Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Una breve guida per chi riceve l’invito delle Entrate

Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico pf 2016. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi

Questo tipo di comunicazioni sprint consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d’incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell’invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della tax compliance e l’efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l’invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza

In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l’indirizzo dell’ufficio a loro più vicino. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 26 ottobre 2016)

(Link al fac simile di lettera pro-compliance)

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016:«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Voluntary disclosure bis. Possibile utilizzare il vecchio modello di istanza

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla legge n. 186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater, comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017.

Cosa prevede il decreto articolo 7)

La nuova norma prevede che le domande siano presentate secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016.

Tuttavia, coloro che intendono inviare già a partire da oggi l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento.

Inoltre possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 25 ottobre 2016)

Per saperne di più:




Rottamazione delle cartelle esattoriali e nuove comunicazioni trimestrali IVA: pubblicato in Gazzetta il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Si riporta il testo delle disposizioni riguardanti la cd “Rottamazione delle cartelle

Art. 6

Definizione agevolata

1 . Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Link al testo integrale del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».




Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L’Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito. Da oggi, infatti, il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell’Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Le lettere di compliance nel dettaglio

Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.

Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.

L’ABC delle comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.

Un’assistenza multicanale dedicata e un nuovo vademecum online

L’impegno dell’Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini è sempre presente e, quindi, anche in questo caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione servizi con operatore > comunicazione accertamento.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Inoltre, sul sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile da oggi anche un guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega i passi da fare per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il ravvedimento in pochi semplici passi

Le lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997), fruendo così della sanzione ridotta per infedele dichiarazione.

Grazie al calcolatore disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l’Irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).

Le sanzioni ridotte caso per caso

Le Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90%).

Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al

  • 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
  • 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati. (Così, comunicato stampa agenzia delle entrate del 24 ottobre 2016)

Link al sito dell’Agenzia delle entrate dove è presente ilcalcolatore” online gratuito, realizzato per il calcolo delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2016

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Commenti

Le spese di rappresentanza: nuovi criteri di deducibilità
di Marco Orlandi

 

Mancato perfezionamento della notifica processuale per causa non imputabile al notificante: riattivazione dell’iter notificatorio in tempi stretti
di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Notificazione di atti processuali – Rimedi in caso di mancato perfezionamento non imputabile al notificante

Mancato perfezionamento notificazione non imputabile al notificante: Fissato un termine “ragionevole” per la ripresa del procedimento. Nuova notifica entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Dell’atto di impugnazione – Esercizio di attività defensionale “extra districtum” – Elezione di domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione presso il domicilio eletto – Condizioni – Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE – IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Condizioni – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Tempo massimo per riattivare e completare il processo notificatorio – Termine ragionevole per la ripresa del procedimento, fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c. – Caso di specie – Mancata notifica, in prima battuta, di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio dell’avvocato di controparte del primo grado – Artt. 137, 153, 325, 326, 330 e 360 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

Accesso ai conti bancari del contribuente professionista: presunzioni e prove contrarie ammesse dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzioni basate sui versamenti – Riferibilità alle operazioni imponibili Operatività – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Contenuto»

 

Iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72
Tassatività delle ipotesi previste

Recupero bonus assunzioni per superamento del limite massimo di aiuti “de minimis”: inutilizzabile la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi per l’incremento dell’occupazione – Incentivi (credito d’imposta) alle assunzioni previsti dall’art. 7, della L. 23/12/2000, n. 388 – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2007 – Recupero per indebita utilizzazione di un credito di imposta per aver superato il limite quantitativo del c.d. “de minimis” – Disconoscimento del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno) – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d’imposta – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso di recupero, con motivata revoca, ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Estratto di ruolo
Innesco per l’impugnazione
della cartella non notificata

Ammessa l’impugnazione della cartella conosciuta tramite l’estratto di ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

 

Tribunali

Cartella o AVA INPS per fatti accertati dal Fisco – Rideterminazione di un maggior reddito – Riflessi contributivi

La pendenza della lite fiscale salva il commerciante dagli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al giudice tributario

Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 144 del 13 aprile 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo per l’impugnazione dell’accertamento tributario fondante il recupero – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Emissione avviso di addebito contributivo in presenza di accertamento fiscale impugnato presso le commissioni tributarie: INPS condannato alle spese di lite anche in caso di successivo sgravio in esito al processo tributario

