Revisori legali. Nuove istruzioni in materia di formazione continua
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la circolare con le istruzioni attuative dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali per l’anno 2018. Nel documento evidenziato che il differimento dell’obbligo di formazione relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, previsto con la circolare n. 28/2017, non esime il revisore dall’obbligo di maturare complessivamente quaranta crediti entro tale data (venti crediti in relazione al 2017 e venti in relazione al 2018), di cui almeno venti caratterizzanti (dieci crediti caratterizzanti in relazione al 2017 e dieci in relazione al 2018). Di rilievo, anche la precisazione che il citato “differimento comporta la possibilità che l’iscritto al registro imputi i crediti maturati nel 2018 anche al 2017, se in tale anno permane un debito formativo”.
Link al Documento (esterno a sito web: http://www.rgs.mef.gov.it)/
Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli anche per CD e IAP già pensionati iscritti nella previdenza agricola
Ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. Queste le conclusioni del Dipartimento delle Finanze riportate nella risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018.
Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 28 febbraio 2018, con oggetto: IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore dei CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10, e 13, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99
Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie
Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati
Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.
Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018, recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate»», pubblicato il 27 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Big Snow: possibile la disapplicazione delle sanzioni per causa di forza maggiore
L’Agenzia delle entrate, in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, comunica che sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018)
Si ricorda, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie» all’articolo 6, comma 5, stabilisce che «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Pertanto, al contribuente non possono essere applicate delle sanzioni nel caso in cui il mancato pagamento dei tributi sia dipeso da una causa di forza maggiore debitamente documentata.
Processo tributario, oltre un atto su quattro è presentato via digitale
Diffuso il Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario
Dal primo agosto 2017 al 31 gennaio 2018, ossia nei primi sei mesi di piena attività dei sistemi telematici nel processo tributario, oltre un atto su quattro è stato presentato utilizzando le procedura online. In particolare, su complessivi 745.603 atti, tra ricorsi, appelli, controdeduzioni, memorie, 202.452 sono stati presentati telematicamente alle Commissioni, il 27,15%. Il dato emerge dal Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario(Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/) redatto dalla Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È da tener presente che il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale del processo iniziato il primo dicembre 2015. Il deposito telematico degli atti è una facoltà (non un obbligo) che sta riscuotendo sempre maggiore apprezzamento tra gli operatori e si inserisce nel processo generale di digitalizzazione della giustizia e nella semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.
Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). In una circolare i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori
Arrivano i chiarimenti delle Entrateper risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lacircolare n. 3/Edi oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).
Cosa sono i Pir
La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. L’obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.
Il perimetro della disciplina
In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.
Principali nodi affrontati dalle Entrate
Nel documento di prassi, l’Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.
Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni
In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2018)
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96
partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.
In particolare, per dar seguito al disposto dell’articolo 1, comma 5 del citato Decreto Mef del 26 maggio 2017 nella nuova certificazione è stata data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La Certificazione, che deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018, deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È, inoltre, utilizzata per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico. Devono, inoltre, essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR,che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.
Come anticipato, la certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
imprese di investimento e agenti di cambio;
ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
Come ricorda al § 5.5, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, di approvazione della Certificazione Unica (CU 2018), «Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.».
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 9520/2018, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nuova certificazione unica “CU 2018”. Novità e termini di trasmissione e consegna
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell’anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d’imposta 2017. Come è avvenuto l’anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.
La Certificazione Unica è costituita da:
Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
Dati relativi alle locazioni Brevi.
Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
La Certificazione Unica 2018, va trasmessa (modello “ordinario”) per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 e va consegnata (modello “sintetico”) entro il 31 marzo al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo entro il 31 marzo 2018 (termini differito al 3 aprile 2018, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine (31 ottobre 2018) di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.
Entra nella nuova certificazione anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.
Misure fiscali per il 2018. Dalle Finanze le schede di sintesi
Diffuse dal Mef, sessantaquattro schede che illustrano le varie misure fiscali contenute nella manovra economico-finanziaria per l’anno 2018. Seguendo la collocazione delle disposizioni forniscono, per ciascuna novità, una breve descrizione con l’indicazione dell’obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza ed eventuali azioni necessarie per l’attuazione.
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018:«LAVORO – Incentivi per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018:«Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»
I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.
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Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati
Con provvedimento del 15 gennaio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 36/2017), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2018 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:
nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all’INPS in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
nell’Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta.
Le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati
Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella circolare (3 MB) trovano, naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l’accoglimento o meno della dichiarazione 730 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il documento di prassi accompagna il professionista nell’attività di controllo.
La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018
Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 27306 del 17 novembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio – Estinzione del processo – Conseguenze – Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale – Dalla scadenza del termine utile per la riassunzione – Fondamento – Definitività dell’avviso di accertamento – Art. 63, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 -Art. 393 c.p.c.»
Prassi
Soggetti OIC adopter Applicazione del criterio del costo ammortizzato
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione/valutazione contabile di titoli di debito – Applicazione della disciplina transitoria IRES recata dall’art. 13-bis, comma 5, secondo periodo, del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19 – Modalità in presenza di titoli di debito ai titoli acquisiti ante e post 2016 – Applicazione in modo proporzionale delle due regole fiscali differenti in caso di vendita dei titoli effettuate a partire dal 2016 – Necessità – Esemplificazioni – Art. 2426, primo comma, nn. 1) e 9), c.c., come novellato dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Disposizioni finali, transitorie – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»
Artigiani ed esercenti attività commerciali Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018: «LAVORO – Incentivi per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018:«Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»
Relazioni illustrativa e tecnica
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Occupazione. Individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
È stato pubblicato, nel sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.
Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati”.
In sintesi, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.
Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.
Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati
Istituito il portale per la comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una nota con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica. Nel documento, inoltre, evidenziata l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell’Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, a partire dall’1° marzo 2018, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta Nota n. 32 del 15 febbraio 2018.
Fonte normativa dell’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività
L’articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra». Pertanto, detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.
In particolare, per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:
l’abilitazione professionale;
l’iscrizione all’ODCEC (territoriale)
la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.
La predetta comunicazione deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale
La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione
Riguardo le sanzione per l’omessa comunicazione obbligatoria tramite di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, lacircolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, ha evidenziato “che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma nonex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Ndr. legge abrogata dall’art. 10, comma 11, L. 183/2011)”. Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F) nella quale si è “osservato che il delitto – punibile ai sensi dell’art. 348 Cp – non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.”.
Eventuali sanzioni «improprie»
Limiti nell’utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell’acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail.
Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018
Principio di omnicomprensività e funzione sostitutiva di reddito. Soggette ad IRPEF le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità
L’indennizzo, a prescindere dal nomen iuris, erogato per compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, va assoggettato a tassazione. In particolare, le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità, al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, in quanto sostitutive di reddito da lavoro, concorrono alla formazione del reddito, ai sensi combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione. È questo in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 16/E del 15 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate.
Per principio di omnicomprensività, vedi: circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, secondo cui devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra la effettività della prestazione di lavoro resa ed i compensi percepiti.
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 15 febbraio 2018, con oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità – Funzione sostitutiva di reddito – Ristorare il lavoratore per la riduzione del salario – Sostitutivo di reddito di lavoro dipendente – Applicazione del principio di omnicomprensività – Conseguenze – Tassabilità – Art. 8 del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148 – Artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»
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Con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono state apportate modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Di seguito le istruzioni aggiornate.
Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale
I chiarimenti del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari.
Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.
Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.
I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.
1.Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
2. Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start- up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.
3. Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
4. Limiti e condizioni di ammissibilità
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.
La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
5. Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).
La comunicazione dovrà contenere:
i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra;non il singolo giornale o la singola emittente);
l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
6. Controlli
L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.
°°°°°°
I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.
In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it
Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.
Obbligo formativo dei revisori legali. Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione
Con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Consiglio nazionale dei commercialisti dà notizia di aver siglato con il MEF un Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti all’Albo ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.
Comunicazione che seguel’informativa n. 15/2018 (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) agli Ordini territoriali nella quale si è sottolineato che nel citato Protocollo sono state definite le modalità operative attraverso il Consiglio nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza e le modalità attraverso cui gli Ordini, attraverso il CNDCEC, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti.
Nel sito del Consiglio, chiarito inoltre, che “poiché il Protocollo d’intesa è stato redatto nel 2017 quando era in vigore il vecchio Regolamento della formazione professionale continua, ed essendo entrato in vigore nel 2018 il nuovo Regolamento, le disposizioni del Protocollo dovranno essere lette alla luce del Regolamento FPC in vigore. Ne consegue che, come già indicato nell’informativa n. 14/2018, (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi – come contemplano gli articoli 6 e 8 del nuovo Regolamento – non può essere fatta valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali. Per lo stesso motivo, lo svolgimento delle attività formative particolari (art. 16 del nuovo Regolamento) non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali”.
