Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS): ammessa la cessione di quote a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione ed iscrizione

L’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla srl le caratteristiche di srl semplificata (srls), trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9.999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto, la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 cd. a “capitale minimo”. In tal caso, troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato, (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 570) la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato. Mentre, per far evolvere la società da srls a una srl. ordinaria, occorre che i soci, oltre a modificare la denominazione sociale, aumentino il capitale al di sopra della soglia dei 9.999 euro. In questo caso, infatti, poiché la società ha raggiunto o superato il valore dei 10.000 euro di capitale, essa non risulta più soggetta alle cautele imposte dall’art. 2463, comma 4, c.c. (il regime di regole di accantonamento tornerà ad essere quello tradizionale, all’art. 2430 c.c.).

Per saperne di più:

Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)

Documento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a cura della sua Fondazione (link www.commercialisti.it)

Le nuove società a responsabilità limitata (S.R.L.)

Studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 14 novembre 2013 – Approvato dal CNN il 12 dicembre 2013 (in“Finanza & Fisco” n. 37/2013, pag. 2995)




Stp tra soli fisioterapisti: non può essere costituita né iscritta nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti

Fino al momento della istituzione dell’ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi  sull’ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.

Per saperne di più:

Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 567)

Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (par. Q.A. in“Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2231).

La società tra professionisti – Studio della Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1465)

Società tra professionisti: questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore – Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 20 marzo 2014 Approvato dal CNN il 3 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2014, pag. 541)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2015

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Commenti

Avviamento: ammortamento e svalutazione (dopo le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015)  di Marco Orlandi

 

L’obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo dopo l’intervento a Sezioni Unite della Cassazione. Aspetti critici, di riflessione, collegamenti sistematici ed evoluzione della giurisprudenza  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti c.d. standardizzati – Obbligo motivazionale sulle ragioni per le quali sono stati disattesi i rilievi sollevati in sede di contraddittorio

Accertamento mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore: illegittimo se non tiene conto degli elementi prodotti in sede di contraddittorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24957 del 10 dicembre 2015: «ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Contenuto – Motivazione – Riferimento alle peculiari condizioni in cui il contribuente opera – Necessità – Elementi contrari offerti dal contribuente in sede di contraddittorio – Rilevanza – Difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che non tiene conto dei rilievi e dati prodotti in sede di contraddittorio dal contribuente – Sussistenza – La motivazione deve spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni contrarie – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146 – D.P.R. 31/05/1999, n. 195 – Art. 39, comma 1, lett. d), e 42 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Accertamenti e controlli diritti – Garanzie del contribuente

Recupero superfici imponibili TARSU: l’accertamento solo “a tavolino” non garantisce la bontà dei risultati ottenuti. Necessario sopralluogo e contraddittorio

Commissione Tributaria Regionale del Molise – Sezione III – Sentenza n. 73 del 18 marzo 2015: «TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – Presupposto – Esenzioni ed esclusioni – Aree inidonee alla produzione di rifiuti – Dichiarazione e delimitazione degli spazi esclusi da imposizione – Avviso di accertamento TARSU fondato unicamente sullo scostamento tra superficie dichiarata dal contribuente e superficie risultante dagli atti catastali – Mancato esercizio del potere di rilevazione delle superfici tassabili mediante sopralluogo a fine di verificare in loco, anche in contraddittorio, l’effettiva superficie imponibile al tributo – Conseguenze – Illegittimità del recupero – Ulteriori conseguenze – Mancanza di un PVC (o di atto istruttorio comunque denominato) successivo all’accesso nei locali – Violazione del principio del contraddittorio – Art. 73, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507»

 

Verifiche c.d. “a tavolino” con rettifiche rilevanti ai fini di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP): la C.T.R. della Toscana solleva la questione di legittimità costituzionale sulla mancata previsione di una applicazione generalizzata del principio del contraddittorio nel procedimento tributario

Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sezione I – Ordinanza n. 736 del 10 gennaio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell’Amministrazione finanziaria – Tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP, ecc) – Applicazione generalizzata del cd. Contraddittorio endoprocedimentale – Applicabilità – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata del 7° comma dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111, 117 Cost. – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Accertamenti e controlli diritti – Garanzie del contribuente

Nullo l’accertamento induttivo motivato per relationem al P.V.C. dei verificatori senza l’instaurazione delcontraddittorio avviato a cura dell’Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione X – Sentenza n. 716 del 18 gennaio 2016: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni senza scopo di lucro – Associazione sportiva senza scopo di lucro – Prestazioni rese da un’associazione sportiva regolarmente affiliata a Federazione sportiva nazionale (F.I.S.E.) riconosciuta dal (C.O.N.I.), consistenti nell’attività di maneggio, corsi di equitazione e servizio di pensione per cavalli nei confronti dei propri associati – Svolgimento di un’attività di natura commerciale – Disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo per assenza dei presupposti di legge – Mancata tenuta di regolare contabilità – Conseguenze – Ricorso all’accertamento induttivo motivato “per relationem” a PVC – Provvedimento di rettifica – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale per inerzia dell’Ufficio – Conseguenze – Nullità del procedimento di accertamento – Fondamento – Art. 148, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 39, comma 2, lett. c), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Indagini bancarie – Presunzioni applicate ai prelevamenti

Impresa individuale in contabilità semplificata: inapplicabile la presunzione prelevamenti bancari non giustificati = ricavi in nero dell’imprenditore

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione XIII – Sentenza n. 18 del 22 gennaio 2016: «ACCERTAMENTO E CONTROLLI – INDAGINI FINANZIARIE – Indagini bancarie – Accesso ai conti bancari dell’imprenditore individuale, (nella specie artigiano, carrozziere) – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a ricavi dell’attività artigiana – Inapplicabilità ai redditi di impresa prodotti dall’impresa individuale in contabilità semplificata della presunzione prelevamenti bancari non giustificati = ricavi propria del reddito di impresa – Art. 32, comma 1°, n. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO E CONTROLLI – INDAGINI FINANZIARIE – Indagini bancarie -Accesso ai conti bancari della madre pensionata dell’imprenditore individuale – Imputazione delle movimentazioni a ricavi all’imprenditore – Ammissibilità • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Conseguenze – Inapplicabilità all’imposta regionale – Art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248»

 

Prassi

Concessione in comodato dell’abitazione ai familiari – Riduzione IMU/TASI del 50%

Contratti di comodato registrati: nuove indicazioni Mef sulla riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 17 febbraio 2016: «IMU (Imposta municipale propria) – TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) – Art. 1, comma 10, della 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – Modalità applicative – Art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1803 c.c.»

 

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»

 

Agevolazioni “prima casa” – Condizione di non prepossidenza

Novità in tema di condizioni per gli acquisti della “prima casa di abitazione” nella Legge di Stabilità 2016

Studio n. 5-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

 

Legislazione

Attività agricole in regime speciale IVA – Detrazione forfettizzata con le percentuali di compensazione

Regime speciale IVA per l’agricoltura: le modifiche alle percentuali di compensazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2016: «Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). Le caratteristiche in un documento dei commercialisti

La società a responsabilità limitata semplificata è il tema affrontato in un documento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a cura della sua Fondazione. Questo lavoro, spiegano i Consiglieri nazionali delegati alla materia, Andrea Foschi e Raffaele Marcello, fornisce un’analisi dell’attuale normativa e, in particolare, mette in luce gli aspetti caratterizzanti della disciplina in quanto variante organizzativa prescelta in fase di start up dell’iniziativa economica. Il lavoro si sviluppa lungo tre direttrici: la prima, di natura giuridica, che affronta argomenti come la costituzione e lo statuto, l’amministrazione e le modifiche costitutive fino a dare alcuni cenni sulla trasformazione; la seconda, di tipo aziendalistico, tratta i temi della sottocapitalizzazione e la problematica relativa alla copertura delle perdite; la terza, di valenza statistica, illustra l’evoluzione del fenomeno sin dalla sua introduzione nell’ordinamento giuridico.