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 700 del 15 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Avviso di addebito INPS di contributi omessi alla gestione commercianti relativi derivanti da un accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – Formazione e notificazione dell’avviso contributivo in pendenza di ricorso dinanzi alla C.T.P. – Accoglimento del ricorso presso il giudice tributario – Sgravio nel corso del processo dell’avviso di addebito opposto – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere e condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite – Ragioni – In pendenza di lite fiscale gli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al Giudice tributario sono illegittimi a prescindere dall’esito del ricorso tributario»

 

Avviso di addebito dell’INPS fondato su accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione dell’atto di recupero dell’Ente previdenziale

Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – Sentenza n. 548 del 23 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa” – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell’art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS (Gestione Commercianti) – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Prassi

Errori dichiarativi
Ravvedimento operoso

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Restituzione dell’azienda
Esercizio della riserva di proprietà

Cessione d’azienda con riserva di proprietà:conseguenze fiscali della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 E del 13 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Responsabilità solidale – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di azienda a rate con riserva di proprietà – Pagamento rateale del prezzo e riserva di proprietà ex art. 1523 e ss., c.c. a favore della parte venditrice – Risoluzione del contratto di vendita di azienda per inadempimento del compratore – Conseguenze fiscali dell’eventuale azione di restituzione dell’azienda esperibile in caso di esercizio della riserva di proprietà – Responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall’acquirente – Disciplina IRES ed IRAP, da riservare in capo al cedente all’eventuale credito residuo non incassato – Disciplina IRES ed IRAP dell’indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale “reductio ad equitatem” prevista dall’articolo 1526, comma 2, del c.c. – Obblighi ai fini dell’imposta di registro in merito all’esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del c.p.c. – Art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 101 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1523 c.c.»

 

Correlazione e consequenzialità tra assegnazione agevolata dei beni ai soci e vendita – Legittimo risparmio d’imposta

Messa in liquidazione della società, assegnazione agevolata e successiva cessione a terzi di immobili ex strumentali per destinazione non è abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 17 ottobre 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione – Immobili strumentali per destinazione appartenenti a società – Messa in liquidazione della società – Mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni – Conseguenze – Fuoriuscita dei beni dal ciclo produttivo dell’impresa e applicabilità della disciplina agevolata per l’assegnazione – Successiva cessione degli immobili effettuata dai soci assegnatari – Configurazione di un’ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Legittimo risparmio d’imposta – Fondamento – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Cartella o AVA INPS
Annullamento totale o parziale in via di autotutela

Le condizioni per l’annullamento in autotutela di avvisi di addebito INPS divenuti inoppugnabili

Messaggio INPS n. 3913 del 29 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – AUTOTUTELA – RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale o avviso di addebito (AVA) INPS – Annullamento totale o parziale di atti inoppugnabili illegittimi in via di autotutela – Condizioni – Art. 24, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122»

 

Novità del Decreto correttivo del Jobs Act

Tracciabilità via e-mail dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – n. 1 del 17 ottobre 2016: «LAVORO – Disciplina del lavoro accessorio ex art. 49 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Buoni lavoro (Voucher) – Decreto correttivo del Jobs Act – Art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24/09/2016, n. 185 – Tracciabilità dei Voucher – Comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher – Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni – Sanzioni per la violazione dell’obbligo della preventiva di comunicazione»

 

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole operative del Mef

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016: «Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di agosto 2016

 

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Convenzione Italia-Vaticano: approvati i provvedimenti attuativi

Disponibile il modello di istanza per l’adesione alla procedura di regolarizzazione volontaria delle attività finanziarie da parte di persone fisiche e giuridiche

Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre 2016, infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015.

Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n. 186/2014.

Semplificazione della tassazione e regolarizzazione, chi può aderire

La platea dei soggetti interessati dalla normativa è costituita da persone fisiche e da specifici enti appositamente indicati nel corpo stesso del testo della Convenzione tra cui, per esempio, i religiosi stessi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi, e i diversi ordini ecclesiastici. In particolare, per poter accedere al sistema semplificato di tassazione e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità d’imposta dal 2010 al 2015 è richiesto come condizione che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.

