“Manovra Monti”: parte la sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo dell’Archivio dei rapporti finanziari

In attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Cd. Manovra Monti, con l’ausilio di una procedura informatica, saranno individuate le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.

Si ricorda, che con il citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, era stato previsto che il direttore dell’Agenzia delle entrate individuasse criteri per elaborare, con procedure centralizzate, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Tali criteri non sono mai stati emanati e nessuna lista selettiva è mai stata elaborata. Per questo motivo il legislatore in sostituzione dell’obbligo di predisposizione delle liste selettive, con la legge di stabilità per il 2015 ha invece previsto l’utilizzo dei dati, anche finanziari, per effettuare analisi del rischio di evasione, ora avviata in via sperimentale con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari», pubblicato il 31.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell’esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

L’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta ha introdotto il comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento. I criteri di selezione dei modelli F24 da sottoporre alla verifica si riferiscono:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte

 

Allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti, a decorrere dalla data del 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato il 28.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disciplina normativa di riferimento:

  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, recante le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione;
  • articolo 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevedono, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi annui superiori a 5.000 euro (n. 7) oppure superiori a 50.000 euro (n. 7-bis, per le start-up innovative), l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito;
  • articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevede, in caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti;
  • articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in tema di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.



Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”

L’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali.

La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

La piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo.

Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. (Così, comunicato web dell’Inps del 21 agosto 2018)




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Nuovi termini di versamento rateizzato delle imposte per i titolari di partita IVA

Sono state rimodulate le scadenze 2018 per i versamenti rateizzati delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai titolari di partita IVA: qualora optino per il differimento previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, potranno versare le imposte in quattro rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che è stato firmato dal premier Giuseppe Conte e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Cosi, comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 129 del 14 agosto 2018)

 




Nuovi tentativi di phishing con oggetto “Re: Rimborso Rai –A8005W” L’Agenzia raccomanda di cestinare le false mail senza aprirle

Attenzione alle e-mail inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.

Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false e-mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate. L’oggetto della mail è “Re: Rimborso Rai – A8005W”; nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).

Oggetto della e-mail e importo del fantomatico rimborso possono variare, ma in ogni caso le e-mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia e nascondono un evidente tentativo di truffa.

L’Agenzia raccomanda pertanto di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

L’Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Pagamenti e Rimborsi > Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 agosto 2018)




Nel mese di agosto Entrate e Riscossione “congelano” cartelle e comunicazioni

Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l’obiettivo di evitare inutili disagi, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

La regionalizzazione del dato complessivo

Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente “congelati” dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l’Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l’Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D’Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni in cui si evidenzia l’eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del D.P.R. n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all’anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le lettere di compliance relative a varie tipologie di reddito, per l’anno d’imposta 2014, attraverso le quali l’Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.

La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell’Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila). Chiudono la classifica Molise, Valle d’Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Poco meno di 450mila cartelle si fermano per la pausa estiva, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera). Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d’Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto. (Così, comunicato dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2018)

Si ricorda che durante il periodo estivo, oltre ai termini processuali (dal 1° al 31 agosto), ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art. 7-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016), sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre:

  • i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (comma 16);
  • i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (comma 17).



Investimenti pubblicitari incrementali. Approvato il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dal Regolamento attuativo, con cui è approvato il modello di comunicazione e sono definite le modalità per la fruizione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali di cui all’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Link al provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 con cui è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. (Link al il sito internet del Dipartimento l’Informazione e l’Editoria: http://informazioneeditoria.gov.it.

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.170 del 24 luglio 2018.




Sport dilettantistico. Il quesitario sulle agevolazioni fiscali

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E di oggi, (1° agosto 2018) con la quale l’Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

 

Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico

 

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni.

 

Il perimetro della legge n. 398/1991

 

Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l’Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

 

Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae

 

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del D.Lgs n. 471/1997.