Link al documento sulla srls Cn – Fnc

(www.commercialisti.it)




Comunicazioni dati precompilata 2016: online specifiche tecniche, modalità di trasmissione e software per l’invio all’Anagrafe tributaria

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti definitivi per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, di spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015. Sono quindi confermati i provvedimenti già disponibili in bozza sul sito delle Entrate dal mese di dicembre 2015, con il dettaglio dei dati da trasmettere e le specifiche tecniche per l’invio. Le comunicazioni vanno effettuate, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline). Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio, con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Per il 2015, la scadenza slitta al 29 febbraio 2016 (in quanto il 28 febbraio è domenica).

Per quanto riguarda le spese universitarie, le università (statali e non) devono trasmettere all’Anagrafe tributaria quelle sostenute nel 2015 per ciascuno studente, con indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere e l’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti, devono essere indicati separatamente. Il provvedimento definisce anche le modalità con le quali gli studenti universitari possono comunicare la propria opposizione all’inserimento delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata. Lo studente che esercita l’opposizione deve utilizzare il modello di cui all’allegato 2 del provvedimento approvazione. Per comunicare l’opposizione lo studente deve trasmettere il modello all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762273. Con riferimento alle spese universitarie sostenute nell’anno 2015, l’opposizione può essere esercitata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento fino al 21 marzo 2016.

I soggetti obbligati alla comunicazione dati per la dichiarazione precompilata:

(link ai sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 23 dicembre 2015 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2014

Provvedimento del 19 febbraio 2016- Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016. Opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione precompilata




Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. Inoltre, con circolare n. 29/15, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2814) sono stati forniti i chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma. Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), con l’art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. Nel dettaglio secondo il nuovo comma 77 «Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 nel quale l’Istituto ha dettato le istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella. Di seguito si riportano i principali elementi di interesse su cui si sofferma il citato documento di prassi.

Soggetti interessati, calcolo della contribuzione dovuta – I soggetti interessati continuano ad essere individuati nelle persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare che hanno avuto accesso al nuovo fiscale “forfetario”. Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda. La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35 per cento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad euro 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie – Permane l’esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini – L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA, allegato alla circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 e da consegnare in sede.

Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto l’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  3. comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. (Con successivo messaggio Inps, verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti).

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2015

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Commenti

I costi di pubblicità e di ricerca: nuovi criteri di valutazione in bilancio e riflessi di natura fiscale  di Marco Orlandi

 

Nuove sanzioni tributarie per i procedimenti in corso al 1° gennaio 2016: brevi note sull’applicazione del principio del favor rei  di Isabella Buscema

 

L’incremento delle incertezze applicative IRAP per i medici convenzionati nella Legge di stabilità 2016  di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Autonoma organizzazione ai fini IRAP

Ricorso al lavoro altrui: chiamate le Sezioni Unite sulla sufficienza, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione ai fini IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 5040 del 13 marzo 2015: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Rimessione della risoluzione della questione alle Sezioni Unite – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Ricorrenza dei presupposti impositivi IRAP in capo ad un medico convenzionato per utilizzo in comune dell’ambulatorio, attrezzature e personale: rimessa alle Sezioni Unite la questione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza interlocutoria n. 6330 del 27 marzo 2015: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Esercizio associato di arti o professioni – Nella specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Rimessione della risoluzione della questione alle Sezioni Unite – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Prassi

Accatastamento immobili a uso produttivo

Immobili a uso produttivo e a destinazione speciale: macchinari e attrezzature esclusi dalla stima diretta. Nuova rendita con valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 con variazione in catasto entro il 15 giugno 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 1° febbraio 2016: «CATASTO – Accatastamento immobili a uso produttivo – Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare – Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta – Categorie catastali dei gruppi D ed E – Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura DOCFA) – Commi da 21 a 24 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Art. 10, del R.D.L. 13/04/1939, n. 652 (cd. legge catastale)»

 

Concessione in comodato dell’abitazione ai familiari – Riduzione IMU/TASI del 50%

Contratti di comodato verbali già in essere: riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI da gennaio 2016 per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli solo se registrati entro il 1° marzo 2016

Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016: «IMU (Imposta municipale propria) – TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di concessione in comodato dell’abitazione ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) – Obbligo di registrazione del contratto – Termine di stipula e registrazione dei contratti per beneficiare della riduzione della base imponibile – Comma 3 dell’ art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 come modificato dal comma 10, dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – Art. 1803 c.c.»

