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Stp tra soli fisioterapisti: non può essere costituita né iscritta nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti

Fino al momento della istituzione dell’ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi  sull’ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.

Per saperne di più:

Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 567)

Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (par. Q.A. in“Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2231).

La società tra professionisti – Studio della Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1465)

Società tra professionisti: questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore – Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 20 marzo 2014 Approvato dal CNN il 3 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2014, pag. 541)