Stabilità 2016: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale oggi la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»




Nuovi studi di settore per il periodo di imposta 2015. In Gazzetta i decreti di approvazione

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015 (Supplementi straordinari dal n. 16 al n. 19) quattro decreti MEF del 22 dicembre 2015 che approvano gli studi di settore relativi alle attività professionali e alle attività economiche nel comparto commercio, delle manifatture e dei servizi. Gli studi approvati si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Link (sito www.gazzettaufficiale.it) agli studi di settore approvati:

Inoltre, nel Supplemento Straordinario n. 16, è contenuto un quinto decreto MEF (Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari) che approva specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.

Questi indicatori, sono stati determinati sulla scorta del livello:

1) dei canoni di affitto dei locali commerciali;

2) del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;

3) delle retribuzioni;

4) delle quotazioni immobiliari;

5) dei canoni di locazione degli immobili.

Le territorialità, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2015.




Scambio di informazioni tra gli Stati. Le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica

In attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

(in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale)

La Relazione illustrativa




Sanzioni amministrative in ambito doganale: legittimazione passiva, responsabilità, esimenti e criteri di determinazione

L’Agenzia delle Dogane con circolare  n. 22 D del 28 dicembre 2015 (Protocollo: 142991/R.U.) ha fornito importanti precisazioni in ordine alla legittimazione passiva ed i profili di responsabilità, per le sanzioni amministrative, dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nell’espletamento del processo di sdoganamento. Per le Dogane, in relazione ai profili sanzionatori, connessi con le violazioni alla normativa doganale, nulla è specificamente disposto dal Reg. (CEE ) n. 2913/92 (C.D.C.) e dalle relative disposizioni di applicazione e la disciplina positiva di tali profili resta ascritta alla competenza nazionale degli Stati membri della UE. Infatti, solo con il Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione- rifusione), le cui disposizioni si applicano dal 1° maggio 2016, si prevedono per la prima volta, all’art 42, criteri generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni della normativa doganale. Ne consegue che per individuare la legittimazione passiva ed i profili di responsabilità,occorre applicare i principi generali in materia recati dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), dal D.P.R. 23 gennaio1973, n. 43, dal D.L 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 e dalla Legge n. 212/2000, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», nonché dalle altre disposizioni previste dall’ordinamento nazionale in materia doganale. Per quanto concerne la responsabilità per le sanzioni amministrative, relativamente alle persone fisiche, nel documento di prassi vengono i richiamati gli articoli 5 (colpevolezza), 6 (cause di non punibilità), 7 (criteri di determinazione della sanzione), 9 (concorso di persone), 10 (autore mediato) e 11 (responsabilità amministrativa), del D.Lgs n. 472/1997, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 10 dello L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). In particolare, la circolare, richiamando il citato Statuto, elenca le condizioni per l’applicazione delle esimenti in esso previste. Di estrema attualità, sono inoltre, i chiarimenti in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa disciplinata dall’art. 7 del D. Lgs n. 472/1997, come modificato per effetto di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 158/2015. In proposito, nel documento delle Dogane si chiarisce che “nella determinazione quantitativa della sanzione dovrà, aversi riguardo alla gravità della violazione desunta, sia dall’ammontare del tributo la cui riscossione è impedita o messa in pericolo, sia alle caratteristiche della condotta, dolosa o più o meno gravemente colposa, tenuta dal trasgressore, nonché al comportamento successivamente adottato dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze antigiuridiche. Dovrà, altresì, tenersi conto anche della personalità dell’autore della violazione, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e delle sue condizioni economiche e sociali. In proposito si richiama il nuovo comma 3 dell’articolo 7 ove viene previsto un aumento di pena – fino alla metà – nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, ossia violazione che presenti, rispetto alla precedente, profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che la costituiscono e dei motivi che la determinano. Ai fini della recidiva, rileveranno le violazioni che non sono state definite dal contribuente con l’istituto del ravvedimento operoso, in pendenza di adesione all’accertamento o per effetto di mediazione e di conciliazione. La disposizione in esame, inoltre, preclude ogni valutazione discrezionale in ordine all’applicazione della recidiva, con la conseguenza che, in presenza di recidiva infratriennale, gli Uffici saranno tenuti ad aumentare la pena nella misura stabilita dalla legge. Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, tuttavia, l’applicazione di una attenuante di carattere generale in presenza di circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione. In tali ipotesi, che gli uffici dovranno esaminare caso per caso, la sanzione viene ridotta della metà”.




