Fino al momento della istituzione dell’ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi sull’ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.
Per saperne di più:
Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (par. Q.A. in“Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2231).