 

Rapporti di collaborazione coordinate e continuative e superamento del c.d. contratto a progetto

Fine del contratto di lavoro a progetto: dal Ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – n. 3 del 1° febbraio 2016: «LAVORO – Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e superamento del c.d. contratto a progetto – Procedura di stabilizzazione dei CO.CO.CO. anche a progetto e di titolari di partita IVA – Artt. 2 e 54, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» – Indicazioni operative per il personale ispettivo»

 

Depenalizzazione di alcuni reati – Sanzioniamministrative per gli illeciti in materia di lavoro

Violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale: illeciti oggetto di depenalizzazione e prime indicazioni per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative modificate dal D.Lgs. n. 8/2016

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – n. 6 del 5 febbraio 2016: «LAVORO – Trasformazione di reati in illeciti amministrativi – Depenalizzazione dei reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda – Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67 – D.Lgs. 15/01/2016, n. 8 – Sanzioni amministrative per gli illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale come modificate dal D.Lgs. n. 8/2016 – D.Lgs. 15/01/2016, n. 8 – Prime indicazioni operative»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2016

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 13 del 29 gennaio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2016 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L 28/06/2012, n. 92 – Art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012, n. 134»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2016

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2016

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 15 del 29 gennaio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Assegnazione di beni ai soci trasformazione agevolata in s.s.

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

 

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Regime contributivo per i contribuenti forfetari: le modalità di richiesta o revoca della riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS. Entro il 28 febbraio la presentazione dell’istanza

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1della legge 28/12/2015, n. 208) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui al novellato allegato n. 4 della L.190/2014

Come anticipato, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa, la lettera d) del comma 111 dell’articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d) (sostituendo totalmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale con “minimale”, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016. In particolare le istanze dovranno pervenire all’istituto tramite apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Nel documento di prassi si precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31/12/2015. L’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno corrente.




Cancellazione sindaco cessato dal registro delle imprese: sanzioni per gli amministratori in caso di inerzia

Il MISE, con circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, prot. 33871, ha fornito una interessante risposta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad un quesito in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco dimissionario. In estrema sintesi nel documento di prassi viene affermato che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all’applicazione dell’art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell’art. 9 della legge 241 del 1990, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l’ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art. 2190 Codice civile.




Canone RAI. La presunzione di detenzione di un apparecchio TV non ha carattere retroattivo

Relativamente all’utilizzo “retroattivo” della presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo «nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica» introdotta dal comma 152, dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016 ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione operi solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016. Questa è l’anticipazione del pensiero dell’Agenzia delle entrate data dal viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo nella VI commissione Finanze della Camera ad un’interrogazione parlamentare, la n. 5-07743Paglia (di seguito riportata).

Si ricorda che commi 152-160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) oltre a determinare per il 2016 in euro 100,00 (rispetto a euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Ai sensi del comma 155 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 471/1997: articolo 5, comma 1 (sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione); 13, comma 1 (trenta per cento di ogni importo non versato).

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07743 — PAGLIA e FASSINA (ATP) della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconti 10/11 febbraio 2016 –Interrogazione a risposta immediata: “chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI”

 ATTO CAMERA

VI Commissione Finanze della Camera dei deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07743 presentata da PAGLIA Giovanni – Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

 PAGLIA e FASSINA. — Al Ministro dell’economia e delle finanze.

– per sapere – premesso che:

  •  ai sensi dell’articolo 1, comma 152 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) chiunque detiene nel luogo in cui ha la sua residenza anagrafica un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone RAI a partire dal 1° luglio 2016 mediante addebito nella fattura relativa alla propria utenza elettrica;
  • l’addebito, pertanto, scatterebbe sull’assunto che l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente presuma da parte sua la detenzione di un apparecchio televisivo; incomberebbe, poi, in capo allo stesso contribuente l’onere di dimostrare il contrario tramite la presentazione annuale di un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – direzione provinciale I di Torino, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non è mai stata obbligatoria, ben potendo il cittadino difendersi dalle periodiche lettere di richiesta del pagamento del canone rispondendo con una semplice raccomandata. Infatti, a differenza di una normale comunicazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mendace espone a responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico, cosa che la rende poco raccomandabile nel caso fosse spontanea;
  • la suddetta novità legislativa ha dato luogo, già dall’indomani della sua divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o una successiva circolare ministeriale;
  • inoltre, ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia e di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non si sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi; come chiarito anche dalla Corte di Cassazione la richiesta di arretrati non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, essendo la prescrizione del canone:
  • infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso il prolungamento a dieci anni della prescrizione;
  • molte associazioni di consumatori, subissate quotidianamente da richieste di chiarimento, sconsigliano categoricamente di presentare, come invece raccomanda l’Agenzia delle entrate, autocertificazioni anticipate, limitandosi a consigliare di inviare solo tutte quelle variazioni intervenute che il contribuente era comunque obbligato a trasmettere anche in passato come, ad esempio, il cambio dell’indirizzo di residenza o decesso del de cuius già abbonato;
  • in un comunicato congiunto diramato dall’Agenzia delle entrate e dalla Rai, il 13 gennaio 2016 si legge testualmente che: “Per qualunque dubbio o chiarimento è sempre possibile consultare il sito www.canone.rai.it, di gestione della società di radiotelevisione italiana, lasciando in tal modo ad esclusivo appannaggio di quest’ultima il rilascio d’informazioni relative a tutte le modalità di adempimento di un obbligazione tributaria quale è nel nostro Paese il canone Rai

 – se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. (5-07743)

Testo della risposta del Viceministro Enrico Zanetti

 5-07743 PAGLIA:

I chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI. Giovedì 11 febbraio 2016

Testo della risposta – Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla recente modifica della disciplina del canone RAI introdotta dall’articolo 1, comma 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Gli onorevoli interroganti fanno presente, altresì, che la novità legislativa “ha dato luogo, già all’indomani della stia divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o successiva circolare ministeriale “. Gli stessi interroganti evidenziano inoltre che: “ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi”. Ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze se non ritenga di dover intervenire con proprio provvedimento al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, si rappresenta che per disciplinare le modalità di presentazione della predetta dichiarazione il comma 153 delle citata legge 208 del 2015 prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’anzidetto provvedimento è in corso di definizione. Inoltre, si segnala che per dare attuazione a quanto previsto dalla norma dovrà essere emanato un decreto ministeriale da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per chiarire i dubbi sorti in merito alle nuove disposizioni recate dalla legge di stabilità, sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate e della RAI le risposte alle domande più frequenti (FAQ – Frequently Asked Questions). Giova precisare, infine, che qualora dopo l’emanazione del citato decreto, persistessero dubbi applicativi potranno essere forniti chiarimenti dall’Agenzia con specifici documenti di prassi.

Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.




Contratti di comodato verbali già in essere: riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI da gennaio 2016 per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli solo se registrati entro il 1° marzo 2016

Il comma 10, dell’articolo unico della legge28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2093) riduce del 50% l’IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) a specifiche condizioni. In particolare il citato comma prevede (nuova lettera 0a) del comma 3 dell’articolo 13) una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle “di lusso”, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti e concomitanti condizioni:

  • che comodatario destini l’unita immobiliare ad abitazione principale;
  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato o in alternativa, nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile, che quest’ultimo venga adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU. Per quanto concerne i contratti di comodato verbali già in essere all’entrata in vigore della legge di stabilità, stante la previgente non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire riduzione IMU e TASI sin dal mese gennaio 2016, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), c’è tempo fino al 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio) per registrare i contratti. Infatti, in forza di detta disposizione normativa, la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del «sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». È questo l’importante principio espresso dal Mef in risposta a un quesito della CNA nella nota 2472 del 29 gennaio 2016




