• 22/04/2024 11:35

Come comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede);
  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
  • la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

  • copia della polizza assicurativa;
  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  • dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l’elenco completo consultare la circolare n. 28/E del 2014 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1867);
  • copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

In apposito sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i fac-simile della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Di seguito i Link:

Modelli

Il servizio professionisti abilitati

Con il servizio “professionisti abilitati”, è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell’apposita comunicazione alle Direzione regionale. (Link al servizio)

La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • l’indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria);
  • la denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell’attività in forma associata);
  • la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività;
  • l’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.

Se il professionista non ha indicato un luogo di svolgimento dell’attività, il campo “indirizzo” resterà vuoto.

Attenzione: le informazioni sono aggiornate giornalmente, ma la data pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate non ha valore certificativo.

Per saperne di più:

Si ricorda che a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d.“decreto semplificazioni” — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2430) con la circolare 7/E del 26 febbraio 2015, sono state aggiornate le informazioni relative all’ottenimento dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti e al mantenimento della stessa alla scadenza della copertura assicurativa.

In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi: