi persone fisiche (Pf), Redditi società di persone (Sp), Redditi società di capitali (Sc), Redditi enti non commerciali (Enc), Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni approvati, con provvedimenti datati 30 gennaio 2019, sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative approvate nel 2018. In primo piano, il passaggio dai parametri e studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d. “ISA”).

Link ai Modelli dichiarativi 2019, Redditi (PF, SP, SC ENC), CNM e IRAP

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2019–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi);

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2019” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2018;

Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

(Link al sito web dell’Agenzia delle entrate)

 




Quota 100, anticipata e opzione donna. Pubblicate le circolari applicative

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni), con le circolari n. 10 ed 11 del 29 gennaio 2019 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «pensione quota 100», alla pensione «opzione donna», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge i fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021. (Così, comunicato stampa Inps del 30 gennaio 2019)

Per saperne di più:

Le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «pensione quota 100», alla pensione «opzione donna», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – (CIR) n. 11 del 29 gennaio 2019, con oggetto: PENSIONI – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione

La pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – (CIR) n. 10 del 29 gennaio 2019, con oggetto: PENSIONI – Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
La circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.




Fatturazione elettronica e privacy. In carta anche quelle non inviate al Sistema TS

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019)

FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?

Risposta

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato.

La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.

FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

1.) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

  • l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

2.) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.




Quota 100, anticipata e opzione donna. L’INPS comunica le modalità di presentazione delle domande di pensione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – (MSG) n. 395 del 29 gennaio 2019

Oggetto: PENSIONI – Pensioni quota 100, anticipata e opzione donna – Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:

 

  • all’articolo 14, disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta “quota 100”);
  • all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
  • all’articolo 16, stabilisce chele lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

2. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

  • per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
  • per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
  • per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Speciale – Manovra 2019

La Legge di Bilancio 2019

 

Le principali misure
Schede provvedimento a cura del Mef

 

 Il testo della L. n. 145/2018

 

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

 

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




N. 4 del 2019. Questo il numero del decreto legge su Reddito di cittadinanza e Quota 100 pubblicato in Gazzetta

 

Il decreto-legge n. 4/2019 introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il decreto prevede l’introduzione:

  • del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
  • di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

 

 

 

 

Gli incentivi alle imprese

L’articolo 8 prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

Le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Link al testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni». (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2019). In vigore dal 29 gennaio 2019




Processo tributario telematico: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita

Dal 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

In sostanza, spiega il comunicato web pubblicato sul Portale della Giustizia Tributaria “il richiedente indica nelle apposite schede del PTT i dati necessari per individuare la controversia già presente nel sistema informativo e allega il file di richiesta di accesso in formato PDF/A firmato digitalmente, nonché l’atto “Procura-Nomina”, anch’esso firmato digitalmente. Gli uffici di segreteria della Commissione Tributaria esaminano l’istanza e verificano che il soggetto che ha inoltrato la richiesta abbia titolo per accedere alla visione del fascicolo processuale telematico, in quanto parte processuale, sebbene non ancora costituita; successivamente, comunicano l’esito mediante PEC al richiedente.

In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo è consentita all’utente per un periodo di 10 giorni di calendario, mediante l’utilizzo del servizio “Telecontenzioso”, accessibile dalla sua area riservata sul PTT, selezionando la Commissione tributaria competente e inserendo nella schermata di ricerca il numero di RGR/RGA della controversia”.

 

 

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

In particolare, l’art. 16 “Giustizia tributaria digitale” prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.




Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

Il mancato “aggiornamento” da parte del sostituto d’imposta, in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico di intermediari, che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto, obbliga il sostituto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico. Il chiarimento, contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 gennaio 2019, integra le istruzioni impartite dalla precedente circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla Certificazione Unica (link al sito web: www.agenzaentrate.it) ed è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell’ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

La circolare richiamata

Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017 – Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017 – Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017»




Brexit: l’Italia ha predisposto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari in caso di no-deal

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo.

In tale scenario, infatti, a decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE.

Le misure, predisposte in stretto raccordo con le autorità di vigilanza e sentite le associazioni di categoria, avranno piena efficacia ove si verifichi un recesso senza accordo. Con tutta probabilità dette misure verranno adottate con la forma di un decreto legge, qualora ne ricorrano necessità e urgenza.

Le misure in parola mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare, analogamente al periodo transitorio previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE. Durante il periodo transitorio disposto con la normativa in questione, sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari o assicurativi (anche se operanti nel campo della previdenza complementare) – continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l’attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l’attività nel Regno Unito. Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità.

Le disposizioni saranno differenziate in funzione della natura degli intermediari interessati, tenuto conto della normativa europea e nazionale applicabile.

La normativa disciplinerà gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere – sulla base della normativa settoriale applicabile – per poter continuare ad operare anche oltre il periodo transitorio definito, in modo da assicurare un quadro certo che consenta a ciascun operatore di adeguarsi al nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare.

Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento riguardante le sedi di negoziazione e l’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, durante il quale potrà essere proseguita l’attuale operatività secondo la normativa europea di settore, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito.