Nel Protocollo d’intesa (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) (art. 2) si indica che gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo per i revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati 1 e 2 delProtocolloche contengono le corrispondenze tra i codici dell’elenco materie CNDCEC e quelli indicati nel programma annuale di formazione 2018 adottato dal MEF.
Il Protocollo, inoltre, consente di utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell’assolvimento della formazione dei commercialisti (art. 2, comma 8). I dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti agli Ordini territoriali mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a disposizione dei presidenti degli stessi Ordini dal prossimo 10 marzo, nell’area riservata del sito internet del Consiglio nazionale.
Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto all’Albo il numero complessivo dei crediti formativi ottenuti nel 2017. Gli Ordini, inoltre, dovranno tener conto dei crediti acquisiti tramite le attività di e-learning senza alcun limite”.
Nei prossimi mesi, gli Ordini territoriali riceveranno tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per il 2017. Inoltre, il rinvio al 31 dicembre 2018 della scadenza per l’obbligo formativo 2017 dei revisori legali (circolare RGS n. 28/2017)consente agli Ordini e al Consiglio nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018 (previsto dall’art. 3 del Protocollo) per la trasmissione dei suddetti dati
Ne consegue che, come indicato nella sezione“Revisione legale”del sito del MEF, i crediti maturati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori saranno registrati dal Ministero solo nei prossimi mesi in seguito alla comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale. Pertanto, gli iscritti all’Albo, non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti. In merito, alla comunicazione dei crediti maturati in relazione all’anno 2017 nella citata sezione del sito Mef si legge che “i crediti maturati saranno registrati soltanto in seguito alle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto previsto sia dalla circolare n. 26 del 2017che dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati” con l’ulteriore specificazione che “Non si terrà conto di alcuna altra modalità di comunicazione, per motivi organizzativi e operativi. Gli iscritti al registro sono pertanto invitati a non trasmettere né documentazione di qualsiasi tipo né istanze di registrazione dei crediti”.
Commercianti e artigiani: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018
L’Inps, con la circolare 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. Per l’anno 2018 le aliquote contributive sono pari alla misura del 24%. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214
Precompilate 2018. Trasmissione telematica dei dati rilevanti anche per asili nido e terzo settore
La precompilata compie dei passi avanti e da quest’anno accoglie anche le erogazioni liberali e le rette per asili nido. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, infatti, dettano le istruzioni per la trasmissione telematica di queste informazioni e forniscono chiarimenti sulle modalità con cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei dati da parte del Fisco per l’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata. In base ai provvedimenti, firmati dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini e approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, l’opposizione all’utilizzo dei dati può essere esercitata via fax o mail fino al 28 febbraio 2018 per le spese relative alla frequenza degli asili. Per le informazioni relative alle erogazioni liberali, invece, i cittadini potranno esercitare la propria opposizione fino al 20 marzo.
Rette versate agli asili nido
A partire da quest’anno, gli asili nido devono trasmettere telematicamente alle Entrate una comunicazione con le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ciascun figlio per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili. La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette.
Dati delle erogazioni liberali
Dal 2018 le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni possono scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dai contribuenti persone fisiche. Possono inoltre comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Cos’è l’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata
I contribuenti che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido, e tutti coloro che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati di tali spese o erogazioni, inclusi i relativi rimborsi ricevuti, e di non farli inserire quindi nella propria dichiarazione precompilata.
Naturalmente, i dati, per quali è stata esercitata l’opposizione, possono comunque essere inseriti nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge per la detraibilità delle rette per la frequenza degli asili nido o, nel caso specifico delle erogazioni liberali, per la loro eventuale detraibilità e/o deducibilità.
Tempistica e modalità per esercitare l’opposizione
In particolare, l’opposizione all’utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il 28 febbraio 2018, comunicando le informazioni contenute nel modello fac-simile di richiesta di opposizione che sarà pubblicato il 12 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all’asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa. Tale comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it, oppure, inviando un fax al numero 0650762651.
Riguardo le erogazioni liberali, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei relativi dati si effettua con le seguenti modalità:
già da quest’anno, quindi in riferimento al 2017, comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate fino al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. In questo caso, vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile che sarà pubblicato il 12 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it, oppure, inviando un fax al numero 0650762650;
comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata. Quest’ultima modalità si applica però con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2018, quindi sarà utilizzabile il prossimo anno.
Sicurezza dei dati e accessi controllati
La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dalla cifratura e da misure di controllo degli accessi al sistema dell’anagrafe tributaria. Inoltre, i dati e le notizie trasmessi dai soggetti tenuti alle comunicazioni sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria e non saranno accessibili fino alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opposizione. In caso di opposizione, infine, i dati relativi al contribuente sono cancellati integralmente dall’archivio. (Così, comunicato stampa del 10 febbraio 2018)
Elenchi intrastat: le istruzioni per l’uso e la compilazione si adeguano alle semplificazioni 2018
Con la determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018delle Dogane di concerto con le Entrate e Istat, approvate nuove istruzioni per la compilazione degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le nuove istruzioni “si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018” (art.2).
Nota del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 6 agosto 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2010, pag. 2589) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Ulteriori chiarimenti – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 21 giugno 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2010, pag. 1983)con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Risposte ai quesiti pervenuti al Forum Intrastat– Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L .30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 marzo 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2010, pag. 772)con oggetto: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia – Applicazione del meccanismo del reverse charge – Esercizio da parte del legislatore nazionale della facoltà ex art. 194 della direttiva 2006/112/CE – Conseguenze – Obbligo di utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente – Primo periodo di applicazione – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti l’applicazione non corretta delle nuove regole sull’inversione contabile – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Termini di presentazione – Periodicità – Contenuto – Modalità di presentazione-Nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi – Primo periodo di applicazione – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria dovuta al tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione dei nuovi elenchi – Artt. 194 e 196, della direttiva 2006/112/CE – Modifiche alla direttiva IVA – Direttiva 2008/8/CE – Direttiva 2008/117/CE – Provvedimenti nazionali di recepimento – Art. 1, comma 1, lettera h), D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010 – D.M. 22/02/2010 – Disposizioni esimenti l’applicazione delle sanzioni – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2017
ATTENZIONE:
gli articoli di questo numero della rivistasono consultabili solo dagli abbonati registrati
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018: «IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale – Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda – Determinazione del valore e della base imponibile – Valore di avviamento – Rilievo – Scelta – Giudizio rimesso al giudice di merito – Fondamento – Insussistenza in base a perdite subite – Esclusione – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale -Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda (o ramo d’azienda) – Valorizzazione dell’azienda – Nella specie accertamento del valore del ramo aziendale – Ramo d’azienda inattivo da anni e suscettibile di perdite future – Rilevanza dell’avviamento negativo (o badwill) nella determinazione della base imponibile – Fondamento – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Riscossione dell’imposta – Soggetti obbligati – Notaio rogante – Rimborso – Legittimazione – Esclusione – Fondamento – Art. 77, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»
Prassi
Accollo del debito d’imposta altrui
Estinzione per compensazione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140 E del 15 novembre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Accollo d’imposta – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione – Esclusione – Incertezza normativa per i pagamenti dei debiti tributari accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi -Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni per le compensazioni effettuate fino al 15 novembre 2017 – Art. 8, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 1273 c.c.»
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 29 gennaio 2018:«IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura -Determinazione del reddito agrario – Attività floro-vivaistiche – Attività agricole connesse – Attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 13/02/2015 – Art. 2135 c.c.»
Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 18 del 31 gennaio 2018:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L 11/12/2016, n. 232»
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software
Diffusa lacircolare con le istruzioni sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del software. Il documento di prassi fornisce i criteri sistematici per l’individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati. Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, la circolare richiama l’attenzione sulla necessità che la documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.
L’agevolazione in pillole
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con:
Superammortamento e Iperammortamento
Nuova Sabatini
Patent Box
Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
Fondo Centrale di Garanzia
Soggetti destinatari dell’incentivo
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Link ai documenti:
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con oggetto: OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014
Voucher digitalizzazione. Termine finale di presentazione posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018
Con decreto direttoriale 9 febbraio 2019 disposta la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Al fine di consentire comunque alle imprese il completamento delle attività di predisposizione delle domande e l’invio delle stesse, il termine finale di presentazione è posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.
Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni
Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.