 

Sì alla cessione di un giocatore senza finalità speculative

 

Con la circolare di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

 

Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale

 

Nel documento di prassi, l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

 

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali

 

Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, per l’Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise). (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018, con oggetto:IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA DI BOLLO – Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro – Qualificazione tributaria – Applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Applicazione del regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR – Effetti della riforma del terzo settore (CTS) sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR – Questioni emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.Lgs.03/07/ 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (CTS)

Raccolta di circolari e risoluzioni in tema agevolazione per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche

Associazioni sportive dilettantistiche: la violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro ex art. 25, comma 5, della L. 133/1999, comporta la decadenza delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991. Salvi gli atleti e sponsor

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 6 maggio 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dal comma 5 dell’art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Vigenza dell’art. 4, comma 3, del D.M. 26/11/1999, n. 473 – Esclusione – Conseguenze – Non fondatezza del disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti – Non fondatezza del disconoscimento del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD»

Società sportive professionistiche: le risposte ai quesiti su trattamento fiscale da riservare ad ammortamenti, contratti, trasferte, ritiri e sponsorizzazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 20 dicembre 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – IVA – Risposte a quesiti su questioni fiscali d’interesse per società di calcio professionistiche e sportivi professionisti emerse nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e delle Leghe Nazionali Professionisti – L. 23/03/1981, n. 91»

Obblighi contabili e statutari per le associazioni e società sportive dilettantistiche: solo le violazioni sostanziali rilevano per la disapplicazione del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 24 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Risposte ai quesiti – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi – Conseguenze – Sanzioni tributarie applicabili – Art. 9, comma 3, del D.P.R. 30/12/1999, n. 544 – D.M. 11/02/1997 – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 9 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati – Violazione – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289»

Ulteriori chiarimenti sull’ ambito di applicazione della remissione in bonis

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 12 dicembre 2012: «Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis».

Enti non profit: sempre obbligatorio il rendiconto annuale economico e finanziario, ma nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’ente che non svolge attività di impresa 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126 E del 16 dicembre 2011: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Scritture contabili degli enti non commerciali – Adempimenti contabili ed obbligo di rendicontazione – Esclusione dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’ente non commerciale che non svolge attività di impresa commerciale – Fondamento – Obbligo di redigere un rendiconto annuale economico e finanziario anche in assenza di attività commerciale – Sussistenza – Specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi – Adempimento obbligatorio solo ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali – Art. 20, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Sponsor di associazioni o società sportive dilettantistiche: deducibili i corrispettivi per contratti in misura eccedente l’importo annuo di 200.000 euro in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 23 giugno 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica (Associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro) – Reddito di impresa – Sponsorizzazioni con erogazione di somme non superiori all’importo annuo di 200.000 euro – Per “presunzione assoluta” le somme erogate costituiscono, in ogni caso, entro tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa per le imprese-sponsor – Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro – Possibilità – Condizioni – Natura del rapporto contrattuale che presenti tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria – Rispetto dei principi generali recati dall’art. 109 del D.P.R. 917/86 (competenza, certezza, inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili) – Società e associazioni sportive dilettantistiche – Rilevanza reddituale dei proventi delle sponsorizzazioni – Entro il limite dei 250mila euro l’anno (compresi gli altri proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali) – Possibilità tramite opzione della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi prevista dalla legge 398/1991 e conseguente applicazione del regime speciale previsto ai fini Iva, dall’art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili – Limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d’imposta della soglia pari dei 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Artt. 108, comma 2 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Le risposte contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010

Agevolazione IRPEF per i compensi corrisposti dalle associazioni sportive: il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» esteso anche alle attività non direttamente finalizzate a realizzare una manifestazione sportiva

Risposta Quesito 1 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi diversi – Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche – Concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa – Estensione alla formazione, didattica, preparazione e all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica – Art. 67 (già 81) comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 5, del D.L. 30/12/2008, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/02/2009, n. 14»

Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro: decommercializzate solo le attività nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” tesserati

Risposta Quesito 2 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Applicazione della disciplina tributaria prevista dalla legge n. 398/91 anche alle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Applicazione del regime agevolativo recato dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR anche nei confronti delle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici – Attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci – Condizione per la decommercializzazione delle attività – I destinatari delle attività risultino «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva) – Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali – Rilevanza ai fini reddituali – Sussistenza – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Il bagno turco e l’idromassaggio non possono essere attività decommercializzate

Risposta Quesito 3 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Specifiche prestazioni agli associati e frequentatori e/o praticanti” tesserati – Bagno turco e dell’idromassaggio – Attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Esclusione»

Il tetto agli stipendi e compensi è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione

Risposta Quesito 4 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289 – Interpretazione – Richiamo ai parametri stabiliti all’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Disposizione antielusiva di tipo sostanziale – Disapplicazione di norme antielusive – Ammissibilità – Condizioni e onere della prova che l’operazione non concretizza un comportamento elusivo – Dimostrazione, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre i parametri stabiliti dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997 non concretizza distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili – Necessità – Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 19/06/1998, n. 259»

Modello enti associativi (mod. Eas): ulteriori chiarimenti su modalità e obblighi di compilazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 1° dicembre 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Risposte ai quesiti – Ulteriori chiarimenti – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148, del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

Modello enti associativi (mod. Eas): natura, effetti, enti interessati e modalità di compilazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 29 ottobre 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Natura, effetti, contenuto – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

Enti di tipo associativo e associazioni e società sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 9 aprile 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Associazioni di volontariato – Nozione di ente non commerciale – Controlli sui circoli privati – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Attività di beneficenza rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS – Agevolazione fino al 31.12.2009 in favore delle ONLUS relativa esclusivamente all’imposta catastale – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

Società sportive dilettantistiche: il divieto di distribuzione anche indiretto dei proventi non vieta, nei limiti previsti dalla disciplina delle ONLUS, l’erogazione di compensi ai soci

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 25 gennaio 2007: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Interpretazione – Richiamo ai criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Caso di specie – Società sportiva di capitali (Srl) senza fini di lucro che eroga compensi al socio in qualità di amministratore, al socio in qualità di istruttore e canoni per l’utilizzo in locazione di strutture di proprietà del socio – Ipotesi per la configurabilità di distribuzione indiretta di utili ai soci»

Associazioni e società di capitali senza fine di lucro in regime ex legge n. 398/91: il superamento del limite dei 250.000 euro in corso d’anno porta al passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 123 E del 7 novembre 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d’imposta del limite d’importo di 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

Regime agevolato per IVA e imposte sui redditi ex L. n. 398/91: per l’opzione il limite massimo dei proventi va ragguagliato alla minore durata del primo esercizio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 E del 16 maggio 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Esercizio sociale inferiore all’anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

La certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 giugno 2003: «CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA – Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche – Art. 94, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

Società e associazioni sportive dilettantistiche: la guida alle disposizioni introdotte dalla finanziaria 2003

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 22 aprile 2003: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IMPOSTE INDIRETTE – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398»

La disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 E del 7 settembre 2000: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA per lo spettacolo – Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo – D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

Modifiche al regime tributario per le associazioni sportive dilettantistiche: i chiarimenti del Ministero delle Finanze sui proventi che non concorrono a formare il reddito, l’applicazione di ritenute ai compensi e i nuovi adempimenti contabili

Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 E dell’8 marzo 2000: «AGEVOLAZIONI – IVA e imposte sui redditi – Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398»

Opzioni e scelte contabili: la comunicazione non rileva più ai fini della validità ma l’omissione comporta ancora riflessi ai fini sanzionatori

Circolare del Ministero delle Finanze n. 209 E del 27 agosto 1998: «IVA – IMPOSTE DIRETTE – ACCERTAMENTO – D.P.R. 10/11/1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»

Enti non commerciali: i criteri per la qualificazione e la determinazione del reddito

Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 E del 12 maggio 1998: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, Sez. I – Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto»

Chiarimenti sulla legge n. 398, intesa a semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA dell’associazionismo sportivo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11 febbraio 1992: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche – Modifiche introdotte dalla legge 16/12/1991, n. 398 in materia di regime forfetario particolare per IVA ed imposte dirette, con particolare riguardo all’esercizio dell’opzione ed ai suoi effetti – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133»