In dettaglio dunque, i soggetti interessati appartengono alle seguenti categorie:

  • chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano;
  • Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

Come e quando presentare la richiesta

Anche per la regolarizzazione vaticana vale il principio in base al quale essa è ammessa solo se la richiesta viene ricevuta dall’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo si applicazione della procedura. Ciò detto, una volta compilato, il modello va presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione all’Istituto per le Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica dell’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L’istanza va corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format approvato con Provvedimento del 18/10/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e disponibile sul sito internet delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”. Ai fini del perfezionamento della procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

I vantaggi della regolarizzazione

I soggetti che si avvalgono della procedura regolarizzano la propria posizione fiscale corrispondendo, per gli anni oggetto della regolarizzazione, delle somme forfettarie a titolo di redditi di capitale e di redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Ai fini della regolarizzazione, dall’anno di imposta 2012 è dovuta anche l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute presso i suddetti enti. Il perfezionamento della procedura produce benefici sanzionatori ed esimenti penali similmente a quanto stabilito dalla legge n. 186/2014. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2016)

Per saperne di più:

Legge 7 luglio 2016, n. 137: di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007, ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2016, prot. n.171521/2016:«Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137. – Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015»(Pubblicato il 18/10/2016 nel sito www.agenziaentrate.it)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2016, prot. n. 171514/2016:«Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137»(Pubblicato il 18/10/2016 nel sito www.agenziaentrate.it)

Il testo della Convenzione e altro materiale utile possono essere consultati all’indirizzo del sito vaticano:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_it.htm




Tracciabilità dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Il Decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. In particolare, il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che «i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni».

Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle more dell’ adozione di apposito decreto Ministero del lavoro con “modalità applicative della disposizione (…) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”, fornisce le prime indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

Inoltre, per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, nella circolare si legge che “la violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004”. Con l’ulteriore precisazione “che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero”.

Link al testo integrale della circolare consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.




Manovra 2017: diffuso il contenuto del D.D.L. legge di bilancio 2017 e del decreto legge “collegato”

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 ha approvato il Manovra 2017.

La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.

Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento:

COMPETITIVITÀ: la manovra prevede prima di tutto misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia “Industria 4.0” con un effetto di mobilitazione di risorse di 20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e l’iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. E ancora, 1 miliardo al Fondo di Garanzia per le PMI che significa fino a 25 miliardi di credito per le piccole e medie imprese e la proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”, nonché misure di sostegno alle start-up innovative. Infine, è previsto un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.

TASSE: si conferma la riduzione dell’IRES già disposta nella Legge di Stabilità del 2016 e la progressiva riduzione del carico fiscale. Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise. Per il triennio 2017-2019 viene abolita la cosiddetta “Irpef agricola”: i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione. Inoltre, il reddito d’impresa degli imprenditori persone fisiche viene assoggettato all’aliquota IRI del 24%, la stessa dell’IRES, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’IRPEF: in questo modo l’imposta scenderà significativamente. La manovra prevede anche interventi a favore delle Partite Iva.

PENSIONI: sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione e il rafforzamento della quattordicesima e la possibilità di andare in pensione prima. Aumenta la no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni. L’Anticipo pensionistico (APE) spetta ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti “pesanti”.  Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni e sette mesi prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma  i costi dell’operazione del prestito saranno a carico dell’azienda. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia.

SANITÀ: si conferma il finanziamento al Servizio sanitario nazionale e vengono introdotte finalizzazioni per cure avanzate (farmaci oncologici, per l’epatite C etc) e per la stabilizzazione di giovani medici e infermieri. 113 miliardi (2 in più del 2015).

SOCIALE: sono previste misure a sostegno della povertà. Dal 2018, con risparmi “istituzionali”, ci saranno 500 milioni di aumento del Fondo per la lotta alla povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo dedicato alla non autosufficienza. Alle politiche per la famiglia vanno 600 milioni.

PARI OPPORTUNITA’: 60 i milioni destinati al piano antitratta, a quello contro la violenza alle donne e a sostegno dell’impresa femminile.

TERREMOTO: 4,5 i miliardi che vanno alla ricostruzione di Accumoli, Amatrice, Arquata e degli altri territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

INCENTIVI: 3 miliardi in tre anni  per bonus dedicati alle ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica. Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.

INVESTIMENTI: 12 miliardi aggiuntivi in tre anni per gli investimenti pubblici dalle infrastrutture all’ambiente e alle attività produttive, a partire dall’attuazione del Masterplan per il Mezzogiorno.

PERIFERIE: 2,1 miliardi finalizzati al recupero delle periferie (120 i progetti presentati al bando periferie).

PUBBLICO IMPIEGO: 1,9 i miliardi impegnati per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia e per nuove assunzioni.

SCUOLA E UNIVERSITÀ: oltre 800 milioni per il sostegno agli studenti, al diritto allo studio e il rafforzamento della Buona Scuola.

ENTI TERRITORIALI: 3 miliardi a supporto dei bilanci di Regioni, Comuni, Enti territoriali. (Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.136/5949)

Link al testo integrale del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)




Il processo tributario telematico si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise

Per effetto del decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze, dal 15 ottobre 2016, il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise.

Il PTT, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivato per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:

  • 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
  • 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
  • 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Il portale dedicato “www.giustiziatributaria.gov.it” consentirà di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali.

Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento: il modello IPEA abbandona la pec e va sul web

Il modello Ipea, necessario per richiedere lo scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento, abbandona la pec e si prepara a viaggiare esclusivamente tramite i servizi telematici. Un provvedimento, (del 12 ottobre 2016 – Prot. n. 2016/164492)firmato dal direttore dell’Agenzia, approva un nuovo modello rispetto a quello finora in uso e fissa le regole per l’invio attraverso un software dedicato. Vecchio e nuovo modello “convivranno” per altri 60 giorni: un periodo “finestra”, durante il quale i contribuenti potranno ancora trasmettere la versione approvata con il provvedimento dello scorso 8 aprile via Posta elettronica certificata.

L’Ipea dice addio alla pec

Il nuovo modello è disponibile, insieme alle relative istruzioni, sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In caso di invio tramite soggetti incaricati, questi ultimi devono rilasciare un esemplare del modello predisposto in formato elettronico e copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione del vecchio modello tramite posta elettronica certificata sarà ancora possibile fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

A che cosa serve il modello IPEA

Il modello può essere utilizzato dai soggetti che vogliono richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento. Il modello può essere utilizzato anche nel caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso.

In caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento, l’Ipea va presentato entro il termine per la proposizione del ricorso, anche in presenza di istanza di accertamento per adesione successiva alla notifica dell’avviso, tenendo conto in tal caso anche del periodo di sospensione previsto dal D.Lgs n. 218/1997. Infine, in caso di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare l’istanza nel corso del contraddittorio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)

Link al “nuovo” modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/164492 del 12 ottobre 2016, unitamente alle relative istruzioni

Link al “vecchio” modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell’8 aprile 2016, unitamente alle relative istruzioni




Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l’Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Remind sulle comunicazioni per la compliance

L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività che sta andando avanti anche nel 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)

Link alle tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2016

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Commenti

Professionisti, imprenditori individuali e soci di società: riflessi contributivi dell’accertamento di un maggior reddito di impresa o professionale 

di Enrico Molteni

 

L’importanza della Costituzione nel contenzioso tributario 

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

Cartella dell’INAIL per fatti accertati dall’INPS

Escluso che l’INAIL possa procedere all’iscrizione a ruolo sulla base di un verbale di accertamento dell’INPS non esecutivo, in quanto impugnato (ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4032 del 1° marzo 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi assicurativi – Riscossione – Credito previdenziale – Iscrizione a ruolo nella pendenza dell’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria – Condizione – Ad opera di un ente diverso da quello accertatore – Inclusione – Fattispecie – Iscrizione a ruolo effettuata dall’INAIL – Cartella esattoriale dell’INAIL, per fatti accertati dall’INPS per cui pende giudizio – Non ammissibilità dell’iscrizione a ruolo – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Raddoppio del termine ordinario di accertamento
Condizioni  –  Periodo transitorio

Raddoppio dei termini: la clausola di salvaguardia dei vecchi accertamenti ex art. 2 del D.Lgs. 128/2015 “abrogata” dalla Legge di stabilità 2016

