Artigiani, commercianti e professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Il quadro RR del modello Unico 2015 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Per questo motivo, l’inps con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015. Inoltre, ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi nei termini, tenendo conto, se applicabile, della proroga al 6 luglio 2015 prevista dal D.P.C.M. 9 giugno 2015, per il saldo per l’anno d’imposta 2014 e primo acconto 2015.




La direttiva “servizi” non ammette una normativa (italiana) che impone per l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio di avere sede legale nel territorio nazionale

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno cd. “Direttiva servizi” vieta agli Stati membri, da un lato, di subordinare l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità oppure sull’ubicazione della sede legale e, dall’altro, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza causa C-593/13 del 16 giugno 2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri/Rina Services S.p.a. Nella sentenza la Corte sottolinea che, in materia di libertà di stabilimento, la direttiva citata elenca una serie di requisiti “vietati” (tra cui figurano quelli riguardanti l’ubicazione della sede legale), i quali non possono essere giustificati. Infatti, la direttiva non consente agli Stati membri di giustificare il mantenimento di tali requisiti nelle loro normative nazionali.




Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro: lo prevede il D.Lgs. per la revisione delle forme di rapporto di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 11 giugno 2015, sotto la presidenza del Presidente del Consi-glio dei Ministri Matteo Renzi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Ai sensi dell’articolo 57, infine, il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.
Nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione si prevede inoltre l’abrogazione delle disposizioni sull’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

Per un approfondimento si rinvia a: Anteprima, “Riforma dei contratti di lavoro”(in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 627).




IMU per i terreni agricoli: le FAQ del Ministero dell’economia e delle finanze

L’articolo 1 del decreto-Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU» convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015 dispone che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione Imu si applica:

  • ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montanidi cui all’elenco dei Comuni italiani ISTAT (comma 1, lett. a));
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lett. a-bis)).
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lett. b)) L’esenzione di cui alla lettera b)e la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bissi applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).Come anticipato, il comma 1-bis, dispone, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del decreto legge in esame, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall’IMU dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011. Nell’ipotesi in cui nell’allegato, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare.
  • Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.
  • Il totale dei comuni elencati nell’Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con la predetta annotazione parzialmente delimitato (PD).

In vista della scadenza del 16 giugno 2015 e al fine di facilitare le operazioni di calcolo dell’acconto IMU 2015 sui terreni agricoli il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequentemente da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D.L. n. 4 del 2015.

I chiarimenti riguardano: