• 20/04/2024 4:48

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l’esenzione delle plusvalenze, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. “holding period” (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 1° marzo 2019, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Trasformazione societaria omogenea – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Effetti della doppia trasformazione di società effettuate in regime di neutralità fiscale (dapprima regressiva e successivamente progressiva) sul calcolo cd. Minimum holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione) in riferimento a partecipazione – Art. 86, del DPR 22/12/1986, n. 917

 

La circolare richiamata nel documento interpretativo

Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 4 agosto 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344»

 

Alcuni arresti della Corte Suprema di Cassazione sugli effetti delle trasformazioni societarie omogenee

Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7258 del 13/07/1990
(Presidente: Maltese D. Estensore: Sensale A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Trasformazione di una società a responsabilità limitata in una in nome collettivo – Intimazione di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte relative ad esercizi precedenti alla trasformazione – Intestazione e notifica alla società risultante dalla trasformazione – Validità

In tema di società, ogni specie di trasformazione – sia che una società di persone si trasformi in una società di capitali, sia che si verifichi l’ipotesi inversa – comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente e non la sua estinzione e creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Pertanto, nel caso in cui una società a responsabilità limitata si trasformi in una in nome collettivo, è valida l’intestazione e la notifica alla società risultante dalla trasformazione di intimazioni di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte (nella specie, di R.M. e di società) relative ad esercizi precedenti alla trasformazione stessa.
Art. 2498 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 9569 del 23/04/2007
(Presidente: Saccucci B. Relatore: Genovese FA.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – – Nascita di un nuovo soggetto giuridico – Esclusione – Mutazione formale dell’organizzazione societaria – Configurabilità anche in caso di trasformazione regressiva – Conseguenze – Riduzione del soggetto a persona fisica – Esclusione.

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell’ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l’identità e l’integrità dell’impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata “semplice”, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti.
Art. 2249 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
(Presidente: Rovelli LA. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Trasformazione di società di capitali in società di persone – Creazione di un nuovo soggetto – Esclusione – Conseguenze – Mancanza del trasferimento del diritto immobiliare e della trascrizione – Società di persone risultante dalla trasformazione – Qualità di terzo ai fini di cui all’art. 2652, n. 6) cod. civ. – Esclusione – Fondamento.

La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall’art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.