Ecobonus condominio. Ok alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area

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I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

Per saperne di più, vedi il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017.




Attenzione alle false email in nome del Fisco

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti
Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti
I link contengono dei virus informatici

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Si tratta di email di phishing contenenti un link che, qualora cliccato, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari. Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.

Le segnalazioni dei contribuenti

In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell’altra tipologia di email si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.

Le email si concludono con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.

Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l’Agenzia consiglia di cestinarle senza aprirle. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017)




Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

Pagine da 20170817_191Finalmente pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle in materia di IVA con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dei versamenti relativi:

  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’IRPEF e dell’IRES (comprese le addizionali), dell’IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai “forfetari” e dai “minimi”, cedolare secca ), dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
  • al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese “traspararenti”. In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell’atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e dei sostituti d’imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1
Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017




Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell’istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l’applicazione “DCT” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.

Il termine per definire le liti

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.

Cosa può essere definito

La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici. (Cfr. comunicato Agenzia delle entrate del 9 agosto 2017)




“Prima casa” inagibile a causa del sisma: replicabile l’agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, del 1° agosto 2017, con cui l’Agenzia risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.

Il quesito oggetto dell’interpello

In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione 107/2017 l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Ok all’agevolazione bis

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° agosto 2017)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E del 1° agosto 2017, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Condizioni per la fruizione dell’agevolazione – Condizioni di non prepossidenza di altro idoneo ad abitazione – Deve trattarsi di immobile idoneo a sopperire ai bisogni abitativi – Possesso di altro immobile assolutamente inidoneo (quale può essere, ad esempio, per inagibilità dovuta a terremoto) all’uso abitativo” – Conseguenze – Spettanza delle agevolazioni – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131