Per quanto riguarda, poi, gli investimenti dei fondi pensione in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il provvedimento prevedrà la possibilità di continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio.

Si precisa che la disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione.

La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo. (Così, comunicato Stampa Mef n. 15 del 24 gennaio 2019)




Definizione agevolata dei PVC. Approvato il provvedimento con le modalità di attuazione

Pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nel processo verbale.

In cosa consiste l’agevolazione

La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4/1929, dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Le violazioni regolarizzabili

La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni – in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe – contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta. Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 9 del D.L. n. 119/2018. Possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Gli atti interessati dalla nuova misura

Sono definibili i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Come compilare la dichiarazione

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata, vanno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Quando effettuare i versamenti

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La definizione agevolata da parte dei soci

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

Assistenza da parte degli uffici

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019)

Documentazione:

Link al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019, recante: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del DL n. 119 del 2018.»

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (risoluzione n. 8) – pdf  (link esterno sito web: www.agenziaentrate.gov.it

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019
Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145




Antiriciclaggio. Arrivano le regole tecniche per i commercialisti

Approvate dal Consiglio nazionale le disposizioni attuative che saranno vincolanti tra sei mesi

Riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio nazionale della categoria ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.
Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà nei prossimi sei mesi specifiche attività di formazione in modalità e-learning. Decorso tale periodo le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.

In una informativa inviata agli Ordini territoriali, il Consiglio nazionale ricorda che l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

  • valutazione del rischio (artt. 15-16 D.Lgs . 231/2007);
  • adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Con riferimento alla valutazione del rischio, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.

Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.

La conservazione dei documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

“Con questo documento – afferma il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani – ci siamo impegnati a definire indicazioni che tutelino il più possibile i colleghi e ne semplifichino l’attività, ad esempio nell’ambito delle funzioni ausiliarie del giudice e nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. Uno sforzo che abbiamo compiuto tenendo inevitabilmente conto degli spazi ristretti concessici da una legge che, come noto, giudichiamo comunque eccessivamente penalizzante per i professionisti in quanto ancora oggi troppo concentrata sugli adempimenti formali”.

Link al documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” . (Link esterno al sito web:  www.commercialisti.it)




Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente. L’esercente è obbligato fornirne una copia su carta

Risposte dell’Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2018

Domanda

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?
Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti?  In che modo?

Risposta

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.

A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

 




E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

 

Pubblicate nel sito del CNDCEC le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

  • Contenuto delle fatture elettroniche
  • Emissione e ricezione
  • Conservazione
  • QR code
  • Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
  • Spese per carburanti
  • Rapporti con l’estero
  • Portale fatture e corrispettivi
  • Deleghe

Link alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31/32 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Speciale Modulistica 2019

 

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

La dichiarazione annuale IVA 2019

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2018

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10659/2019: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

Il modello IVA 74-bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa

Istruzioni e modello

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10665/2018: «Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

Il provvedimento approva il modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2019.


Avvertenze 
– Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis. Le novità dei modelli

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74-bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni. Diverse le novità. Nel 730, ad esempio, fa il suo ingresso la detrazione per le spese per l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, mentre nel modello IVA trovano spazio le ultime disposizioni in materia di Gruppo IVA. La Certificazione unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.).

Modello 730/2019: new entry gli incentivi per assicurazioni e trasporto pubblico

Entrano nel 730 alcune novità, dalle detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al trasposto pubblico a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico. L’Agenzia ricorda che per fruire delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Modello IVA/2019, cambiamenti per gruppi IVA e regime forfettario

Novità anche per i contribuenti IVA. Nel modello è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo. È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Infine, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

Certificazione Unica 2019, spazio ad A.P.E e particolari tipologie reddituali

Nella Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016. Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.

Pronti anche i modelli 770 e Cupe

Disponibili da oggi anche il modello 770/2019 e lo schema di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social Lending). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019)

(Link al sito https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 




Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

Maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL relativi ad annualità pregresse accertati in pendenza di ricorso. Effetti contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
di Marco Peirolo

Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019. Più costosi i ravvedimenti e le rate dei condoni ex D.L. n. 119/2018
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Detrazione IVA su beni di terzi – Diritto – Condizioni

Lavori di abbellimento di locali di terzi condotti in locazione eseguiti al fine di ottimizzare le vendite. Non si può escludere la detraibilità dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 30218 del 22 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Fattispecie – Lavori di ristrutturazione sostenuti con riguardo ad un immobile condotto in locazione da adibire a negozio di mobili – Detraibilità – Condizioni – Inerenza o strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale esercitata o da avviare – Necessità – Artt. 19 e 19-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Territorialità dell’imposizione diretta – Presupposto della “base fissa per l’esercizio della sua attività”

Imponibilità del reddito di lavoro autonomo del professionista non residente. Elementi costitutivi del presupposto della “base fissa”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 31447 del 5 dicembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) -Convenzione Italia-Svizzera ratificata con L. 23/12/1978, n. 943 – Redditi conseguiti in Italia per attività professionali -Imponibilità a carico del non residente Svizzero – Presupposto della “base fissa per l’esercizio della sua attività” – Elementi costitutivi – Art. 23, comma 1, lett. d) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte a domande più frequenti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su compilazione, emissione e trasmissione

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornamento del 21 dicembre 2018

 

Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Deduzione di maggiori oneri contributivi sub iudice

Maggiori oneri contributivi pregressi contestati e sub iudice accertati a soggetti “OIC adopter” diversi dalle micro-imprese. Le Entrate intervengono sulla possibilità di deduzione di una quota “stimata” delle somme controverse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 5 dicembre 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL, oltre a sanzioni e interessi, accertati per anni pregressi, richiesti a seguito di ispezione congiunta dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL – Atti di recupero contestati e “sub iudice” – Analisi dei consulenti legali del contribuente riguardo al grado di sostenibilità della pretesa degli enti previdenziali e assicurativi – Esito – Probabilità del mancato riconoscimento delle pretese degli enti per una quota pari al 50 per cento delle somme richieste – Applicazione del principio di prudenza e certezza che informa le appostazioni di ordine civilistico – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Limiti – Conseguenze – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come modificato dall’art. 13-bis del D.L 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L. 27/02/2017, n. 19) – Artt. 107, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

Saggio di interesse legale

Interessi legali: dal 2019 allo 0,8 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Ridefinite le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche»

 

Fatturazione elettronica
Regole tecniche e disposizioni attuative

 

E-fattura. Le modifiche alle regole tecniche e alle modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot.n. 524526/2018: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018»

Il testo del Provvedimento del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

Il testo del Provvedimento del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»

 

Servizi di pubblica utilità nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi IVA regolati con contratti stipulati precedentemente al 1° gennaio 2005: codici identificativi univoci contrattuali – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al SdI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2018, prot. n. 527125/2018: «Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Esercenti degli impianti di distribuzione di carburante: istituito il codice tributo per usufruire del bonus per le commissioni sulle transazioni elettroniche

Pronto il codice tributo che permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese per le commissioni sui pagamenti elettronici per l’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte degli operatori Iva.

L’agevolazione si applica sulle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018. La Legge di Bilancio 2018, infatti, stabilisce che le spese per l’acquisto carburanti e lubrificanti, idonee a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva, sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Il codice tributo che gli esercenti dovranno utilizzare per usufruire del credito d’imposta è 6896. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2019)

Per saperne di più:

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 14 gennaio 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

 

 




Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfetaria per il periodo d’imposta 2017

Con il comunicato stampa di oggi (di seguito riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.

Si ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2019)

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

“L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale”. (Così, comunicato Mef n.7 del 14 gennaio 2019)




Revisori legali. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018

 

“Dal 1° gennaio 2019 non è possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018, conformemente all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze. Il completamento dei corsi, per coloro che non li avessero già utilizzati, attribuirà i crediti soltanto in relazione all’anno 2019. I contenuti presenti saranno ulteriormente integrati dal mese di marzo”. (Così, comunicato del sito web: www.rgs.mef.gov.it)

Circolari 

Link al Documento (esterno a sito web: http://www.rgs.mef.gov.it)/

Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28 – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 6 del 28 febbraio 2018, recante: «Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135».

Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Istanza di accreditamento

Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Schema di convenzione

Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Scheda corsi




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2019 il termine per il contributo annuale. Il mancato versamento è causa di sospensione

Scade il 31 gennaio 2019 il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 – è pari ad euro 26,85.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione Revisione legale > Contributi annuali  (del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/, nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e  con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione”




Esonero dalla fattura elettronica per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991. Comprese le pro-loco

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con una risposta pubblicata nelle Faq l’11 gennaio 2019 

Domanda Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta, No.

Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per «i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta». La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che «alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 27 novembre 2018)

 




Bilanci 2018. Pronta la nuova tassonomia XBRL

 

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019, il Mise informa che è disponibile, dal giorno 23 novembre 2018 nel sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

 

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.

“Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 23 novembre 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

 Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina http://www.agid.gov.it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’associazione XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

 

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/

Come evidenziato dall’’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nel proprio sito web: Home Dati Formati aperti XBRL – Standard formato elettronico editabile per la presentazione dei bilanci, “La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall’art. 2435-ter del codice civile; nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest’ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa). Oltre alla nuova tassonomia PCI_2018-11-04, viene reso disponibile anche un documento esplicativo che dettaglia le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione”.

La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2018-11-04, dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; il nuovo tracciato, quindi, non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1.3.2019 per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell’esercizio in data 1.1.2016 o successiva. La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs n.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.




Il Governo ha approvato, in esame definitivo, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019,  ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della  assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

 




Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

 

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, forniti i chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal D.Lgs. 105/2018), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»




Fatturazione elettronica. In Gazzetta le nuove modalità per pagare il bollo

Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Il decreto per facilitare l’adempimento da parte dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l’imposta dovuta sara calcolata e resa noto al contribuente dall’Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.

 

Il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;

Visto l’art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

Decreta:

Art. 1
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».

 

Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria