• 24/04/2024 15:36

Pronto il software di compilazione delle richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il software “CIM” (Versione: 1.0.0 del 30/06/2016) consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruire del credito

Il credito d’imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Si tratta del bonus introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “CIM” da oggi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione può riguardare uno o più progetti d’investimento. Possibile, inoltre, annullare o rettificare una precedente comunicazione inviata, rinunciando totalmente o parzialmente al credito d’imposta.

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia se l’importo utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, è superiore all’ammontare fruibile, il modello F24 è scartato.

Rideterminazione del credito d’imposta

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di non attivazione degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105, L. 208/2015).

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171)