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – Sezione I – Sentenza n. 760 del 12 luglio 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2006, 2007 e 2008) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell’articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell’A.F. ad opera del comma 132 dell’articolo 1 della L 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari di accertamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Raddoppio dei termini per annualità antecedenti al 2016. Il mancato inoltro della denuncia penale entro la scadenza degli ordinari termini d’accertamento è motivo di nullità degli atti tributari

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XLI – Sentenza n. 20399 del 19 settembre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2007, 2008 e 2009) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell’articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell’A.F. ad opera del comma 132 dell’articolo 1 della L. 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari di accertamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

Consolidato nazionale

Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto “internazionalizzazione” e ulteriori chiarimenti sul “controllo rilevante” e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. “decreto internazionalizzazione” – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante -Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da 117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 -Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 06/11/2015»

 

Decadenza dalla rateazione
Riammissione

Nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016: fac-simile di istanza e istruzioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 3 ottobre 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori (di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997) – Decadenza dalla rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 – Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione – Modalità – Conseguenze inadempimenti – Fac-simile di istanza – Art. 13-bis, comma 3, del D.L .24/06/2016, n. 113, conv., con mod., dalla L. 07/08/2016, n. 160»

 

Registro dei revisori legali
Obbligo comunicazione Pec

Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 21 del 29 settembre 2016: «REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – Società di revisione – Modalità e termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti – Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi relativi alle informazioni da inserire nel registro – Art. 24, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 – Art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Art. 16, comma 7, D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

 

Diritto societario
I chiarimenti dei notai

Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2016

 

Link per i nuovi orientamenti 2015

Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2015

 

Legislazione

Disciplina CFC (Controlled foreign companies)
Modalità semplificata di determinazione dell’effettivo livello di tassazione

Cfc. I criteri per determinare l’effettivo livello di tassazione ai fini dell’applicazione del comma 8-bis dell’articolo 167 TUIR

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016, prot. n. 143239/2016: «Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR»

 

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Jobs Act: in Gazzetta le disposizioni integrative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, di attuazione del Jobs Act.

Le modifiche apportate entrano in vigore dall’8 ottobre 2016 e riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l’occupazione, l’introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti già in forza.

Altra modifica importante riguarda gli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di proroga della CIGS nelle c.d. aree di crisi complessa per non più di 12 mesi, previa presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale finalizzato alla ricollocazione del lavoratori.

Il correttivo è poi intervenuto sull’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza della regolamentazione regionale, sarà direttamente disciplinato da quella nazionale e su quello per la qualifica e il diploma professionale che diventa prorogabile di un anno per consentire all’apprendista l’ottenimento del titolo nel caso in cui non lo abbia conseguito.

Sul lavoro accessorio, è stato rafforzato il sistema sanzionatorio e la tracciabilità immediata dei voucherper contrastarne l’uso fraudolento. Il committente ha ora l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Sono previste, poi, delle disposizioni riguardanti i servizi e le politiche del lavoro. In particolare, nella Rete nazionale dei servizi sono ricompresi tutti i soggetti autorizzati e accreditati a livello nazionale e regionale; all’ANPAL sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dei servizi e delle misure di politiche attive di lavoro, nonché dei programmi di formazione destinati ai disoccupati. Il nuovo Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro acquisirà anche le informazioni delle banche dati del Miur e quelle relative ai dati catastali e reddituali dei cittadini.

In tema di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua da parte dei percettori di Naspi viene prevista come sanzione anche la decadenza dallo stato di disoccupazione. Sparisce la denominazione di ISFOL che dal 1° dicembre 2016 si chiamerà INAPP e avrà funzioni di ricerca, analisi e monitoraggio delle politiche pubbliche.

