Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:

  • numero identificativo della comunicazione;
  • modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
  • ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
  • numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
  • dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
  • ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda. a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.  Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al testo del provvedimento del 25/05/2015

Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Pubblicato il 26/05/2015 nel sito dell’Agenzia delle Entrate)




Importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA: finalmente consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali

Dal 25 maggio 2015,in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014, gli operatori che effettuano transazioni internazionali di beni sono dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali.

Ne da notizia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. n. 58510/RU del 20 maggio 2015.

In sostanza dal 25 maggio 2015 gli importatori potranno scegliere se sdoganare la merce con tante lettere d’intento quante sono le dichiarazione doganali ovvero con un’unica dichiarazione cumulativa, senza peraltro, alcuna limitazione di carattere territoriale.

Si ricorda che il citato l’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2467),ha apportato modifiche all’articolo 1, co. 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, prevedendo che:

  • i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento;
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia della Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto, dapprima con circolari n. 31 del 30 dicembre 2014, (§ 11 in “Finanza & Fisco” n. 33/2014, pag. 2556) e n. 6 E del 19 febbraio 2015(§ 4 in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3010)nonché, da ultimo, con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2015, pag. 255). Mentre l’Agenzia delle Dogane ha impartito istruzioni per l’utilizzo in dogana delle dichiarazioni d’intento con note n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 44/2014, pag. 3080) e n. 46452/RU del 20 aprile 2015

Per saperne di più:

Provvedimento del 12 dicembre 2014,prot. 159674/2014,con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per inviare telematicamente alle Entrate la dichiarazione d’intento.

Provvedimento del 11 febbraio 2015. prot. 19388/2015dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state approvate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, alcune modifiche al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche della dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, pubblicate lo scorso dicembre.

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni – pdf

Il softwareComunicazione Dichiarazioni di intento(IVI15) per la compilazione della dichiarazione di intento.

Aggiornamenti della versione software 1.1.2 del 20/04/2015

  • Rimosso il controllo per consentire la compilazione del rigo DI2 nel caso di dichiarazione relativa a importazioni;
  • Inserita le gestione degli importi con i decimali
  • Corretto il controllo sulla provincia di nascita per accettare il valore EE
  • Corretta l’impostazione del valore 8 del codice carica del rappresentante
  • Modificata l’assegnazione dei nome file, la cui radice da codice fiscale diventerà codice fiscale numero attribuito dal dichiarante-

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”




È configurabile l’ammissibilità dei motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente a sentenza con efficacia ex tunc della Consulta

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di primo grado – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Invalidità di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Ammissibile il motivo aggiunto proposto tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – relativo alla sottoscrizione da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso. In pratica ammissibile l’utilizzo dell’istituto dei motivi aggiunti disciplinato dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione limiti l’ammissibilità alla produzione in giudizio di «documenti non conosciuti a opera delle altre parti» poiché, un’interpretazione logico-sistematica della norma induce a ritenere applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale.

In ordine all’incidenza delle sentenza di incostituzionalità sui procedimenti giurisdizionali in corso, si ricorda che la Corte di cassazione ha più volte affermato che il principio di cui all’art. 136 Cost., secondo cui una norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all’esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso dl processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. Ne consegue l’inammissibilità di un motivo di opposizione … formulato per la prima volta quando thema decidendum e thema probandum della causa sono ormai da tempo definitivamente fissati”. (Cfr. Cass. 14744/2000, 394/2006, 4549/2006). Pertanto, in conformità all’indicato orientamento della Suprema Corte, la deduzione che gli atti dell’Agenzia delle entrate firmati dai dirigenti incaricati senza concorso sono nulli deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Per i giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, si precisa che l’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo allorquando sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia di tale deposito (Cfr. Cass. 6416/2003, 24970/2005, 19000/2007). Ne consegue, pertanto, l’impossibilità da parte del ricorrente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, la deduzione in argomento costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2007, pag. 638) la Corte di cassazione ha infatti affermato che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

Link al testo integrale della sentenza




Annullabile l’atto firmato dal direttore provinciale “illegittimo”