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32/33 del 2015

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SPECIALE  –  LEGGE  DI  STABILITÀ  2016

LE  DISPOSIZIONI  DI  INTERESSE  PER  PROFESSIONISTI  ED  IMPRESE  CONTENUTE  NELLA  LEGGE  N.  208/2015

 

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Legge 28/12/2015, n. 208

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

 

Comma per comma, la guida alla lettura di tutte le disposizioni fiscali e societarie

 

Il testo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30/31 del 2015

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SPECIALE  MODULISTICA  2016

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

I modelli 730/2016 concernenti l’anno 2015,

con le relative istruzioni

La Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale relativa all’anno d’imposta 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, prot. n. 7847/2016: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

La certificazione unica “CU 2016”

Modello e Istruzioni

Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2016”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, prot. n. 7786/2016:  «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2015

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SPECIALE  MODULISTICA  2016

Modelli dichiarativi ai fini IVA

 

Modelli e Istruzioni

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

 

La dichiarazione annuale IVA 2016

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2015

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, prot. n. 7772/2016: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l’anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

Il modello IVA 74-bis per il fallimento
o per la
liquidazione coatta amministrativa

Istruzioni e modello

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, prot. n. 7851/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

 

Il modello di Comunicazione annuale dati IVA

Istruzioni e modello

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, prot. n. 7765/2016: «Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011»

 

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Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

Applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la «disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Questa è una della indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il D.Lgs. n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.




Dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015: tutto pronto per l’invio

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it disponibili il software di compilazione (versione 1.0.0) e il software di controllo (versione 1.0.0).

Il software Iva 2016 consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2016 e della dichiarazione modello Iva Base 2016 da presentare in via autonoma. L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

Dichiarazione autonoma (fuori dal modello Unico)

La dichiarazione IVA può essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico).

La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

  • i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, così come quelli che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva. (come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4074),la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, e indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale risultante dalla stessa. Pertanto, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno per usufruire dell’esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA).
  • le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015;
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
  • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto;
  • i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972);
  • particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Si rammenta che la presentazione della dichiarazione IVA annuale si riflette sulla data a decorrere dalla quale diventa operativa la compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA per importi superiori a euro 5.000. Pertanto solo la presentazione del dichiarazione IVA 2016 entro il 29 febbraio 2016, consente la possibilità di utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione a decorrere dal 16 marzo 2016.

Si ricorda inoltre che dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 a saldo zero devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

— direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

— per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2007, pag. 2467);

Restano inoltre applicabili le disposizioni recanti l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo 2016 in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33 per cento mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO. (cfr. circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 – in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4074).

Pertanto il saldo IVA relativo al 2015, pertanto, deve essere versato

  • in un’unica soluzione, entro il 16.3.2016;
  • ovvero mediante rateizzazione mensile.

Come detto, sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33 per cento mensile (misura introdotta dall’articolo 5 del D.M. 21 maggio 2009 — in “Finanza & Fisco” n. 24/2009, pag. 2016), pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33 per cento, la terza rata dello 0,66 per cento e cosi via.




Accatastamento immobili a uso produttivo. L’aggiornamento della rendita catastale elimina l’IMU sugli “imbullonati”

Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”. È questa l’innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare.

Dal 1° gennaio 2016, come chiarisce la circolare 2/E del 1 febbraio 2016, nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione. Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Per le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.

Le nuove modalità per il calcolo della rendita catastale

In pratica, d’ora in avanti, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno. Con la nuova norma vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.

Niente IMU dal 2016 se l’aggiornamento scatta entro il 15 giugno

La circolare specifica che la nuova disposizione non ha valore di interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. È però possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell’imposta municipale propria.

Online la nuova versione Docfa

Dal 1° febbraio 2016 viene resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa.

La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per scorporo degli impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1 febbraio 2016)

Il testo della Legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, commi da 21 a 24

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.