Sono modificate, infine, le norme sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, prevedendo nella quota di riserva anche le persone che abbiano un’invalidità non solo superiore ma anche pari al 60 per cento e quelle sulle dimissioni telematiche, con la conferma che tale disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni e con la possibilità che anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro siano abilitati all’assistenza dei lavoratori. (Fonte, Ministero del Lavoro – http://www.jobsact.lavoro.gov.it/)

 

Link al testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183». (In Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 235 del 7-10-2016 in vigore dall’ 8 ottobre 2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2016

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Commenti

La deducibilità delle perdite su crediti dopo il Decreto Legislativo “Internazionalizzazione  di Marco Orlandi

 

Il reato di omesso versamento IVA in mancanza di dichiarazione  di Salvatore Servidio

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Cessione d’immobile o di azienda
Accertamento in sede di registro e quantificazione  della plusvalenza

Cessione d’azienda: nulla la rideterminazione induttiva della plusvalenza fondata soltanto sul valore definito ai fini del Registro

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18234 del 16 settembre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Cessione d’immobile o di azienda – Plusvalenza rideterminata in funzione del valore definito ai fini della corrispondente imposta di registro – Accertamento presuntivo fondato solo sul valore definito per l’imposta di registro dall’acquirente – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Norma d’interpretazione autentica»

 

Sezione III Penale

Reato di omesso versamento di IVA
Necessità della presentazione della dichiarazione

Per il reato di omesso versamento IVA necessaria la presentazione della dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 38487 del 16 settembre 2016: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Omesso versamento di IVA – Assenza della presentazione della dichiarazione IVA – Configurazione del reato – Esclusione – Il reato presuppone la valida presentazione della dichiarazione da cui emerge il debito IVA – Configurabilità nel caso di superamento delle soglie di punibilità del reato di omessa dichiarazione, ex art. 5 del D.Lgs. 74/2000»

 

Corte di Giustizia CE:

Neutralità dell’IVA
Mancato rispetto degli obblighi formali

Salvo il diritto alla detrazione IVA in caso di fatture generiche e incomplete se il committente prova aliunde (sulla base di specifici documenti di supporto) che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 15 settembre 2016, Causa C-516/14: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Diritto alla detrazione dell’IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Incompleta redazione della fattura – Prestazione di servizi – Carenza nel documento delle informazioni relative all’entità e alla natura dei servizi resi e della data in cui è effettuata la prestazione – Conseguenze – Mancato rispetto dei requisiti formali – Applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione – Esclusione dalla perdita del diritto alla detrazione del committente dei servizi in presenza dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA – Condizioni – Presenza di informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA sono stati soddisfatti – Artt. 168, 178, 219, 226 e 273, della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 21 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

La rettifica di una fattura rispetto al diritto alla detrazione dell’IVA ha effetto retroattivo

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 15 settembre 2016, Causa C-518/14: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Diritto alla detrazione dell’IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Emissione di fattura/nota di accredito senza numero di codice fiscale né numero d’identificazione ai fini dell’IVA – Effetti nel tempo della rettifica di una fattura rispetto al diritto a detrazione dell’IVA – Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura – Illegittimità – Artt. 167, 178, lett. a), 179 e 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 21, 22, e 26 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

Deducibilità costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata

Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 26 settembre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata – Modifiche normative in materia di deducibilità dei costi black list – Effetti degli interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016 – Decorrenze – Modalità d’interpello – Rapporti che intercorrono tra la disciplina black list e la Cfc rule – Art. 5, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Commi 142-147, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 110, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Cessione d’immobile o di azienda
Accertamento in sede di registro e quantificazione  della plusvalenza

Cessioni immobiliari e/o aziendali e presunzione di «maggior corrispettivo»

Studio n. 102-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari l’8 aprile 2016 – Approvato dal CNN il 21 aprile 2016

 

Legislazione

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di luglio 2016

 

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Operazioni intracomunitarie: in partenza 60mila lettere di esclusione della partita IVA dall’archivio Vies

Circa 60mila soggetti IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall’archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Perché avviene l’esclusione

I controlli del Fisco sui soggetti IVA iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l’Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno quindi la lettera di esclusione.

Strada sbarrata ma non “per sempre”

L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)




Riammissione ai piani di pagamento dilazionato per chi ha definito gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.

La platea dei contribuenti interessati

I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

Come ottenere un nuovo piano di rateazione

L’istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull’accoglimento dell’istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)

Link alla “Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016

(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016,n. 160 – Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016, personalmente o mediante persona munita di delega; la stessa può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 che fornisce chiarimenti in ordine agli effetti dell’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n.160, che ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, di ottenere un nuovo piano di rateazione.