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento e ruolo – Contenuto – Sottoscrizione – Cartelle di pagamento emesse su ruoli firmati dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Atti firmati dai c.d. “Dirigenti illegittimi”, in seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 – Annullabilità degli atti viziati da incompetenza perché firmati da direttori il cui incarico dirigenziale era stato conferito senza indire un regolare concorso – Fondamento – Art. 21-octies, della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Gli avvisi di accertamento devono essere adottati e firmati dal Direttore provinciale dell’Agenzia che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro funzionario; lo stesso dicasi degli atti impositivi aventi rilevanza esterna, come il ruolo, oggetto di impugnazione insieme con la cartella di pagamento (che è il documento con cui il ruolo è portato a conoscenza del contribuente) ex art. 19, comma 1 lett. d) D.Lgs 546/92. Pertanto, se i sopracitati atti sono stati firmati da un direttore dell’Agenzia il cui incarico è stato riconosciuto illegittimo, configurabile un vizio derivante dell’atto amministrativo per essere stato emanato da soggetto diverso da quello previsto dalla legge. Vizio individuato, in termini generali dall’articolo 21-octies della Legge n. 241/1990 che prevede la annullabilità del provvedimento amministrativo viziato da incompetenza. Vizio che deve essere eccepito dalla parte a differenza della nullità assoluta che è rilevabile d’ufficio. A detta soluzione inducono non solo la circostanza che il provvedimento è comunque sottoscritto da organo appartenente allo stesso settore della P.A., ma anche le espresse previsioni degli artt. 42, commi 1 e 3, e 61, comma 2 del D.P.R. n. 600/73. (Nel caso di specie la cartella impugnata risultava emessa sulla base di ruolo formato, ex art. 24, comma 1, D.P.R. 602/73, dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e firmato dal direttore dichiarato illegittimo per l’incarico di dirigenza).

Per la C.T.R. della Lombardia, Sez. XIII, Sent. n. 2184 del 19 maggio 2015, poiché l’art. 42, comma 1 e 3, D.P.R. 600/1973 e l’art. 56, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti o delegati da direttori provinciali il cui incarico dirigenziale è stato conferito dopo il superamento di un regolare concorso, così come previsto dalla Costituzione, gli atti firmati da “dirigenti illegittimi” sono affetti da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990, per difetto di attribuzione.

Link al testo integrale della sentenza

Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015 – Presidente: Verniero, Relatore: Ingino

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»




La nullità degli atti impositivi sottoscritti o delegati da “capi dell’ufficio” decaduti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Contenuto – Sottoscrizione – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità assoluta dell’atto impositivo – Ragioni – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in carenza di potere – Conseguenze – Vizio comportante la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione – Rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 21-septies della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Nullo l’atto impositivo, se il direttore provinciale che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento risulta privo della qualifica dirigenziale perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. In tal caso la carenza del potere di firma del soggetto che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento indicato nella persona del direttore provinciale configura un’ipotesi di carenza di potere prevista dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue la nullità assoluta dell’atto impositivo che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.)

 Link al testo integrale della sentenza




Applicato il principio di non contestazione alla prova della carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare – Applicazione per provare la illegittima titolarità dell’Ufficio provinciale – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

In presenza di una eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza dei poteri di firma del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, spetta dell’Amministrazione Finanziaria convenuta, provare, mediante la produzione di idonea documentazione, che il Direttore dell’Ufficio provinciale sia stato nominato in quanto vincitore di una procedura concorsuale aperta e pubblica e non per assegnazione di mansioni superiori, senza concorso pubblico. Ciò premesso, se l’Ufficio non contesta l’eccezione di parte che il Direttore provinciale non sia un dirigente legittimo, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/2009, applicabile anche al processo tributario, gli atti sottoscritti personalmente o delegati dal “capo dell’ufficio” decaduto sono nulli. Infatti, in conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, la non contestazione del convenuto Ufficio erariale, è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. (Massima redazionale)

Vedi: Cass., SS.UU., 761/2002, Sez. V Civile Trib., 1540/2007 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2008, pag. 1867), 15113/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2009, pag. 2274), 25136/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2009, pag. 3832), 110/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2015, pag. 297)

Sull’operatività del cd. principio di non contestazione, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 13834 del 18 giugno 2014 ha avuto modo di precisare che nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati.

Sull’ambito di operatività nel processo tributario del principio di non contestazione la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 2196 del 6 febbraio 2015 ha stabilito il principio di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza.

 Link al testo integrale della sentenza




Studi di settore: disponibile il software Gerico 2015 con i correttivi anti-crisi

Pronto Gerico 2015 in veste definitiva. Il software per la compilazione degli studi di settore è online da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Gerico 2015 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti e approvati con decreto ministeriale del 15 maggio 2015, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014.

Il prodotto software GERICO 2015 – versione 1.0.0 del 27/05/2015 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dai DDMM 30/03/2015 e 15/05/2015.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2015 (versione 1.0.0 del 27 maggio 2015) Guida Gerico 2015 – pdf 




Studi di settore. Pronti i 204 modelli definitivi per l’annualità 2014 da allegare a Unico

In rete i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da allegare a Unico 2015. Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, arrivano in veste definitiva i modelli dichiarativi degli studi, che tengono conto anche dei correttivi anticrisi previsti dal decreto ministeriale del 15 maggio scorso. I modelli riguardano le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio e, nel dettaglio, interessano:

  • 51 studi per il settore delle manifatture
  • 60 studi per il settore dei servizi
  • 24 studi per i professionisti
  • 69 studi per il settore del commercio

I modelli sono consultabili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Modelli e istruzioni 2015.