Diffusi i primi chiarimenti sulle numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 156/2015

Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente.

Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale:

  • mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti;
  • sì alla chance di poter conciliare anche in secondo grado;
  • restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio;
  • più spazio allo strumento della tutela cautelare;
  • esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di ottemperanza;
  • innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica.

Con la circolare n. 38/E, del 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.

Spazio alla conciliazione

La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.

Mediazione senza confini

L’istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 446/1997, oltre che per liti – di valore indeterminabile – in materia catastale.

Rafforzamento della tutela cautelare

La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al contribuente

A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

Largo al giudizio di ottemperanza

Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.

Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in giudizioIl valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.

 L’assistenza tecnica più a misura di Caf

La categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2015)




Voluntary disclosure. Il 30 dicembre è l’ultimo giorno entro cui presentare la relazione accompagnatoria e l’eventuale documentazione integrativa. Agenzia delle Entrate e Sogei potenziano i processi di download

L’Agenzia delle Entrate e Sogei hanno rafforzato gli strumenti informatici di presidio delle caselle di Posta elettronica certificata, in vista della conclusione della procedura di rientro ed emersione dei capitali all’estero. Il 30 dicembre è, infatti, l’ultimo giorno entro cui presentare la relazione accompagnatoria e l’eventuale documentazione integrativa richieste dalla procedura di disclosure. Negli ultimi giorni i server delle Entrate hanno ricevuto ed elaborato un considerevole numero di messaggi Pec, in molti casi di dimensioni elevate (intorno ai 50 MB). Il maggior numero di invii sono stati effettuati verso le caselle Pec del Centro Operativo di Pescara e della Direzione regionale della Lombardia.

In previsione del possibile invio massivo che potrebbe realizzarsi in prossimità della scadenza del 30 dicembre, l’Agenzia delle Entrate e Sogei hanno predisposto un potenziamento dei processi di download delle caselle coinvolte nella procedura, per evitare ritardi o problemi nella ricezione. Inoltre tutte le caselle Pec coinvolte sono monitorate 24 ore su 24.

Le Entrate ricordano che l’invio della documentazione con la casella Pec, eventualmente scartato il 30 dicembre, sarà comunque possibile nei cinque giorni lavorativi successivi allegando la ricevuta di mancata consegna. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2015)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2015

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Commenti

Riflessi contabili e fiscali (ai fini IRAP) dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico  di Marco Orlandi

 

Il c.d. potere di “autotutela sostitutiva” sana la violazione dei sessanta giorni ex comma 7, art. 12, della Legge n. 212/2000. Riflessioni a margine di un recente pronunciamento della Corte di Cassazione  di Alvise Bullo ed Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Autotutela sostitutiva – Accertamento “anticipato”

Ammessa la c.d. “autotutela sostitutiva” per ritirare un accertamento emesso “ante tempus”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14219 dell’8 luglio 2015: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Annullamento in autotutela – “Ritiro” di un accertamento emesso senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dall’emissione della notifica del PVC ex art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 – Adozione di un nuovo avviso di accertamento – Ammissibilità – Limiti – Necessità di una nuova notifica del processo verbale di constatazione – Esclusione – Art. 68, del D.P.R. 27/03/1992, n. 287 – Art. 2-quater, del D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L. 30/11/1994, n. 656 – D.M. 11/02/1997, n. 37 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo – Onere della prova nel dimostrare il corretto esercizio del potere

Eccezione di nullità dell’atto impositivo derivante da vizi relativi la delega alla sottoscrizione: principi di leale collaborazione e di vicinanza della prova spostano all’Agenzia delle entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza dell’eventuale delega

