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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi.

Il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Attualmente i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni di «commercio al minuto e attività assimilate», non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso. Essi, in base al D.P.R. n. 696 del 1996, certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l’altro. Il predetto D.P.R. n. 696 ha, altresì, esonerato specifiche operazioni dall’obbligo di certificazione fiscale in ragione della gravosità dell’adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai fini del controllo.

L’articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, prevede in via generalizzata che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i predetti soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, indipendentemente dal volume d’affari realizzato. Tale obbligo sostituisce l’annotazione nel registro dei corrispettivi, prevista dall’articolo 24, primo comma, del medesimo decreto n. 633/72, e le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale prima declinato attraverso ricevuta o scontrino fiscale.

La decorrenza dell’adempimento telematico è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari fino a euro 400.000; intendendosi per tale quello realizzato nell’anno 2018, i soggetti che iniziano lattività nell’anno 2019 saranno tenuti all’adempimento in parola a partire dal 1° gennaio 2020.

Il medesimo articolo 2 del citato D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede la possibilità di adottare appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare specifici casi di esonero dall’adempimento in parola, in ragione della tipologia di attività esercitata.

A tale riguardo, il 12 aprile 2019 è stata avviata una consultazione pubblica con le associazioni di categoria al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare nel decreto. La consultazione si è conclusa il successivo 26 aprile; ha fatto seguito un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori e degli ordini professionali per esaminare-e condividere i contributi pervenuti.

All’esito, è stato predisposto il presente decreto che individua specifici esoneri, previsti nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, in linea con l’obiettivo di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

Larticolo 1, comma 1, in particolare, esonera dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati dei corrispettivi giornalieri:

  • alla lettera a), le operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione);
  • alla lettera b), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, secondo quanto già previsto dalla legge 413/91 e dal D.P.R. n. 696/96;
  • la successiva lettera c) esonera, poi, fino al 31 dicembre 2019, e quindi a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere a) e b) o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’uno per cento del volume daffari dell’anno 2018;
  • infine, la lettera d) esonera dall’adempimento in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasposto durante tragitti internazionali, quali, ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali.

Il successivo comma 2 chiarisce che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972; invece, le operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il comma 3 esplicita, poi, che in ogni caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Larticolo 2 prevede, quindi, al comma 1, che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.

Il successivo comma 2, analogamente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) per le cosiddette “operazioni marginali”, dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino luno per cento del volume daffari dell’anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, in virtù della previsione del successivo comma 3, la facoltà per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

Larticolo 3, infine, esplicita il carattere provvisorio degli esoneri previsti dal presente decreto, disponendo che con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.