• 23/04/2024 17:17

Commercialista socio accomandante di società in accomandita semplice. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

In tema di cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario, l’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. Come espressamente chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis. Pertanto, la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario e il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora il socio dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 125 del 23 aprile 2019.