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Delega – Necessità – Onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria – Sussistenza – Ragioni – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2697 c.c. • PROVA CIVILE – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Delega – Necessità – Onere della prova – Distribuzione – Principio della reperibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo – Conseguenze – Onere della prova – Dell’Agenzia delle entrate – Potere officioso del giudice tributario di acquisizione della delega – Esclusione – Fondamento – Art. 2697 c.c. – Art. 88 c.p.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Sezioni Unite Civili

Accertamenti e controlli diritti – Garanzie del contribuente

Verifiche c.d. “a tavolino” con rettifiche rilevanti ai fini di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP): le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiudono la questione sull’applicazione generalizzata del principio del contraddittorio nel procedimento tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Verifiche c.d. “a tavolino” – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi “non armonizzati” – Applicabilità – Previsione di una norma positiva – Rilevanza – Tributi “armonizzati” – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Onere del contribuente – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Credito IVA esistente e non indicato nella dichiarazione IVA dell’anno di riferimento – Sanzioni applicabili

Omessa dichiarazione IVA con eccedenze a credito: non dovute le sanzioni per l’omesso versamento se il contribuente dimostra l’effettiva spettanza del credito IVA utilizzato

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIX – Sentenza n. 4647 del 28 ottobre 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Pagamento dell’imposta – Dichiarazione annuale – Omissione – IVA a credito – Utilizzo – Ammissibilità – Fondamento – Irrogazioni sanzioni da controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a seguito del quale l’A.F. rilevava l’omesso/carente versamento per IVA conseguente a illegittimo riporto di un credito per IVA relativo all’anno precedente per omessa presentazione della dichiarazione per tale ultimo anno – Non sanzionabilità dell’utilizzo in compensazione del credito IVA se il contribuente prova l’esistenza del credito – Artt. 30 e 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

Interpello antielusivo – Periodo transitorio

Caos interpelli antielusivi: l’Agenzia delle Entrate tenta di mettere “ordine” alla disciplina transitoria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 15 dicembre 2015: «DIRITTO DI INTERPELLO – Gestione delle istanze di interpello antielusivo alla luce delle novità normative recate da due distinti provvedimenti (D.Lgs. n. 128/2015, D.Lgs n. 156/2015) – Indicazioni operative per le istanze presentate: entro il 1° settembre 2015; nel periodo tra il 2 e il 30 settembre 2015; nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre – Art. 37-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 10-bis e 11, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Ravvedimento – Regolarizzazione entro il novantesimo giorno

Ravvedimento entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione: dichiarazione integrativa e dichiarazione tardiva sono ipotesi distinte anche ai fini della riduzione delle sanzioni

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2015

 

Principi contabili nazionali – OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”

Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistema dei Controlli” del mese di novembre 2015

 

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

Tributo successorio e procedura di voluntary disclosure

Studio n. 250-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 23 ottobre 2015 – Approvato dal CNN nella seduta del 18-19 novembre 2015

 

Legislazione

Saggio di interesse legale

Interessi legali: dal 2016 allo 0,2 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Opzioni per i regimi speciali IRES e IRAP fuori da Unico

Società neocostituite, trasformazioni progressive e regressive o casi di interruzione o rinnovo della tassazione di gruppo: approvato un modello polivalente per consentire le opzioni per i regimi speciali IRES e IRAP fuori da Unico

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, prot. n. 161213/2015: «Approvazione del modello di “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

 

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Approvata la Legge di stabilità 2016

Martedì 22 dicembre l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, con 162 voti favorevoli e 125 contrari, il disegno di legge di stabilità 2016 (A.S.2111-B) nel testo licenziato dalla Camera, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.




Reverse charge nel settore edile e nei settori ad esso connessi: l’Agenzia risponde ai quesiti

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito del settore edile. Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e, considerata la complessità delle questioni esaminate, fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento.

Si ricorda che con il meccanismo del reverse charge, che mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, ad assolvere l’IVA al posto del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’Iva.

Manutenzioni straordinarie e demolizioni

In una logica di semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”. Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso, infatti, l’attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione.

Il reverse charge “trova posto” nei parcheggi che sono parte dell’edificio

Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i parcheggi sono escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio, in quanto, ad esempio, interrati. Vanno inoltre assoggettati a IVA secondo le normali regole i servizi di derattizzazione, spurgo di fosse e tombini e rimozione neve. I rispettivi codici Ateco, infatti, non rientrano tra le prestazioni di servizi di pulizia, come espressamente richiamate nella circolare n. 14/E 2015.

Chiarimenti a 360 gradi in tema di impianti

Trova applicazione l’inversione contabile ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio. E’ il caso, per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici, esternamente. Stessa “sorte” per le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semiintegrati” agli edifici. Niente regole ordinarie, infine, anche per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.




Patent box, chiarimenti sulle istanze per l’accesso alla procedura di accordo preventivo

L’Agenzia fornisce chiarimenti sulla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali (art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014 in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226).

Le istanze di patent box possono essere presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r l’istanza si considera presentata alla data di spedizione della raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.

L’Agenzia precisa, inoltre, che l’istanza può essere inoltrata, alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali.

Nel caso di consegna diretta all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, l’istanza può essere presentata dal contribuente, alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano.

Gli indirizzi e gli orari di consegna delle istanze sono i seguenti:

  •  Sede di Roma – presso la Segreteria della Direzione Centrale Accertamento – Via C. Colombo, 426 c/d, Torre B, piano VII.
  •  Sede di Milano – presso l’Ufficio Risorse Materiali – Servizio Ricezione Atti della Direzione Regionale della Lombardia – Via della Moscova, 2
Data dalle alle Dalle alle
23 09:00 13:00 14:30 15:15
24 09:00 12:00 _____ _____
28 09:00 13:00 14:30 15:15
29 09:00 13:00 14:30 15:15
30 09:00 13:00 14:30 15:15
31 09:00 12:00 _____ _____

La copia dell’istanza su supporto elettronico può essere prodotta successivamente, insieme alla documentazione entro 120gg. dalla data di presentazione dell’istanza cartacea. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2015)

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante: «Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, recante: «Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1 dicembre 2015, con oggetto: Redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Primi chiarimenti in tema di Patent Box – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)




On line le bozze di Unico Pf/2016. Arrivano school bonus, patent box e nuovo regime forfetario

Credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (school bonus), nuovo regime forfetario per chi esercita attività d’impresa, arti e professioni e patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa. Sono queste le principali novità del modello Unico Persone fisiche per il periodo di imposta 2015, disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello, in versione non ancora definitiva, viene introdotta l’identificazione di dichiarazione integrativa a seguito di ricevimento delle lettere di compliance (codice 2), che si affianca alla tradizionale dichiarazione integrativa (codice 1).

Spazio al credito d’imposta per erogazioni liberali alla scuola (school bonus)

Inserito nel modello Unico il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’impiegabilità degli studenti. Il credito spetta per un importo pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione.

Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni

Entra in dichiarazione il nuovo regime per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Dall’anno d’imposta 2015, questi soggetti infatti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito. L’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, da applicare al reddito determinato forfetariamente, sarà pari al 15 per cento.

Resta salva comunque la possibilità per chi ha avviato una nuova attività nel 2015 di avvalersi della proroga del regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Patent box

Nei quadri relativi ai redditi d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata, trova ingresso la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili (patent box).

Bonus Irpef

Passa da 640 a 960 euro l’anno l’importo del bonus Irpef previsto per lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito fino a 26 mila euro.

La bozza di Unico Persone fisiche 2016 è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Modelli in bozza”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2015)

Link alle bozze dei modelli diffuse dall’Agenzia delle entrate

Modelli in bozza

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

 Unico Persone fisiche 2016 (bozze)

 Modello Unico PF (fascicolo 1) – pdf

 Modello Unico PF (fascicolo 2) – pdf

 Modello Unico PF (fascicolo 3) – pdf

 Certificazione Unica 2016 (bozze)

 Modello Cu ordinario – pdf

 Modello Cu sintetico – pdf

 Istruzioni per la compilazione della certificazione unica – pdf

 730/2016 (bozza)

 Modello 730/2016 – pdf

 Istruzioni per la compilazione del Modello 730 – pdf

 IVA/2016 (bozza)

 Modello Iva 2016 – pdf

 Istruzioni per la compilazione del Modello Iva – pdf

 IVA base 2016 (bozza)

