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Con circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016diffuse le linee guida sull’attuazione del processo tributario telematico. Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Come è noto, dal 1° dicembre 2015, infatti, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT. Una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016,con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – DM 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.