 Modello Iva base 2016 – pdf

 Istruzioni per la compilazione del Modello Iva base – pdf

 Iva 74-bis 2016 (bozza)

 Modello Iva 74-bis 2016 – pdf

 Comunicazione annuale dati Iva (bozza)

 Istruzioni per la compilazione – pdf




Aiuti di Stato concessi da soggetti pubblici: più semplice la verifica, di chi può ricevere le agevolazioni, prevista dall’impegno Deggendorf

Per evitare i casi d’incompatibilità degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha chiesto a tutti gli Stati membri Ue di assumere l’“impegno Deggendorf”, che consiste nel verificare preventivamente che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e non restituito aiuti che la Commissione stessa abbia dichiarato incompatibili e per i quali ne abbia ordinato il recupero.

Dal 1° gennaio 2016 le Amministrazioni pubbliche che intendono concedere aiuti di Stato potranno verificare, con una nuova modalità più immediata, se i beneficiari sono sottoposti al recupero degli aiuti di natura fiscale, inviando una semplice richiesta, tramite Pec, all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo:

verificadeggendorf@pec.agenziaentrate.it.

Per poter effettuare la verifica prevista dall’impegno Deggendorf relativa agli aiuti fiscali, la casella Pec delle Pa deve risultare tra quelle presenti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Per avere informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare – Richiedere – Aiuti di Stato concessi da soggetti pubblici (“impegno Deggendorf”). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2015)




Dichiarazioni. Per gli errori o per l’omessa presentazione, c’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento

Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione. In particolare, la nuova disciplina prevista dall’art. 13 del D. Lgs 472/1997 ha distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.

Errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata

Le modalità di regolarizzazione di queste violazioni risentono dei nuovi principi introdotti nell’ordinamento con la riformulazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 ad opera della legge n. 190/2014 e, in particolare, della lettera a)-bis.

Come chiarito con la circolare 23/E del 2015, con questa previsione il Legislatore ha voluto introdurre un’ipotesi specifica di regolarizzazione – prima non presente nell’ordinamento – per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Sotto il profilo sanzionatorio, ciò manifesta la volontà di attribuire specifico rilievo all’errore inerente al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente il ritardo nella sua presentazione. Prima delle modifiche all’istituto del ravvedimento operoso, infatti, nel presupposto che la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni sostituiva quella originaria, derivava che la dichiarazione rettificativa, pur essendo valida a tutti gli effetti, doveva essere considerata tardiva, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello Unico. È evidente che l’introduzione della specifica ipotesi di regolarizzazione di cui alla lettera a-bis) sarebbe priva di contenuto se la presentazione della dichiarazione integrativa nei novanta giorni continuasse a integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, oggi, essere ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della dichiarazione. Ne consegue, pertanto, che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione integra la violazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471/1997. Va da sé che, in applicazione del principio di specialità, qualora l’integrazione abbia ad oggetto elementi sanzionati specificatamente, la sanzione applicabile sarà quella espressamente prevista per questa tipologia di violazione. Ciò premesso, laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:

  • presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di novanta giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, ai sensi della lettera a)-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
  • se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Così, ad esempio, un contribuente che abbia presentato la dichiarazione (Unico Pf 2015) entro settembre 2015 e, accorgendosi di aver commesso un errore relativo alla determinazione di un reddito che abbia comportato un versamento dell’Irpef in misura inferiore, intenda regolarizzare nei successivi novanta giorni, dovrà regolarizzare sia la violazione dichiarativa, avvalendosi della nuova riduzione sanzionatoria introdotta dalla lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, sia quella del carente od omesso versamento, applicando le riduzioni disposte dallo stesso articolo 13.

Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Nel caso in cui, invece, il contribuente, per errore, non abbia presentato la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A tale fine, dovrà:

  • presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lettera c);
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Si precisa, infine, che questi chiarimenti valgono esclusivamente in presenza del ravvedimento effettuabile ai sensi della lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997.

Viceversa, nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lettere b), b-bis), b-ter), b quater), in presenza di dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2015)




Società neocostituite, trasformazioni progressive e regressive o casi di interruzione o rinnovo della tassazione di gruppo: approvato un modello polivalente per consentire le opzioni fuori da Unico

Trovano spazio in un unico modello le comunicazioni per i quattro regimi di: tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP. Con il provvedimento del 17 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate, infatti, approva il modello di comunicazioni per questi quattro regimi, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, da utilizzare in determinate ipotesi come per esempio quella legata alle variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax. Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione in via telematica utilizzando il software “Regimi opzionali” disponibile sul sito delle Entrate.

Le novità del 2015 – In base alle norme contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, l’opzione per i quattro regimi va comunicata all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell’IRAP (quadro IS) relative al periodo di imposta dal quale si vuole esercitare o rinnovare l’opzione o confermare l’adesione ai regimi. Le società che non possono comunicare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale con il modello Unico, poiché sono nel primo anno di attività, oppure devono ricorrere a un diverso modello Unico (ad esempio, società di persone e società di capitali) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente, possono farlo ora con il nuovo modello approvato.

Quando si utilizza il modello – La predisposizione di un unico modello di comunicazione al posto di quattro modelli distinti rappresenta una rilevante semplificazione sia per i contribuenti che per l’Amministrazione. Con il nuovo modello potranno essere comunicate le variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax, l’interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo dell’opzione, la perdita di efficacia o la conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale e l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali.

La comunicazione può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato. Nel dettaglio, il provvedimento approva il modello di “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax(articolo 5 del D.M. Mef del 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del D.M. Mef del 9 giugno 2004
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del D.M. Mef 23 aprile 2004);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente;
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività).

Per saperne di più in merito all’opzione per la determinazione dell’IRAP dovuta da società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali, vedi:

Sulle modalità di determinazione del valore della produzione per le società di capitali e per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che hanno esercitato opzione, vedi:




Credito d’imposta IRAP per chi non ha dipendenti. Istituito il codice tributo da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016

Disponibile il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta IRAP per chi non si avvale di personale dipendente. Con la risoluzione n. 105 del 17 dicembre 2015, infatti, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice per permettere a imprese e professionisti di godere dell’agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2839).

Il nuovo codice tributo, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016, è il seguente: 3883 (IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Chi usufruisce del credito e come

L’agevolazione, prevista per le imprese e i professionisti che non hanno personale dipendente di alcun tipo, è pari al 10 per cento dell’imposta lorda relativa all’anno precedente e va usata esclusivamente in compensazione. Il credito di imposta (pari al 10 per cento dell’IRAP lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l’impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno lavoratori alle proprie dipendenze.

Per utilizzare il credito IRAP in sede di compilazione del modello F24, occorre inserire il codice nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24/25 del 2015

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Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Diritto di interpello e processo tributario

 

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Comma per comma, tutte le novità

 

Il testo del Decreto Legislativo che ridisegna gli interpelli e modifica dal 2016 il processo tributario

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Il testo a fronte, ante e post modifiche, dell’articolo 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Artt. 2, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 18, 23, 39, 44, 46, 47, 48, 48-bis,48-ter, 49, 52, 62, 62-bis, 63, 64, 65, 67-bis, 68, 69, 69-bis e 70

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Prassi

Regime esclusione parziale proventi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

 

Patent box: diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

 

Regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”): primi chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

 

Legislazione

Regime esclusione parziale proventi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

 

Accordi preventivi Patent box: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015: «Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Voluntary disclosure: 3,8 miliardi di gettito e oltre 129mila istanze. Il bilancio dell’operazione presentato al Mef

Circa 3,8 miliardi di euro nelle casse dello Stato dalla voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti all’estero: è il gettito stimato, al netto degli interessi, applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata chiesta la regolarizzazione.

Il gettito effettivo sarà determinato dall’attività di accertamento, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, sulle istanze presentate. L’operazione, avviata un anno fa con la legge n. 186/2014, si è chiusa alla mezzanotte del 30 novembre scorso con oltre 129mila domande inviate.

I dati sono stati presentati il 9 dicembre 2015 nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui hanno partecipato il Vice Ministro, Luigi Casero, il Consigliere del Ministro per le politiche fiscali, Vieri Ceriani, il Direttore generale del Dipartimento Finanze del Mef, Fabrizia Lapecorella, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.

Delle 129.565 istanze trasmesse, 127.348 riguardano la disclosure internazionale, 1.507 quella nazionale, ossia la regolarizzazione di capitali detenuti in Italia ma non dichiarati, e 710 entrambe. Degli oltre 59,5 miliardi di euro di attività svelate al Fisco, quasi il 70% (circa 41,5 miliardi) proviene dalla Svizzera.

Le istanze sono state inviate da contribuenti residenti in tutte le regioni italiane, dalle 63.580 della Lombardia alle 88 della Basilicata. A differenza di quanto previsto da misure di emersione adottate nel passato, aderendo alla procedura il contribuente è tenuto a versare integralmente le imposte e gli interessi, con la riduzione delle sole sanzioni. Inoltre, il contribuente di fatto autodenuncia la propria posizione fiscale, che viene inevitabilmente posta al setaccio dell’Amministrazione finanziaria. Una impostazione completamente nuova che si innesta in un processo, avviato a livello internazionale, di collaborazione e trasparenza destinato a rivoluzionare le dinamiche globali di contrasto all’evasione fiscale.

Svizzera capofila dei rimpatri – Nel dettaglio, il valore delle attività emerse con la procedura di disclosure ammonta a 59.578.928.219 euro, il gettito dalla regolarizzazione viene valutato in base alle istanze intorno ai 3,8 miliardi. Considerando gli interessi l’introito finale potrà facilmente raggiungere circa 4 miliardi. Alla stima, prudenziale, dei 3,8 miliardi si giunge sommando le seguenti voci: imposte sui redditi per oltre 704 milioni, imposte sostitutive per circa 1,2 miliardi, Iva per più di 54 milioni, Irap per quasi 34 milioni di euro, ritenute per oltre 15 milioni e contributi per 96 milioni. A questi importi si aggiungono sanzioni relative a violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale per 1 miliardo e 379 milioni di euro e altre sanzioni per oltre 322 milioni di euro. Le attività estere provengono per lo più dai seguenti Paesi: Svizzera (69,6%), Principato Di Monaco (7,7%), Bahamas (3,7%), Singapore (2,3%), Lussemburgo (2,2%) e San Marino (1,9%).

Domande a quota 129mila, 66mila solo negli ultimi due mesi – Sono 129.565 le istanze pervenute all’Agenzia delle Entrate alla mezzanotte del 30 novembre scorso. Di queste, 63.251 sono state presentate entro il 30 settembre (il termine previsto prima della proroga stabilita con il D.L. n. 153/2015 convertito dalla Legge n. 187/2015) e 66.314 dal 1° ottobre al 30 novembre, ultimo giorno per aderire alla procedura. Sul totale delle domande trasmesse, più di 28mila riguardano attività di importo complessivo tra 300mila e 3 milioni di euro; circa 23mila sono relative a importi compresi tra 60mila e 150mila euro, mentre sono state presentate 326 istanze per la fascia più elevata, quella relativa ad attività di valore superiore a 15 milioni di euro.

Cambia il rapporto Fisco-contribuenti – Ma i numeri non valgono da soli a cogliere la reale portata della misura. La collaborazione volontaria rappresenta una procedura spartiacque rispetto al passato, anche relativamente recente, e un radicale cambio di passo. Finita l’era del segreto bancario, il rapporto tra Fisco e contribuenti riparte quindi da un rinnovato dialogo che si baserà essenzialmente sulla fiducia: da una parte il cittadino, che svela volontariamente dati, informazioni e provenienze dei volumi nascosti all’estero, dall’altro l’Agenzia, che si prepara a curare una ad una le istanze, in contraddittorio con il contribuente stesso. Per agevolare le operazioni l’Agenzia delle Entrate ha diffuso quattro circolari esplicative al fine di dissipare le eventuali incertezze degli operatori e gli uffici sono già al lavoro per garantire un attento esame delle richieste di adesione.

Le circolari pubblicate:




Pronte le bozze dei modelli Cu e 730/2016. Nel 730/2016 entra la comunicazione degli amministratori di condominio

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche.

Inoltre, la nuova Cu fornirà all’Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all’anno scorso e si tradurrà quindi in una semplificazione per i sostituti d’imposta poiché saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato.

Per consentire una precompilazione più accurata del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, i sostituti potranno inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

Di seguito elenchiamo le principali novità relative all’anno d’imposta 2015 presenti nei modelli:

 

Dalla contribuzione ad enti diversi dall’Inps al Tfr

 

Dal 2016 i sostituti d’imposta potranno rilasciare una Certificazione Unica comprensiva dei dati fiscali e previdenziali, anche in caso di contribuzioni diverse dall’Inps (ad esempio medici, veterinari, ecc.), che nel 2015 sono state rilasciate separatamente in aggiunta alla Cu 2105. Entra sia nella Cu sia nel 730 la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione, prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

 

Spazio al credito d’imposta per erogazioni liberali alla scuola (school bonus)

 

Nel 730/2016, quadro G, è stato inserito il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’impiegabilità degli studenti. Il credito spetta per un importo pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2015.

 

Link alle bozze dei modelli

Certificazione Unica 2016 (bozze)

Modello Cu ordinario

 Modello Cu sintetico

 Istruzioni per la compilazione della certificazione unica

 730/2016 (bozza)

 Modello 730/2016




Esportatori abituali: aggiornato il software per l’invio online delle dichiarazioni d’intento. Semplificati gli adempimenti per chi presenta più modelli

Gli esportatori abituali potranno compilare più velocemente le dichiarazioni d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

Con l’aggiornamento del software, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, i contribuenti potranno “importare” nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’Agenzia ha introdotto le due nuove funzionalità allo scopo di agevolare i contribuenti che utilizzano l’applicazione per compilare tanti modelli.

Adesso sarà possibile importare da una dichiarazione precedentemente compilata tutti i dati anagrafici e sarà possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file per poter inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’aggiornamento del software per le dichiarazioni d’intento recepisce le esigenze segnalate dai contribuenti.

Link alle pagine sito dell’Agenzia delle Entrate contenenti le schede illustrative del nuovo Software di compilazione Dichiarazioni di intento (IVI15)

(Versione software: 1.1.3 del 03/12/2015)

Per saperne di più:

I primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nel decreto legislativo “semplificazioni”

Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, con oggetto: Semplificazione fiscale – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L 11/03/2014, n. 23

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015:«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”




Studi di settore per il periodo di imposta 2015. Ok degli esperti alle evoluzioni, ai correttivi anticrisi ed alle modifiche della territorialità

La Commissione degli esperti durante la riunione del 2 dicembre 2015 ha espresso il proprio parere su una serie di interventi relativi alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.

In particolare, all’ordine del giorno erano previsti i seguenti interventi:

Correttivi anticrisi

Gli esperti hanno valutato positivamente la metodologia di elaborazione degli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica in corso.

I correttivi 2015 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e propongono i medesimi piani di interventi già previsti per il periodo di imposta 2014, ovvero:

  • interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali.

Evoluzioni 2015 e Territorialità

Oggetto di parere anche le evoluzioni previste per il periodo di imposta 2015.

In particolare, complessivamente la Commissione ha dato il via libera su:

  • 12 studi del comparto manifatturiero;
  • 12 studi relativi alle attività dei professionisti;
  • 20 studi del commercio;
  • 26 studi afferenti i servizi.

Infine gli esperti hanno dato l’ok agli aggiornamenti delle diverse territorialità utilizzate nei 70 nuovi studi di settore e ai 67 studi che dovrebbero andare in evoluzione nel 2016. (Cosi, comunicato Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2015)




Patent box: diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Parte il Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali come opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2004). L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato un provvedimento, prot. n. 2015/154278, che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare (n. 36/E del 1° dicembre 2015), che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Che cos’è e come funziona il Patent box

Il Patent box è un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

I redditi agevolabili sono quelli derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.

Il ruling

Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative al contribuente, alla tipologia di bene ed alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta. Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa

L’Agevolazione non “scade” se ci sono perdite

Se, specie nei primi anni, lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

 Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante: «Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, recante: «Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1 dicembre 2015, con oggetto: Redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Primi chiarimenti in tema di Patent Box – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)